6. I crimini contro l'umanità

L’art. 7 dello Statuto dà una elencazione tassativa degli illeciti che ricadono nella definizione di “crimini contro l’umanità”; essi sono caratterizzati da gravi fatti perpetrati “nell’ambito di un attacco generalizzato o sistematico nei confronti di una popolazione civile”, come l’omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, il trasferimento coatto, la prigionia intesa come illecita detenzione, la tortura, la violenza e la schiavitù sessuale, l’induzione alla prostituzione e la gravidanza forzate, la sterilizzazione forzata, la persecuzione per motivi politici, razziali, etnici, culturali, religiosi o sessisti, la sparizione forzata di persone, l’apartheid ed ogni altro atto inumano volto a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica o mentale.

La scelta dello Statuto di configurare i crimini contro l’umanità come categoria autonoma ha una ragione tecnico-giuridica ed una di carattere storico-esegetico.
Invero, appare di tutta evidenza che lo stesso genocidio può essere considerato uno dei crimini contro l’umanità e che questi, in una certa misura, possono coincidere con i crimini di guerra (160). La distinzione è stata tuttavia colta, in primo luogo sul piano “tecnico”, perché rispetto al genocidio i crimini contro l’umanità non presuppongono l’intenzione di “distruggere in tutto o in parte” un dato gruppo, ma solo di renderlo obiettivo di un “esteso o sistematico attacco”; di contro, rispetto ai crimini di guerra, i crimini contro l’umanità non si collocano in un contesto bellico (161)...
In una prospettiva esegetica del diritto internazionale, invece, si deve sottolineare l’importanza del processo con cui i crimini contro l’umanità hanno assunto una connotazione propria, autonoma e distinta dagli altri crimini internazionali. L’espressione si può rinvenire per la prima volta nel preambolo della Convenzione dell’Aja del 1907, in cui furono codificate le norme consuetudinarie del diritto dei conflitti armati; trattandosi di regole comunque tratte dalla prassi (Leggi e Usi della Guerra) seguita dagli Stati, si ritenne che traessero origine da principi e valori che costituissero “le leggi dell’umanità” espresse dalle varie culture nel corso della Storia. Nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, con i Trattati di Versailles i governi Alleati istituirono una Commissione incaricata di accertare le violazioni alla Convenzione dell’Aja del 1907; in particolare, furono ipotizzate responsabilità per i “crimini di guerra” commessi dai tedeschi, e “crimini contro le leggi dell’umanità” perpetrati dai turchi nella repressione degli Armeni. Va detto che sul punto Stati Uniti e Giappone si opposero alla imputazione di tali crimini perché la definizione si basava su principi morali e non su regole di diritto positivo. Come si è già detto(162), questa posizione fu rivista nel secondo dopoguerra, quando si trattò di definire la giurisdizione dei Tribunali di Norimberga e di Tokio. La Chart del Tribunale di Norimberga sancì la prima codificazione nel diritto positivo dei crimini contro l’umanità all’ Art. 6 c:

«crimini contro l’umanità: assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione ed altri atti inumani commessi contro popolazioni civili prima o durante la guerra; persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi in applicazione di, o in rapporto con, tutti i reati che rientrano nella giurisdizione del Tribunale, che costituiscano o meno una violazione della legislazione nazionale del paese in cui sono stati perpetrati».
La formulazione fu ripresa anche dalla Carta del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, di Tokio, e recepita pure nella Legge n.10 del Kontrollrat - il Consiglio di Controllo, formato dai quattro comandanti delle forze di occupazione, che esercitarono il potere supremo in Germania dal 1945 al 1948- sulla cui base furono svolti gli altri singoli processi nelle rispettive zone di occupazione degli Alleati.
Successivamente, furono i Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda a riprendere la definizione di crimini contro l’umanità(163); anzi va rimarcato che proprio per queste Corti, e soprattutto per quella rwandese, si è parlato di una giurisdizione che distingue i crimini contro la popolazione civile dai crimini di guerra veri e propri: non poteva individuarsi indistintamente, per tutti i gravi fatti di violenza perpetrati nei diversi momenti storici delle due crisi, una situazione chiara di conflitto bellico che avrebbe potuto garantire solo la repressione delle violazioni alle Convenzioni di Ginevra; occorreva perciò rifarsi alla categoria dei crimini contro l’umanità per legittimare l’esercizio di una nuova giurisdizione internazionale.

Su questo percorso è stata dunque evidenziata una certa eterogeneità nella catalogazione dei crimini contro l’umanità che può rinvenirsi tanto nella dottrina(164) che nelle stesse fonti convenzionali; ma - ancora prima di giungere alla più esplicativa elencazione fatta dallo Statuto di Roma - sono stati tracciati gli elementi comuni utili ad una sua specifica configurazione giuridica:
- si tratta di specifici atti di violenza commessi contro persone, indipendentemente dal fatto che siano cittadini dei paesi dove sono commessi e dal fatto che vengano compiuti in tempo di guerra o di pace;
- tali atti devono risultare come esito di una persecuzione diretta contro un gruppo identificabile di persone, indipendentemente dalla sua composizione o dalle effettive finalità della persecuzione stessa, purché questa si manifesti almeno con un comportamento “diffuso” “o” sistematico”(165).

