I recenti interventi del legislatore in materia penale militare e prospettive future

Relazione del Dottor Antonio Sabino (*)

Questa Tavola rotonda ha assunto sin dalle prime battute un profilo decisamente stimolante, perché accanto ai temi previsti, già di per sé estremamente interessanti, ne sono stati introdotti altri che meritano di essere affrontati, anche se con tutti i limiti della estemporaneità.
Mi riferisco, in particolare, al problema del riconoscimento di autonomia dogmatica al “diritto militare”(1).
L’argomento non può essere affrontato senza compiere almeno una epidermica esplorazione della nozione di “militarità”.
Possiamo dire che la militarità, sotto il profilo sostanziale, nasce con le stimmate della strumentalità e della indefettibilità.
La militarità, infatti, ha valore non in sé, ma in quanto funzionale alla tutela del bene primario, di rilievo costituzionale (art. 52 Cost.), rappresentato dalla difesa della Patria (strumentalità), bene che deve essere salvaguardato sino all’estremo, essendo attinente alla esistenza stessa dello Stato-comunità (indefettibilità).
Da un punto di vista strutturale, invece, credo possa affermarsi che la vera specificità militare sia da individuare nella particolare valorizzazione di quel diffuso modulo organizzativo che è l’ordine gerarchico.

L’ordine consiste in una manifestazione di volontà che, emanata da un soggetto gerarchicamente sovraordinato, trova attuazione in adempimenti esecutivi posti in essere ad opera di un soggetto subordinato, il quale ha il dovere di obbedire.
Le organizzazioni gerarchicamente strutturate consentono di indirizzare in modo immediato, coerente, organico ed unitario l’attività di una molteplicità di persone, assicurando prontezza operativa e, nel contempo, ottimizzando i mezzi in vista del risultato da conseguire.
L’ordine nasce come la forma più immediata e spontanea di esplicazione del potere, infatti nelle società primitive, in cui il capo trovava la sua legittimazione assoluta nella forza o in richiami di carattere religioso ecc., esso rappresentava la modalità principale di esercizio ma anche di conservazione del potere da parte del sovrano, il quale governava ed organizzava la propria difesa mediante libere manifestazioni di volontà, che trovavano attuazione in adempimenti meramente esecutivi da parte dei sudditi.

L’evoluzione delle organizzazioni statuali, almeno nella esperienza dei paesi occidentali, se da un lato ha trovato nel consenso sociale liberamente manifestato il fondamento su cui poggia la legittimazione dell’esercizio dei vari poteri (la parola, nel senso che ci interessa, non può più essere usata al singolare), dall’altro, soprattutto con riferimento alla primaria esigenza di “difesa della Patria”, non potendo fare a meno di conservare lo schema organizzativo fondato sulla immediata esecuzione dell’ordine gerarchico, ha provveduto a disciplinarlo mediante una rigorosa regolamentazione del potere di sovraordinazione gerarchica, potere che con sempre maggiore consapevolezza viene ancorato alle concrete esigenze del servizio ed attuato nella costante ricerca della leale e responsabile collaborazione dei subordinati. Tutto ciò nella consapevolezza della insostituibilità dell’ordine come elemento fondante di una organizzazione che nella prontezza e lealtà della risposta operativa trova la possibilità di far fronte all’ineludibile esigenza di difesa armata della Patria.

Credo, dunque, che sia intorno a questo elemento fondamentale che nasca e si sviluppi concettualmente tutto il complesso di una organizzazione di tipo militare, ivi comprese la strutturazione gerarchica e i vincoli disciplinari.
Sotto altro profilo, ritengo che, per giungere ad una definizione per quanto possibile giuridicamente fondata della specificità militare, occorra sicuramente sfuggire da alcune suggestioni che nascono da una visione quasi sentimentale del mondo militare, a volte visto come separato dal resto della società e informato a regole non scritte di natura soprattutto morale. Un tale approccio può avere sicuramente una sua notevole validità, perché consente di analizzare e valutare tutti quegli aspetti della società militare che rilevano sotto il profilo culturale, storico, di costume, ma non certamente sotto quello giuridico.
Uno dei terreni su cui più facilmente si possono incontrare equivoche commistioni tra connotati giuridici ed aspirazioni di natura etica è quello della disciplina militare. Sovente, infatti, si è portati a ritenere che essa sia un valore in sé, perché rievoca tutti quei principi che permeano la società militare, quali la lealtà, la fedeltà, la dedizione al servizio ecc.

