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Giustizia Militare

a cura di Renato Maggiore


Pena - Reclusione militare - Minimo generale -Allontanamento illecito - Minimo edittale di un mese - Concorso di circostanze attenuanti - Pena detentiva in concreto irroganda - Pena di un mese - Coincidenza del minimo edittale dell’ipotesi tipica con quello generale - Irriducibilità in virtù di attenuanti.
(C.p.m.p., artt. 147 co. 1°, 48 n. 2, 26; C.p. art. 132 co 3°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 26 maggio 2000. Pres. Macrì, Rel. Vancheri, P.M. mil. Garino (conf.), in c. B.

Il limite minimo previsto dalla legge per la specie di pena in generale non è suscettibile di riduzione - se coincida col minimo edittale per una fattispecie, ritenuto giusta misura da irrogare - pur in concorso di riconosciute circostanze attenuanti (1).

(1) Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:
««Con sentenza del 2.12.1999 la Corte Militare di Appello - Sezione Distaccata di Napoli - in parziale riforma della pronuncia emessa il 4.12.1998 dal Tribunale Militare di Napoli, che aveva condannato B.A. alla pena di un mese di reclusione militare per il reato di allontanamento illecito di cui all’art. 147, comma 1, c.p.m.p., concedeva all’imputato l’attenuante di cui all’art. 48 n.2 c.p.m.p., mantenendo ferma l’entità della pena, in quanto già fissata nella misura minima prevista dall’art. 26 dello stesso codice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione dell’art. 48 n. 2 c.p.m.p., in quanto, a seguito del riconoscimento della attenuante prevista dalla suddetta norma, la pena avrebbe dovuto essere corrispondentemente ridotta, a nulla rilevando che il limite minimo previsto per la reclusione militare fosse di un mese, nonché omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed invero, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa Corte, il limite minimo previsto dalla legge per la reclusione - sia che si tratti di reclusione militare (art. 26 c.p.m.p.), sia che si tratti di reclusione ordinaria (art. 23 cod. pen.) - non è in nessun caso suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch’essi in una diminuzione della pena.

Si è in proposito rilevato che “la portata dell’art. 132 cod. pen., capoverso, secondo cui, nell’aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni (o di un mese, se si tratta di reclusione militare) non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o di diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione” (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 9442 del 19-10-1993, Vicedomini; Sez. V, sent. n. 5541 del 12-05-1992, Poelo e, in materia di reclusione militare, Sez. I, sent. n.2050, del 13-02-1991, Marino).
Tali principi sono pienamente condivisi da questo Collegio, non ravvisandosi motivo alcuno per disattenderli.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, le stesse sono state già concesse dal giudice di primo grado.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di £. 1.000.000 in favore della cassa delle ammende».
 La decisione, rigorosa ma esatta, concerne nota questione e richiama remoto auspicio di aderenza della norma legale all’equità, sul che può, a commento, qui di seguito leggersi conseguente e ancora attuale voto, con vecchia data (aprile 1953!), di R. Maggiore, su “Il Foro Napoletano” parte II, col. 40 e ss.



Pena - Limite minimo - Irriducibilità in virtù di attenuanti.
Tribunale Supremo Militare, sent. 21 ottobre 52. Pres. Buoncompagni, Rel. Santacroce, P.M. Olivieri, ric. P.M. c. Ciccarelli.

In virtù dell’applicazione di attenuanti la pena non può essere irrogata in misura inferiore al minimo generale.
Questa sentenza annulla quella del trib. Mil. di Taranto, che in data 29-4-52 (Pres. Del Guercio - rel. Taranto - P.M. Maggiore) aveva, in virtù della concessione di attenuanti, irrogato una pena inferiore al limite minimo comminato dalla legge per il reato.

