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  • N.4 - Ottobre-Dicembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte Costituzionale

a cura di Giovanni Pioletti

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni - Questione di legittimità costituzionale rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta - Infondatezza - Ragioni.
(Cost. art. 3; cod. proc. pen., art. 195, co. 4)
(Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 14-26 febbraio 2002. Pres. Ruperto, Red. Neppi Modona)

Non è fondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, co. 4, cod. proc. pen., che prospetta come irragionevole la disparità di disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali è previsto il divieto di deporre sulle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, co. 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.
Infatti, dal formale riconoscimento del contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, discende il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi, e tale sarebbe la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui gli artt. 351 e 357, co. 2, lett. b) e c) perché in tal modo tali dichiarazioni potrebbero confluire surrettiziamente nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente; tant’è che la testimonianza indiretta non è vietata negli “altri casi”, cioè quando non ha per oggetto informazioni conservate in verbali; verbali dei quali, peraltro, è vietata l’acquisizione salvo che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile l’assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.

Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione) nell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, con varie ordinanze di diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

2. - Il nucleo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del 2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto contrasto dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità della disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali è previsto il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.
In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti -richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria contemplato nell’originaria formulazione del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. - lamentano l’irragionevole disparità di trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri; disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche apportate all’art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone.
Nell’ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l’art. 3 Cost. viene ravvisato anche nella diversità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che abbiano svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l’art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. prevede l’incompatibilità a testimoniare solo in relazione alla «formazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive».
Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata l’intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza indiretta, che è invece consentita negli “altri casi” a norma dell’ultima parte del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen., sul presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia seguito il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, nel prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della testimonianza indiretta.

3. - Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione dell’art. 24 Cost. viene ravvisata nella compressione del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che potrebbero, in ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la disciplina censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova idonei all’effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001). Quanto al contrasto con l’art. 111 Cost., su cui si intrattiene l’ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni i verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, impedendo di acquisire «profili chiarificatori attinenti al contenuto dei verbali», che potrebbero giovare anche all’imputato.

4. - Differente è l’impostazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa nell’ordinanza n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.
Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di delegare l’attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone alle domande della difesa dell’imputato. La posizione di preminenza del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l’art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del principio della parità tra accusa e difesa.
Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.

5. - Poiché tutte le questioni investono l’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.

6. - Le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. dai Tribunali di Palmi (r.o. n. 514 del 2001) e di Roma (r.o. n. 662 del 2001), nonché dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.
I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva appunto dichiarato illegittima l’originaria formulazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui è stata emessa tale sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l’attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell’art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore).
Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63 del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., al fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione probatoria dettata nel nuovo testo dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni in dibattimento “possono essere valutate ai fini della credibilità del teste”, ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 in data odierna).
La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei privati, risponde quindi all’esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l’acquisizione, salva l’ipotesi, contemplata dall’art. 512 cod. proc. pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile l’assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili. In quest’ottica si inserisce anche l’innovazione al testo originario dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è vietata negli “altri casi”, cioè quando non ha per oggetto informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l’esigenza di evitare l’aggiramento della regola di esclusione probatoria, non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta.
Infine, non fondata è anche la questione relativa alla supposta irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la disciplina dell’incompatibilità a testimoniare prevista per gli investigatori privati dall’art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma non consente di verificare compiutamente quale sia l’interpretazione riservata dal rimettente al tertium comparationis, nè in quali termini questi assuma la presupposta identità di ratio tra le due discipline, è sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e, dall’altro, che interpretazioni della disciplina dell’incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l’art. 111, quarto comma, Cost.

7. - Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano la questione in una diversa prospettiva, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24 e 111 Cost. (r.o. n. 514 del 2001) e in relazione all’art. 24 Cost. (r.o. n. 662 del 2001).
Le violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus le situazioni di fatto o i presupposti di diritto - quali potrebbero essere l’istanza delle parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese dalle persone per acquisire elementi utili all’esercizio del diritto di difesa e per dare attuazione al principio del contraddittorio - a cui i rimettenti hanno in astratto fatto riferimento.
La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

8. - Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con l’ordinanza n. 728 del 2001 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Come emerge dall’ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza indiretta attenga solo all’attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l’operatività del divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito d’iniziativa e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di legittimità costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza indiretta sul contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma tale norma - sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso assumendo la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, alla stregua dell’interpretazione secondo cui il divieto non opera nell’ipotesi di attività delegata - non ha rilevanza nel giudizio a quo.

Per questi motivi

la corte costituzionale

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l’ordinanza in epigrafe.

(Omissis)


Reati contro la pietà dei defunti e il sentimento religioso - Delitti contro la religione dello Stato e i culti annessi - Turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico - Contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità dello Stato - Illegittimità costituzionale.
(Cost. artt. 3, 8 co.1°; cod. pen. artt. 405, 406)
(Corte Costituzionale, sentenza n.327 del 1-9 luglio 2002 - Pres. Ruperto - Red. Mezzanotte)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, co.1 e 8 co.1 Cost., l’art. 405 cod. pen. nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dell’art. 406 cod. pen. per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

(Omissis)

Considerato in diritto

1. La Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 405 del codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), che punisce con la reclusione fino a due anni “chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Il giudice remittente dubita che la disposizione in esame, prevedendo per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico ivi considerati un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito dall’articolo 406 dello stesso codice (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) per i medesimi fatti commessi contro un culto “ammesso” dallo Stato, violi gli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, cioè l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
Ad avviso della Corte di cassazione, la diversità di pena nella quale si incorre a seconda che il turbamento della funzione religiosa riguardi il culto cattolico ovvero altri culti ammessi dallo Stato si configurerebbe come una discriminazione costituzionalmente inammissibile, in quanto contrasterebbe con il “principio supremo” di laicità dello Stato, che richiede l’equidistanza e l’imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni.

2. La questione è fondata.
Nel sistema del codice penale sono oggetto della tutela del sentimento religioso sia la religione cattolica, sia i culti “ammessi” nello Stato, da intendersi, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa, come culti diversi da quello cattolico. Identiche sono le condotte sanzionate penalmente, descritte negli artt. 403, 404 e 405 cod. pen., ma differente è il trattamento sanzionatorio: l’art. 406, infatti, stabilisce che la pena prevista per tali reati è diminuita se le medesime condotte vengono poste in essere contro i culti “ammessi”.
L’esigenza di una unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di una eguale protezione del sentimento religioso, che è imposta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente, è stata già affermata da questa Corte nella sentenza n. 329 del 1997. Con essa è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 8 della Costituzione, dell’articolo 404, primo comma, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le medesime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica dall’articolo 406 dello stesso codice.
Si tratta ora di applicare i medesimi principi, già enucleati in quella sentenza, al caso sottoposto all’esame di questa Corte, giacché anche le diverse previsioni concernenti il turbamento di funzioni religiose, se riferite al culto cattolico, devono essere assoggettate al più lieve trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 406 cod. pen. per i culti “ammessi”.
Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

3. Esula dai compiti di questa Corte indagare se l’art. 406 cod. pen. costituisca un’attenuante di un reato base ovvero debba essere considerato autonoma figura di reato, come pure pronunciarsi sulla qualificazione da riservare alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 405 cod. pen. (“se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni”). E tuttavia, quale che sia l’interpretazione che la giurisprudenza vorrà accreditare, l’istanza costituzionale di equiparazione della tutela penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni dell’art. 405 cod. pen.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.