Capitolo III - Principi generali del diritto penale

(Traduzione non ufficiale)

Art. 22. Nullum crimine sine lege

1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un’inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
3. Il presente Art.non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

Art. 23. Nulla poena sine lege

Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 24.Non retroattività ratione personae

1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all’entrata in vigore dello Statuto.
Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d’inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole.

Art. 25.Responsabilità penale individuale

1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto .
3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte:
a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un’altra persona o tramite un’altra persona, a prescindere se quest’ultima è o meno penalmente responsabile ;
b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato , nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato ;
c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato , ivi compresi i mezzi per farlo
d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:
i) mirare a facilitare l’attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l’esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure
ii) essere fornito in piena consapevolezza dell’intento del gruppo di commettere il reato
e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo;
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l’espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.

Art. 26. Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni

La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.

Art. 27. Irrilevanza della qualifica ufficiale

1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante, eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena.
2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto Internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.

Art. 28. Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici

Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte:
1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:
a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e
b) questo capo militare e persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini d’inchiesta e di azioni giudiziarie.
2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;
b) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;
c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l’esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d’inchiesta e di esercizio dell’azione penale.

Art. 29. Imprescrittibilità

I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.

Art. 30. Elementi psicologici

1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l’elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.
2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento,
b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causa e tale conseguenza o è consapevole che quest’ultima avverrà nel corso normale degli eventi.
3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente Art.quando una persona è cosciente dell’esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi.
“Intenzionalmente” e “con cognizione di causa” vanno interpretati di conseguenza.

Art. 31. Motivi di esclusione dalle responsabilità penali

1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:
a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge;
b) era in uno stato d’intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte non abbia tenuto conto di tale probabilità;
c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sè stessa, per difendere un’altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l’adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all’ampiezza del pericolo da essa incorsa o dell’altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un’operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sè motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso;
d) il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l’integrità di tale persona o di un’altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata:
i) sia esercitata da altre persone, o
ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi, di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui è investita.
3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all’Art.21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

Art. 32. Errore di fatto o di diritto

1. Un errore di fatto è motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l’elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non è motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l’elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto preveduto dall’Art.33.

Art. 33. Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge

1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:
a) la persona aveva l’obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione;
b) la persona non sapeva che l’ordine era illegale;
c) l’ordine non era manifestamente illegale.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l’umanità sono manifestamente illegali.