1. - L’art. 132 cpv. c.p., stabilisce che non si possono oltrepassare i limiti fissati per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.
Ingiustamente rigorosa pare la ristrettezza delle eccezioni, cui nella riserva contenuta nel detto articolo si allude, poiché le conseguenze alle quali essa porta si rilevano di durezza forse eccessiva in relazione al presente argomento, quando la si interpreti nel solo senso che pare sia opponibile e corretto: che le misure del c.p. fissate in generale per ogni specie di pena siano tassative al punto che resti vietato scenderne al di sotto del limite minimo in concorso di circostanze attenuanti, e che - per ciò stesso - l’attenuazione del reato circostanziato (e quindi la diminuzione della pena) non integri, da sé sola, un caso espressamente determinato dalla legge per andare oltre il limite minimo legale generale della specie di pena comminata, neanche quando quel limite coincida col minimo della pena edittale per l’ipotesi semplice di quel reato.
La dottrina non sembra abbia dubbi che questa interpretazione rigorosa dell’art. 132 c.p. sia la giusta.
Più sensibile, sotto la pressione immediata d’interessi concreti da valutare, si è dimostrata, talvolta, la giurisprudenza, nella quale non son mancate affermazioni - anche attraverso l’autorità della Suprema Corte e pure recenti(1) - del principio che il minimo stabilito, ad es., relativamente alla reclusione, dall’art. 23 c.p., vale per la definizione generica dal Codice data della detta pena, e che al disotto del limite minimo di cui al detto articolo si può pervenire in caso di concorso di circostanze attenuanti. Ma trattasi di pronunce pervase di equità, apertamente contrastanti con la legge, alle quali non può consentirsi.

2. - Per certo, ragioni di natura morale, che farebbero preferire di non dover applicare detto principio fino a tale conseguenza, non mancano.
Il giudice correttamente usa del suo potere se applica la pena entro i limiti di legge; cioè, per ogni reato egli può spaziare entro il limite minimo ed il massimo della pena comminata. E, valutata la gravità del reato - come ipotesi semplice - agli effetti della pena, può ravvisare ad esso adeguata in concreto una pena pari alla misura del minimo edittale, che può essere coincidente con il limite minimo generale previsto per quella specie di pena. E così dicasi - per la migliore osservazione del fenomeno - quando trattasi di due reati (stesso nome giuridico; eguali come fatti tipici, indipendentemente cioè dalle circostanze di rilievo giuridico) a carico di persone diverse. Ci domandiamo: se dei due reati uno sia attenuato, quid iuris circa la pena da irrogare per questo?
In massima parte, l’applicazione della circostanza, aggravante o attenuante, da parte del giudice, non è facoltativa, ma ha carattere di obbligatorietà assoluta. E vi possono essere delle circostanze di misura e rilievo così obiettivi - es.: l’integrale riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.); l’essere il fatto, costituente reato esclusivamente militare, commesso da chi non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi (art. 48 n. 2, c.p.m.p.) - che il loro accertamento non importi alcuna complicata indagine di fatto, onde, anche perciò, il giudice non possa avere, non si dice discrezione, ma dubbio alcuno in ordine al loro concorso, datane l’evidenza. Nondimeno, nel caso anzidetto, di due reati dei quali uno tipico ed uno circostanziato attenuato, fatti cioè disuguali, deve rispondersi che sono da irrogarsi eguali pene. Ma, cosa sarebbe più giusto che punire quello col minimo edittale, e diminuire - secondo la valutazione del giudicante - tale pena per l’altro? Analoga differenza (che è proporzione) di sanzioni, non corre forse tra la misura concreta delle pene che si irrogano per due reati, che siano della stessa gravità come fatti tipici (le pene edittali minime per i quali, nelle ipotesi semplici, siano uguali, ma superiori alla minima misura della specie di pena), quando per uno di essi, attenuato, la pena edittale minima, relativa all’ipotesi tipica, viene in concreto diminuita per l’attenuante?
Si pensi a più concorrenti in un reato, per la cui pena non sia stabilito espressamente alcun minimo edittale (e questo sia, cioè, il minimo legale per la specie della pena comminata), e che, per le considerazioni dell’art. 133 c.p., sia congruo punire col minimo di pena. Ma se, ad esempio, uno dei compartecipi risulti sia stato, al momento del fatto, seminfermo di mente, o in altra condizione rilevante come circostanza, d’attenuazione soggettiva e non comunicabile, così da dover essere punito con pena diminuita, è giusto che, annullandosi ogni proporzione, cardine della giustizia, egli debba subire invece pena pari a quella irrogata agli altri(2)? O è giusto che, per fare salva una differenza con la quantità della pena inflitta ai correi, il giudice sia costretto a violare per altro verso l’equilibrio deontologico tra fatto e sanzione, salvando formalmente la proporzione, ma con la maggiore lesione della giustizia sostanziale dovuta all’irrogazione agli altri di una pena superiore al minimo (che sarebbe equo), alla quale resti inferiore, per effetto della attenuante, quella inflitta al concorrente cui questa spetti?

