Giurisprudenza di merito

Pretore Bassano del Grappa.
10 marzo 1981. Pres. Caccin, Rel. Caccin, Imp.G.

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Elemento oggettivo - Specie escluse: convocazione di consiglio comunale da parte di privato cessato dall’incarico di sindaco.

(Cod.pen. art. 347; d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 8;
R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 34; R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 151)

Per aversi usurpazione di pubbliche funzioni è necessario non solo l’esercizio, senza poteri, della funzione pubblica, ma che questa sia esercitata per fini propri dell’usurpatore, in contrasto con quelli della pubblica amministrazione. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 347 cod. pen. nel fatto della convocazione della giunta municipale, per la trattazione di argomenti da parte di ex sindaco non rieletto nella carica).
(C.E.D. Cassazione)


Corte di Appello Napoli.
Sez. 6, 30 giungo 1987, n. 02405. Pres. Gorini, Rel. Maffei, P.M., Ciro, Imp. A.

Delitti contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Usurpazione di pubbliche funzioni - Concorso - Condizioni.

(Cod.pen. artt. 610, 81, 110 e 347)

Vicenda: due imputati, propongono appello avverso la sentenza che li aveva condannati per avere in concorso tra di loro e con minaccia consistita nell’aver adoperato la forza intimidatrice della qualifica di agenti di polizia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto alcuni passanti a consegnare i documenti ed un altro a farsi perquisire la borsa. Ancora di aver usurpato la funzione di agenti di polizia, fermando e perquisendo con l’aggravante di aver commesso il fatto per realizzare il reato che precede. Gli imputati sono assolti dall’imputazione di violenza privata e prosciolti per amnistia da quella di usurpazione di pubbliche funzioni.
Ragioni della decisione: occorre tener presente che, per integrare l’elemento delle minaccie, previsto dall’art. 610 cod. Pen. non è sufficiente il “metus publicae potestatis”, che deriva dal reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all’art. 347 cod. pen., ma è necessario che l’autore del reato prospetti un danno futuro ed ingiusto alla persona offesa. Solo cosi può esservi concorso tra l’art. 347 ed il 610 cod. pen. Nella specie, non emerge dagli atti un atteggiamento minaccioso, ma solo la richiesta di documenti e la pretesa di perquisire la borsa di un passante sorrette unicamente dalla qualifica di agenti della polizia di stato che gli imputati si sono arrogata. Quindi un atteggiamento brusco non accompagnato da concrete minacce, non basta ad integrare l’ipotesi di violenza privata. Il reato p.p. dall’art. 347 cod. pen. è estinto per amnistia.
(C.E.D. Cassazione)


Pretore Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, Imp. G.

Parte civile - Costituzione in genere - Maltrattamento di animali - Ente nazionale protezione animali - Costituzione di parte civile - Inammissibilità.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Necessita che l’agente si arroghi qualifiche - Esclusione - Condizioni per la sussistenza del reato

(Cod. proc. pen. art. 91; Cod. pen. art. 347)

Vicenda: è inammissibile, perché tendente a snaturare l’istituto della costituzione di parte civile da azione civile inserita nel processo penale in un’accusa privata, in contrasto con i principi fondamentali del diritto vigente, la costituzione di parte civile, in un processo penale per maltrattamento di animali, dell’ente nazionale per la protezione animali.
Ragioni della decisione: perché sussista il reato di usurpazione di funzioni pubbliche non è sufficiente che l’agente compia attività materialmente uguali a quelle nelle quali si estrinseca la pubblica funzione, e non e’ necessario che l’agente si arroghi altresì titoli o qualifiche; è necessario e sufficiente che l’agente, in una situazione di apparenza di legalità, compia attività riservate a pubbliche funzioni arrogandosene il diritto. Usurpa la funzione giurisdizionale inquirente il funzionario dell’ente protezione animali che, ricevuta una segnalazione di sevizie ad animali, compia indagini, ricerchi testimonianze, proceda all’interrogatorio dell’accusato cercando di farlo confessare, presenti una denuncia sulla base della segnalazione avuta e dell’istruttoria svolta con la quale chiede al giudice penale di pronunciarsi sulle accuse da lui formulate.
(C.E.D. Cassazione)


Pretore Bassano del Grappa.
27 febbraio 1981. Pres. Caccin, Rel. Caccin, att. Guarise

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Usurpazione di funzioni pubbliche - Nozione.