A ben vedere, invece, anche la disciplina è un valore strumentale, in quanto complesso di regole necessarie al corretto funzionamento dell’apparato militare, in vista del perseguimento del bene ultimo rappresentato dalla difesa della Patria.
Cosicché risulta ormai acquisito che la disciplina non può essere più considerata un bene giuridico a sé, tanto è vero che, ad esempio, si ritiene ormai diffusamente che la legittimazione dell’ordine trovi la sua collocazione essenzialmente nella sua attinenza (anche indiretta) al servizio, non essendo ipotizzabile un comando che sia sganciato dal perseguimento di interessi non funzionali ad esigenze di servizio.
Questa è un’affermazione importante, perché conferma quanto rilevavo all’inizio, cioè che tutto ciò che attiene al momento strutturale ed organizzativo delle Forze armate presenta dei profili sicuramente strumentali a quelle che sono le finalità indicate dalla Costituzione.
E allora anche il concetto stesso di militarità sarà probabilmente definibile non solo in chiave di tipicità di moduli organizzativi, ma anche in termini di strumentalità in vista della finalità individuata dall’art. 52 della Costituzione.

Questo continuo aggancio alla Costituzione non solo è utile per comprendere la ragione per la quale nell’ambito del servizio militare è possibile e legittimo ipotizzare delle forme di restrizione della libertà personale che in altri contesti non sarebbero neppure immaginabili, ma consente anche di avere netta la percezione del senso di quella che viene definita “funzione apicale” delle Forze Armate, in quanto necessarie alla esistenza stessa dello Stato.
Possiamo, dunque, affermare che il carattere della militarità, in senso sostanziale (perché da un punto di vista formale tale carattere, come è noto, viene attribuito positivamente solo dalla legge), sia riconoscibile in tutte quelle organizzazioni che da un lato siano destinate ad assicurare la difesa della Patria e dall’altro siano organizzativamente strutturate intorno al potere dovere del superiore gerarchico di emanare ordini e sul corrispondente dovere di obbedienza da parte dell’inferiore.
Ciò posto è giunto il momento di tentare di trovare una risposta alla domanda che ci è stata posta, ovvero se sia possibile individuare, anche da un punto di vista sistematico, una nozione autonoma di diritto militare.

Da un punto di vista meramente grammaticale occorre osservare che il sostantivo di questa locuzione “diritto militare” è la parola “diritto”.
Con questa è espressione ci si riferisce al complesso delle norme che una comunità sociale si dà al fine sia di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri (governativo, legislativo e giurisdizionale), sia di regolare i rapporti interpersonali e i rapporti tra cittadino ed istituzioni, sia di punire i comportamenti contrastanti con le fondamentali regole di convivenza.
Al sostantivo “diritto”, quindi, si sono aggiunte via via delle aggettivazioni idonee a far comprendere con immediatezza in quale campo le norme prese in considerazione operano. Si parla, quindi, di diritto costituzionale, di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto penale ecc.
E allora, possiamo dire, alla luce di quanto sopra, che esiste un “diritto militare” tout court?

Io rispondo di no, perché aggettivare l’espressione “diritto” esclusivamente con il termine “militare” rischia di dirci troppo o troppo poco, almeno nel nostro quadro di riferimento costituzionale, in cui “l’ordinamento delle forze armate si ispira allo spirito democratico della Repubblica” (art. 52, c.3 della Costituzione).
Rischia di dirci troppo perché potrebbe evocare l’esistenza di un ordinamento militare come separato ed autonomo dall’ordinamento giuridico statuale; il che, come già si è avuto modo di osservare, non trova spazio alcuno nel nostro sistema, e ciò senza andare neppure a scomodare la varie teorie sull’ordinamento giuridico o sugli ordinamenti giuridici che prima il professor Maggiore ricordava. Risulta, infatti, acquisita ormai una piena consapevolezza della unicità dell’ordinamento giuridico in ambito statuale (e ciò resta confermato, anche se alcune evoluzioni del diritto internazionale stanno prefigurando nei rapporti tra Stati una serie di scenari che probabilmente determineranno limitazioni della sovranità nazionale tali da condurci a conclusioni diverse).

