Capitolo XIII - Clausole finali

(Traduzione non ufficiale)

Art.119. Soluzione delle controversie

1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte è risolta mediante una decisione della Corte.
2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all’interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, è rinviata all’Assemblea degli Stati parti. L’Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformità allo Statuto di quest’ultima

Art.120. Riserve

Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto

Art.121. Emendamenti

1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti se ricevere o meno la proposta. L’Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L’adozione di un emendamento, in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Un emendamento all’Art.5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l’emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l’emendamento può recedere dallo Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell’Art.127, ma subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’Art.127, dando notifica del suo recesso non più tardi di un anno dopo l’entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione

Art.122. Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale

1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del paragrafo 1 dell’Art.121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall’Assemblea degli Stati parti, che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all’Assemblea.
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non è possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall’Assemblea degli Stati parti o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti sei mesi dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.

Art.123. Revisione dello Statuto

1. Sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L’esame potrà concernere in modo particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all’Art.5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all’Assemblea degli Stati parti alle stesse condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l’approvazione della maggioranza degli Stati parti convocherà una Conferenza di revisione.
3. L’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell’Art.121, paragrafi 3 a 7.

Art.124. Disposizione transitoria

Nonostante le disposizioni
dell’Art.12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all’Art.8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento, Le disposizioni del presente Art.saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all’Art.123, paragrafo 1.

Art.125. Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati in Roma, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, il 17 luglio 1998.
Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1999. Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.
2. Il presente Statuto è sottoposto alla ratifica accettazione o approvazione degli Stati firmatari gli strumenti di ratifica, accettazione approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art.126. Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica accettazione, approvazione o adesione.

Art.127. Recesso

1. Ogni Stato Parte, può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore.
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti ne pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo.

Art.128. Testi autentici

L’originale del presente Statuto il cui testi in arabo, cinese francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.