Capo II - Compiti militari

Art. 4 - Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale

1. L’Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità secondo quanto previsto dalla legge(16).

Art. 5 - Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all’estero

1. L’Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale(17). Il concorso è definito, in accordo con il Comandante Generale dell’Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell’approntamento e dell’impiego dei rispettivi dispositivi di difesa(18);
b) partecipa alle operazioni militari all’estero(19).
2. Nell’ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l’Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d’intervento. Concorre, altresì, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell’operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell’Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario(20).

Art. 6 - Funzioni di polizia militare

1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all’estero(21). A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità militare attinenti all’attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un’azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate(22).
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall’Arma dei carabinieri per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica(23), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili(24).
3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l’attività di polizia militare(25). Per l’elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unità militari, provvedono, nell’ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all’estero, nonché le altre unità appositamente individuate.

Art. 7 - Assolvimento dei compiti militari

1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilità, nonché l’autonomia logistica, fermo restando l’assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge(26).
È responsabile del relativo addestramento e approntamento(27).

Art. 8 - Funzioni di sicurezza militare

1. L’Arma dei carabinieri fornisce all’autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801(28), elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell’amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti la sicurezza militare dello Stato.

Art. 9 - Funzioni di polizia giudiziaria militare

1. L’Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto della varie Forze armate(29).

Art. 10 - Concorso alla mobilitazione

1. L’Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464(30), all’attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa(31).

Art. 11 - Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all’estero

1. L’Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all’estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L’impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

(16) - Cfr.: legge 14 novembre 2000, n. 331, art. 1: “1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. - 2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge. - 3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. - 4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. - 5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. - 6. le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge. - 7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n.958, sono abrogati”.
(17) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. o), n. 6), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(18) - Cfr.: D.P.R. n. 556/1999: art. 14, comma 1, lett. a); art. 15, comma 1, lett. a); art. 16, comma 1, lett. a), riportati nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(19) - Cfr.: artt. 10 e 11 Cost.; art. 1, l. n. 331/2000 (nota 16); art. 1, d.lgs. n. 464/1997 (riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale”).
(20) - Vedi, principalmente: Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945), resa esecutiva in Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948); Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (New York, 9 dicembre 1948), l'Italia ha aderito con legge 11 marzo 1952, n. 153; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 (I - per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna; II - per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare; III - relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV - relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), ratificata dall’Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951), ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; Convenzione dell’Aja (14 maggio 1954) per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e Protocollo aggiuntivo (I), ratificati dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279; Patto internazionale relativo ai diritti politici e civili (New York, 19 dicembre 1966), ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra dell’8 giugno 1977 (I - sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; II - sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali), ratificati dall’Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762; Statuto del Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia (risoluzione O.N.U., n. 827, del 25 marzo 1993); Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998), ratificato dall’Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232; II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali (L’Aja, 14-26 marzo 1999).
(21) - Cfr.: art. 1, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), l. n. 78/2000 (nota 2).
(22) - Cfr.: art. 5, legge 24 ottobre 1977, n. 801, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento del sistema informativo e di sicurezza”.
(23) - Cfr.: art. 1, comma 2, lettera a), numero 4) l. n. 78/2000 (nota 2).
(24) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”; 301 c.p.m.p. riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento giudiziario e della polizia giudiziaria”.
(25) - Cfr.: art. 2, comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(26) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. o), n. 5), D.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(27) - Cfr.: art. 4, comma 1, lett. b), l. n. 25/1997, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(28) - Riportata integralmente nella sezione relativa a “L’ordinamento del sistema informativo e di sicurezza”.
(29) - Cfr.: art. 301 c.p.m.p., riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento giudiziario e della polizia giudiziaria”.
(30) - Riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell’area tecnico-operativa)”.
(31) - Cfr.: art. 2, comma 1, lett. p), n. 4), d.P.R. n. 556/1999, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.