7. I crimini di guerra

Seguendo la lunga elencazione e l’impostazione letterale dell’Art.8 si possono tracciare quattro categorie di crimini di guerra individuati dallo Statuto.
Le prime due sono riferite ai conflitti armati internazionali:
1) le “gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949” (172);
2) le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale”.
Le rimanenti sono riferite ai conflitti armati non internazionali:
3) le “gravi violazioni all’Art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949” (173);
4) le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale”.
Per ciascuna di tali categorie, lo Statuto individua espressamente le singole fattispecie, dando ad ognuna una numerazione che ne consente una immediata identificazione secondo i principi propri della codificazione penalistica: vengono così individuati trentaquattro crimini di guerra per i conflitti internazionali (di cui otto riconducibili alle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e ventisei alle leggi e usi di guerra), nonché sedici crimini di guerra per i conflitti non internazionali (quattro in riferimento all’Art.3 delle Convenzioni e dodici alle leggi e usi ), per un totale complessivo di cinquanta fattispecie di crimini di guerra ascrivibili alla competenza della Corte.

La lunga elencazione indicata dall’Art. 8 è il frutto, anche in questo caso, della scelta tecnico-normativa che i redattori dello Statuto hanno voluto compiere per addivenire ad una definizione attualizzata dei crimini di guerra. Si è trattato evidentemente di ricostruire lo stato dell’arte del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale per una possibile individuazione “universale” della nozione di crimine di guerra. Lo sforzo è stato conseguentemente mirato a soddisfare il principio generale di certezza del diritto, peraltro espressamente richiamato agli Artt.22 e 23 dello Statuto, intitolati specificamente “nullum crimen sine lege” (174) e “nulla poena sine lege”.
La prima nozione di crimine di guerra sembra che sia comparsa per la prima volta nel codice indù di Manu (200 a.C.), per trovare poi riferimenti nel diritto romano nello ius publicum europeum (175). Nel periodo della Prima guerra mondiale gli Stati avevano ormai accettato l’idea di configurare come illeciti penali le violazioni al diritto della guerra codificato dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, e nel 1945 la Carta del Tribunale militare internazionale di Norimberga definiva crimini di guerra “le violazioni del diritto e delle consuetudini di guerra”, includendovi l’omicidio o il maltrattamento di prigionieri di guerra, l’uccisione di ostaggi, il saccheggio di proprietà pubbliche e private, la distruzione ingiustificata di centri abitati e qualsiasi devastazione non giustificata da necessità militare(176).

Le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 per la prima volta inclusero espressamente in un trattato sul diritto umanitario una lista dei crimini di guerra, costituenti le infrazioni gravi alle previsioni volte a tutelare, rispettivamente, i feriti e i malati della guerra terrestre (Art. 49-50 Convenzione I), i feriti e i malati della guerra marittima (Art. 50-51 Convenzione II), i prigionieri di guerra (Art. 128-130 Convenzione III) e la popolazione civile (Art. 146-147 Convenzione IV). Nel complesso, l’elenco comprende: l’omicidio premeditato, la tortura e il trattamento disumano (compresi gli esperimenti medici); la deliberata imposizione di sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute; la distruzione a tappeto e l’appropriazione di beni non giustificata da necessità militare e condotta in modo illegale e arbitrario; la costrizione di prigionieri o civili a combattere nelle forze armate nemiche; la privazione di un processo giusto per i prigionieri e i civili ritenuti responsabili di illeciti; la deportazione o il trasferimento illegali di civili protetti; la detenzione illegale di civili protetti; la presa di ostaggi. Il I Protocollo aggiuntivo del 1977, all’art.85, estese le previsioni originarie delle Convenzioni, aggiungendo espressamente: il fare di civili e di località indifese l’oggetto e le inevitabili vittime di attacchi, l’uso sleale di simboli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il trasferimento ad opera di una potenza occupante della sua popolazione nei territori occupati, il ritardo ingiustificato del rimpatrio dei prigionieri di guerra, l’attacco ai beni culturali (177).

Gli Statuti dei Tribunali della ex Jugoslavia e del Ruanda hanno poi aperto la strada per configurare come crimini internazionali anche i crimini di guerra commessi nei conflitti interni. Per lungo tempo, infatti si era ritenuto non sufficientemente consolidato il principio di una giurisdizione internazionale nel caso di guerre civili, e lo stesso II Protocollo Aggiuntivo del 1977, riferito proprio ai conflitti non internazionali, non contempla esplicitamente responsabilità penali.
Su questo percorso(178), sono stati sottolineati gli elementi di assoluta novità dello Statuto di Roma: il carattere esaustivo e tassativo dell’elenco, la unicità di giurisdizione e la conseguente configurabilità come crimini “internazionali” dei crimini di guerra in riferimento sia a quelli commessi nei conflitti internazionali che nei conflitti interni (179).
Ciò nondimeno, alcuni osservatori hanno rilevato che lo Statuto non ha potuto compiere i passi avanti che si attendevano sui temi più discussi e attuali del diritto umanitario. Ad esempio, pur avendo confermato per i conflitti internazionali i crimini di guerra costituiti dall’impiego di alcune categorie di armi, come quelle basate su sostanze “velenose” e le pallottole espansive, la configurazione quale crimine dell’impiego delle «armi indiscriminate» (armi nucleari, chimiche e batteriologiche, mine antipersona, etc.) è stata invece rinviata ad un Annesso allo Statuto da definirsi nella Conferenza di Revisione in base alla procedura degli emendamenti prevista dagli artt.121 e 123.

