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Gazzetta Ufficiale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 224 del 24 settembre 2002)
Approvazione del nuovo statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa

Il nuovo statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa reca all’art. 1 i principi fondamentali così elencati: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità.
Tra i compiti indicati all’art. 2 si rammenta: la partecipazione in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all’attività di difesa civile; il disimpegno del servizio di ricerca ed assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati (l’organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa); l’organizzazione e lo svolgimento in tempo di pace del servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e lo svolgimento dei compiti previsti per le strutture operative nazionali di protezione civile; la collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria. Inoltre, tra le disposizioni generali citiamo i Servizi ausiliari delle Forze armate, previsti dall’art. 14, dove viene stabilito che il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.
L’impiego del Corpo militare è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, mentre per l’impiego del Corpo delle infermiere volontarie dispone il Capo di Stato maggiore della difesa. Infine, tra le norme relative all’ordinamento, in particolare con riguardo ai centri di mobilitazione, l’art. 35 dispone che gli stessi, per l’assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenza territoriale determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l’organizzazione territoriale dell’Esercito.


Decreto del presidente della repubblica 8 agosto 2002, n. 213
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 settembre 2002)
Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei carabinieri

Il Regolamento sostituisce quello approvato con d.p.r. 15 giugno 1965, n. 1431. L’aggiornamento normativo tiene conto della nuova legislazione in tema di stato giuridico del personale militare, della legge sul procedimento amministrativo, della legislazione sulla privacy e della normativa di riforma dei ricorsi amministrativi.
L’art. 1 del decreto definisce lo scopo della documentazione caratteristica, mentre l’art. 2 stabilisce le competenze nella redazione della stessa, specificando, in particolare, che l’autorità che regge interinalmente un comando o ufficio non sostituisce il titolare nella compilazione o nella revisione e che, in caso di dissenso nella revisione dei documenti caratteristici, quest’ultimo deve essere motivato.
L’art. 3 elenca alcuni casi di esclusione della competenza, mentre l’art. 4 prevede i casi di compilazione della documentazione in questione.
L’art. 5 fissa i tipi di documenti caratteristici da redigere in relazione ai servizi prestati, distinguendoli in scheda valutativa (normalmente per periodi di tempo superiori a 180 giorni) e rapporto informativo (normalmente per periodi di tempo superiori a 60 giorni), e prevedendo, in caso di mancata maturazione del termine minimo per la compilazione, la stesura di una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica.
L’art. 6 disciplina la richiesta di elementi di informazione o di documentazione internazionale per specifiche circostanze in cui può trovarsi un militare: frequenza di corsi con durata inferiore ai 60 giorni, particolari rapporti di dipendenza, pluralità di incarichi, dipendenze in linea tecnica diretta.
L’art. 7 precisa l’incidenza dei procedimenti penali e disciplinari sulla documentazione caratteristica, mentre l’art. 8 regolamenta l’accesso agli atti relativi alla stessa.
L’art. 9 completa il capo I del Regolamento in questione, relativa alle disposizioni comuni a tutto il personale militare, con alcune precisazioni per il tempo di guerra. Il capo II e il capo III sono rispettivamente dedicati ai documenti caratteristici degli ufficiali e del personale non direttivo (distinto nel ruolo marescialli e corrispondenti, nel ruolo sergenti e corrispondenti, nel ruolo volontari di truppa in servizio permanente, nel ruolo degli appuntati e carabinieri e nel ruolo dei volontari di truppa vincolati da ferme). Le disposizioni di questi ultimi due capi riguardano alcune differenze nei modelli dei documenti caratteristici, i limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici e la custodia degli stessi.
In allegato tutti i modelli di documenti e le istruzioni sommarie per la metodologia e la compilazione degli stessi.


Circolare 30 settembre 2002, n. Dpc/cg/0035114
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 236 dell’8 ottobre 2002)
Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile -, nell’esercizio del potere di coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, fornisce alcune indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell’assetto normativo delle competenze in materia, al fine di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento delle attività di protezione civile.
La circolare si interessa del quadro normativo di riferimento del Servizio nazionale, dei livelli di responsabilità e della gestione delle emergenze, delle fasi di programmazione e pianificazione e dei compiti nel settore demandati al Dipartimento della protezione civile e agli enti territoriali.


Decreto del ministro della difesa 16 luglio 2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 239 dell’11 ottobre 2002)
Rettifica dell’ordinamento interno della Direzione di amministrazione interforze

Il decreto in argomento modifica l’art. 1 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, sancendo la ristrutturazione della Direzione in questione secondo il seguente ordinamento: direttore; vice direttore; segreteria; 1^ sezione: giuridico-amministrativa e contabile; 2^ sezione: trattamento economico di attività; 3^ sezione: bilancio; 4^ sezione: revisione contabile del danaro; 5^ sezione: revisione contabile dei materiali; 6^ sezione: trattamento economico di quiescenza.
La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del reparto per il coordinamento amministrativo del Segretariato generale della difesa.


Legge 7 novembre 2002, n. 248
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 261 del 7 novembre 2002)
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale

La legge disciplina i casi di rimessione del processo penale su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato. I casi in questione, ai sensi del nuovo art. 45 c.p.p., sono stati individuati dalla legge nelle “gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili” che devono essere in grado di pregiudicare “la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica” o, infine, determinare “motivi di legittimo sospetto”.
Il nuovo art. 47 c.p.p. disciplina gli eventuali effetti sospensivi della richiesta di rimessione, mentre il novellato art. 48 c.p.p. stabilisce la procedura della decisione da parte della Corte di Cassazione, indicata come l’organo decidente nei casi in questione. Infine, il nuovo art. 49 disciplina la possibilità di nuova richiesta di rimessione del processo penale.