3. - L’efficacia delle circostanze pare sia un concetto ontologicamente autonomo, insofferente cioè degli ostacoli costituiti dai limiti legali delle varie specie di pena: sarebbe bene che legalmente autonomo si riconoscesse, eccettuato il concorso talvolta di aggravanti, nel sistema positivo.
È logico che una specie di pena abbia dei limiti legali, minimo e massimo. Ma tali limiti, se non sono assolutamente inderogabili, dovrebbero riconoscersi relativi alla pena in generale, come sanzione dagli estremi così fissati per ogni caso tipico, cioè per quando non si presentino circostanze modificative - rispetto all’ipotesi normale - dell’entità del reato e della pena da irrogare concretamente. Queste circostanze (se non sempre, almeno quando siano attenuanti) dovrebbero costituire espresse eccezioni ai limiti della astratta ed ordinaria quantità della specie di pena.
Nessuna critica, perciò, all’art. 132 cpv. c.p., che ha una sicura ragion d’essere nel sistema legislativo; ma un voto per la nostra futura legislazione: sia ampliato l’ambito delle eccezioni al principio, richiamate nello stesso capoverso dell’articolo, comprendendovi anche i casi di diminuzione, oltre il minimo legale della pena, in virtù di attenuanti.
Ciò potrebbe forse apparire una singolarità od un’irrazionalità in un sistema nel quale i limiti stabiliti in generale per le varie specie di pena non subissero mai delle eccezioni, così da essere essenziali alla nozione di pena cui si riferiscono.
Ma, non è tale il nostro: in esso, i limiti legali (minimo e massimo) per specie di pene, secondo quanto avverte lo stesso testo dell’art. 132, vengono superati in vari casi.

4. - Ricordiamo brevemente tali eccezioni, qualcuna delle quali può far perplessi sull’esattezza tecnica formale della norma relativa.
Limite massimo - Se non ci fosse l’art. 132, il limite massimo legale generico della pena potrebbe addirittura ritenersi superabile ogni volta che il concorso di circostanze lo richiedesse. Quando, infatti, agli artt. 64 cpv., 66 e 78 c.p., ad esempio, si legge che la pena non può eccedere certi limiti (già superiori al massimo legale), si è - a guardar bene - di fronte a norme permissive(3), le quali solo si potrebbero leggere (dato il tenore tassativo dell’art. 132 cpv., che dà la regola al sistema), ma che hanno l'apparenza di vere e proprie norme imperative (negative). Altro è, ovviamente, dire, ad es., “non si possono superare gli anni trenta di reclusione” (divieto) rispetto al dire “si possono superare gli anni ventiquattro, sino a trenta” (permissione). La prima forma, usata ai detti articoli, come precetto che vieta sia superata una certa quantità di pena, parrebbe non escludere, ma implicare, che generalmente i limiti fissati per la pena possano, in un dato concorso di reati e di circostanze, esser superati. E…sembrerebbe porre un’eccezione ad un principio generale statuente la possibilità di aumentare (o diminuire), senza legali limiti, le misure estreme generali delle pene! Ma la lettera dell’art. 132, riesce ad evitare i dubbi che i citati articoli, per la loro formulazione, consentirebbero e ad indicare quella che non può non essere stata la volontà del Legislatore.
Peraltro, di certo, il limite massimo legale risulta superabile, oltre che per i detti artt. 64, 66, 78, nei casi di cui agli artt. 56, 65 n. 1 (relativo all’abolita pena di morte), 577 cpv. c.p., la struttura dei quali giustamente è di norme permissive.
Nella legge penale militare analoghe eccezioni consentono di superare il massimo (24 a.) della reclusione militare, che è la pena corrispondente alla reclusione nel sistema penale militare: v. ad es.: artt. 52, 56 c.p.m.p.(4).
Limite minimo - Anche questo è suscettivo di eccezioni. Così dicasi per i casi della reclusione o dell’arresto, di durata rispettivamente inferiori a giorni 15 o a giorni cinque, cui resti condannato - a seguito di conversione della pena pecuniaria (artt. 136 c.p., 586 c.p.p.) - colui del quale sia accertata l’insolvibilità.
Così è pure della reclusione militare, quando (artt. 63, 64, c.p.m.p.) sia applicata per durata inferiore al suo limite minimo generale (1 mese), in caso di sostituzione alla reclusione (ordinaria), all’arresto od all’ammenda.

