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Capo III - Ordinamento

Art. 12 - Articolazione

1. La struttura organizzativa dell’Arma dei carabinieri si articola in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.

Art. 13 - Comando Generale

1. Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell’Arma. Esso, in particolare, assicura l’analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell’Arma; mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno.
2. Il Comando generale è costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.

Art. 14 - Organizzazione addestrativa

1. L’organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all’aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell’Arma dei carabinieri.
Essa comprende:
a) comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d’armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l’elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d’istruzione dell’Arma dei carabinieri;
b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l’attività istituzionale;
c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l’espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;
d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
2. È istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. L’organizzazione e il funzionamento dell’Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(32).

Art. 15 - Organizzazione territoriale

1. L’organizzazione territoriale, componente fondamentale dell’Arma, comprende:
a) comandi interregionali, retti da generale di corpo d’armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell’Arma dislocati nell’area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell’analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell’Arma;
d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l’assolvimento dei compiti militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell’Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l’assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell’impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo(33).
2. L’organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell’Arma nell’espletamento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 16 - Organizzazione mobile e speciale

1. L’organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.
2. L’organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d’armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:
1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all’articolo 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a);
2) i servizi di ordine pubblico(34) e soccorso in caso di pubbliche calamità(35);
3) la tutela dell’ambiente(36);
4) la tutela del patrimonio culturale(37);
5) la tutela del lavoro(38);
6) l’osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento(39);
7) la repressione del falso nummario(40);
8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri(41);
9) le esigenze della Banca d’Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21(42);
10) la tutela della salute(43);
11) l’espletamento ed il coordinamento di attività d’indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.

Art. 17 - Reparti e unità per esigenze specifiche

1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
a) il reggimento corazzieri(44);
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all’estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
e) le unità paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell’Arma;
h) le unità presso Dicasteri vari.
2. L’Arma, inoltre, concorre con proprio personale all’attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.

Art. 18 - Procedure per l’istituzione e la soppressione di reparti

1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell’interno.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 11 della Legge 31 marzo 2000, n.78(45), l’istituzione o la soppressione dei comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l’assenso del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

(32) - Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3: “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle matarie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”.
(33) - Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 484.
(34) - Cfr.: art. 3 (retro), art. 2 r.d. n. 1169/1934 (riportato nella parte prima) e art. 16, l. n. 121/1981 (riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”).
(35) - Cfr.: art. 3 (retro), art. 1, legge 11 luglio 1978, n. 382 (nota 16) e l. n. 225/1992 (riportata nella sezione relativa a “L’ordinamento della protezione civile”).
(36) - Cfr.: art. 8, legge 8 luglio 1986, n. 349; art. 3, D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306 e art.2 legge 31 luglio 2002, n. 179.
(37) - Punto così modificato dall’art. 2, d.lgs. n. 484/2001. Vedi anche i seguenti decreti del Ministero per i beni culturali: 5 marzo 1992, relativo all’istituzione del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico presso il Ministero; 4 novembre 1996, riguardante l’istituzione di alcuni nuclei territoriali dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Cfr., inoltre: art. 4, d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
(38) - Cfr.: art. 9-bis, comma 14, legge 28 novembre 1996, n. 608, e decreto del Ministro del lavoro 31 luglio 1977.
(39) - Cfr., inoltre: art. 8, legge 4 dicembre 1993, n. 491 e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 dicembre 1997.
(40) - Cfr.: art. 4, decreto del Ministro dell’interno 22 gennaio 1992.
(41) - Cfr.: art. 2, decreto interministeriale 30 marzo 1999, n. 957.
(42) - Cfr., inoltre: decreto del Ministro della difesa 7 aprile 1982.
(43) - Cfr.: art. 17, legge 26 febbraio 1963, n 441 e decreto interministeriale 23 gennaio 1996.
(44) - Cfr.: art. 1, D.P.R. 24 dicembre 1992.
(45) - L. n. 78/2000, art. 11: “Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l’istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell’interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge”.