Capo V - Disposizioni di carattere tecnico, logistico ed amministrativo

Art. 28 - Disposizioni di carattere tecnico, logistico ed amministrativo

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d’istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l’affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Al fine di pervenire all’attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, d’intesa con il Segretario Generale della Difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.