Capitolo XI - Speciali qualifiche e attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa

Art. 50 - Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria.
In tale qualità adempiono verso le autorità giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Forniscono altresì alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell’interesse della giustizia.

Art. 51 - Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.
Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all’esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.
I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di P. S.