Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità del decreto

1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell’Arma dei carabinieri(1), in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78(2), il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell’Arma.
2. Il riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25(3), è attuato attraverso:
a) l’adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell’Arma all’assolvimento di tali compiti;
b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell’organizzazione territoriale dell’Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;
c) l’adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione(4);
d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l’attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell’attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;
e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.

Art. 2 - Dipendenze

1. L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza(5), con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore(6).
2. L’Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari(7);
b) funzionalmente dal Ministro dell’interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica(8).
3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l’Arma dei carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l’amministrazione e le attività logistiche(9);
b) al Ministero dell’interno per l’accasermamento ed il casermaggio connessi con l’assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonché per l’utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle forze di polizia(10).
4. I reparti dell’Arma costituiti nell’ambito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l’assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. I reparti e gli uffici dell’Arma costituiti nell’ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all’estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.

Art. 3 - Compiti

1. L’Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n.1169 e successive modificazioni(11), nonché da altre leggi e regolamenti vigenti.
2. L’Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria(12) e di sicurezza pubblica(13) ai sensi della legislazione vigente.
3. L’Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225(14), provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
4. L’Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Alle attività di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675(15).

(1) - Cfr.: art. 97 Cost. e art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241.
(2) - Legge 31 marzo 2000, n. 78, art. 1:
“(Delega al Governo per il riordino dell’Arma dei carabinieri)
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l’ordinamento ed i compiti militari dell’Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell’Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell’ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l’assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l’articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all’estero sulla base della pianificazione d’impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all’estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l’Esercito, per la Marina militare e per l’Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all’estero;
6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l’avanzamento degli ufficiali composte da personale dell’Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l’eventuale soppressione ovvero l’istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l’autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell’Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l’istituzione del grado apicale di Generale di corpo d’armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all’armonico sviluppo delle carriere, l’elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d’armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell’attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d’istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all’Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l’abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L’elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell’articolo 8”.
(3) - Riportata integralmente nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(4) - Cfr.: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(5) - Cfr.: art. 16 legge 1°aprile 1981, n. 121, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
(6) - Cfr.: artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Organico per l’Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 14 giugno 1934, n. 1169, riportati nella parte prima.
(7) - Cfr.: art. 3 legge 18 febbraio 1997, n. 25, e art. 1 D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, riportati nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dei vertici)”.
(8) - Cfr.: art. 1, l. n. 121/1981, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
(9) - Vedi: decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e decreti del Ministro della difesa datati 26 gennaio 1998, riportati nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell’area tecnico-amministrativa)”.
(10) - Cfr.: art. 6, l. n. 121/1981, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
(11) - Riportato integralmente nella parte prima.
(12) - Cfr.: artt. 55-59 c.p.p. e artt. 5-20 norme attuazione c.p.p. (riportati nella sezione relativa a “L’ordinamento giudirziario e della polizia giudiziaria”), nonché art. 50 Reg. Org. Arma CC (riportato nella parte prima).
(13) - Cfr.: Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 51 Reg. Org. Arma CC (riportato nella parte prima) e art. 13 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
(14) - Vedi: art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225, riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della protezione civile”.
(15) - Riportata integralmente nella sezione relativa a “L’ordinamento del sistema informativo e di sicurezza”.