Il diritto militare e le sue problematiche scientifiche didattiche e sistematiche

Relazione del Maggiore Fausto Bassetta (*)

Ringrazio S. E. Maggiore per avermi dato la parola.
In perfetta sintonia con il pensiero del colonnello Boursier Niutta, condividendo appieno, quindi, la necessaria specificità del diritto militare, consentitemi di svolgere qualche brevissima considerazione sulle emergenti problematiche di carattere scientifico, didattico e sistematico di questa materia. Ciò, soprattutto perché, per un insegnante penso sia di vitale importanza aver ben chiare le coordinate didattiche entro le quali inquadrare e sviluppare l’attività di docenza.
I problemi scientifici del diritto militare sono numerosi; elencarli tutti costituirebbe un elegante esercizio di erudizione giuridica, ma sarebbe indubbiamente piuttosto noioso per tutto l’uditorio.
Vorrei invece porre l’attenzione su alcuni temi che potrebbero costituire fonte di dibattito nella duplice prospettiva del diritto positivo e di quello - eventualmente - da edificare.

Nel campo del diritto penale militare stiamo assistendo, da una parte, ad un ampliamento del numero dei reati esclusivamente militari (reati che nei loro elementi costituitivi non sono in tutto o in parte preveduti dalla legge penale comune), dovuto principalmente alla massiccia depenalizzazione operata nel campo penale comune (ne discutevamo qualche giorno fa con il colonnello Libertini), dall’altra parte, prendiamo atto della reintroduzione dei reati militarizzati con le recenti modifiche del codice penale militare di guerra (il reato militarizzato - nella nuova configurazione - è un reato comune commesso da un appartenente alle Forze armate con la concomitante presenza di alcune specifiche circostanze: l’abuso di poteri o violazione di doveri inerenti lo stato di militare, il luogo militare, la causa del servizio militare, ed altro ancora). Si arricchisce, dunque, il quadro normativo riguardante i reati militari: si spera, inoltre, in una rifioritura degli studi specifici sul reato militare, la cui considerazione costituzionale (per riprendere una recente acuta osservazione di Silvio Riondato) legittima profili di autonomia del diritto penale militare e, ancor prima, di tutto il diritto militare.

Possiamo, forse, tornare a discostarci dalla definizione meramente formale del reato militare, suggerita dall’art. 37 c.p.m.p., e affrontare ancora una volta lo spinoso tema della nozione sostanziale (e direi, soprattutto, costituzionale) di questa particolare tipologia di reati.
Numerose sono state le questioni di costituzionalità che hanno investito l’art. 37 c.p.m.p., proprio al fine di fondare una nozione di reato militare che andasse al di là dalla tautologica definizione che indica nella violazione della legge penale militare l’essenza del reato militare (tutti coloro che si sono confrontati, poi, con la definizione di legge penale militare, hanno incontrato difficoltà di non poco conto). La Corte costituzionale, salvaguardando la discrezionalità del legislatore, non è andata oltre l’indicazione della necessità di profili di offensività militare, che non devono essere neanche prevalenti, per qualificare un reato come militare.

Questo tema sicuramente meriterebbe delle riflessioni più ampie e articolate, soprattutto perché non è di stretta pertinenza del diritto penale militare, anche se è alla base di questa branca del diritto e della stessa organizzazione giudiziaria che identifichiamo nella locuzione Giustizia Militare. Senza reato militare non ci sarebbe un diritto penale militare, né una Giustizia Militare e, forse, neanche un autonomo diritto militare.
A questo punto permettetemi un rapido aggancio alle problematiche didattiche. Poter riflettere, poter discutere, poter insegnare diritto militare implica la possibilità di attingere a strumenti di conoscenza specifici.
Non esiste alcun manuale di diritto militare (c’è stato un pregevole tentativo in tal senso solo negli anni settanta a cura di Angelo Longo, senza dimenticare il bel manuale di Guido Landi, Vittorio Veutro, Piero Stellacci e del nostro generale Pietro Verri). Gli stessi manuali di diritto penale militare rispondono ormai più a logiche pratiche che didattiche, essendo pubblicati, nelle edizioni aggiornate, a scadenze legate allo svolgimento dei concorsi in magistratura militare (il problema è se ci saranno in futuro ulteriori concorsi, vista la consistente richiesta di transiti dalla magistratura ordinaria a quella militare).

Si dibatte di temi di diritto militare su pochissime riviste specializzate: ricordo la nostra Rassegna dell’Arma, sempre sensibile a questi temi, ma necessariamente aperta verso tutti gli innumerevoli argomenti di interesse professionale; la recentissima rivista Diritto Militare, nata proprio per colmare il vuoto scientifico che da troppo tempo assilla questa branca del diritto; vorrei ricordare la “Rassegna della Giustizia Militare”, fondata negli anni settanta da S. E. Maggiore, che purtroppo sta attraversando qualche difficoltà editoriale e non garantisce una periodicità certa nella pubblicazione dei fascicoli.
Le Università, d’altronde hanno ristretto al minimo gli spazi accademici per il diritto penale militare (mi risulta che siano attivate solo quattro cattedre a Torino, a Padova, a Napoli e a Palermo), e non hanno mai considerato il diritto militare nel suo insieme.

