Capitolo IV - Composizione ed amministrazione della Corte

(Traduzione non ufficiale)

Art. 34. Organi della corte

Gli organi della Corte sono i seguenti:
a) Presidenza;
b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;
e) Ufficio del Procuratore;
d) Cancelleria.

Art. 35. Esercizio delle funzioni da parte dei giudici

1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.
3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell’Art.40.
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l’Art.49.

Art. 36. Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici

1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone, di 18 giudici;
2. a) La Presidenza, agente in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa è comunicata senza indugio a tutte le parti dall’ufficio di Cancelleria.
b) Successivamente la proposta è esaminata in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti, convocata conformemente all’Art.112. Essa è considerata adottata se è approvata in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell’Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data stabilita dall’Assemblea degli Stati parti.
c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata secondo il capoverso b), l’elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione dell’Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l’Art.37, paragrafo 2;
ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata ed è divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto-capoverso I), la Presidenza può proporre in qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi di ridurre il numero dei giudici purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La proposta è esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se è adottata il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto;
3. a) I giudici sono selezionati fra persone che godono di un’elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l’esercizio delle massime cariche giudiziarie.
b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni altra qualità analoga; oppure
ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed diritti dell’uomo, nonché una vasta esperienza in una professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell’attività giudiziaria della Corte;
c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un’ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al presente Statuto
i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure
ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest’ultima.
Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.
b) Ciascuno Stato parte può presentare la candidatura di una persona per una determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità ma in ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte.
c) L’Assemblea degli Stati parti può decidere di costituire, come opportuno, una commissione consultiva per l’esame delle candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione sono definite dall’Assemblea degli Stati parti.
5. Ai fini dell’elezione, vengono predisposte due liste di candidati:
La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i);
La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii).
Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste può scegliere quella su cui presentarsi. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B.
Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste.
6. a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell’Assemblea degli Stati parti convocata a tal fine in forza dell’Art.112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.
b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procederà a scrutini ulteriori secondo la procedura stabilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti.
7. la Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.
8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della necessità di assicurare nella composizione della Corte:
i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;
ii) un’equa rappresentanza geografica;
iii) un’equa rappresentanza di uomini e donne.
b) Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in talune questioni in modo particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o bambini.
9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l’Art.37, paragrafo 2, essi non, sono rieleggibili.
b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio sono nominati per un mandato di sei anni gli altri giudici sono nominati per un mandato di nove anni.
c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sotto-paragrafo b) è rieleggibile per un mandato completo.
10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato alla Camera di primo grado o alla Camera d’Appello secondo l’Art.39, che ha iniziato dinanzi a questa Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d’appello rimane in funzione fino a quando la causa non è risolta.

Art. 37. Seggi vacanti

1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all’Art.36.
2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine è inferiore o pari a tre anni, egli è rieleggibile per un intero mandato secondo l’Art.36.

Art. 38. Presidenza

1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest’ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest’ultimo è impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest’ultimo ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.
3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la Presidenza la quale è incaricata:
a) di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell’ufficio del Procuratore; e
b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
4. Nell’esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore, al quale chiede il suo consenso per tutte le questioni d’interesse comune.

Art. 39. Sezioni

1. Il prima possibile dopo l’elezione dei giudici la Corte si organizza in sezioni come previsto dall’Art.34, paragrafo b).
La Sezione degli appelli è composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici.
L’applicazione dei giudici alle Sezioni è fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali.
2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione dalle Camere.
b) i) La Camera di appello è composta da tutti i giudici della sezione degli appelli.
ii) Le funzioni della Camera di Primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di primo grado.
iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.
3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi trattato in tali sezioni.
b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro mandato.
4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia, nessuna disposizione del presente Art.vieta l’applicazione provvisoria di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene che ciò è necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non è in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.

Art. 40. Indipendenza dei giudici

1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.
3.I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non parteciperà all’adozione della decisione.

Art. 41. Esonero e ricusazione dei giudici

1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova.
2. a) Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se è già intervenuto in precedenza a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, in cui la persona che è ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì essere ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
b) Il procuratore o la persona oggetto di un’inchiesta o di azioni giudiziarie può chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.
c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.