(Cod. pen. art. 347)

Il reato previsto dall’art. 347 codice penale si consuma con la materiale usurpazione delle pubbliche funzioni, ossia con l’arbitrario esercizio di pubblici poteri da parte di chi non abbia un’investitura legittima; ma occorre altresì che la pubblica funzione venga esercitata per fini esclusivamente propri dell’usurpatore, contrastanti con quelli della pubblica amministrazione. (fattispecie in cui non si è ritenuto sussistere il reato nel caso di un sindaco che, benché cessato dalla carica, aveva convocato la giunta municipale).
Giurisprudenza di merito, 1983, pagg. 193.


Pretore Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerrini

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Animali in materia penale - Maltrattamento - Fattispecie - Oltraggio - Reazione ad atti arbitrari - Presupposto per l’applicazione dell’esimente - Usurpazione di funzioni pubbliche - Funzioni giurisdizionali - Fattispecie - Sussistenza del reato.

(Cod.pen. art. 727, 341 e 347; D.L. Lgt.14 settembre 1944, n. 288, art. 4)

Rispondono del reato p. e p. dall’art. 727 cod. pen. i dipendenti comunali che, a seguito di un’ordinanza sindacale che dispone la cattura e l’abbattimento dei cani randagi, dopo avere catturato un cane legato al traino di un’autovettura, lo fanno trascinare insanguinato per un lungo tratto di strada. Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio, non ricorre la causa di non punibilità prevista dall’art. 4 del D.L. Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 nei confronti di chi abbia oltraggiato un vigile urbano come reazione alle sevizie inflitte a un animale, essendo tale causa di non punibilità applicabile solo a colui che subisce l’atto arbitrario. Risponde del reato di usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali inquirenti il funzionario dell’e.n.p.a. che raccolga prove dirette ad accertare la sussistenza del fatto previsto nell’art. 727 cod. pen.
Giurisprudenza di merito, 1984, pagg. 1153.


Pretore Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Giudici

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere - Usurpazione di pubbliche funzioni - Funzioni giurisdizionali - Funzioni inquirenti - Attività che spettano all’autorità giudiziaria - Apparenza di legalità - Sussistenza del reato (cod. pen. art. 347).

(Cod. pen. art. 347)

Commette il reato di usurpazione di funzioni, in particolare di funzioni giurisdizionali, colui che, anche senza sostituzioni di persona o usurpazione di titolo, compie funzioni inquirenti in modo che, in una situazione di apparenza di legalità tale da porre l’inquisito quanto meno nel dubbio se debba o meno sottostare alle inquisizioni, compia in qualsiasi forma, quelle attività che, nel loro complesso, appartengono al potere giudiziario dello stato: fare accertamenti sulla base di una denuncia di reato, raccogliere prove, contestare illeciti, interrogare, fare richieste al giudice sulla base delle denuncie avute e delle prove raccolte.
Rivista Italiana diritto procedura penale, 1985, pagg. 338.


Pretore Legnano.
21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerini

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Reato - Sussistenza - Fattispecie.

(Cod. pen art. 347 e 727)

Risponde del reato di usurpazione di funzioni pubbliche chi, nelle vesti di privato cittadino, abbia usurpato le funzioni giurisdizionali, raccogliendo prove dirette ad accertare la sussistenza di un reato (nella specie, un funzionario dell’ente protezione animali, ricevuta una segnalazione di sevizie di animali, aveva presentato denuncia all’autorità giudiziaria, sulla base delle risultanze dell’istruttoria da lui svolta per accertare la sussistenza del reato di cui all’art. 727 cod. pen.).
Il foro italiano, 1986, pagg. 393.


Pretore Milano.
13 marzo 1986. Pres. Malacarne, Rel. Malacarne, att. Cond. Felice, conv. G.

Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Regolamento - Uso delle cose comuni: 1) Soggetti obbligati - Aventi causa del condomino - Comodatario; 2) Previsione di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza - Accertamento delle violazioni da parte di guardie giurate - Legittimità.

(Cod.civ. artt. 1118, 1123, 1138, 1804 e 1130; Cod.pen. art. 347; D.P.R.15 giungo 959, n. 393, art. 136, 137)

Le prescrizioni del regolamento di condominio relative all’uso delle cose comuni vincolano gli aventi causa del condomino e devono quindi essere osservate anche dal comodatario. In materia di disciplina dell’uso dei beni comuni (parcheggio auto in ambito condominiale), è legittima la previsione - contenuta nel regolamento condominiale - di sanzioni pecuniarie per l’inosservanza della normativa prescritta, il cui accertamento ben può essere demandato a guardie giurate che in tale attività - svolta in strade di proprietà privata con accesso controllato - non prestano alcun servizio di Polizia stradale né usurpano altrimenti pubbliche funzioni.
Giustizia civile, 1987, pagg. 2138.