È estremamente difficile, quindi, per chiunque voglia rimanere aggiornato nel settore, reperire fonti di studio, di ricerca e di approfondimento.
Mi limito a constatare la situazione: meriterebbe un’altra tavola rotonda la ricerca delle ragioni di questo disinteresse culturale.
Un’altra questione di estremo interesse dal punto di vista scientifico è la convergenza nel campo del diritto amministrativo tra modelli organizzativi differenti: quello militare e quello delle altre pubbliche amministrazioni.
L’ordinamento militare è stato da sempre il prototipo del modello di organizzazione gerarchica, anzi per sottolineare le differenze esistenti con altre organizzazioni pubbliche, ispirate al modello gerarchico, si è distinta una gerarchia in senso stretto (quella militare o assimilabile) ed una gerarchia in senso lato. Non sono distinzioni meramente accademiche o descrittive: i due modelli identificano diverse modalità relazionali interorganiche, in sostanza un diverso atteggiarsi del potere amministrativo che è essenzialmente potere discrezionale. Come insegna Vincenzo Cerulli Irelli, possibilità di emanare ordini (il principale veicolo della manifestazione di volontà del superiore gerarchico), possibilità di sostituirsi, a ragion veduta, nell’attività dell’organo subordinato, ampio potere di controllo, sono i principali strumenti connotativi della gerarchia in senso stretto.

Cosa sia rimasto di questo schema concettuale che costituiva (e forse ancora costituisce) il parametro di legittimità dell’estrinsecazione del potere militare come potere amministrativo, dopo le profonde riforme degli anni novanta, è un problema tuttora aperto alle soluzioni più diversificate: dall’intangibilità del modello gerarchico e dei suoi corollari applicativi (pensiamo, ad esempio, alla costruzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato dei trasferimenti d’autorità come ordini gerarchici militari), alla completa omogeneizzazione dell’ordinamento militare che dovrebbe mutuare perfettamente moduli operativi e gestionali delle altre amministrazioni pubbliche (si pensi, ad esempio, al tema della valutazione del dirigente militare, tuttora nel guado tra inapplicabilità, applicazione parziale degli strumenti previsti della normativa sulla dirigenza pubblica riformata, e completa, improbabile, attuazione della stessa nello specifico settore). La legge 241 del 1990 ha frantumato anche nell’ambito militare parecchie certezze, acquisite più che altro sulla base della tradizione e della normativa subprimaria. La stessa riforma delle Forze armate si è mossa, dapprima con timidezza e scetticismo, sino a sfociare in un fiume di provvedimenti legislativi che dal 1997 hanno invaso l’ordinamento militare, creando non pochi problemi di coordinamento, tra abrogazioni, modifiche, integrazioni che ancora si succedono nel giro di poco tempo.

Chi oggi voglia affermare che nell’ordinamento militare il principio di gerarchia ancora prevale sul principio di legalità, non si è ben reso conto che i provvedimenti di riforma strutturale indicano espressamente enti, reparti, unità e uffici da sopprimere o riorganizzare: stabiliscono e fissano, cioè, l’intelaiatura ordinativa e organica delle Forze armate, in precedenza attività di esclusivo appannaggio degli Stati Maggiori.
E qui emerge ancora una problematica didattica: l’organizzazione e l’attività amministrativa delle Forze armate possiamo ancora ritenerla di specifico interesse delle materie tecnico-professionali o dobbiamo ormai ritenere queste tematiche acquisite di diritto al diritto militare? L’impegno di progettazione didattica è notevole, il confronto deve essere serrato, le soluzioni devono essere confacenti al mutato quadro di riferimento normativo ed ordinativo.

Ho voluto soltanto introdurre in poche battute qualche punto caldo della nostra materia. Molto di più è quello che cova sotto le ceneri ed attende soluzioni appropriate per un obiettivo di formazione veramente efficace e in grado di mettere i nostri frequentatori nella possibilità di risolvere o almeno di capire le numerose problematiche connesse con i temi del diritto militare.
Non posso esimermi però, infine, dal proporre una problematica di carattere sistematico, a cui volutamente non voglio dare una risposta.
È giusto parlare, come stiamo facendo di diritto militare, o è preferibile per ragioni scientifiche e didattiche parlare di diritto costituzionale militare, diritto amministrativo militare, diritto penale militare, diritto disciplinare militare ed altro ancora (basta aggiungere il termine militare ad ogni ramo del diritto e avremo una quadro completo della materia giuridico-militare)?

(*) Titolare di Cattedra di Diritto Militare presso la Scuola Ufficiali Carabinieri e Redattore Capo della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri.

