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Corte di Cassazione

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere - Falsità in atti - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Fattispecie - Organi di fatto di una cassa malattia.

(Cod. pen. artt. 357, 347 e 476)

Sez. 5, 8 marzo 1967, n. 477. Pres. Luciani, Rel. Ferrero, P.M. (conf.) De Andreis, Imp. T.

Devono rispondere di falsità in atto pubblico - e non di usurpazione di pubbliche funzioni - il presidente ed i componenti del seggio elettorale di una cassa comunale di malattia dei coltivatori diretti, che, pur non essendo stati ritualmente investiti di tale ufficio con la prevista nomina da parte del presidente uscente della stessa cassa, abbiano tuttavia esercitato le funzioni anzidette come organi di fatto dell’ente medesimo con il pieno consenso di esso, sia pure tacitamente manifestato con fatti univoci, con conseguente valida imputazione all’ente stesso del risultato della loro attività.
(C.E.D. Cassazione n. 104471)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Estremi del reato.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 6, 23 novembre 1967, n. 1754. Pres. Polimeno, Rel. Testasecca, P.M. (conf.) pm, Imp. P.

Il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni ricorre allorché la pubblica funzione venga esercitata non solo senza legittima investitura, ma per fini esclusivamente propri, in contrasto con quelli della pubblica amministrazione, dando luogo ad atti privi di qualsiasi efficacia che non vengono presi in considerazione dalla pubblica amministrazione.
(C.E.D. Cassazione n. 107085).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Consumazione.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 3, 11 ottobre 1968, n. 1295. Pres. Baccigalupi, Rel. Leone, P.M. (parz. diff.) p.m., Imp. B.

Il reato di usurpazione di pubbliche funzioni si consuma con la materiale usurpazione di pubbliche funzioni, ossia con l’arbitrario esercizio di pubblici poteri da parte di chi non ha alcuna legittima investitura.
(C.E.D. Cassazione n. 109612)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Usurpazioni di titoli - Concorso di reati - Configurabilità.
Reati contro la fede pubblica - Delitti -Falsità personale - Usurpazione di titoli o di onori.

(Cod. pen. art. 498 co. 2 e art. 347)

Sez. 6, 15 ottobre 1968, n. 1282. Pres. Ianiri, Rel. Pizzillo, P.M. (conf.) p.m., Imp. B.

È configurabile il concorso fra il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di usurpazione di titoli. Trattasi di due ipotesi criminose che si differenziano sia per il bene giuridico alla cui tutela sono rispettivamente destinate (la pubblica amministrazione e la fede pubblica), sia per la rispettiva struttura, giacche a concretare il reato di usurpazione di titolo basta porre in essere qualsiasi fatto nel quale sia attuata la volontà di arrogarsi una falsa qualità personale, mentre per la configurabilità del reato di cui all’art. 347 cod. pen. occorre l’ulteriore usurpazione concreta di attribuzioni inerenti alla pubblica funzione.
(C.E.D. Cassazione n. 109660)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Nozione.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 6, 22 aprile 1969, n. 935. Pres. Restaino, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) Padoin, Imp. D.

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 347 cod. pen. occorre che taluno, usurpando pubbliche funzioni, eserciti le stesse concretamente ed arbitrariamente. Non è sufficiente, quindi, un irregolare esercizio o un abuso di potere, ma occorre che la pubblica funzione venga esercitata non solo senza legittima investitura, ma per fini propri ed in contrasto con quelli della P.A., da agente consapevole della illegittimità del suo comportamento.
(C.E.D. Cassazione n. 111607)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Violenza privata - Concorso - Ammissibilità.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà Individuale - Violenza privata.

(Cod. pen. artt. 347 e 610)

Sez. 3, 17 maggio 1971, n. 1119. Pres. Lippiello, Rel. Cocola, P.M. (conf.) Lapiccirella, Imp. M.

È configurabile il concorso fra il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di violenza privata trattandosi di due ipotesi criminose che si differenziano per il bene giuridico alla cui tutela sono rispettivamente destinate (tutela della titolarità dell’esercizio della pubblica funzione della pubblica amministrazione - tutela della libertà personale) per la diversità degli elementi costitutivi, sia oggettivi o materiali, sia soggettivi.
(C.E.D. Cassazione n. 119011)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Concorso con il delitto di usurpazione di titoli e onori - Ipotizzabilità.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità personale - Usurpazione di titoli o di onori - Concorso con il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche - Ipotizzabilità.
Reato - Concorso di reati - Concorso materiale - Concorso del delitto di usurpazione di funzioni pubbliche con il delitto di usurpazione di titoli e onori - Ipotizzabilità.

