3. I crimini di competenza della Corte

La competenza ratione materiae della Corte è fissata nell’ Art.5: si tratta dei c.d. core-crimes, il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, e del crimine di aggressione (per un’analitica indicazione gli Art.5, 6, 7,e 8 sono riportati nei riquadri delle pagine successive).
Una valutazione complessiva sulla natura di tale competenza può avere differenti approcci: da un lato, può esserne evidenziata l’ ampiezza(142) e, di fatti, può risultare indicativa la fitta elencazione delle fattispecie individuate negli articoli dello Statuto; dall’altro, può invece sottolinearsi il carattere particolarmente circoscritto della giurisdizione della Corte.
Sotto quest’ultimo profilo, in primo luogo, non vi sono inclusi tutti i crimini internazionali, quali ad esempio i treaty crimes, come il terrorismo ed il traffico internazionale di stupefacenti. Per queste violazioni la scelta della comunità internazionale è stata orientata a mantenere lo status quo della cooperazione giudiziaria fra Stati, definito dal diritto pattizio vigente, ma non è stata preclusa l’ipotesi di allargare in futuro le competenze della Corte anche per questa tipologia di reati, come peraltro è stato autorevolmente evidenziato nella Relazione illustrativa della legge italiana di autorizzazione alla ratifica(143).

In secondo luogo, in linea generale la giurisdizione della Corte non si determina nel caso di fatti episodici, isolati e singolarmente considerati: in particolare, oltre alla sequenza di atti - di cui si dirà più avanti - insita nella definizione stessa del crimine di genocidio, per quanto riguarda i crimini contro l’umanità (Art. 7) i singoli fatti incriminabili debbono risultare commessi “nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili”. Per quanto riguarda i crimini di guerra (Art.8) questi possono rientrare nelle giurisdizione della Corte anche se singolarmente commessi, ma la Corte deve concentrare la propria competenza “in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala” (144). Volendo mutuare alcuni riferimenti propri della teoria generale del diritto penale, la scelta di politica criminale sulle competenze della Corte - almeno con riferimento al genocidio e ai crimini contro l’umanità - sembra pertanto orientata a configurare i crimini internazionali nelle fattispecie proprie delle violazioni penali “a forma vincolata” (occorre che vi sia un attacco esteso o sistematico, oppure un piano o disegno politico, intendendo questi come fatti-presupposti) ovvero “a condotta plurima” o “plurisussistenti” (serie di crimini analoghi commessi su larga scala)(145).

La ratio di tali previsioni si colloca certamente nella esigenza di assicurare un criterio di economia processuale, che tanto rilievo ha avuto nei sistemi giudiziari di Common Law, e che oggi si pone con sempre maggiore incidenza anche in quelli di Civil Law: per l’ordinamento italiano basti pensare ai “riti alternativi” e “abbreviati” introdotti nel processo penale, alle varie misure deflattive, all’istituzione del giudice di pace e alla riforma del giudice unico per comprendere l’importanza di un sistema giudiziario che assicuri una efficace celerità dei procedimenti. Ma va pure sottolineato che la delimitazione di competenza individuata dallo Statuto è in piena armonia con la linea tracciata dal diritto internazionale umanitario, e segnatamente dai principi generali delle Convenzioni di Ginevra, ove si è voluto non esautorare la responsabilità originaria degli Stati nella domestic jurisdiction sui reati ordinari, e circoscrivere la perseguibilità “internazionale” in sede penale solo alle infrazioni gravi. Pertanto, la limitazione della competenza della Corte è espressamente dichiarata nello Statuto all’Art.5 ove si enuncia che “la competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale”, tenendo conto di quanto indicato nel Preambolo secondo cui “crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo”.

Articolo 5
Crimini di competenza della Corte

1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all’adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 6
Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Articolo 7
Crimini contro l’umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) sparizione forzata delle persone;
j) apartheid;
k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di talune degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per “riduzione in schiavitù” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s’intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
e) per “tortura” s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
f) per “gravidanza forzata” s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
g) per “persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività;
h) per “apartheid” s’intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;
i) per “sparizione forzata delle persone” s’intende l’arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla persona al fine di sottrarla alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8
Crimini di guerra

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”:
a) gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
I) omicidio volontario;
II) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
III) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute;
IV) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
V) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
VI) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
VII) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
VIII) cattura di ostaggi;
b) altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:
I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
II) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
IV) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
V) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi, e che non costituiscano obiettivi militari;
VI) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
VII) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
VIII) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio;
IX) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
X) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né ‘compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
XI) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazionale o all’esercito nemico;
XII) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
XIII) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
XIV) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
XV) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
XVI) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
XVII) utilizzare veleno o armi velenose;
XVIII) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
XIX) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
XX) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d’uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
XXI) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
XXII) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
XXIII) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
XXIV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
XXV) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l’arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
XXVI) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
c) in ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
I) atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
II) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
III) prendere ostaggi;
IV) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
d) il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga;
e) altre violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
II) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
IV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali o luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
V) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
VI) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
VII) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
VIII) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
IX) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
X) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
XI) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
XII) distruggere o confiscare beni dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico all’interno dello Stato o di difendere l’unità e l’integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.


(142) - Così: G. Lattanzi, op. cit., p. 1483.
(143) - Atti parlamentari A.S. 3594-XIII.
(144) - Cfr.: N. Ronzitti, La Corte Penale Internazionale…, cit., p. 73.
(145) - Il riferimento è puramente indicativo, atteso che più propriamente tali definizioni si collocano nell’ottica del diritto penale interno. Cfr.: Antolisei, Manuale di Diritto Penale, cit., Parte generale, p.264.