Capitolo X - Esecuzione

(Traduzione non ufficiale)

Art.103. Ruolo degli Stati nell’esecuzione delle pene detentive

1.(a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.
b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.
c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione.
2. a) Lo Stato incaricato dell’esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell’esecuzione non prende alcuna misura che, potrebbe essere contraria alle disposizioni dell’Art.l10.
b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell’esecuzione e procede in conformità dell’Art.104, paragrafo 1.
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte può tener conto:
a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità dell’esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti,
c) delle opinioni della persona condannata,
d) della nazionalità della persona condannata; e
e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o all’esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.
4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite nell’accordo di sede di cui all’Art.3, paragrafo 2. In questo caso, le spese relative all’esecuzione della pena sono a carico della Corte.

Art.104. Modifica della designazione dello Stato incaricato dell’esecuzione

1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato.
2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell’esecuzione.

Art.105. Esecuzione della pena

1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l’Art.103 paragrafo 1, capoverso b), la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono in alcun caso modificarla.
2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su una richiesta di revisione della sua decisione di colpevolezza o sulla pena. Lo Stato incaricato dell’esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.

Art.106. Controllo dell’esecuzione della pena e condizioni di detenzione

1. L’esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa è conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell’esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell’esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.
3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e senza impedimenti.

Art.107. Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena

1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell’esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato dell’esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla o in altro Stato che accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell’esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio.
2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.
3. Subordinatamente alle disposizioni dell’Art.108, lo Stato di detenzione può altresì, in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di esecuzione di una pena.

Art.108. Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni

1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell’esecuzione non può essere ne perseguito, ne condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell’esecuzione salvo se la Corte ha approvato tale azione giudiziaria condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato dell’esecuzione.
2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.
3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell’esecuzione dopo aver scontato la totalità della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.

Art.109. Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure, di confisca

1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna.
2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l’ordinanza di confisca , dovrà prendere misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.

Art.110. Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena

1. Lo Stato incaricato dell’esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.
2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.
3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all’ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.
4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:
a) La persona ha, sin dall’inizio ed in modo costante, manifestato la sua volontà di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento;
b) la persona ha facilitato spontaneamente l’esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure
c) altri fattori previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove attestano un cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la riduzione della pena.
5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e dì prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.

Art.111. Evasione

Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato dell’esecuzione della pena tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova, la consegna di tale persone in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, può ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.