Commento del Ten. Gen. Capo Renato Maggiore

L’intervento del Maggiore Fausto Bassetta è ricco di una passione che, è quanto dire, supera la sua notevolissima capacità, il suo notevolissimo grado di applicazione nello studio delle cose giuridiche militari. La passione è soverchiante. Io lo ammiro anche per questo.
Ha parlato del reato militare; per me è un invito a nozze, ma non è questo il nostro tema. Il reato militare, se ne diceva, nel Digesto si incontrano le nozioni anche del reato esclusivamente militare.

Direi di più; che Grispigni dice che il diritto militare (non solo il diritto penale militare), col diritto relativo alle cose sacre, è la prima espressione o una delle due prime apparse sul piano del palcoscenico delle cose giuridiche, sull’universo giuridico, è espressione della giuridicità, perché è sanzionatorio (e allora era penale militare) di certi doveri della militarità, come di certi doveri - sul piano religioso, sul piano sacrale - di alcune forme rituali era il diritto penale religioso.
Oggi, hic et nunc, il diritto militare (che così si chiami, questa è la nostra Tavola rotonda), il concetto del diritto militare dov’è? Ci sono molti segni normativi di istituti che sono regole nella vita all’interno delle Forze armate, nella loro proiezione all’esterno. Tutto il regolamento di disciplina, i vari regolamenti, che cosa concernono, che cosa regolano?
Regolano la vita all’interno delle Forze armate: sono violazioni, sono trasgressioni disciplinari le infrazioni in rapporto a quella normativa.

I reati militari poi sono la violazione della legge penale militare: è detto formalisticamente nell’articolo 37 del codice penale militare. Io non trovo che sia grandemente scandaloso che ci si sia fermati, nell’articolo 37 del codice penale militare, a parlare in termini così formali, formalistici, del reato militare. Il reato militare è la violazione della legge penale militare. Non è stato detto qualcosa di concettuale profondo neanche nei lavori preparatori del codice penale comune (1930): dal fior fiore di giuristi, di penalisti, giganti, perché la stessa cosa leggiamo nel codice penale comune. La definizione contenutistica c’è nella legge penale comune? Quando io leggo, più o meno mi pare così sia scritto: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto come reato dalla legge penale...” che cosa leggo? “E che cos’è il reato?”, domanda il mio allievo puntiglioso, ficcante. È reato l’azione punibile, insegnava Giuseppe Maggiore, che scetticamente concludeva rispondendo alla domanda “quali sono le azioni possibili?”: “le azioni punite”. E a quell’allievo chiedevo anch’io: “non hai letto? Non hai capito? Il reato - se nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto dalla legge penale - è la violazione della legge penale!”.
Anche il codice penale, insomma, solo sul piano formalistico si è fermato a parlare del reato.

Quando si dice il contrario, a mio avviso non si dice bene. Ed è opportuno che non si sia andati verso una concettuale, contenutistica definizione del reato (codice penale comune) o del reato militare, laddove sarebbe stato forse anche meno difficile (codice penale militare) perché il reato militare, poi, in fondo è la violazione di una norma, sì, ma di una norma che tutela che cosa? Un valore come interesse al quale si attribuisce una rilevanza - nell’ambito interno dell’ordinamento militare con proiezioni esterne - penalmente sanzionabile e sanzionata. Questo è il diritto penale militare ed è penale militare, secondo me. Non riesco a dire “militare penale”.
Ci sono dei segni, ci sono dei principi, ci sono dei valori abbiamo detto; io ho detto “la fedeltà”, un prius, anzitutto. Concetto del diritto penale, non segni di procedura semantica, ma concetto come essenza delle cose, della loro epistemologica necessarietà in quanto militari. Come nota di ciò per cui quelle cose non possono essere in modo diverso da come sono, sostanza conclusiva della ricerca sul “se ci sia” e sul “che sia” la militarità. Questo è il mio rompicapo. Ne ha parlato, sì, il Maggiore Bassetta: in sostanza ne ha parlato, come del dato da lui percepito, come del dato percepibile e da lui percepito, cioè apparentemente all’esperienza. Io voglio domandarmi e tendo a sapere, tendo io a scoprire con le modeste forze della mia ambiziosa ricerca: ma c’è, elevato a sistema, sull’unità di un principio, dogmaticamente il canone, il logos della militarità?
Questo, ho detto, è il mio rompicapo.

Nell’organizzazione finalistica delle Forze armate e del diritto che concerne le Forze armate, c’è la militarità che dia poi autonomia al concetto scientifico, sul piano generale dei “valori” giuridici, oltre gli interessi giuridici generali tutelati dalle norme stradali, un “valore” giuridico generale “militare”, concetto non didattico (la didattica è un’altra cosa), del diritto militare? Questo è il comune impegno e il comune interesse e il mio interesse.
Stiamo cercando non di arrampicarci sugli specchi, ma di pensarci con la forza delle nostre risorse.
Grazie all’amico Maggiore Bassetta.
Credo che si debba dare la parola al Colonnello Libertini.