La nuova normativa sulla documentaione caratteristica: Raffronto con il DPR 15/6/1965 n. 1431

S.Ten. Moreno Castrati

Nel supplemento ordinario alla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 è stato pubblicato il D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, concernente il “Regolamento recante la disciplina per la redaione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri”, che dal 1° novembre 2002, sostituisce la disciplina dettata dal D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431.
Al fine di ben orientare il lettore nello studio della disciplina così rinnovata dal legislatore, i due testi sono stati messi a raffronto.
Il testo della nuova normativa è impaginato sulla colonna di sinistra; il testo della precedente norma del 1965, è impaginato sulla colonna di destra (evideniata in grigio).
Gli ideogrammi inseriti all’iniio di alcuni paragrafi indicano i punti in cui il testo della nuova e della vecchia normativa possono essere confrontati.
In grassetto sono evideniate le novità rispetto al precedente testo normativo.



D.P.R. 8 agosto 2002, n.213

Regolamento recante disciplina per la redaione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei carabinieri.

Capo I
Disposiioni comuni

Art. 1. Generalità

1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudiio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servii prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redaione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di tenente generale o grado corrispondente.

3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.

4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicaione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.

Art. 2. Competena

1. I documenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L’intervento delle autorità di cui al comma 1 è condiionato dall’effettiva esistena del rapporto di serviio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudiio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudiio obiettivo.
Salvo quanto previsto dall’articolo 6, in mancana di una di tali condiioni il superiore si astiene dal giudiio facendone menione nel documento caratteristico.

3. I documenti caratteristici degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, che prestano serviio nell’ambito del Corpo della guardia di finana, sono redatti dagli ufficiali da cui i valutandi dipendono per l’impiego, ancorchè appartenenti al predetto Corpo.


4. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d’ufficio la dichiaraione di mancata redaione della documentaione caratteristica, di cui al modello F, con la relativa motivaione.

5. L’autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell’ufficio nella compilaione o revisione dei documenti caratteristici.

6. L’autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l’eventuale dissenso dal giudiio espresso dall’autorità inferiore.

Art. 3. Casi di esclusione della competena

1. Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall’impiego, dalla data di comunicaione del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando, dell’incarico o della direione di un ufficio perchè sottoposto ad inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l’adoione di sanioni disciplinari di stato, dalla data di comunicaione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudiio dell’autorità che ha ordinato l’inchiesta, essere comunque interessato all’esito del procedimento;
e) il militare che rispetto al giudicando sia meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, abbia pari o minore anianità.


2. La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche ad inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore vengono adottate sanioni disciplinari di stato.
3. Per l’Esercito la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, è un ufficiale in serviio di stato maggiore.

4. Per i militari alle dipendene delle autorità indicate nel presente articolo, la compilaione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorità di cui al comma 1 dell’articolo 2.

Art. 4. Compilaione dei documenti caratteristici

1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall’articolo 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) termine del serviio del giudicando;
b) variaione del rapporto di dipendena dovuta a:
1) fine del serviio del giudicando o del compilatore;
2) trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del compilatore;
3) trasferimento o cessaione dal serviio del primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuioni specifiche validi ai fini dell’avanamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendene per un periodo di almeno centottanta giorni sena averlo valutato;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formaione dei quadri di avanamento;
d) termine di un corso di istruione o di eventuali periodi di esperimento;
e) sospensione dall’impiego del giudicando;
f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di serviio non documentato;
g) partecipaione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;
h) promoione al grado di tenente generale o grado corrispondente.
2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudiio.

Art. 5. Tipo di documento caratteristico da redigere in relaione ai servii prestati

1. Il giudiio sui servii prestati, per un periodo massimo di un anno, viene espresso redigendo uno dei seguenti documenti caratteristici:
a) la scheda valutativa, che si conclude con l’espressione del giudiio finale e l’attribuione di una delle qualifiche previste dall’art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, per valutare i servii di durata non inferiore a 180 giorni;

b) il rapporto informativo, che si conclude con l’espressione del giudiio finale, per valutare:
1) i servii di durata pari o superiore a sessanta giorni ed inferiore a centottanta giorni;
2) i corsi di istruione di durata non inferiore a sessanta giorni;
3) i servii di durata non inferiore a sessanta giorni presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori è una autorità civile del Ministero della difesa;
4) i servii di durata inferiore a sessanta giorni prestati, secondo le direttive emanate di volta in volta dagli Stati maggiori di fora armata e dal Comando generale dell’arma dei carabinieri, in operaioni di carattere naionale o internaionale previste da leggi speciali.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), qualora il rapporto informativo riguardi un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutaione può essere estesa anche alle qualità non contrassegnate con la sigla RI, sena attribuione della qualifica finale.
3. Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruione o i servii di cui al comma 1, lettera b), numero 4), si compila una dichiaraione di mancata redaione della documentaione caratteristica, per documentare l’incarico assolto ed il relativo periodo di tempo.
4. Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendene della stessa autorità, viene compilato un unico documento caratteristico, sul cui frontespiio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudiio.
5. Il documento caratteristico completo del foglio di comunicaione, contenente il giudiio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudiio finale espresso nel rapporto informativo, è tempestivamente notificato all’interessato, che lo firma apponendovi la data.