(Cod. pen. artt. 81, 347 e 498)

Sez. 6, 19 giugno 1973, n. 9566. Pres. Mongiardo, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) Marcì, Imp. C.

I reati di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 cod. pen.) tutelano rispettivamente la pubblica amministrazione e la fede pubblica: ad integrare il primo è necessario l’esercizio della pubblica funzione, e cioè il compimento di atti a questa inerenti; ad integrare il secondo è sufficiente l’attribuzione da parte del soggetto attivo di una qualità che il medesimo non possiede. L’usurpazione del titolo non può considerarsi come elemento costitutivo o presupposto del reato di cui all’art. 347 cod. pen., potendosi verificare l’esercizio illegittimo di una pubblica funzione anche senza l’attribuzione da parte dell’agente della qualità di pubblico ufficiale: ne consegue che, se il soggetto attivo, oltre ad attribuirsi falsamente la qualità di pubblico ufficiale, assume quelle funzioni che per legge a tale qualità si ricollegano, si ha concorso materiale dei reati di cui agli artt. 347 e 498 cod. pen.
(C.E.D. Cassazione n. 125812)


Ordinamento giudiziario - Indipendenza dei magistrati - Potere del pretore dirigente di assegnare il lavoro giudiziario - Revoca dell’assegnazione già disposta - Legittimità - Condizioni - Facoltà dei singoli pretori di autoattribuirsi l’assegnazione - Esclusione.

(Cod. pen. art. 347; R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 38)

Sez. 6, 21 dicembre 1973, n. 2034 cc. Pres. Mongiardo, Rel. Giorgioni, P.M. (conf.) p.m., Imp. M.

Spetta al pretore dirigente, tra le altre attribuzioni, anche la distribuzione del lavoro giudiziario fra le varie sezioni e fra i vari magistrati della pretura; e non è di per sé illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca della già disposta assegnazione di un determinato affare giudiziario (salvo il diritto del magistrato spogliato della cognizione dell’affare di chiedere che il dirigente motivi per iscritto l’adottato provvedimento, come ha precisato la corte costituzionale nella sentenza 18 luglio 1973, n. 143). È comunque da escludere che un pretore possa autoattribuirsi l’assegnazione. (Applicazione in tema di usurpazione di funzioni pubbliche).
(C.E.D. Cassazione n. 126844)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Da parte di pubblico ufficiale appartenente all’ente competente - Configurabilità.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 6, 17 giugno 1974, n. 9395. Pres. Felicetti, Rel. Taglienti, P.M. (conf.) Antonucci, Imp. T.

Commette il reato di cui all’art. 347 cod. pen. chiunque si arroghi funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico ufficiale e appartenga all’ente che ha la competenza a decidere in materia.
(C.E.D. Cassazione n. 128699).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Differenze - Fattispecie.

(Cod. pen artt. 323 e 347)

Sez. 6, 8 ottobre 1974, n. 1560. Pres. Mongiardo, Rel. Barboni, P.M. (conf.) De Andreis, Imp. R.

Si ha usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.) allorché tali funzioni vengono svolte da persona che non può esercitarle in modo assoluto; si verte, invece, in tema di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) nell’ipotesi di violazione dei limiti o delle condizioni poste all’esercizio di una pubblica funzione da parte di chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investito della relativa potestà. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. nel fatto del medico, nominato ufficiale sanitario, che aveva svolto tali funzioni fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza).
(C.E.D. Cassazione n. 129266)


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - In atti pubblici - Sottoscrizione apocrifa di atto pubblico - Falsità documentale - Configurabilità - Rapporti con il delitto di usurpazione delle pubbliche funzioni.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Rapporti col delitto di falsità documentale - Fattispecie: sottoscrizione apocrifa di atto pubblico.

(Cod. pen. artt. 347 e 476)

Sez. 6, 8 marzo 1977, n. 6389. Pres. Mongiardo, Rel. Marini, P.M. (conf.) Corrias, Imp. M.

