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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Militare

Renato Maggiore

Insubordinazione con ingiuria - Contestazione aggiuntiva di altro fatto ingiurioso in udienza - Espressione offensiva già risultata al p.m. - Contestazione anteriore alla istruzione dibattimentale e seguita da contraddittorio - Lesione del diritto di difesa - Ne resta esclusa - Legittimità della condanna per insubordinazione continuata.

(C.p.m.p., artt. 189 co. 2°, 47 n. 2; C.p.p., artt. 178 lett. b, 516, 517, 522)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 26 maggio 2000. Pres. Macrì, Rel. Chieffi, P.M. Cosentino (conf.) in c. T.

In fattispecie di carabiniere imputato di insubordinazione con violenza e ingiuria verso superiore (appuntato), con successiva assoluzione dalla violenza, la contestazione in udienza di reato concorrente, per (risultate già al P.M.) offese diverse, non comporta lesione del diritto di difendersi se anteriore all’istruzione dibattimentale e seguita da svolgimento di contraddittorio. Legittima risulta quindi la condanna per insubordinazione con ingiurie continuata (1).

(1) Si legge quanto appresso nella sentenza:
««T.F. veniva tratto a giudizio del Tribunale Militare di Verona per rispondere del reato di insubordinazione con violenza ed ingiuria continuata ed aggravata previsto dagli artt. 81 cpv. c.p., 186 co. 1 e 189 co. 2, 47 n. 2 c.p.m.p. “perché il 15/6/1996 nella caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, venuto a diverbio con l’appuntato G.M., lo afferrava per il collo e gli sferrava un pugno ed un calcio; indi offendeva il prestigio e l’onore, facendogli cadere dalle mani, con un brusco gesto, un bicchierino di caffè; con l’aggravante del grado di appuntato”.
Con sentenza 3/10/1997, nella fase degli atti preliminari, il Tribunale Militare di Verona, qualificati i fatti come percosse (art. 222 c.p.m.p.) ed ingiurie (226 c.p.m.p.), dichiarava non doversi procedere per difetto della richiesta di procedimento, osservando che sia il T. che il G. risultavano indicati nel capo di imputazione con lo stesso grado di appuntato.

A seguito di appello del Procuratore Generale, la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, disponeva la rinnovazione del dibattimento, nel corso del quale il Procuratore Generale precisava il capo di imputazione nel senso che l’aggravante contestata doveva riferirsi al grado di carabiniere e non di appuntato. Inoltre, a seguito della escussione dei testi F. e P., il Procuratore Generale contestava l’ulteriore reato concorrente di insubordinazione con ingiuria, avendo l’imputato rivolto al G. la frase “Mentecatto, vai a fare il barbone”. All’esito del dibattimento, con sentenza 9/12/1999, la Corte di merito assolveva il T. dal reato di insubordinazione con violenza aggravata, perché il fatto non sussiste, mentre dichiarava lo stesso responsabile dei reati di insubordinazione con ingiuria aggravata contestatigli e, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione militare con i doppi benefici di legge.

Nella motivazione la Corte di merito, dopo aver chiarito che alla data del 15/6/1996 il T. rivestiva ancora il grado di carabiniere scelto, riteneva che i fatti, così come accertati sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, dovessero essere qualificati come reati di insubordinazione con ingiuria, aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 47 n. 2 c.p.m.p., tenuto conto da un lato della differenza di grado esistente tra l’imputato ed il G. e dall’altro che il grado di carabiniere corrisponde a quello di caporale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 178 lett. b) in relazione agli artt. 517 e 522 c.p.p. sul rilievo che l’imputato era stato condannato anche per il reato di insubordinazione con ingiuria contestato in udienza dal Procuratore Generale con la frase “mentecatto, vai a fare il barbone”. Pertanto, secondo il difensore, la nuova contestazione doveva ritenersi illegittima, atteso che la frase incriminata non era emersa per la prima volta nel corso del dibattimento, ma era già a conoscenza del Pubblico Ministero sin dalla fase delle indagini.

Tale motivo è infondato.
Invero con sentenza n. 13 del 28/10/1998 (proc. Barbagallo) le Sezioni Unite hanno superato il contrasto giurisprudenziale riguardante l’interpretazione degli artt. 516 c.p.p. (modifica dell’imputazione) e 517 c.p.p. (reato concorrente e circostanze aggravanti), affermando il principio, pienamente condivisibile, che le modifiche e le integrazioni delle contestazioni possono essere effettuate dopo l’avuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale sulla base di atti già acquisiti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale interpretazione - oltre a trovare avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenze n. 265/1994 in tema di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e n. 530/1995 in tema di richiesta di oblazione ex. artt. 162 e 162 bis c.p.) - non comporta, come dedotto dal difensore, una lesione del diritto di difesa, tenuto conto che nel caso di specie il reato concorrente è stato contestato sulla base di elementi di prova sui quali si è svolto un ampio contraddittorio.

Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., rilevando in particolare che la Corte di merito aveva erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi escussi. Infatti, secondo il difensore, da tali dichiarazioni non era emerso che l’imputato spinse il G. tanto da fargli cadere dalle mani il bicchierino di caffè”.
Tale motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente non deduce vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente valutate nella sentenza impugnata e, come tali, non proponibili in questa sede. In particolare la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio alle dichiarazioni dei testi escussi, dalle quali ha desunto con motivazione immune da vizi logici che fu proprio l’imputato a spingere il G. facendogli cadere per terra il bicchierino di caffè.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

P.T.M.

