Capitolo XII - Finanziamento

(Traduzione non ufficiale)

Art.113. Disposizioni finanziarie

Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell’Assemblea degli Stati parti, ivi compreso l’Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall’Assemblea degli Stati parti.

Art.114. Pagamento delle spese

Le spese della Corte e dell’Assemblea degli Stati parti, nonché dell’Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.

Art.115. Risorse finanziarie della Corte e dell’Assemblea degli Stati parti

Le risorse finanziarie della Corte e dell’Assemblea degli Stati parti includendo l’Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall’Assemblea degli Stati parti, dalle seguenti fonti:
a) contributi degli Stati parti;
b) risorse finanziarie fornite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le rimessioni decise dal Consiglio di Sicurezza.

Art.116. Contributi volontari

Fermo restando l’Art.115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse supplementari i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali privati, società ed altri enti secondo i criteri stabiliti in materia dall’Assemblea degli Stati parti.

Art.117. Calcolo dei contributi

I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote, stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi di quest’ultimo tariffario si fonda.

Art.118. Revisione annuale dei conti

I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati patrimoniali annuali sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.