Il nuovo diritto penale militare per le operazioni multinazionali

Maurizio Delli Santi (*)

1. Premessa: l'evoluzione del quadro giuridico di riferimento

Il tema dell’applicabilità della legge penale militare è stato per lungo tempo oggetto di disamina nel dibattito giuridico di questo dopoguerra, andando peraltro più volte a confrontarsi con il dettato costituzionale e gli orientamenti della Suprema Corte intervenuti in maniera incisiva a modificare il codice penale militare di pace.
Al riguardo può evidenziarsi come, per quanto attiene propriamente la legge penale di guerra, l’elemento di principale criticità - in ordine alla sua piena operatività - è stato da sempre pacificamente delineato attorno alla sua sostanziale identificazione con un sistema penale d’emergenza(1) storicamente nato in uno Stato autoritario (il codice penale militare di guerra è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303) e come tale caratterizzato da una riduzione delle garanzie, in specie procedimentali, da un inasprimento delle previsioni sanzionatorie e dalla configurazione di fattispecie di reato non sempre manifestamente in linea con l’assetto dello Stato di diritto sorto con la Costituzione della Repubblica Italiana(2).
Non può sottacersi in proposito la querelle più generale che, dai tempi dell’affaire Dreyfus, ha visto la “giustizia militare” piuttosto oggetto di critiche, riserve e pregiudiziali ideologiche sintetizzate nel noto punto di vista del Clemenceau, secondo cui «La giustizia militare sta alla giustizia, come la musica militare sta alla musica».

Ma chi ha un approccio più analitico nell’esame delle problematiche giuridiche può ben cogliere come tali impostazioni, perlopiù condizionate dal tentativo di interpretare il diritto con una visione “politica”, non sempre risultano efficacemente penetranti nella comprensione della validità e dell’efficacia di un corpo normativo. Basti pensare che il Codice Rocco, concepito notoriamente durante un regime autoritario, per la sua connotazione assolutamente «tecnica» è stato sempre giudicato dai giuristi come la massima espressione di formalismo giuridico e, come tale, sostanzialmente asettico ed immune dai condizionamenti dell’ideologia imperante dell’epoca. Tant’è che sono stati sufficienti pochi interventi normativi per far sì che esso rappresenti ancora oggi il testo giuridico su cui si poggia l’intero sistema penale italiano.

Questa chiave di lettura, sollecitata poi da una serie di esperienze maturate negli ultimi anni, può dunque portare a comprendere il graduale processo di riesame che ha interessato il diritto penale militare. Dopo essere rimasto per lungo tempo confinato sostanzialmente in un’area d’interesse piuttosto marginale e secondaria - anche in relazione al discusso tema dell’obiezione di coscienza, che aveva comunque un palese risvolto più ideologico che giuridico - il diritto penale militare ha cominciato a prendere nuova forma e vigore ponendosi al centro di un dibattito fattosi più vivo di proposte e di iniziative, soprattutto sulla base delle nuove esigenze sorte con la partecipazione sempre più frequente delle forze armate italiane alle missioni all’estero.

Da qui è derivata una silente ma assai significativa evoluzione dell’approccio alla legge penale militare e alla stessa legge penale di guerra che, giudicata per diverso tempo inapplicabile, è stata invece riproposta in termini di attualità sino a richiederne, con gli opportuni correttivi e con altre iniziative in corso d’opera, la sua reviviscenza con il Decreto Legge 1.12.2001 n. 421 «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», convertito poi nella Legge 31.1.2002 n. 6, recante anche «Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R. D. 20 febbraio 1941, n. 303».

2. Il precedente regime di inapplicabilità dell'art. 9 del CPMG

L’articolo 9 del codice penale militare di guerra è molto chiaro e direttamente esplicativo: «Corpi di spedizione all’estero - Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l’imbarco del corpo di spedizione(3)…».

Concepita durante la seconda guerra mondiale, la norma aveva un chiaro riferimento essenzialmente indirizzato a quelle esperienze belliche vissute fino a tale periodo. Evidentemente non poteva attagliarsi alle operazioni multinazionali concepite nel quadro del sistema di sicurezza della Carta delle Nazioni Unite e, come tali, sostanzialmente finalizzate ad operare in un contesto di “pacificazione” complessiva delle parti in causa. In tale quadro, l’esecutivo italiano ogniqualvolta si è apprestato a predisporre lo strumento giuridico-finanziario di “copertura” dell’invio delle forze armate all’estero, il c.d. decreto legge di partecipazione alle missioni, ha sempre inserito una previsione che derogava all’applicazione dell’art. 9 del c.p.m.g., richiamando espressamente l’applicabilità del codice penale militare di pace.
La scelta peraltro è stata sempre condivisa e sostenuta dal legislatore che non ha avuto mai difficoltà a convertire il decreto legge e a sancire dunque formalmente l’orientamento di ritenere inapplicabile la legge penale di guerra.

