Capo I - Istituzione e prerogative

Art. 1 - (2)

Art. 2 - I carabinieri vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.
Una vigilanza attiva, non interrotta e l’azione repressiva costituiscono l’essenza della loro missione.
Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l’opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

Art. 3- Ai carabinieri sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

Art. 4 - Ogni qualvolta i carabinieri devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali.
Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l’impiego di un’arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunità consigliassero diversamente all'autorità militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sarà ad essi di volta in volta assegnato.

Art. 5 - I carabinieri compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, il servizio affidato ai medesimi e ad essi è riservato quello delle scorte d’onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.

Art. 6 - I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d’onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell’ordine.
Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizio d’ordine pubblico ed in quelli di presidio.
Gli allievi carabinieri, però, concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d’onore.
I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

Art. 7 - I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell’autorità militare.

Art. 8 - All’infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell’Arma, nell’esercizio ordinario del loro servizio, nell’ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

Art. 9 - I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d’armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Marina e dell'Aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica.
Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell’Arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al Comando generale.
Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell’Arma retti da ufficiali sono autorizzati a respingere senz’altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

Art. 10 - (3)

Art. 11 - I carabinieri provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorché sono già depositati nelle carceri, meno che in quelle località ove le carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.

(1) - Corsivo nostro.
La redazione del testo è stata adeguata alla mutata forma istituzionale dello Stato.
(2) - Articolo abrogato dall’art. 33, d.lgs. n. 297/2000.
(3) - Articolo abrogato dall’art. 33, d.lgs. n. 297/2000.