In tale quadro, l’evoluzione della nozione ha visto, dunque, dapprima i fatti inclusi nelle Chart di Norimberga e Tokio, poi anche lo stupro e la tortura inclusi negli Statuti dei Tribunali dell’Aja e di Arusha, e, infine, la sparizione delle persone e l’apartheid previsti nell’Art. 7 del Rome Statute. Il valore dello Statuto nella specificazione dei crimini contro l’umanità è dunque altamente meritorio, e certamente non può essere sottaciuto lo specifico contributo dato dalla delegazione italiana che ha vivamente elaborato e sostenuto la definizione di taluni crimini - che fino ad allora non avevano avuto consolidati riferimenti giuridici - come ad esempio lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, o il trasferimento forzato di popolazioni, la tortura e la “gravidanza forzata” (forced pregnancy) (166).
Va d’altro canto rilevato che lo Statuto non ha inteso estendere la propria giurisdizione su alcuni tipi di crimini internazionali che pure potrebbero ricadere- secondo alcuni - nella categoria dei crimini contro l’umanità, come ad esempio la pirateria juris gentium ed il terrorismo internazionale. Nel primo caso si è ritenuto che il crimine non avesse una particolare rilevanza nell’attuale fase delle relazioni internazionali(167), mentre nel secondo caso- come anche per il traffico di stupefacenti-è stata operata la scelta (già evidenziata) di tenere fuori dalla giurisdizione della Corte, «per il momento»(168), tutti i c.d. treaty crimes, perlopiù configurabili, allo stato attuale del diritto, non già come veri e propri “crimini internazionali”, ma come crimini di diritto interno internazionalmente imposti: si tratta cioè di illeciti normalmente previsti dagli ordinamenti nazionali che però non sono configurati autonomamente dall’ordinamento internazionale; tuttavia la loro esecuzione investe di fatto diversi Stati, per cui ciascuno di essi ha un diretto interesse alla loro repressione attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria basata sul principio aut dedere aut iudicare (169).

Ma l’elemento caratterizzante il significato di estrema incisività della configurazione giuridica dei crimini contro l’umanità è data dalla sua ulteriore riconferma nelle previsioni dello Statuto: essa è stata vista, nella sostanza, come un preciso consolidamento di quella scuola di pensiero che, partendo dalla temeraria e discussa giurisdizione dei primi tribunali internazionali, ha inteso rimarcare l’esistenza dei crimini contro l’umanità come categoria a sé stante affermatasi da oltre mezzo secolo sul piano del diritto internazionale consuetudinario: sono i crimini che fanno parte del c.d. jus cogens, che costituiscono pertanto una norma inderogabile del diritto internazionale, soggetti alla giurisdizione universale - per cui tutti gli Stati hanno il dovere di processare i colpevoli o di estradarli, indipendentemente dalla nazionalità del colpevole o dal luogo in cui é stato commesso)170) - e per i quali non vigono le norme di garanzia previste per i reati politici, né quelle sulla prescrizione, sulle immunità o le esimenti riconducibili all’ordine superiore (171).


(160) - In questo ambito possono essere comprese anche le riflessioni di U. Leanza, Possible convergence entre droit de guerre, droit humanitaire et protection des droits de l’homme in 24^ Tavola Rotonda sui problemi attuali del Diritto Internazionale Umanitario- San Remo 2-4 Settembre 1999 Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.
(161) - La puntuale distinzione si deve all’analisi del già ricordato M.C. Bassiouni, curatore del capitolo “Crimini contro l’umanità” in Crimes of War WW Norton, New York, 1999.
(162) - V. in Parte I: I Tribunali di Norimberga e Tokio.
(163) - V. ancora in Parte I: Dalla fine della guerra fredda ai Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda.
(164) - Sul punto v.: Vassalli, I delitti contro l’umanità ed il problema giuridico della loro punizione in La Giustizia Penale Internazionale, Giuffrè, 1995; Nuvolone P. La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche, Ed. Bussola, 1945.
(165) - M.C. Bassiouni, op. cit.
(166) - Sul punto si rinvia alle definizioni indicate espressamente all’Art.7 n.2 dello Statuto. Sul contributo italiano cfr.: Relazione illustrativa A.S. 3594, cit., pag. 3.
(167) - Cfr.: N. Ronzitti, La Corte Penale Internazionale…, cit.
(168) - Così si esprime la Relazione A.S. 3594, cit.
(169) - Cfr.: N. Ronzitti,. La Corte penale Internazionale…, cit., p. 22; G. Sperduti, Crimini Internazionali in Enciclopedia del Diritto, vol. XI, p. 337-354. Sul tema ampiamente: I. Caracciolo, Dal Diritto penale Internazionale al Diritto Internazionale penale, ove si evidenzia sostanzialmente come questa evoluzione sia in itinere, avuto riguardo ai limiti del diritto internazionale vigente cfr. in particolare con riferimento ai limiti dell’obbligo aut dedere aut iudicare (caso Lockerbie), p. 185 e e alla configurazione delle competenze e delle modalità di esercizio della giurisdizione complementare della Corte, p. 294 e ss.
(170) - V. Parte I: Il percorso verso la responsabilità penale di diritto internazionale a proposito delle deroghe ai principi di nazionalità e territorialità nell’esercizio della giurisdizione. Sul tema anche cit. C. Del Ponte, Per una giustizia cosmopolita e Baltazar Garzon Real, Alte sfere e bassa giustizia in Micromega/Dei Delitti e delle Pene n.1/2000 . Sul caso Pinochet, cfr.: De Sena, Immunità di ex Capi di Stato e violazioni individuali del divieto di tortura: sulla sentenza del 29 marzo 1999 della camera dei Lords nel caso Pinochet in Rivista di diritto internazionale, 1999, p.993 e s.; Bianchi, Immunity versus Human Rights: the Pinochet case in European Journal of International Law, 1999, p.237 s.
(171) - Così esplicitamente: M.C. Bassiouni, cit., p.115.