Indipendentemente dalla configurabilità di altro reato, a titolo di concorso, l’apposizione di firma falsa su un atto lede essenzialmente la pubblica fede ed è punibile come falso documentale. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto assorbito nel reato di usurpazione delle pubbliche funzioni quello di falso).
(C.E.D. Cassazione n. 135942)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Truffa - Concorso - Configurabilità.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Concorso di reati.

(Cod. pen. artt. 347 e 640)

Sez. 3, 21 marzo 1960, n. 1405. Pres. Frisoli, Rel. Forlenza, P.M. (conf.) Lorenzo, Imp. C.

Il delitto previsto dall’art. 347 cod. pen. può concorrere con quello previsto dall’art. 640 cod. pen. quando la usurpazione di funzioni pubbliche abbia servito a commettere una truffa.
(C.E.D. Cassazione n. 098408)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzione pubblica - Differenze.

(Cod. pen. artt. 323 e 347)

Sez. 6, 4 febbraio 1983, n. 3043. Pres. Mainieri, Rel. Simoncelli, P.M. (conf.) Di Renzo, Imp. D.

Poiché l’abuso di ufficio nei casi non preveduti specificamente dalla legge può consistere anche, dal punto di vista psicologico, nell’usurpazione di potere, si avrà il reato di cui all’art. 323 cod. pen., e non quello più grave di cui all’art. 347 dello stesso codice, quando il pubblico ufficiale, pur invadendo funzioni che in modo assoluto egli non può esercitare, abbia, dal punto di vista psicologico, non il dolo di usurpare, ma semplicemente quello di abusare dei poteri.
(C.E.D. Cassazione n. 158361)


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Usurpazione di funzioni pubbliche - Imputazione del reato di violenza privata - Condanna per il reato di cui all’art. 347 cod. pen. - Legittimità.
Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata - Fatto diverso - Ipotesi varie - Imputazione di violenza privata - Condanna per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche - Nullità - Esclusione.

(Cod. pen. artt. 347 e 610)

Sez. 6, 6 aprile 1983, n. 4925. Pres. Mainieri, Rel. Di Gennaro, P.M. (conf.) Antonucci , Imp. C.

Il reato di violenza privata comprende anche l’ipotesi di usurpazione delle pubbliche funzioni; bene può il giudice, pertanto, derubricando la originaria imputazione di cui all’art. 610 cod. pen., ritenere sussistente il reato di cui all’art. 347 cod. pen.
(C.E.D. Cassazione n. 159229)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Pubblico ufficiale - Notifica di provvedimento di cessazione o sospensioni dalle funzioni - Prosecuzione della attività - Configurabilità del reato - Fattispecie: prosecuzione delle funzioni da parte di direttore didattico trasferito ad altra scuola elementare.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 6, 10 ottobre 1984, n. 10703. Pres. Faccini, Rel. Cersosimo, P.M. (diff.) Minozzi, Imp. B.

Commette il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, il pubblico ufficiale che prosegua nello svolgimento delle medesime, dopo che esse siano cessate o sospese per un provvedimento a lui notificato. In tal caso sono irrilevanti i motivi per i quali il funzionario ritenga di non dovere prestare osservanza all’atto amministrativo portato a sua conoscenza nelle forme di legge. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato a carico di un direttore didattico che, destinato a svolgere funzioni identiche in altra scuola, aveva continuato ad espletare la sua attività presso quella dalla quale era stato allontanato).
(C.E.D. Cassazione n. 166911)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Organizzazione e gestione di corsi di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di funzioni pubbliche - Esclusione.
Sanità pubblica - In genere - Organizzazione e gestione di corsi di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di funzioni pubbliche - Esclusione.
Professionisti - Medici e chirurghi - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Organizzazione e gestione di corsi di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico e di odontotecnico - Sussistenza del reato di usurpazione di funzioni pubbliche - Esclusione.

(Cod. pen. art. 347; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 140)

Sez. 6, 4 giugno 1986, n. 9526. Pres. Mastursi, Rel. Teresi, P.M. (diff.) Aponte, Imp. F.