Rischia di dirci troppo poco perché, rispetto alle grandi categorie del diritto che prima menzionavo (e che attengono alle varie tipologie dei rapporti giuridici riscontrabili nelle società evolute), la formulazione risulta inidonea a porsi come ulteriore paradigma definitorio di pari livello; ciò in quanto essa è in grado di manifestare solo la appartenenza all’ambito della militarità dei soggetti o degli interessi coinvolti; aspetto sicuramente importante, ma marginale ai nostri fini, perché nulla precisa in ordine al tipo di rapporto giuridico che viene ad essere regolato.
Occorre, in altri termini, constatare che le peculiarità che caratterizzano i rapporti giuridici afferenti al mondo militare non possono soppiantare le categorie tipiche del diritto, che permangono immutate nella loro validità dogmatica, e che sono applicabili con riferimento a tutti i soggetti di diritto, indipendentemente dal fatto che siano civili o militari.

Voglio dire, quindi, che l’aggettivazione “militare”, attribuita alla nozione di “diritto”, non potrà che seguire, in termini logici, quelle che la scienza giuridica ha ormai acquisito, in quanto al più potrà esistere un “diritto amministrativo militare”, un “diritto disciplinare militare”, un “diritto penale militare”, ma giammai un “diritto militare amministrativo” e così via. E tutto ciò, a ben vedere, deriva direttamente dalla impossibilità, che prima si verificava, di dare una definizione dell’ordinamento militare come autonomo e separato rispetto all’ordinamento statuale.
Se quanto sopra è vero, la nozione di diritto militare potrà trovare una sua utilità solo al limitato fine di individuare un denominatore comune che consenta di raggruppare, in via di mera giustapposizione, le varie branche del diritto nella parte in cui esse coinvolgono soggetti o interessi militari e, quindi, in ragione di tale coinvolgimento, assumano ulteriori caratteri peculiari.
Vorrei tentare, a questo punto, di arrivare anche al tema che mi era stato assegnato, prendendo lo spunto da queste frammentarie considerazioni.
Nell’ambito del contesto che si è delineato, il diritto penale militare dove si colloca? E, soprattutto, in che direzione sta andando?

Credo che in proposito sia assolutamente indispensabile partire da un aspetto fondamentale, ossia dalla nozione di reato militare.
È possibile affermare, in linea teorica, che un reato in tanto può essere definito “militare”, dal punto di vista sostanziale, in quanto il bene giuridico oggetto di tutela sia funzionale al buon andamento e all’organizzazione delle Forze armate e, quindi, al valore costituzionale di riferimento che, come si è visto, è la difesa armata della Patria.
Questa nozione sostanziale di reato militare è sicuramente consentita in forza di una valutazione complessiva dei principi costituzionali in gioco, ma è lontana dalla attuale realtà normativa in quanto - tranne la dirompente novità rappresentata come si vedrà, dall’articolo 47 del codice penale militare di guerra, modificato di recente - noi abbiamo, nel codice penale militare di pace vigente, una nozione esclusivamente “formale” del reato militare, definito tautologicamente come violazione della legge penale militare.

Compito dell’interprete che vuole individuare in concreto quali siano i reati militari sarà, quindi, l’identificazione della legge penale militare. Compito arduo se non fosse che quest’ultima ormai si identifica, tranne pochissime eccezioni, nei codici penali militari.
Nell’attuale contesto normativo è possibile, comunque, affermare che la nozione formale e quella sostanziale di reato militare, pur non essendo interamente sovrapponibili (in quanto, per una lunga serie di ragioni, molti reati che ledono interessi delle Forze Armate non sono reati militari) hanno un importante punto di contatto, nel senso che tutti i reati militari previsti dai codici in vigore (e da qualche isolata legge speciale) offendono direttamente o indirettamente interessi militari e, quindi, confermano la regola riconoscibile nella Costituzione, secondo cui il legislatore ordinario non potrà mai legittimamente spingere la propria discrezionalità sino ad attribuire il carattere della militarità a reati che una tale offesa non producono.

In ogni caso, trattandosi comunque di reati, e, quindi, di condotte sanzionate con misure incidenti sulla libertà personale, si dovrà necessariamente trattare di beni-interessi di rilievo costituzionale. Ciò anche con riferimento alla categoria dei reati esclusivamente militari (ossia quelli non previsti anche dalla legge penale comune), nel senso che essi devono sostanziarsi in condotte tali da compromettere in modo significativo, in via potenziale o effettiva, l’efficienza delle forze armate (valore questo, come si è visto, avente di per sé un indiretto rilievo costituzionale).
Altro aspetto su cui occorre brevemente soffermarsi e quello relativo alla giurisdizione militare. Questo presenta dei profili di maggiore complessità, perché, in linea di principio, non è connaturata alla esistenza del reato militare l’esistenza anche di una giurisdizione militare.