5. - Poiché allora nel sistema non s’appalesa alcuna incompatibilità con le eccezioni di cui trattasi, che non sono poche, e, fra le altre, per effetto di attenuanti il Legislatore prescrisse potersi superare il limite massimo della reclusione (es.: art. 65 n.1 c.p.), così, per ragioni di equità non meno urgenti, si vorrebbe, fra quelle eccezioni, anche il riconoscimento dell’efficacia alle circostanze attenuanti di diminuire il limite minimo generale(5).
Non pare che possa, contro quanto si auspica, seriamente obiettarsi che le pene brevi non realizzano né la funzione intimidatoria né quella educativa e solo diminuiscono l’efficienza della comminatoria penale(6). Fra queste considerazioni, di politica criminale, e quella morale, che una pena eguale non può essere destinata a due delitti che disugualmente offendono la serietà(7), non v’è dubbio che vadano obliterate le prime, poiché è ben peggio negligere il sentimento di giustizia - come esigenza di proporzionata retribuzione del bene e del male -. Senza perdere di vista la distinzione del diritto dalla morale (il crociano capo dei naufraghi!), che il diritto spesso soddisfi le esigenze morali, è innegabile: così piacerebbe che esso meglio realizzasse la sua efficienza moralizzatrice(8) in relazione all’oggetto di questa nota, per l’indubbia esigenza, se non concettuale almeno pratica, che il diritto non contrasti con la morale(9) e che la liceità del diritto statuale di punire si appoggi alla giustizia della pena.

6. - Nondimeno, si ripete, queste sono aspirazioni per il diritto futuro, non criterio o risultato dell’interpretazione della legge vigente. Interpretare la legge positiva in modo da pervenire alla conclusione che pure preferiremmo, non è possibile, perché nessuna norma esiste che consenta di diminuire, per concorso di attenuanti, il limite minimo legale della specie della pena. Accanto alle altre eccezioni, alla regola dell’inviolabilità dei detti limiti generali, quella che si vorrebbe, manca. In difetto di essa, indispensabile, non d’interpretazione - neanche della c.d. interpretazione evolutiva, che…equivale a creativa(10) - dovrebbe parlarsi, per pervenire al risultato voluto, ma di vera e propria creazione normativa in analogia a quanto per i casi infradetti risulta disposto: eccezioni, queste, alla regola generale della inviolabilità dei limiti legali per le varie specie di pena, che non possono applicarsi oltre i casi per esse considerati (art. 14, Disposizioni sulla Legge in generale).
Perciò dicevamo doversi disattendere le pronunce già rese in conformità di quanto siano andati auspicando, perché, allo stato del nostro diritto, non sono applicazione, ma disapplicazione, della legge.
Primo dovere del giudice è non sbagliare, attenendosi al dettato legislativo (anche se possa sembrare il Legislatore abbia “sbagliato”) e sacrificando la giustizia alla legalità, per la certezza del diritto e per le esigenze della giustizia distribuitiva(11). Potere creativo il giudice, nel nostro ordinamento, non ha, neanche in caso di ritenuto diritto ingiusto: “Il giudice penale non potrà criticare o correggere la legge penale e tanto meno rifiutarsi di applicarla, ma dovrà, in ogni modo, applicarla, interpretandola secondo il punto di vista del Legislatore penale, nonostante che egli lo riconosca erroneo”(12). Il giudice non deve confondersi col Legislatore(13).
Anche per Aristotele la giustizia del Legislatore era cosa diversa dalla giustizia del giudice. Questi non sarà meno giusto se riconoscerà nelle sue sentenze l’influenza delle circostanze attenuanti in ordine ai limiti minimi legali delle varie specie di pena, che pure la sua coscienza riprovi. Poiché allo stato appartiene il monopolio normativo, cosa sua sono le “ingiustizie” che esso, legiferando, legalizza, avendo il giudice allora solo il potere-dovere di applicare la norma, riproducendone la volontà: e nel nostro caso questa è espressa chiaramente (Renato Maggiore)»».

