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Attualità e commenti

S. Ten. CC Moreno Castrati

D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica.


(Art. 1. )
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudiio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servii prestati e sul rendimento dato dall’ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.


(Art. 2, 2° comma)
I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

(Art. 6, 1° comma)
I documenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale l’ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di serviio.


(Art. 6, 12° comma)
In mancana di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudiio, dandone motivaione nel documento caratteristico.

(Art. 11)
Allorché un ufficiale passa a prestare serviio alle dipendene di autorità che non siano quelle dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica, la raccolta dei documenti caratteristici custodita dal Comando di Corpo è trasmessa al Ministero.
La compilaione, la revisione e la custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati a prestare serviio presso enti non appartenenti all’organiaione del Ministero della difesa o presso organismi o comandi internaionali compete alle autorità indicate dal Ministero, secondo le modalità stabilite da ciascuna fora armata.

(Art. 6, 8° e 9° comma)
Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorità competenti di cui al primo comma.
Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d’ufficio motivata dichiaraione di mancata redaione di documentaione caratteristica.

(Art. 6, 11° comma)
Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell’ufficio nella funione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.

(Art. 6, 10° comma)
Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l’eventuale proprio dissenso dal giudiio dell’autorità inferiore.

(Art. 9, 1° comma)
Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall’impiego, dalla data di comunicaione del provvedimento;
c) il superiore cui vengono tolti il comando, l’incarico o la direione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale o per fatti che possano portare alla adoione di sanioni disciplinari di stato, dalla data di comunicaione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che possa, a giudiio dell’autorità che ha ordinato l’inchiesta, essere comunque interessato all’esito del procedimento;
e) l’ufficiale meno elevato in grado o meno aniano del giudicando, a meno che non rivesta la carica di Capo di Stato Maggiore di fora armata.

(Art. 9, 3° comma)
Il divieto di cui alla lettera c) sussiste non soltanto durante il procedimento, ma anche ad inchiesta formale conclusa, quando, per effetto di essa, a carico del superiore vengano adottate sanioni disciplinari di stato.


(Art. 9, 2° comma)
Per gli ufficiali alle dipendene delle autorità indicate nel presente articolo, la compilaione e la revisione del documento caratteristico, qualora necessario, non effettuate dalle due rimanenti autorità gerarchiche competenti alla valutaione, di cui al primo comma dell’art. 6.


(Art. 5, 4° e 5° comma)
I documenti caratteristici debbono essere compilati sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostane:
a) variaione del rapporto di dipendena, fine del serviio, trasferimento o cambiamento di incarico o cessaione dal serviio del compilatore;
b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formaione di quadri di avanamento;
c) termine di un corso di istruione o di eventuali periodi di esperimento;
d) sospensione precauionale dall’impiego del giudicando;
e) compimento del periodo massimo di 12 mesi di serviio non documentato;
f) partecipaione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.
Per l’ufficiale che eserciti comando o attribuioni specifiche validi ai fini dell’avanamento, il trasferimento o la cessaione dal serviio del primo revisore danno luogo alla formaione della documentaione caratteristica quando quest’ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendene l’ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni sena averlo valutato.


(Art. 5, 6° comma)
Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicaione del periodo di tempo cui è riferito il giudiio.


(Art. 3, 1° e 2° comma)
Con la scheda valutativa viene espresso il giudiio su ogni serviio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo.
Il giudiio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dallo art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1965, la qualifica «eccellente» è riservata a coloro che emergano nettamente per qualità e rendimento ecceionali.
(Art. 5, 1°, 2° e 3° comma)
Il periodo minimo per la compilaione della scheda valutativa è di 120 giorni.
Per periodi inferiori a quello sopraddetto e comunque non inferiori a 30 giorni, è compilato il rapporto informativo.
Per periodi inferiori ai 30 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiaraione di mancata valutaione contenente le indicaioni del periodo di tempo e dell’incarico assolto.
(Art. 3, 3° e 4° comma)
Col rapporto informativo viene espresso il giudiio sui servii di durata inferiore al minimo di tempo previsti dall’art. 5 per la redaione della scheda valutativa.
Rapporti informativi sono altresì compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruione o che prestano serviio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un’autorità civile o un’autorità militare che non appartenga all’Esercito, alla Marina od all’Aeronautica.
(Art. 3, 7° e 8° comma)
Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendene di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servii è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condiioni per la redaione della stessa. Qualora i servii valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, la fora armata cui l’ufficiale appartiene stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa.
Con il foglio di comunicaione sono portati a conoscena degli interessati il giudiio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudiio finale espresso nel rapporto informativo.


(Art. 3, 6° comma)
Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendene della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespiio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudiio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.


(Art. 4)
Prima di esprimere il giudiio nei riguardi degli ufficiali dei servii (compresi quelli tecnici), per l’Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina; dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato e sanitario; per l’Aeronautica, il compilatore del documento caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Serviio o Corpo del giudicando, deve chiedere elementi di informaione all’ufficiale di detto Serviio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendena.
Per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, impiegati in serviio di poliia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere elementi di informaione all’autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette relaioni in linea tecnico-professionale.
Per gli ufficiali che prestano serviio alle dipendene di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell’organiaione del Ministero della difesa, l’autorità dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica cui è devoluta la compilaione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informaione all’autorità presso la quale il giudicando presta serviio.
Gli elementi di informaione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma tero, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, il caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informaione non contengono qualifica.