A riprova di ciò va detto che per lungo tempo, di fronte alla manifesta ed ingiustificabile inerzia del legislatore a porre mano ad una adeguata ed organica riforma della giustizia militare in genere, sono state portate avanti proposte di soppressione della giustizia militare da parte anche di numerosi magistrati militari.
Una tale evoluzione, a mio avviso e da un punto di vista dogmatico, non rappresenterebbe nulla di scandaloso.
In via di fatto essa, peraltro, si sarebbe collocata come sbocco quasi naturale di quel progressivo depauperamento della giurisdizione militare iniziato con la poco meditata riforma del 1956 (l’art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 modificò l’art. 264 c.p.m.p. che prevedeva la giurisdizione dei Tribunale Militari anche per i reati comuni commessi da militari in determinate condizioni) e proseguita incessantemente con quella che è stata definita l’opera demolitoria del Giudice delle Leggi che, chiamato molte volte a pronunciarsi, non ha potuto fare a meno di dichiarare l’incostituzionalità di molte norme del C.P.M.P. che, nate nel 1941, non erano in linea con i principi della Carta costituzionale del 1948.

Attualmente, però, assistiamo ad una netta inversione di tendenza.
Vi sono dei segnali importanti di una nuova attenzione del legislatore nella direzione di una rivitalizzazione della giustizia militare, su cui si raccolgono generalizzati consensi anche nell’ambito della magistratura militare.
Il primo di tali segnali è la riforma dell’articolo 47 del codice penale militare di guerra.
Trattasi di una novella di importanza fondamentale perché non si limita ad un mero ampliamento della giurisdizione militare, ma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una nozione sostanziale di reato militare, sia pure limitatamente al codice penale militare di guerra.
Sembra quindi finalmente imboccata la strada giusta. Ossia quella che conduce da un lato e prioritariamente ad una legislazione sostanziale che prenda in considerazione con completezza ed in maniera organica tutti quegli atti illeciti che, anche in maniera indiretta, incidono negativamente sul funzionamento delle Forze armate, dall’altro a concentrare in una unica autorità giudiziaria la cognizione di tale tipo di reati.

Si giungerebbe, finalmente, a quella coerenza sistematica che rappresenta l’unica idonea alternativa alla attuale assurda situazione, secondo cui il giudice militare, ad esempio, si può occupare della truffa militare o del furto militare, ma non si può occupare della rapina o della estorsione tra militari (che poi, dal punto di vista, per esempio, del fenomeno del nonnismo, sono reati di primissima importanza).
Se una tale situazione fosse destinata a perpetuarsi, sarebbe sicuramente meglio dare un colpo netto ed attribuire tutta la competenza penale, anche per i reati militari, alla giustizia ordinaria.
In proposito è da dire che il segnale lanciato con la riforma dell’art. 47 c.p.m.g. è si forte, ma comunque, ancora una volta è scaturito dall’emergenza, in quanto il legislatore ha avuto di mira esclusivamente il necessario ed indifferibile allineamento della nostra legislazione ai principi del diritto internazionale. (Basti ricordare, sul punto, che tutte le nostre precedenti operazioni militari all’estero sono state svolte totalmente al di fuori del diritto internazionale, del diritto umanitario, del diritto bellico, ecc.. Infatti, a causa della mancanza dei necessari adeguamenti, non era mai stato applicato il codice penale militare di guerra, con conseguente disapplicazione di tutte quelle norme, ivi collocate, concernenti le leggi e gli usi della guerra e, quindi, relative, alla tutela dei civili, degli infermi, di feriti ecc.)

La riforma, quindi, è servita in concreto solo a tale scopo.
Tuttavia, il metodo utilizzato nel novellare l’art. 47 c.p.m.g., ossia l’ampliamento della nozione di reato militare, assume particolare significatività, in quanto rende fondatamente prevedibile che il legislatore, ricorrendo alla medesima tecnica legislativa, possa dar corpo alle proclamate intenzioni di porre mano alla riforma della legislazione per il tempo di pace, riformando in maniera analoga anche l’art. 37 del c.p.m.p.
Peraltro, una riforma che si limiti a tale aspetto non sarebbe sufficiente a dare organicità al sistema, in quanto i nostri codici penali militari, di pace e di guerra, ormai presentano il peso dei loro anni; e ciò anche alla luce del fatto che le Forze armate e gli scenari internazionali che si sono profilati negli ultimi anni hanno subito dei mutamenti ed una evoluzione di una rapidità e complessità inimmaginabili.
Basti dire, da un lato, che da parte di molti studiosi si ritiene ormai anacronistico parlare di pace e di guerra come concetti in sé contrapposti; dall’altro, che i casi di applicazione del codice penale militare di guerra, nelle attuali condizioni geopolitiche, si verificano solitamente in mancanza di una dichiarazione di guerra, quindi in mancanza di uno stato di guerra.