La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».


Mancanza alla chiamata - Permanenza delittuosa - Termine - Data di nascita di un figlio - Giusto motivo - Se quell’evento sia decisivo per l’inizio di una condizione giustificatrice e terminale dell’illiceità della condotta - Caratteri propri del richiamato giusto motivo - Peculiare gravità ed eccezionale contingenza - Se siano dati coessenziali all’attesa e alla nascita di un figlio - Non sono tali in difetto di elementi specifici - Onere della prova che li evidenzi come tipico giusto motivo - Spetta all’imputato - Sua omissione nel fornirla - Conseguenze - Diritto alla dispensa dal servizio - Attualità del godimento - Non coincide con detta nascita - È determinata dalla data del provvedimento.

(C.p.m.p., art. 151)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Fabbri, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. A.

Per il reato (permanente) di mancanza alla chiamata, del quale è elemento la carenza di giusto motivo, non può ritenersi, e neanche in forma dubitativa, che la durata della condotta omissiva si esaurisca, cessandone l’illiceità, al momento della nascita di un figlio dell’imputato. In vero il carattere in generale non allarmante e la non ostatività totale, per le comuni occupazioni, di quell’evento, o della sua attesa, non realizza, di per sé, il richiesto giusto motivo. Spetta all’imputato produrre la prova di elementi di fatto che possano, nel caso, contro la prevalente esperienza, configurare un giusto motivo per l’assenza nella delicatezza della specifica fattispecie concreta, e che poi possono esser valutati tali soltanto se indici di peculiare gravità e di eccezionalità nella contingenza, caratteri, questi, della valida giustificazione. L’evento di detta nascita pone soltanto il militare nella posizione di chiedere il provvedimento della dispensa, di cui egli solo dall’emanazione dell’atto può fruire(1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo:
««Con sentenza del 21-10-1998 il Tribunale Militare di Napoli assolveva ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p., dal reato di mancanza aggravata alla chiamata, ritenendo cessata la condotta punibile il 7-7-1997, data della nascita della figlia, e ritenendo fondato - in relazione al ridotto periodo della condotta - il dubbio sull’esistenza di un giusto motivo.
Su impugnazione del Procuratore Generale Militare di Napoli, con sentenza del 24-9-1999 la Corte Militare di Appello di Napoli condannava il predetto imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare, sostituita con la multa di L. 6.000.000. La Corte sosteneva che la condotta addebitabile all’imputato non era durata soltanto dal 21-5-1997 al 7-7-1997 - momento in cui egli aveva acquisito il diritto alla dispensa dal servizio di leva per la nascita della figlia - come sostenuto dal primo giudice, bensì fino al momento dell’emanazione del provvedimento di dispensa. Sosteneva, comunque, che anche ritenendo cessata la condotta illecita al 7-7-1997 andava affermata la responsabilità dell’imputato, perché costui non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza di una situazione personale o familiare che potesse fare pensare alla ricorrenza di un giusto motivo per la mancata presentazione; nulla aveva addotto circa un’eventuale convivenza con la futura madre di sua figlia; nessun elemento aveva fornito per smentire la comune esperienza circa il carattere non allarmante della gravidanza e la non ostatività totale di essa per le comuni occupazioni.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’A., tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale, sostenendo la sussistenza del giusto motivo per la delicata situazione familiare, evidenziata dall’istruttoria dibattimentale.
Il ricorso è infondato. Premesso che il giudice della legittimità non può procedere ad una rivalutazione delle risultanze di merito, tantomeno attraverso un esame diretto degli atti, ma soltanto valutare se i fatti emergenti dal testo della motivazione del provvedimento impugnato siano stati interpretati secondo legge e se la motivazione sia affetta da illogicità manifesta, si rileva che la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.
Invero il giudice a quo ha spiegato - con motivazione congrua e logica e facendo corretta applicazione dei principi di legge - le ragioni per le quali ha ritenuto di non potere considerare sussistente, neppure in forma dubitativa, il giusto motivo, attesa l’assenza di elementi in tal senso e la mancata prospettazione, da parte dell’imputato, di una situazione di convivenza, tale da fare apparire almeno possibile l’esistenza di un giusto motivo. Né elementi a favore della sussistenza di esso possono trovarsi nella sentenza di primo grado, posto che i primi giudici hanno espresso il loro giudizio sull’esistenza di un giusto motivo senza fondamento su fatti concreti, limitandosi ad affermare che le “immaginabili” difficoltà determinate dall’attesa di un figlio “potevano costituire, molto verosimilmente, un ostacolo rilevante alla presentazione dell’A. al reparto designato”.

Al di là delle mere congetture, unico elemento di fatto considerabile in questa sede - in quanto risultante dalle sentenze di primo e secondo grado - è quindi lo stato di gravidanza, certamente insufficiente a dimostrare la manifesta illogicità della sentenza impugnata nel ritenere del tutto mancante la prova dell’esistenza di un giusto motivo posto che quest’ultimo deve consistere in un fatto dotato di peculiare gravità ed eccezionale contingenza (Cass., I, 10-3-1986, Lazzini), tale da rendere inesigibile la condotta doverosa, pur non avendo l’intensità impediente della forza maggiore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».