Capo XII - Dipendenze e relazioni con le autorità militari a civili

Art. 52-53. - (15)

Art. 54- (16)
Il Ministero dell’interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 55-61- (17)

Art. 62 - I comandanti di legione trasmettono ai vari Ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi.
Corrispondono anche direttamente con i Ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni.

Art. 63 - Il Ministero dell’interno può, ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.

Art. 64 - I comandanti di gruppo - e, dove eventualmente non abbia sede un comando di gruppo, i comandanti di compagnia - informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l’ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione(18). Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

Art. 65 - I comandanti di stazione informano possibilmente a voce, od altrimenti con un cenno riassuntivo per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun’altra relazione.

Art. 66 - I comandanti dell’Arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell’interesse del servizio.

Art. 67 - (19)

Art. 68 - Oltre alle autorità menzionate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell’Arma, i Ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate. Detta tabella, a cura del comando generale dell’Arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.

Art. 69 - Dette autorità dovranno rivolgersi all’Arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi propri.

Art. 70 - I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.

Art. 71 - Per le informazioni da richiedersi all’estero, i comandi d’ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi di divisione dell’Arma, al Ministero degli affari esteri.

Art. 72 - I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll’autorità di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll’autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l’interesse del servizio lo consigli.
In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all’andamento dell’ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.
A tal uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore(20).
I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.

Art. 73 - I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il sindaco, nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest’ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.

Art. 74 - Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l’azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell’esecuzione del loro servizio.

Art. 75 - L’azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto ciò che concerne il loro impiego, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.
Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell’Arma sarà pure tenuto ad assecondare le richieste verbali, ma l’autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.
Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l’entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d’accordo fra il prefetto e l’ufficiale dell’Arma interessato.

Art. 76 - Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all’ufficiale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.
Le medesime conterranno le qualità dell’autorità richiedente, l’oggetto della richiesta, la data e la firma, né vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo ... ordiniamo e simili.

Art. 77 - Le richieste non vanno emesse, né eseguite, se non nella giurisdizione dell’autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.

Art. 78 - Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell’impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta, dovrà prontamente riferirne all’autorità od all’ufficio da cui la richiesta è partita.
Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.

Art. 79 - Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattasi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l’esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l’intento.
Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste.
Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d’ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell’esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l’obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.
Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.
Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell’Arma.

Art. 80 - Le autorità non possono richiedere l’Arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.

Art. 81 - In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità coll’autorità richiedente.
Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell’esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 82 - I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorché si trovassero minacciati, od attaccati nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.

(15) - Articoli abrogati dall’art. 33, d.lgs. n. 297/2000.
(16) - Comma abrogato dall’art. 33, d.lgs. n. 297/2000.
(17) - Vedi nota (15).
(18) - Comma così modificato dal R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145.
(19) - Articolo abrogato dall’art. 33, d.lgs. n. 297/2000.
(20) - Comma così modificato dal R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145.