Le ragioni più evidenti di tale scelta sono state riconducibili ai limiti complessivi dell’intero sistema processual-penale tracciato dal codice penale militare di guerra, in cui sino ad oggi sono state evidenziate norme poco “garantiste” come, ad esempio, gli artt. 183 e 241, mai formalmente abrogati dalla Corte Costituzionale. Essi, contrariamente a qualunque regola conforme al diritto al giusto processo e all’abolizione della pena di morte sancita nel nostro ordinamento dalla L. 589/94, avrebbero consentito la “coercizione diretta”, ovvero la fucilazione immediata (passare o far passare per le armi), su ordine del Comandante, di chi è colto in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi di guerra, nel caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ovvero è ritenuto responsabile di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta se vi sia imminente pericolo per la sicurezza del corpo, della nave o dell’aeromobile.

Anche il sistema dell’ordinamento giudiziario d’emergenza previsto dalla legge penale di guerra - con i suoi tribunali di guerra ordinari e straordinari, i tribunali di bordo e il tribunale supremo militare di guerra, costituiti prevalentemente da militari, e comunque dipendenti dal Comandante supremo - non poteva essere visto armonicamente inserito in un ordinamento giuridico incentrato sui principi ormai consolidati dell’indipendenza del giudice e delle garanzie difensive fissati dagli artt. 108 e 111 della Costituzione.
Ma più in generale si sarebbe posto il problema della concreta applicabilità delle norme procedurali contenute nel Libro III del c.p.m.g.: si tratta di norme che afferiscono ad un sistema processuale di tipo inquisitorio, completamente superato dal 1988 dall’impianto accusatorio del nuovo processo penale(4). Quali dunque le ragioni che hanno portato a riesaminare con maggiore attenzione la validità del codice penale militare di guerra e a riproporne la sua attuazione? Su questo tema è necessario districarsi in un’analisi più approfondita ed articolata.

3. I limiti del Codice Penale Militare di Pace

La scelta del legislatore di optare per l’applicazione della legge penale militare di pace è stata dunque più volte reiterata nelle diverse esperienze di partecipazione delle forze armate italiane alle missioni all’estero, incluse quelle operazioni multinazionali che si sono caratterizzate con un connotato più incisivo di una mera operazione di pace, o di peacekeeping in senso stretto. Infatti il c.p.m. di pace è stato applicato anche in operazioni con elevate condizioni di conflittualità, come ad esempio nella guerra del Golfo(5), negli interventi in Somalia, e, da ultimi, in Bosnia e Kossovo.

Ma proprio l’esperienza maturata nel corso dello svolgimento di tali missioni internazionali ha consentito di porre in evidenza alcuni limiti giuridici del codice penale militare di pace, atteso che, per diversi motivi, il sistema penale da esso delineato non è apparso sufficientemente aderente alle situazioni concrete che si sono verificate “in operazioni”. E in effetti può già evidenziarsi come la legge penale militare di pace nella stessa ratio originaria del legislatore appare più idonea a disciplinare situazioni giuridiche connesse con le attività di un esercito di guarnigione piuttosto che di una forza in operazioni.
In ogni caso, alcune vicende penali sorte durante le operazioni multinazionali hanno portato la stessa magistratura militare italiana a sollevare nelle sedi istituzionali il problema della scarsa incisività delle norme del c.p.m.p. e in generale delle conseguenze di un vuoto normativo che cominciava a denunciare le gravi incongruità dell’intero sistema(6). Il primo punto posto in discussione è stato subito individuato nella dicotomia delle competenze(7) tracciata dalla contestuale applicabilità nelle operazioni all’estero sia del codice penale militare di pace sia del codice penale comune. Tale distinzione, già valutata con molte riserve in relazione all’esercizio di giurisdizione nel territorio nazionale, comporta ulteriori difficoltà applicative quando si tratta di reati commessi all’estero.

Una questione di non poco conto è da riferirsi, ad esempio, alla individuazione degli organi di polizia giudiziaria, che poi sono gli organismi chiamati concretamente ad accertare la sussistenza effettiva del reato e ad individuarne gli autori responsabili. Ai sensi dell’art. 301 del c.p.m.p., il comandante del reparto cui appartiene l’indagato è ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente ai reati militari, mentre rispetto ai reati comuni(8) egli assume la veste, senz’altro residuale e priva di sostanziali poteri d’indagine e coercitivi, di un mero pubblico ufficiale. Ciò significa che laddove in operazioni un militare si rendesse responsabile di un reato comune, es. furto ai danni di un cittadino straniero, con un contingente costituito senza personale dell’Arma dei Carabinieri quel comandante di reparto non avrebbe nessuna possibilità di procedere a fermo, perquisizione, ispezione o altra attività investigativa.