(Art. 7 )
I documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestaione in sede disciplinare.
(Art. 8)
Per gli ufficiali sospesi precauionalmente dall’impiego sono formati documenti caratteristici secondo le seguenti norme:
all’atto del collocamento nella suddetta posiione, è compilato un rapporto informativo sul serviio prestato. Il rapporto non deve contenere alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l’adoione del provvedimento;
a conclusione del procedimento penale o della inchiesta formale e, comunque, dopo la revoca della sospensione precauionale, è redatta, a cura dell’autorità da cui l’ufficiale dipende, una dichiaraione di mancata redaione di documentaione caratteristica, dalla quale risultino;
il periodo di tempo in cui l’ufficiale è rimasto nella posiione di sospensione dall’impiego;
il motivo della sospensione e della revoca;
l’esito dei procedimenti penale e disciplinare.

(Art. 12)
Nessuna autorità può rilasciare copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autoriaione od ordine ministeriale.
Le autorità centrali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e i superiori nella stessa linea di serviio dell’ufficiale possono prendere visione dei documenti caratteristici riguardanti quest’ultimo.
Su richiesta dell’autorità giudiiaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico. Qualora richiesto, il documento dovrà essere rilasciato anche in originale.


(Art. 13)
Le disposiioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito:
il rapporto informativo è compilato anche per servii di durata inferiore a trenta giorni;
la conservaione dei documenti caratteristici è disciplinata da disposiioni particolari emanate da ciascuna fora armata a seconda delle proprie esigene.

(Art. 2)
I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti:
scheda valutativa, modello A, per gli ufficiali dei gradi di generale di brigata e di divisione e gradi corrispondenti;
scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti;
rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti;
foglio di comunicaione, modello D.
I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

(Art. 6, 2° comma)
Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale o ammiraglio e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorità di grado più elevato di quello di generale di brigata o gradi corrispondenti.

(Art. 6, 3° comma)
Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivestano grado di generale di Corpo d’armata o gradi corrispondenti. Comunque, la seconda revisione da parte di autorità che riveste grado di generale di Corpo d’armata o gradi corrispondenti è limitata al caso in cui il valutando esplichi funioni di comando valido agli effetti dello avanamento e dipenda dalla predetta autorità ai fini della seconda revisione ovvero presti serviio nell’ente o comando cui la stessa autorità è preposta.
Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli che esercitano comando validi ai fini dell’avanamento a generale di Corpo d’armata o gradi corrispondenti interviene, quale ultimo revisore, il capo di stato maggiore di fora armata.
Nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali generali ed ammiragli, fatta ecceione per quelli indicati nel comma precedente, nonché dei colonnelli o gradi corrispondenti non può intervenire più di un generale di Corpo d’armata e gradi corrispondenti. La disposiione non si applica nei riguardi degli ufficiali di detti gradi che dipendono in linea di serviio, ai fini della seconda revisione, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore di fora armata.
(Art.6, 6° comma)
Per gli ufficiali appartenenti ad enti centrali od autonomi dell’organiaione del Ministero della difesa, non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano, il direttore generale o centrale ovvero il capo dell’ufficio autonomo dipendente direttamente dal Ministro.


(Art. 10)
I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
un esemplare presso il Ministero;
un esemplare presso il Comando del Corpo, o Autorità corrispondente, dell’Esercito, della Marina o della Aeronautica in cui l’ufficiale presta serviio.
Per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un tero esemplare che è custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell’Arma e dall’Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatea.

(Art. 15)
I documenti caratteristici per i sottufficiali sono i seguenti:
scheda valutativa, modello E;
rapporto informativo, modello F;
foglio di comunicaione, modello G.
(Art. 16)
I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.
1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica;
presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;
b) un esemplare presso l’autorità cui ne è devoluta la compilaione.
2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare è redatto un tero esemplare, da custodirsi presso l’Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatea.
(Art. 17)
I documenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il suo serviio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di serviio.
La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funionari civili dell’organiaione del Ministero della difesa diretti superiori in carica.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di Corpo o, comunque, ufficiali che rivestano grado di colonnello o generale o gradi corrispondenti ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori.

(Art. 19)
Il foglio matricolare previsto dalle disposiioni sulle matricole in vigore per ciascuna fora armata costituisce anche documento caratteristico per il personale di leva.
Per i militari di truppa a ferma volontaria sono compilati:
specchio valutativo, modello H;
rapporto informativo, modello I.
I modelli dello specchio valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.
Lo specchio valutativo deve:
a) registrare i servii prestati e il giudiio dei superiori su tali servii e sulle qualità del militare. Il giudiio si conclude con una delle qualifiche previste dall’art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1965;
b) essere compilato dall’autorità da cui il militare dipende in linea diretta di serviio e revisionato dall’ufficiale diretto superiore in carica.
Il rapporto informativo è formato per impieghi di serviio a carattere speciale od occasionale ed al termine di corsi di istruione, con le stesse modalità prescritte alla precedente lettera b).
I documenti caratteristici del personale a ferma volontaria sono redatti in duplice copia, di cui una segue il militare nelle sue destinaioni e l’altra viene custodita dall’autorità centrale o periferica stabilita da ciascuna fora armata.
La qualifica finale espressa nello specchio valutativo ed il giudiio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all’interessato, che deve firmare, per presa conoscena, il documento che lo riguarda.