Art. 42. Ufficio del Procuratore

1. L’Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell’ambito della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e di sostenere l’accusa dinanzi alla Corte.
I membri di questo Ufficio non sollecitano nè agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.
2. L’Ufficio è diretto dal Procuratore. Quest’ultimo ha piena autorità per quanto concerne la gestione amministrativa dell’Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse. Il Procuratore è assistito da uno o più vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno.
3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un’elevata considerazione morale ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi in affari penali. Essi debbono avere un’ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. Il Procuratore è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Stati Parti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice- Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano le loro funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.
5. Nè il Procuratore nè i Vice-Procuratori esercitano attività che rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro indipendenza.
Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.
6. La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore, a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso.
7. Nè il Procuratore nè i Vice-Procuratori possono partecipare alla soluzione di una questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Essi possono essere ricusati nell’ambito di una causa, secondo il presente paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona oggetto d’inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice-Procuratore è decisa dalla Camera di appello.
a) La persona oggetto di un’inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice-Procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.
b) Il Procuratore o il Vice-Procuratore interessato, a seconda dei casi può presentare le sue osservazioni in merito.
9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, in modo particolare violenze sessuali, violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.

Art. 43. Ufficio di Cancelleria

1. L’Ufficio di Cancelleria è responsabile degli aspetti non giudiziari dell’amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all’Art.42.
2. L’Ufficio di Cancelleria è diretto dal Cancelliere che è il principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l’autorità del Presidente della Corte.
3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di vasta competenza, con un’ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni dell’Assemblea degli Stati parti. Ove necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice-Cancelliere su raccomandazione del Cancelliere.
5. Il Cancelliere è eletto per cinque anni è rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere è eletto per cinque anni o per un mandato più breve, secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso è chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.
6. Il Cancelliere istituisce nell’ambito dell’Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione è incaricata, in consultazione con l’ufficio del procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti dell’aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a violenze sessuali.

Art. 44. Il personale

1. Il procuratore ed il Cancelliere nominato il personale qualificato necessario nei loro rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.
2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al più alto grado competenza, integrità ed efficienza, tenuto conto, mutatis mutandis dei criteri enunciati all’Art.36, paragrafo 8.
3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo Statuto del personale è approvato dall’assemblea degli Stati parti.
4. La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione da Stati parti Organizzazioni intergovernative o organizzazioni non governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda L’Ufficio del Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformità alle direttive che saranno stabilite dall’Assemblea degli Stati parti.

Art. 45. Impegno solenne

Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore i Vice-Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l’impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.

Art. 46. Perdita di funzioni

1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere è sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:
a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un’inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure
b) lo stesso si trova nell’incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto.
2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del paragrafo 1 è adottata dall’Assemblea degli Stati parti a scrutinio segreto:
a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;
b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti;
c) nel caso di un Vice-Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su raccomandazione del procuratore.
3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere è adottata a maggioranza assoluta dei giudici.
4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-Procuratore, un Cancelliere o Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente Art.ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non è prevista in altro modo la sua partecipazione all’esame della questione.

Art. 47. Misure disciplinari

Un giudice, un Procuratore, un Vice-Procuratore, un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all’Art.46, paragrafo 1, è oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

Art. 48. Privilegi ed immunità

1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato.
2. I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell’esercizio delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai capi delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell’immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti all’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell’ufficio del Procuratore ed il personale dell’Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni in conformità all’accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte secondo l’accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:
a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici;
b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell’ufficio del Procuratore, dal Procuratore;
d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell’Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.

Art. 49. Retribuzioni, indennità e rimborso spese

I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall’Assemblea degli Stati Parti. Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.

Art.50. Lingue ufficiali e lingue di lavoro

1. Le lingue ufficiali della Corte sono l’inglese, l’arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l’inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.
3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura la Corte autorizza l’impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa dall’inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.

Art.51. Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove

1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove entrano in vigore al momento della loro adozione da parte dell’Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
2. Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove da parte di:
a) ogni Stato Parte,
b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,
c) il Procuratore.
Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell’Assemblea degli Stati parti.
3. Dopo l’adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da dette Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l’Assemblea degli Stati parti nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti le modifichi o le respinga.
4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un’inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna.
5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.

Art.52. Regolamento della Corte

1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l’elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo.
3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parti per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.