Così come è stata ritenuta insufficiente la previsione che incrimina il reclutamento o l’impiego attivo nelle ostilità dei minori ai quindici anni; infatti, la drammatica denuncia delle Nazioni Unite sui Children-soldiers sta inducendo la comunità internazionale a sottoscrivere il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che eleverà il divieto del reclutamento obbligatorio al diciottesimo anno ( 180).
Una vera e propria omissione è stata considerata la mancata previsione del ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra, che pure sembra potersi configurare come crimine di guerra in quanto infrazione grave prevista dall’art.130 della Convenzione III(181).
In un quadro più ampio di valutazioni, si è anche osservato che il comitato di redazione dello Statuto, pur configurando le articolate ipotesi di crimini di guerra in base alle violazioni delle leggi e usi di guerra, non ha avuto il “coraggio” e la capacità negoziale di proporre un esplicito richiamo (come invece è stato fatto per le Convenzioni di Ginevra) ai Protocolli aggiuntivi del 1977 e alla Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato, che pure rappresentano importanti testi di riferimento del diritto umanitario.
Ciò avrebbe consentito di definire ulteriormente i contenuti di tali fonti convenzionali come principi generali del diritto consuetudinario, secondo l’opinione della dottrina più autorevolmente accreditata.

Tuttavia vi sono Paesi che non hanno ancora ratificato il I Protocollo alle Convenzioni di Ginevra come gli Stati Uniti, Israele e Turchia e diversi Stati hanno apposto riserve in sede di deposito delle ratifiche.
Problemi ancora più complessi sorgono per il II Protocollo, la fonte convenzionale riferita ai conflitti armati non internazionali, che - come la Convenzione dell’Aja - non ha trovato la ratifica di oltre trenta Stati. In ogni caso, da detto che l’adesione a tali strumenti da parte della comunità internazionale è largamente maggioritaria, i loro contenuti sono stati richiamati nelle pronunce giurisprudenziali dei Tribunali dell’Aja e di Arusha, nonché in atti ufficiali delle Nazioni Unite (in particolare nel Bollettino ONU del 6 agosto 1999) per cui è pressoché prevalente l’opinione - specie in seno al Comitato Internazionale della Croce Rossa- che facciano parte del diritto umanitario consuetudinario o comunque universalizzato.
E certamente, per il contesto in cui operano le Forze Armate italiane ed europee, assume particolare rilievo la Risoluzione 287 NATO Respecting and ensuring respect for international humanitarian law, che nel preambolo “ricorda” agli Stati (“Reminding States…”) «che molte clausole delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli Aggiuntivi del 1977 sono considerati diritto internazionale consuetudinario».
Ma è evidente che la posizione di taluni Stati, pur minoritaria, che ancora non hanno ratificato il II Protocollo del 1977 e la Convenzione dell’Aja, ha finito per condizionare i lavori preparatori, inducendoli ad una soluzione di minore impatto politico, ma egualmente efficace se la Corte comincerà ad operare con le sue prime pronunce giurisprudenziali(182).

E su questo approccio più pragmatico si è sviluppata la posizione critica di molti giuristi in ordine ad una specifica previsione dello Statuto espressamente limitativa delle possibilità di concreto esercizio della giurisdizione della Corte sui crimini di guerra. Si tratta della “Disposizione transitoria” dell’ Art. 24:
«Nonostante le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all’articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o dai suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione, prevista all’articolo 123, paragrafo 1».
Questa specie di opting out o contracting out è stato il frutto di una sofferta trattativa diplomatica, molto criticata dalle organizzazioni non governative e da diversi organi di stampa di rilievo internazionale, che hanno denunciato l’ennesimo arretramento dell’idea di giustizia lanciata dallo Statuto di fronte alla resistenza dei “soliti” Stati meno sensibili alla progressione del diritto umanitario. Un’opinione meno severa, e più realistica degli approcci negoziali in questa materia così dibattuta, ha invece evidenziato il risultato concreto ottenuto dall’ opting out: esso è stato concepito per “attrarre” gli Stati più restii alla nuova giurisdizione dello Statuto, ed è stato particolarmente utile per ottenere l’importante adesione della Francia, che ha preannunciato il suo intendimento di essere uno Stato “dichiarante”, mentre ha orientato anche gli Stati Uniti ad una posizione di “avvicinamento” nella successiva fase dei lavori sui Regolamenti di Procedura e Prova, cui peraltro hanno significativamente partecipato(183).