Art. 6. Richiesta di elementi di informaione ovvero di documentaione internaionale

1. Il compilatore, prima di esprimere il giudiio, chiede elementi di informaione o la prevista documentaione internaionale all’autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
a) frequena di corsi d’istruione di durata inferiore a 60 giorni;
b) serviio prestato alle dipendene di autorità militari o civili di altri Stati;
c) serviio prestato presso autorità non appartenenti ad enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 3;
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendene di autorità militare diversa;
e) partecipaione ad operaioni ovvero esercitaioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
f) per i militari dell’Arma dei carabinieri, impiego nei servii di poliia militare da parte dell’autorità con la quale hanno dirette relaioni in linea tecnico-funionale;
g) dipendena in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l’Esercito e l’Aeronautica;
2) da un ufficiale dei corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina;
3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l’Arma dei carabinieri.
2. Gli elementi di informaione, da rendere con la compilaione del modello G, sono riferiti a tutte le qualità del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentaione internaionale ovvero degli elementi di informaione acquisiti.

Art. 7. Procedimenti penali e disciplinari

1. I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.


2. Per i militari sospesi dall’impiego, all’atto del collocamento in tale posiione, è compilato un rapporto informativo sul serviio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l’adoione del provvedimento di sospensione.
3. Al termine della sospensione dall’impiego, è redatta, a cura dell’autorità da cui il militare dipende, la dichiaraione di mancata redaione della documentaione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare è rimasto in fora assente.

Art. 8. Accesso alla documentaione caratteristica

1. Il diritto di accesso alla documentaione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitaioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Su richiesta degli organi giurisdiionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l’originale.
3. Le autorità centrali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autoriati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funioni istituionali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9. Disposiioni in tempo di guerra

1. Le disposiioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
a) il rapporto informativo è compilato anche per servii di durata inferiore a sessanta giorni;
b) la conservaione della documentaione caratteristica è disciplinata da disposiioni particolari adottate dagli Stati maggiori di fora armata e dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri.

Capo II
Documenti caratteristici degli ufficiali

Art. 10. Modelli dei documenti caratteristici

1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono i seguenti:
a) scheda valutativa:
1) modello A, per gli ufficiali che rivestono il grado di brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi corrispondenti;
2) modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o
grado corrispondente;
b) rapporto informativo:
1) modello A, privo della qualifica finale, per gli ufficiali che rivestono il grado di brigadier generale ovvero di maggiore generale o gradi corrispondenti;
2) modello B, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale, per gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente;
c) foglio di comunicaione: integrato nei modelli A e B.
2. I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per gli ufficiali del congedo in serviio temporaneo, compatibilmente con la posiione di stato.

Art. 11. Limiti agli interventi nella redaione dei documenti caratteristici

1. Nella redaione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a brigadier generale o grado corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l’autorità competente riveste grado superiore a brigadier generale o grado corrispondente.
2. Nella redaione dei documenti caratteristici degli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di tenente generale o grado corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di fora armata e il Segretario generale della difesa intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell’avanamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso l’ufficio del Segretario generale della difesa.
4. Il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposiione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell’avanamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.


5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano serviio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di gabinetto o di altro ufficio di diretta collaboraione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.

Art. 12. Custodia

1. I documenti caratteristici degli ufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso la direione generale competente;
b) un esemplare presso il comando del corpo, o autorità corrispondente, presso cui il giudicando presta serviio, salvo diversa disposiione di Fora armata o del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
2. Per gli ufficiali dell’Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interfore ovvero di scuola di guerra, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un tero esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell’esercito, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatea, nel rispetto delle vigenti disposiioni in materia di sicurea e utiliaione dei dati personali.
Capo III
Documenti caratteristici
del personale militare non direttivo

Art. 13. Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti

1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, o ruoli corrispondenti, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello C;
b) rapporto informativo: modello C, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicaione: integrato nel modello C.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un tero esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un’autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell’Arma dei carabinieri non si procede a seconda revisione anche nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposiioni relative ai documenti caratteristici degli ufficiali, compatibilmente con la diversa posiione di stato.


Art. 14. Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti

1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, o ruolo corrispondente, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello D;
b) rapporto informativo: modello D, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicaione: integrato nel modello D.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un tero esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e sottoposti alla revisione di non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, ovvero un’autorità civile con qualifica di dirigente.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposiioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo marescialli, compatibilmente con la diversa posiione di stato.


Art. 15. Ruolo dei volontari di truppa in serviio permanente, ruolo degli appuntati e carabinieri, volontari di truppa vincolati da ferme.

1. I documenti caratteristici dei volontari di truppa in serviio permanente, degli appuntati e dei carabinieri, nonchè dei volontari di truppa vincolati da ferme, da redigere in duplice esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello E;
b) rapporto informativo: modello E, parti contrassegnate con la sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicaione: integrato nel modello E.
2. Per il personale appartenente alla categoria nocchieri di porto della Marina è redatto un tero esemplare dei documenti caratteristici, custodito presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposiioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo sergenti, compatibilmente con la diversa posiione di stato.
4. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello E.
5. Per i militari in serviio di leva ammessi a ferme brevi, il giudiio sui servii prestati è riportato nei fogli matricolari e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentaione matricolare.


Capo IV
Disposiioni finali

Art. 16. Decorrena e abrogaione

1. Le disposiioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 novembre 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificaioni, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.