Capitolo XI - Assemblea degli Stati parti

(Traduzione non ufficiale)

Art.112. Assemblea degli Stati parti

1. è istituita un’Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri Stati che hanno firmato lo Statuto o l’Atto finale possono partecipare all’Assemblea a titolo di osservatori.
2. L’Assemblea:
a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;
b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per l’amministrazione della Corte;
c) esamina i rapporti e le attività dell’Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3 e prende provvedimenti, appropriati;
d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;
e) decide in conformità con l’Art.36 se sia opportuno modificare, se del caso, il numero dei giudici;
f) esamina in conformità con l’Art.87, paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla mancanza di cooperazione;
g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
3. a) L’Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali ;
(b) L’Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l’altro, di un’equa distribuzione geografica e di un’adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo.
(c) L’Ufficio di Presidenza si riunisce, ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta l’anno. Esso assiste l’Assemblea nell’espletamento delle sue responsabilità.
4. L’Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso un organo di sovraintendenza per l’ispezione, la valutazione e l’investigazione della Corte, al fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.
5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle riunioni dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza.
6. L’Assemblea si riunisce una volta l’anno e, se le circostanze lo esigono tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite. Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono essere convocate dall’Ufficio di Presidenza d’ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.
7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell’Assemblea e nell’Ufficio di Presidenza. Se non si raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti a condizione che una maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum per la votazione;
b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.
8. Uno Stato parte, che è in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari alle spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell’Ufficio di Presidenza, se l’ammontare dei suoi versamenti non pagati è pari o superiore all’ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia l’Assemblea può autorizzare tale Stato parte a votare in Assemblea e nell’Ufficio di Presidenza quando accerti che l’inadempienza di pagamento è dovuta a condizioni che, non dipendono dal controllo dello Stato Parte.
9. L’Assemblea adotta le sue regole di procedura.
10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell’Assemblea sono quelle dell’Assemblea, Generale delle Nazioni Unite.