(172) - Le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra che costituiscono crimini di guerra , e i relativi obblighi degli Stati di perseguirli, sono individuate negli artt. 49-50 Convenzione I, 50-51 Convenzione II, 128-130 Convenzione III, 146-147 Convenzione IV.
(173) - L’Art.3 comune alle Convenzioni di Ginevra è stato definito un “mini-trattato”, in quanto costituisce la soglia minima delle norme umanitarie che debbono essere osservate generalmente, nei conflitti non internazionali; in particolare esso sancisce l’obbligo degli Stati di tutelare le persone “protette”(prigionieri, naufraghi, feriti e malati, civili non combattenti) dai seguenti atti: a) violenza contro la vita e la persona, in particolare omicidi, mutilazioni, trattamenti crudeli e torture; b) cattura di ostaggi; c) offese alla dignità umana, trattamenti umilianti e degradanti; d) comminazione di condanne senza il giudizio preliminare di un tribunale costituito regolarmente, e con le garanzie comunemente ritenute indispensabili dai popoli civili. Cfr.: N. Ronzitti,. Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, Giappichelli, 1998.
(174) - L’articolo recita, in particolare, al c.2 : “La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un’inchiesta, di azioni giudiziarie o di condanne”.
(175) - In Parte I v.: richiami alle prime incriminazioni per crimini di guerra, ante litteram, di Corradino di Svevia (1268), e di Peter van Hagenbach (1474). Per un rinvio all’evoluzione del diritto internazionale umanitario v.: Il Diritto internazionale umanitario nel 50° anniversario delle Convenzioni di Ginevra in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n.4, ottobre-dicembre 1999. Cfr. più ampiamente sull’evoluzione del Diritto internazionale umanitario: Balladore Pallieri, Diritto Bellico, 1954; G. Cansacchi, Nozioni di Diritto Internazionale Bellico, Giappichelli, 1973; U. Leanza, Possible convergence entre droit de guerre, droit humanitaire et protection des droits de l’homme in 24^ Tavola Roronda sui problemi attuali del Diritto Internazionale Umanitario - San Remo 2-4 Settembre 1999 Istituto Internazionale di Diritto Umanitario; P. Verri, Diritto per la pace e diritto nella guerra , Dizionario di diritto internazionale di conflitti armati, Appunti di Diritto Bellico, edizioni a cura Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 1980-1987- 1990; A. Marcheggiano, Elementi di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, CeMiSS Informazioni Difesa - 1998; N. Ronzitti, Diritto Internazionale di Conflitti Armati, Giappichelli, 1998; R. Gutman e D. Rieff, Crimes of War, WW Norton, New York, 1999.
(176) - Nella Convenzione e Regolamento dell’Aja del 1907si vietavano anche l’uso di armi “velenose”, la distruzione arbitraria di città non giustificata da necessità militari, gli attacchi a luoghi indifesi, a istituzioni religiose e culturali e il saccheggio di proprietà pubbliche e private.
(177) - Cfr.: S. Ratner, Crimes of War, WW Norton, New York, 1999. In particolare in P. Verri, Dictionnaire du Droit International Des Conflits Armés, Comitato Internazionale Croce Rossa, Ginevra, 1988, nella versione aggiornata di A. Bouvier, per la nozione di crimes de guerre si fa rinvio anche ai Principes di droit internationl consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal definiti dalla Commission de droit international des Nations Unies Giugno-Luglio 1950. Sulla giurisdizione del Tribunale di Norimberga, V. Parte I.
(178) - Per più ampi richiami all’evoluzione qui tracciata nei tratti essenziali, v. Parte I.
(179) - N. Ronzitti, La Corte Penale Internazionale…, cit., p. 72.
(180) - La tutela dei minori nel diritto internazionale umanitario in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2, Aprile-Giugno 2000.
(181) - Il punto è evidenziato dal Comitato Internazionale delle Croce Rossa - Services Consultatifs en droit international humanitaire , che, invero, ritiene anche non sufficientemente esplicitato nelle previsioni dello Statuto il divieto di “attaques sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil”; a nostro parere il divieto di attacchi indiscriminati appare potersi dedurre nelle fattispecie individuabili all’Art. 8 c.2 sub a) n. IV, e sub b) nn. I, II, IV, V, nonché sub e) n. I, IV.
(182) - Sul punto anche: K. Anderson, Crimes of War, cit., p. 385.
(183) - In proposito v.: N. Ronzitti, op. cit., p. 59; F. Patruno, Brevi riflessioni sull’istituzione della Corte Penale Internazionale in Cass. Pen., Vol. XL, maggio 2000, p.1483; F. Lattanzi, Competence de la Cour Pénale International consentement des Etats, in Revue générale de droit international public, 1999, p. 431 e s.; Le Monde del 18/19 luglio 1998. Circa la posizione degli USA, è tuttavia ancora molto discussa - e distante dalle posizioni europee- una proposta di regola di procedura sull’art. 98 che mira a limitare il potere della Corte di chiedere la consegna di cittadini di Stati non contraenti.