Ciò avviene in tutti gli scenari internazionali in cui sono impegnate le nostre truppe, in particolare per l’Afghanistan.
A ciò vanno aggiunti i nostri impegni a livello europeo.
È prevista, infatti, per l’anno 2003 la costituzione di una forza militare a livello europeo. Il numero di unità definito dall’assemblea di Helsinki è di circa 50-60.000 uomini, che saranno chiamati ad agire nelle situazioni di crisi. Si tratta, quindi, di una sorta di forza di pronto intervento europea.
Tale prospettiva prefigura veramente uno scenario quanto mai complesso da punto di vista giuridico, tant’è che la stessa Unione europea sta portando avanti tutta una serie di iniziative - per il momento solo di studio - per far fronte alla esigenza di armonizzare le legislazioni dei vari Stati membri nella prospettiva anche di una giustizia e di una polizia giudiziaria militare europea.

Ci si rende conto, infatti, che gli strumenti giuridici statuali non sono più funzionali a questo tipo di forze militari internazionali, forse perché le stesse Forze armate dei singoli Stati non risultano più adeguate, in relazione al quadro politico di riferimento, a gestire le situazioni di crisi nelle quali l’Europa è chiamata ad intervenire.
Proprio in questo periodo sta per nascere, promosso dal Consiglio della Magistratura Militare, un progetto di studio, ricerca e formazione nell’ambito del programma “Grutius II”. Si tratta di un progetto che vede la partecipazione dell’Italia, come Paese promotore, della Francia e del Belgio e che ambisce a porre le basi culturali per una evoluzione, nel senso che prima prefiguravo, del diritto e della giurisdizione penale militare in ambito europeo.
Al momento, quindi possiamo solo immaginare il cammino che si dovrà percorrere.
Di certo stiamo assistendo per un verso ad una rivitalizzazione della nozione stessa di militarità, che sta assumendo, rispetto al passato, una connotazione sempre più accentuata di strumento di pace, piuttosto che di strumento di guerra (e questo rende sempre più utile la sua presenza); per altro verso, con specifico riferimento al settore di mia più specifica competenza, si intravede, finalmente, la strada per poter dare coerenza ad un’organizzazione giudiziaria che si può rivelare sicuramente utile ad assicurare che efficienza e legalità siano sempre più caratteri distintivi delle nostre Forze Armate.
Grazie e scusate se ho troppo abusato della vostra pazienza.

Approfondimento

(*) - Consigliere della Corte Militare di Appello di Napoli e dirigente della segreteria del Consiglio della Magistratura Militare.
(1) - Nel giugno 2002 ha iniziato i lavori una commissione ministeriale per la riforma del diritto penale militare sia sostanziale che processuale e ordinamentale.

Commento del Ten. Gen. Capo Renato Maggiore

Al Credo di dover dire grazie, e non solo da parte mia, al Consigliere Sabino per questa sorta di panoramica che ci ha voluto rappresentare. Note che segnano con una mia aggiunzione, che non potrebbe essere che di compiacimento, qualche pensiero sui temi trattati o accennati, direi che mi sento di fare solo, appena, sul punto del reato militare: sugli ultimi interventi del legislatore per l’art. 47 C.P.M.G.
Nel reato militare è il campo di battaglia per la problematica. Gli interessi militari dello Stato alla funzionalità delle Forze armate, cui attribuisce la propria difesa esterna e interna, postulano una sanzione penale, legata alla nozione del reato militare. E su questo punto, sulla nozione di tale reato, pur legiferando per le norme del tempo di guerra, o, meglio, del C.P.M.G., s’è ora interrotta una lunga e molto negativa fase di disinteresse per l’argomento “giustizia militare”, istituto importante se la Costituzione ne parla. Si è avuto, quindi, un felice momento di attenzione. Io, per quanto era pesante quel lungo silenzio, tanto penso se ne debba oggi trarre rallegramento.
So che si dice che avrebbe dovuto il legislatore fare di più, e si aggiunge: “speriamo che i reati militarizzati, riapparsi, siano inglobati di nuovo nel codice di pace”. Ma io dico che la novella è comunque molto importante. C’è oggi più ricchezza di dati. Non è che siano ritornati i reati militarizzati.

