4. I tribunali di Norimberga e di Tokio

Il fallimento delle previsioni di Versailles non consentì nemmeno che l’idea di una Corte penale internazionale fosse rilanciata da alcune importanti iniziative come quella, del 1926, dell’Association Internationale de Droit Pénal e dell’ International Law Association , che non trovarono i necessari appoggi politici(19). L’assassinio del re Alessandro di Iugoslavia, avvenuto a Marsiglia nel 1935, indusse la Società delle Nazioni ad adottare la Convention for the Prevention and Punish of Terrorism- aperta alla firma a Ginevra il 16 novembre1937- nel cui protocollo aggiuntivo fu stabilita una Convention for the Creation of an International Court: ma il trattato, ratificato solo dall’India, non entrò mai in vigore(20).

Solo al termine della seconda guerra mondiale, l’esigenza di un processo esemplare per i responsabili delle gravissime e sistematiche atrocità, non giustificate da nessuna norma di diritto bellico, fu sentita davvero imperante e la volontà comune delle Potenze Alleate portò all’ Accordo di Londra dell’ 8 agosto 1945. Il London Agreement recava in annesso la Charter of the International Military Tribunal che, sottoscritta dalle quattro grandi potenze alleate, USA, URSS, Gran Bretagna e Francia, fu poi ratificata da altri 19 Stati. La London Charter istituiva il Tribunale Militare Speciale Internazionale, con sede a Norimberga, cui fu attribuita la competenza a giudicare in primo luogo i singoli individui, prescindendo dalla loro posizione e da qualsiasi “ordine superiore” addotto a giustificazione, ritenuti responsabili di «crimini contro la pace», «crimini di guerra», «crimini contro l’umanità»(21); inoltre si introdusse il principio innovativo di giudicare anche degli “enti”: il Partito nazional-socialista, le Schulz-Staffen- S.S., le Sicherieits-Dienst- S.D., la Gheheime Staats Polizei-Gestapo, le Sturm-Abteillungen- S.A, il Gabinetto del Reich, lo Stato Maggiore ed il Comando Supremo delle Forze Armate(22).

Il collegio giudicante fu presieduto dal giudice inglese Lawrence e le funzioni di pubblico ministero furono esercitate a turno da un prosecutor della stessa nazionalità dei giudici. Sulla base delle indagini svolte dalla War Crimes Commission delle Nazioni Unite, il Tribunale di Norimberga processò 22 criminali di guerra nazisti e con la sentenza del 30 settembre e del 1° ottobre 1946 condannò dodici imputati a morte mediante impiccagione (Goering, Bormann, Von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosemberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl e Seyss-Inquart), tre all’ergastolo (Funk, Raeder ed Hess) e quattro a pene detentive (Von Schirac Speer a venti anni, Von Neurath a quindici anni, Doenitz a dieci anni); tre furono assolti (Von Papen, Schacht e Fritzsche) e un imputato (Bormann) fu dichiarato latitante. Il Partito nazista, le S.S., le S.D. e la Gestapo vennero dichiarate organizzazioni di natura criminale, anche se il giudice sovietico sostenne la tesi che tutti gli enti citati in giudizio avessero tale connotazione(23).

Altri processi(24) vennero svolti unilateralmente dalle quattro potenze nelle rispettive zone di occupazione: in particolare gli Stati Uniti condussero dodici processi, sempre a Norimberga, contro giuristi che avevano fornito le basi giuridiche del genocidio nazista, medici autori di esperimenti illegali su cavie umane, vertici militari responsabili delle più gravi atrocità, funzionari ministeriali che avevano orientato la politica estera tedesca all’aggressione, industriali che si erano appropriati dei beni delle società straniere e costretto al lavoro forzato gli internati, fino a causarne la morte. Nel complesso furono imputate 177 persone, di cui 35 rimasero assolte.
Un anno dopo la costituzione del Tribunale di Norimberga, nel 1946, il Generale MacArthur, nella veste di Comandante Supremo delle Forze Militari Alleate nel Pacifico, aveva promulgato la Carta di Tokio che istituiva l’ International Military Tribunal for the Far East. Avvalendosi anch’esso delle indagini di una commissione d’inchiesta, il tribunale concluse il giudizio nelle udienze del 4 e 12 novembre 1948 con la condanna di 25 criminali di guerra, tutti membri del vertice politico-militare giapponese. Dopo un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che lo respinse perché il Tribunale di Tokio non era una corte statunitense, la sentenza fu ritenuta definitiva il 23 dicembre 1948: furono pertanto comminate le condanne a morte per sette imputati (Dohihara, Hirota, Itagaki, Kimura, Matsui, Muto, Tojo), l’ergastolo per altri sedici (Araki, Hashimoto, Hata, Hiranuma, Hoshino, Kaya, Kido, Koiso, Minami, Oka, Oshima, Sato, Shimada, Shiratori, Suzuki, Umezu) , una reclusione a venti anni (Togo) e un’altra a sette anni (Shigemitsu); nessuno venne assolto(25). Altri 10.000 prigionieri giapponesi furono poi processati nei territori occupati dagli alleati, anche se nel 1953 furono tutti rilasciati secondo un programma di riconciliazione con il Giappone che poi portò al Trattato di Pace di San Francisco(26).


