3. I tribunali del trattato Versailles e il processo al Kaiser

Il Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 non solo escluse le consuete clausole di amnistia, ma sancì formalmente l’istituzione di un Tribunale speciale internazionale, composto da 5 giudici - ognuno in rappresentanza della potenza vincitrice- che avrebbe dovuto espressamente porre «in stato di pubblica accusa Gugliemo II di Hoenzollern, ex imperatore di Germania, per offesa suprema contro la morale internazionale e la sacra autorità dei trattati»(12). Lo stesso accordo di Versailles demandava poi alla competenza di tribunali nazionali, istituiti dagli Stati dei quali le vittime erano cittadini, e di tribunali internazionali, ove le vittime fossero di diverse nazionalità, il giudizio su tutti gli altri soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni delle leggi e degli usi di guerra (artt. 228 e 229)(13).

Guglielmo II non fu processato perché l’ Olanda, paese nel quale il Kaiser si era rifugiato, non concesse mai l’estradizione nonostante le reiterate richieste degli alleati; i motivi addotti dal Governo olandese si incentrarono sulle tesi che l’Olanda non era vincolata al Trattato di pace, e difatti non lo aveva ratificato, e che il proprio diritto interno non consentiva l’estradizione per violazioni al diritto internazionale « le quali, se mai, non avrebbero potuto essere giudicate che da un tribunale internazionale imparziale». A nulla valse anche la nota di protesta diplomatica degli Alleati del 14 febbraio 1920 che provocatoriamente chiedeva : «… come potrebbe il Governo Olandese dimenticare che la politica e l’azione personale dell’ uomo che le Potenze reclamano per giudicarlo costò la vita a quasi 10 milioni di uomini uccisi crudelmente nel fiore dell’età, concorse alla mutilazione e alla distruzione della salute di un numero tre volte maggiore di esseri umani, alla devastazione di milioni di chilometri quadrati di paesi fino ad allora industriosi, pacifici e felici ? …». L’Olanda rispose freddamente con una nota del marzo del 1920 nella quale si diceva che non avrebbe potuto consentire a compiere «un atto contrario al diritto e alla giustizia, incompatibile con l’onore nazionale» aggiungendo che il proprio Governo era «arbitro, nel libero esercizio della sua sovranità, di prendere sul posto tutte le misure di precauzione efficaci e necessarie, e di sottoporre la libertà del Kaiser a tutte le limitazioni opportune»(14).

Ma anche la stessa Germania non ottemperò all’obbligo del Trattato di consegnare alle potenze vincitrici gli ufficiali tedeschi responsabili di crimini di guerra, rifiutandoli di estradare; in questo caso si pervenne tuttavia, sempre attraverso pressioni diplomatiche, ad una soluzione di compromesso che vincolò la Germania quantomeno ad instaurare un processo nazionale innanzi alla più alta autorità giudiziaria tedesca, il Reichsgericht di Lipsia, la Corte Suprema. Ma l’esito risultò scontato: dei quasi novecento sospettati individuati dalla Commissione d’inchiesta la maggior parte rimase latitante, mentre dei quarantacinque processati solo dodici furono riconosciuti colpevoli e condannati a pene irrisorie, peraltro presto condonate(15).
Anche il Trattato di Sèvres con la Turchia del 10 agosto 1920 tentò di introdurre norme analoghe a quelle di Versailles, prevedendo la consegna agli Alleati, da parte del governo turco, delle persone colpevoli di violazioni alle leggi contro l’umanità. Ma l’accordo non entrò mai in vigore ed il successivo Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, sostitutivo di quello di Sèvres, concesse una generale amnistia(16).

È dunque evidente come in queste premesse si celasse la fragilità dell’idea dei tribunali internazionali che, in quel momento storico, si identificavano ancora nello ius puniendi del più forte, in una legge, retroattiva, del vincitore: un diritto riconosciuto anche intrinsecamente giusto, ma che trovava “la sua positività soltanto in virtù della vittoria” (17). E tutto questo accadeva proprio quando, da un lato, l’identificazione delle nazionalità e delle rispettive sovranità si rinvigoriva all’indomani del primo conflitto mondiale, e, dall’altro, tra molti intellettuali dell’epoca si diffondeva un certo scetticismo di fronte al pericolo di alimentare posizioni giustizialiste radicali, e, per di più, il positivismo giuridico(18) giungeva alle sue principali conclusioni nel distinguere responsabilità internazionali degli Stati e responsabilità penale, nonché nel superare visioni giusnaturalistiche e idealistiche del diritto, tanto in Italia quanto nell’importante scuola giuridica di matrice tedesca.


(12) - In sostanza, il Trattato proclamava la responsabilità del Capo di Stato tedesco, il Kaiser Guglielmo II, in quanto primo e diretto responsabile di una politica ostile compiuta in piena violazione degli obblighi dei trattati internazionali, avendoli considerati, seguendo in ciò il Bismark, “chiffon de papier”, carta da gettare. Cfr.: Patruno, op.cit.
(13) - Cfr. :Reale, op. cit., pag.65. Il testo del trattato è in M.C. Bassiouni, International Criminal Law Convention, pag. 126-129, 334; Orlando, Il Processo del Kaiser in Scritti vari di Diritto Pubblico e Scienza Politica, Milano, 1940, pag. 95 e sgg.; G. Nappi, Il processo all’ex Kaiser ed ai grandi delinquenti della guerra, Riv. Diritto e Procedura penale, 1919, pg 81 e segg.; G. Vassalli, op .cit. pag.43.
(14) - L’interessante ricostruzione sullo scambio di note diplomatiche si deve sempre all’ apprezzata ricerca di Reale, op.cit. che rinvia puntualmente a V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano secondo il codice del 1930, vol. I, 1933, pag. 146, nota (2).
(15) - R. Socini, Crimini e criminali di guerra, in Novissimo Digesto Italiano, UTET, 1964, Vol. V pag. 6; Reale, op. cit., pag. 66.
(16) - Reale, op. cit., pag.65, nota (79).
(17) - Cfr.: ante, nota 4.
(18) - In Italia, fu per prima la voce di Eugenio Florian in Discorso all’Università di Genova tenuto nel 1919, trascritto in Scuola positiva, a proclamarsi contraria sostanzialmente ai processi dei vincitori. Sul punto, più ampiamente: G. Vassalli, op. cit., pag.16-43. Inoltre il Manzini, in op.cit. , pag.138 così si espresse: “l’insensata pretesa, di equiparare una responsabilità di diritto internazionale ad una responsabilità penale, ebbe la sorte che si meritava” Cfr.: Patruno, op.cit.