Ma cosa erano? Erano reati comuni, con l’etichetta “militarizzati”, che potevano sembrare attribuiti alla cognizione del giudice militare quasi per sgravare di un certo peso il giudice ordinario. Il nuovo art. 47 C.P.M.G. ci presenta una serie di “reati militari”, allargando anzi l’enumerazione delle ipotesi oltre quelle vecchie fattispecie. E questo, sul piano dell’epistemologia giuridica, della nozione ontologica del reato militare, mi rende appagato, perché il reato militare è un quid strutturalmente a sé al livello dei “concetti”. Da ciò, non so se procedendo criticamente o per influenza di interiori, non molto nascoste, movenze ottative, aggiungo che mi pare così il legislatore abbia fatto un’apertura verso un’ammissione che, se logica prevale e mancheranno prevalenze ostative, non potrà negare sviluppi futuri. Certo, oggi, alla domanda se ci si imbatta in una nuova nozione generale di reato militare, tipo art. 37 C.p.m.p., o in tipicizzazioni di parte speciale, non posso non prendere la posizione di chi ritenga fittizia l’aporia. So che, altrimenti, mi piacerebbe negare la possibilità di giudicare un diverso in sé del reato militare come ente giuridico formale e generale per il C.P.M.P. e per il C.P.M.G., ma che qui debbo accettare che si è di fronte a un accrescimento di fattispecie di parte speciale, appartenente alla tecnica regolare delle codificazioni. Non posso quindi usare alcuna audacia scientifica per credere superabili, oggi, i limiti posti dal titolo formale del codice novellato. Mi resta la speranza detta di vedervi l’auspicio di un’apertura al meglio.

Ma, poi, andando oltre il 2° comma nella lettura, dopo avervi letto: “Costituisce altresì reato militare, ai fini del presente codice…”, al 3° leggo: “Costituisce inoltre reato militare…” e anche così, procedendo nel leggere, solo così leggo al 4°: “Costituisce infine reato militare…”. Che il legislatore abbia avuto il crampo dello scrivano? E mi faccio pensoso: nell’ermeneutica, per l’applicazione affiora un dubbio serio o resiste una chiarezza testuale assolutamente limitativa? Un Emilio Betti, redivivo, mi rampognerebbe senza esitazione o potrebbe rimanere anche lui un po’ pensoso? Io non raffreno l’esigenza di dirvi che il dubbio, per me, balugina: se non si sia qui dinanzi a un dato generale capace di superare quei limiti del titolo formale del codice ora novellato. E non mi prolungo. Ma l’omissione dell’inciso…
Comunque per il diritto penale militare, a parte ciò, una strada aperta al livello politico il Consigliere Sabino ha cercato di intravedere. È comune auspicio. Ma, allo stato, è fondamentale per il diritto e per il giudice penale militare una cosa, se non si vuole proprio essere ostili alle due specialità. La Costituzione menziona il reato militare ed il giudice militare.

I dati mi sembrano collegati. Nella materia c’è questo. E credo che sia una valorizzazione; risalta solo questa duplice specialità, duplice validità. E aggiungo: so che una caratteristica, nel tema del diritto speciale, è data dall’originario collegamento ad una propria giurisdizione. Per il diritto della navigazione, c’era il consolato del mare, giudice del diritto marittimo. Per il diritto amministrativo, il contenzioso amministrativo. Per il codice di commercio, prima del 1942 c’erano tribunali diversi da quelli ordinari. Questa è la caratteristica. Ma caratteristica è anche che quando è avvenuto l’assorbimento da parte del diritto comune, questo ha colpito anche il giudice speciale e l’appariscenza della specialità. L’ablazione di questa caratteristica può trovare opposizione solo nell’affermarsi di una valorizzazione della specialità. E nella materia di cui tratto così è stato. La Costituzione ha riconosciuto reato militare e giudice militare. N’è venuta la validità di questa duplice specialità. Prima la Costituzione ha esaltato la normativa speciale sostanziativa e processuale. Poi sono venute le leggi ordinarie: la 180 del 1981, il vigente C.P.P., l’istituzione del Consiglio della magistratura militare. Intendo dire: il discorso è aperto, si vede la strada, suscettiva di approfondimenti. È la strada che registra la detta modifica del C.P.M.G. e altro che ivi si detta, quella che Sabino mi sembrava vedere dischiusa. E la strada di ottenere altro, oggi augurabile, è per me avvincente.