Approfondimenti:

(1) - S.C. Sez. 1a, 22 giugno 1951, in Giurisprudenza completa Corte Suprema di Cassazione, Sez. Pen. 1941, vol. 2°, n. 2132.
(2) - Oltre il fatto che le attenuanti danno una nota non trascurabile al reato ed al suo autore, è da tener presente che un concreto interesse al loro riconoscimento può, in certi casi, nascere per le speciali modalità di trattamento del detenuto cui siano state concesse, come, per le circostanze di cui all’art. 62 n. 1,2,3, c.p., dispongono gli artt. 39, 49, 78, 101, 104, 119, 125 del regolamento penitenziario (R.D. 18-6-31 n. 878): cfr. Erra, Pena-base stabilita nel minimo legale e attenuanti generiche, in Giur. Compl. C.S.C., Pen., 1951, pag.165.
(3) - Sulla categoria delle norme permissive, v. Romano, Corso di diritto costituzionale, 1943, 300; contro, Maggiore, Principi di diritto penale, 1937, 18, e scrittori citati ivi.
(4) - Le disposizioni contenute nei detti articoli neppure rivelano, formalmente, la loro natura di norme permissive.
(5) - La necessità che qui si rappresenta era stata sentita e considerata dal Legislatore quando, nel C.P. Mil. Maritt. del 1865, aveva, all’art. 22, statuito potersi discendere al di sotto del limite minimo del carcere militare, in concorso di attenuanti, col “passaggio a semplici pene disciplinari”.
(6) - Così si diceva, in sede di lavori preparatori per il vigente C.P., in relazione alla reclusione, il cui minimo fu portato da tre a quindici giorni, e che perciò si sarebbe voluto più elevato (v. Novelli, voce “Reclusione” in Enciclopedia Italiana).
(7) - Beccaria, Dei delitti e delle pene, Cap. XXIII.
(8) - Il Petrocelli (La funzione della pena, in Scritti giuridici in memoria di Ed. Massari, 1938, 139 agg.) nega che la destinazione moralizzatrice del diritto sia la sua principale. Per le varie visioni dei rapporti fra morale e diritto, v., fra gli altri, Pannain, Manuale di diritto penale, 1950, 14 agg.; Grispigni, Diritto penale it., 1947, I, 231; Maggiore, principi di diritto pen. cit., 16 e sgg., nonché gli scrittori dai detti AA. citati.
(9) - Romano, Diritto e morale, in Frammenti di un Dizionario Giuridico, 1947, 64 sgg.
(10) - L’interpretazione evolutiva dovrebbe tendere ad adattare il contenuto della norma alle esigenze pratiche sorte posteriormente all’emanazione della stessa; il che, nel nostro caso, neanche può dirsi: v. Romano, Interpretazione Evolutiva, in Frammenti di un diz. giur. cit., 119 sgg.
(11) - Borghese, La filosofia della pena, 1952, 323.
(12) - Rocco, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 1932, 495.
(13) - Vedansi le forti pagine del Manzini (Trattato di diritto penale italiano, 1933, I, 276), il quale dice: “Se il magistrato ha delle riforme da indicare, le proponga, ma non le attui contro la legge”, e, in decisa opposizione al c.d. sentimentalismo giudiziario, ammonisce: “La giurisprudenza, se vuole veramente conseguire i fini dell’attività che le è propria, deve sempre osservare la massima lealtà nell’interpretazione delle leggi, anche quando ciò potrebbe in certi casi, apparire iniquo”.



Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Invito a lottare contro i corpi ingiusti - Volantino di associazioni civili - Chiara provenienza da due militari - Militari non direttamente destinatari del volantino - Non si configura il reato - Obiettivo di diffamare «le caste militari privilegiate» - Espressioni potenzialmente offensive per la Guardia di finanza - Diffamazione militare - Necessaria correlazione fra accusa e sentenza - Violazione della legge relativa - Non sussiste poiché risulta solo definizione giuridica diversa dello stesso fatto - Competenza, nel caso, a giudicare - È del giudice militare - Univoco riferimento a corpo militare - È dato imprescindibile - Fa difetto, nella specie, per genericità nell’identificare i soggetti passivi - Non costituisce il reato.
(Cost., artt. 18, 49, 103; C.p.m.p., artt. 213, 227; C.p., artt. 50, 51, 110, 595; C.p.p., art. 521)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 8 maggio 2000. Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Garino (conf.), in c. D. + 1.

Nella fattispecie di un volantino con esortazione alla lotta “contro le istituzioni, i corpi, gli apparati ingiusti e antidemocratici”, pubblicato su un quotidiano per iniziativa di due Associazioni di natura civile, ma firmato da un militare della Guardia di Finanza e “condiviso” da un altro, e però non per certo rivolto direttamente a militari, non si configura, anche perché di generica propaganda politica, il contestato reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, ma, opinando risaltasse la diffamazione di un Corpo militare, secondo lettura apparsa possibile, resterebbe questa diversa qualificazione giuridica del fatto come relativo alla Guardia di Finanza, senza evidenziarsi allora una violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, trattandosi di diversa qualificazione dello stesso fatto. Ed essendo questo astrattamente costitutivo di reato militare, e corretto sarebbe il derivarsi dall’art. 103 Cost. la sottoposizione dei due, allora, al giudizio della competente Autorità giudiziaria militare. E però, in particolare, stante poi il difetto, ritenuto infine nella specie, del necessario riferimento univoco a un Corpo militare, per offenderne la reputazione, mancano all’accaduto gli elementi costitutivi del detto reato di diffamazione militare “perché il fatto non sussiste” (1).

(1) Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:
««Con sentenza 2/6/1998 il Tribunale Militare di Padova assolveva perché il fatto non sussiste D.O. e C.V., imputati del reato previsto dagli artt. 213 co. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p. per avere, in concorso tra loro, istigato militari alle armi e in congedo a disobbedire alle leggi (mediante insubordinazione gli uni e mediante evasione fiscale gli altri) e in particolare i militari appartenenti alla Guardia di Finanza a violare i doveri inerenti al loro stato con l’aggravante di essere militari rivestititi di un grado. In particolare in un volantino diffuso pubblicamente a mezzo stampa sul quotidiano “La ‘Tribuna di Treviso” del 5/10/1996 si affermava che “Le due associazioni (Life e Associazione progetto democrazia in divisa) ribadiscono la loro ferma volontà di continuare a lottare insieme contro le istituzioni, i corpi e gli apparati ingiusti ed antidemocratici; ribadiscono inoltre la consapevolezza che la lotta non deve essere fatta ai singoli rappresentanti delle parti - da un lato chi è costretto ad eseguire ordini, dall’altro chi tenta di salvare la propria azienda - ma alla macchina burocratica mangiasoldi ed alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli ...”.