(19) - Sul punto più ampiamente: M.C. Bassiouni, Introduzione alla Corte Penale Internazionale, in Reale, op.cit., pag.26-67-69.
(20) - Cfr.: M.C. Bassiouni, International Criminal Law Convention, pag. 791-810.
(21) - La classificazione sarà recepita dallo Statuto di Roma, che prevede la giurisdizione della Corte sui crimini di aggressione, genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
(22) - Socini, Crimini e criminali di guerra, D.I., V, Utet, 1964, pag.7 ; Patruno, Op. cit .II .
(23) - Il testo della sentenza è in American Journal of International Law, 1947, pag.172 s.; Reale op. cit.; Patruno, op. cit.
(24) - Per quanto riguarda l’Italia, il Trattato di pace delle potenze alleate con il nostro paese (reso esecutivo con d.l. C.p.S. 28 nov. 1947 n. 1430 e ratificato con l. 25 nov. 1952 n.3045) disponeva all’art.45 che :<<L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffatti crimini>>. Si ricorda in particolare il “processo Kappler” ritenuto responsabile della strage delle Fosse Ardeatine Trib. Mil. Roma, 20 luglio 1948, in Il Foro it., 1949, II, c 160 s. e Trib. supr. mil. 25 ottobre 1946 in Riv. Dir. Int., 1953, p.153 s. con nota critica di Ago. Cfr.: Capotorti, Rappresaglie esercitate per atti ostili della popolazione nemica, in Foro penale, 1948, p.111 s.; Ago, L’eccidio delle Fosse Ardeatine alla luce del diritto internazionale di guerra in Riv. It. Dir. Pen., 1949, p. 217 s. Per un recente spunto critico sull’archiviazione provvisoria risalente al 1960 per alcune vicende giudiziarie cfr.: F. Giustolisi, Gli scheletri nell’armadio in Micromega- Dei delitti e delle pene, p. 345 s. n. 1/2000.
In linea generale va osservato che, cfr.: Reale, op. cit. e Patruno, op. cit., nessun cittadino italiano fu processato in base al diritto internazionale e nei giudizi svoltisi in Italia i crimini sono stati giudicati sulla base della normativa nazionale previgente. In particolare, il Codice Penale Militare di Guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n.303, - e tuttora potenzialmente in vigore - reca il Titolo IV “Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra”. Sul punto va detto che, secondo la più autorevole e recentissima dottrina, questa parte del CPMG è rimasta sostanzialmente valida per il richiamo ai principi generali del diritto internazionale umanitario e, addirittura, potrebbe essere “estrapolata”, pur con alcuni aggiornamenti, per trasferirla nel Codice Penale Militare di Pace, applicabile, secondo l’ormai consolidata prassi dei cd decreti-legge autorizzativi, alle operazioni militari italiane all’estero. Cfr.: Relazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2000 del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello- Assemblea generale della Corte Militare di Appello- Roma 27 gennaio 2000, (in p. 32 di apposita trascrizione, a cura di ICR , Roma via della Pisana,437).
(25) -The Tokio Trial For East Survey, 1948, pag.168 s.; Patruno, op. cit.; Reale, op. cit.
(26) - M.C. Bassioun,i Introduzione alla Corte Penale Internazionale, in Reale, op.cit., pag. 26-67-69.