L’organizzazione e la gestione di corsi di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di ottico e di odontotecnico non integrano, indipendentemente dalla necessità o meno di un’esplicita autorizzazione, il reato di usurpazione di pubbliche funzioni, di cui all’art. 347 cod. pen. Infatti, poiché la condotta sanzionata da tale norma consiste o nel prendere possesso di un ufficio o, quantomeno, nel compimento di qualche atto di esercizio dei poteri corrispondenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, tale carattere di abusività non riveste il comportamento limitato all’indicata attività di insegnamento, esclusa espressamente la possibilità di un diretto conseguimento della specifica abilitazione prevista dall’art. 140 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie).
(C.E.D. Cassazione n. 173767)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di pubbliche funzioni - Abuso di ufficio - Differenze.

(Cod. pen. artt. 323 e 347)

Sez. 6, 10 luglio 1995, n. 09348. Pres. Pisanti, Rel. Caso, P.M. (conf.), Imp. P.G. in proc. M.

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 347 cod. pen. (usurpazione di pubbliche funzioni) è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte - senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione - da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell’ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all’esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà.
(C.E.D. Cassazione n. 202998)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - In genere - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Soggetto competente - Individuazione - Fattispecie.
Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - In genere - Usurpazione di funzioni pubbliche - Soggetto competente - Individuazione - Fattispecie.

(Cod.pen. art. 347; Nuovo cod. proc. pen. artt. 408 e 410)

Sez. 6, 9 febbraio 2000, n. 636 cc. Pres. Di Noto, Rel. Di Virginio, P.M. (conf.), Imp. M.

Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche, persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di archiviazione del G.I.P. per omesso avviso della richiesta del P.M. Infatti, la legittimazione a proporre l’opposizione alla richiesta di archiviazione, come l’impugnazione del provvedimento del G.I.P., spettano - eventualmente - al rettore.
(C.E.D. Cassazione n. 215847)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Condotta del reato - Inerenza a funzioni pubbliche o a impiego pubblico - Necessità - Fattispecie.

(Cod. pen. art. 347)

Sez. 6, 28 febbraio 2001, n. 13138. Pres. Pisanti, Rel. Colla, P.M. (diff.) Abbate, Imp. G.

La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.), il quale presuppone che l’atto arbitrariamente compiuto dall’autore del fatto inerisca a una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il comportamento sopra menzionato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell’Interno e riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una persona).
(C.E.D. Cassazione n. 218468)


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Usurpazione di funzioni pubbliche - Sopravvenienza di una causa di ineleggibilità - Decadenza di diritto conseguente a sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge n.16 del 1992 - Configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche in virtù dell’operatività automatica della decadenza - Esclusione - Provvedimento ad hoc rimesso agli organi competenti - Necessità.

(Cod. pen. art. 347; L. 19 marzo 1990, n. 55 art. 15; L. 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, co. 4)

Sez. 6, 19 settembre 2000, n. 6191. Pres. D’Asaro, Rel. Di Noto, P.M. (conf.) Abbate, Imp. P.G. in proc. G.
La decadenza da una carica pubblica, quale effetto della condanna per un delitto che priva il soggetto dell’elettorato passivo - per uno dei reati tassativamente indicati dall’art.1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n.16 - pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza, non esime dall’osservanza della procedura prevista dall’art.15 della legge n.55 del 1990, come modificato dalla legge n.16 del 1992, ed, in particolare dell’obbligo, previsto per la cancelleria del Tribunale o la segreteria del pubblico ministero di comunicare i provvedimenti dell’autorità giudiziaria al prefetto, rientrando nei compiti di quest’ultimo disporre la sospensione del sindaco, del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio comunale e spettando, altresì, alle assemblee elettive la competenza a pronunciarsi sulla decadenza dei propri membri per il sopravvenire di una causa di ineleggibilità, secondo la particolare procedura prevista dall’art.9-bis del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed in particolare spettando al Consiglio comunale, in sede amministrativa, dichiarare la decadenza dalla carica di sindaco. Ne consegue che non sussiste il reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all’art.347, cpv, cod. pen., nell’ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto notizia, nelle forme previste dalla succitata legge n. 55 del 1990 e successive modifiche, del provvedimento di cessazione o di sospensione dalle funzioni e permanga, pertanto, nella carica elettiva della quale a suo tempo sia stato legittimamente investito.
(C.E.D. Cassazione n. 219084)