Nella motivazione il Tribunale osservava che non era possibile intravedere nel contenuto del volantino pubblicato l’oggetto del comportamento istigatorio richiesto dall’art. 213 c.p.m.p., sia per la genericità delle formule di propaganda politica adoperate, sia perché il messaggio di invito alla disobbedienza non era stato rivolto direttamente ai militari.
A seguito di rituale appello del P.M., con sentenza 8/11/1999 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, dichiarava i due imputati colpevoli del reato di concorso in diffamazione aggravata in danno di corpo militare previsto dagli artt. 110 c.p., 227 e 47 n. 2 c.p.m.p., così diversamente qualificato il fatto contestato, e li condannava ciascuno, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, alla pena di un mese di reclusione militare con i doppi benefici di legge.
Nella motivazione la Corte di merito, condividendo in parte quanto ritenuto dal Tribunale, osservava che il documento, peraltro non rivolto direttamente ai militari, non teneva un invito a disobbedire alle leggi, tanto più che in esso era specificato che la lotta andava fatta non contro “coloro che sono costretti ad eseguire gli ordini”. Tuttavia, poiché dal documento emergeva l’esortazione a lottare “contro le istituzioni, i corpi e gli apparati ingiusti ed antidemocratici”, appariva evidente che obiettivo del documento era quello di diffamare “le caste militari privilegiate” messe sullo stesso piano della “macchina burocratica mangiasoldi”. Pertanto, secondo la Corte, poiché le indicate espressioni erano dirette ad offendere la reputazione del Corpo della Guardia di Finanza, nella fattispecie ricorrevano gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione aggravata previsto dall’art. 227 c.p.m.p.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi il difensore di ambedue gli imputati, nonché il D. con motivi da lui sottoscritti, i quali hanno chiesto l’annullamento della sentenza per una serie di motivi, che possono essere sintetizzati nel modo seguente.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice militare sul rilievo che il documento era espressione del pensiero di due associazioni di natura civile e non militare - come la “Life Veneto”, libera associazione di imprenditori, e “Associazione Progetto Democrazia in divisa” - la cui attività era diretta a perseguire scopi politico-sindacali. Pertanto, dovendosi escludere che nel caso di specie ricorresse un reato di natura militare, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio per difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 521 c.p.p. sul rilievo che - poiché era stato ritenuto in sentenza il reato di diffamazione del tutto diverso da quello contestato - non poteva essere pronunciata sentenza di condanna, ma gli atti dovevano essere trasmessi al P.M. per l’esercizio della nuova azione penale.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 227 c.p.m.p., 50, 51, 595 c.p. ed il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che gli imputati, nel pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 18 e 49 della Costituzione, avevano agito nell’esercizio di un diritto di critica, tanto più che scopo del documento, peraltro generico nella sua formulazione, non era quello di diffamare il Corpo della Guardia di Finanza, nemmeno indicato nel documento stesso.
Infondato deve ritenersi il primo motivo relativo al difetto di giurisdizione.
Invero, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi che il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi penali militari, rimane sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Pertanto, qualora il codice penale militare preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l’ipotesi del reato previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare (Cass. sez. I, n. 854 del 30/6/1994, proc. Quartarone).
Orbene nel caso di specie è pacifico che il reato di diffamazione, per il quale è stata pronunciata la condanna, è previsto dal codice penale militare di pace e, inoltre, è altrettanto pacifico che il documento incriminato è stato sottoscritto dal D., militare in servizio, e condiviso nel suo contenuto dal C., altro militare in servizio. Ne consegue che - sia per la qualifica soggettiva dei due imputati, appartenenti alla Guardia di Finanza, sia per il tipo di reato contestato di indubbia natura militare - competente a giudicare l’ipotesi delittuosa in esame è il giudice militare e non quello ordinario.

Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo relativo alla violazione dell’art. 521 c.p.p.
Infatti deve ritenersi sussistente la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero solo nel caso che il giudice accerti che il fatto è diverso da quello contestato, mentre nel caso si tratti dello stesso fatto ben può il giudice di merito dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione.
Orbene nel caso di specie è pacifico che la Corte di merito non ha accertato l’esistenza di un fatto diverso, ma si è limitata a qualificare giuridicamente lo stesso fatto di cui alla imputazione in modo diverso, di guisa che si deve escludere che ricorra la dedotta violazione, rientrando tale facoltà nei poteri del giudice di merito alla luce del disposto previsto dall’art. 521 c.p.p.
Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo riguardante l’affermazione di responsabilità dei due imputati.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 227 c.p.m.p., per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l’offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o ad un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l’offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico.
Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che il contenuto del documento incriminato va inquadrato in un contesto di lotta politico-sindacale, dove è difficile discernere un intento oggettivamente diffamatorio, in quanto le espressioni ritenute offensive, oltre ad essere del tutto generiche, sono principalmente dirette alla contestazione dell’attuale sistema fiscale - è assorbente la circostanza che dette espressioni non sono rivolte in modo specifico al Corpo della Guardia di Finanza. Infatti “corpi o caste militari privilegiate” costituiscono riferimenti del tutto incerti, tali da non lasciar desumere in modo certo l’identificazione dei soggetti passivi, tanto più che le espressioni ritenute offensive hanno come obiettivo la critica di un sistema fiscale, che riguarda l’apparato burocratico dello Stato nel suo insieme.
Pertanto, mancando gli elementi costitutivi del reato di diffamazione militare, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.T.M.

La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste»».