Un altro problema è da ricondursi agli aspetti procedurali nella effettiva individuazione delle competenze. Risultano definite tra i reati militari le lesioni personali dolose, ma non anche quelle colpose, e sulla problematicità di tale distinzione potrebbe soccorrere tutta quella scuola di pensiero che ha tracciato la sottile soglia di distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. È ancora reato militare l’omicidio doloso ma solo se assassino e vittima rivestono grado diverso. Esiste il peculato militare, ma la corruzione è reato comune. Insomma, si tratta di un’area di confluenza di due sistemi penali assolutamente divergenti che tuttavia dovrebbero andare a disciplinare situazioni giuridiche in alcuni casi sostanzialmente identiche, o comunque intimamente connesse quanto al loro inquadramento sotto il profilo delle norme formali e sostanziali del diritto penale.

E il tema si pone ancora maggiormente nella sua complessità ove si voglia considerare l’aspetto della individuazione dell’organo giurisdizionale competente. La legge 7 maggio 1981 n. 180, all’art. 9, ha attribuito la competenza esclusiva dei reati militari commessi all’estero al Tribunale Militare di Roma. Ma per i reati comuni commessi da un militare all’estero sorge il problema di chi dovrà giudicarlo. L’art. 8 c.p.p. che sancisce il normale criterio della competenza territoriale del locus commissi delicti non può trovare attuazione, per cui bisogna ricorrere all’art. 10 c.p.p. in base al quale per i reati commessi all’estero, tendenzialmente, la competenza spetta al giudice di residenza dell’imputato. A tale proposito, la norma, alla luce delle esperienze pratiche vissute dagli organi inquirenti, è stata giudicata come causa di dispersione territoriale di indagini e processi, che invece avrebbero meritato un approccio diverso, unitario e specialistico.

Infine, un altro elemento di criticità del sistema è stato individuato più propriamente nelle condizioni di procedibilità: mentre per i reati militari commessi all’estero si può procedere senza adempiere ad alcuna condizione preliminare, per la maggior parte dei reati comuni sono necessarie la richiesta del Ministro Guardasigilli e la presenza del reo nel territorio dello Stato, il che si traduce comprensibilmente in una isteresi decisionale che può favorire l’occultamento degli elementi probatori e la sottrazione alla giustizia dei colpevoli.

4. Gli obblighi derivanti dalle Convenzioni Internazionali

Ma soprattutto a seguito di alcune spiacevoli vicende verificatisi nel corso dell’intervento italiano in Somalia, un aspetto assai problematico e controverso è stato marcatamente sottolineato nel «vuoto di disciplina» esistente in riferimento alla repressione delle violazioni al diritto internazionale umanitario(9).
Nel caso di alcuni procedimenti che hanno riguardato militari italiani indagati per aver commesso sevizie a cittadini stranieri durante l’Operazione Restore Hope, non è stato configurato nessun reato militare e si sono delineati solo i reati comuni delle lesioni personali, delle percosse e della violenza privata. Peraltro, in astratto, se le sevizie non lasciano segni clinici apprezzabili occorrerà valutare solo le ipotesi residuali delle percosse e delle ingiurie, che sono oggi di competenza del giudice di pace e perseguibili a querela delle persone offese e su richiesta del Ministro della Giustizia.

Se poi il discorso viene proiettato più incisivamente sulla drammaticità con cui si sono sviluppati gli eventi di alcune operazioni multinazionali, si avrà più concretamente il senso di inadeguatezza del sistema. Si pensi alle sevizie subite dai piloti italiani catturati durante la guerra del Golfo, o anche ad una eventuale possibilità che militari italiani si fossero trovati al posto dei soldati americani brutalmente percossi ed esposti alle telecamere durante la guerra del Kossovo: in questo caso i crimini compiuti ai loro danni, ove perseguiti, sarebbero rimasti sostanzialmente impuniti, stante l’applicabilità delle sole norme penali comuni, peraltro limitate nei meccanismi delle citate farraginose norme sull’attribuzione delle competenze e sulle condizioni di procedibilità.

La questione si presenta in tutta evidenza nella sua gravità specie in relazione a quel contesto internazionale di riferimento cui l’Italia è chiamata ormai a confrontarsi con maggiori assunzioni di responsabilità. In un foro non propriamente istituzionale, ma meritevole di particolare attenzione perché riunisce “giuristi militari” - ufficiali di formazione giuridica e magistrati militari con incarichi istituzionali interessati comunque all’esercizio della funzione giurisdizionale militare - vale a dire la Société Internationale de Droit Militaire(10), con sede a Bruxelles, proprio il carente intervento normativo di alcuni Stati è stato oggetto di particolare attenzione e l’Italia, chiamata a riferire insieme ad altri Paesi sullo stato dei procedimenti penali proprio relativi alle vicende somale, ha dovuto fornire un resoconto non proprio edificante sull’efficacia del suo sistema di giustizia e sull’osservanza degli obblighi che le sono imposti dall’adesione alle Convenzioni del Diritto Internazionale Umanitario.

E difatti il tema cruciale dell’inadeguatezza del codice penale militare di pace è da riferirsi all’assenza di specifiche previsioni penali che sanzionino le violazioni alle convenzioni internazionali. Anche se l’Italia ha formalmente ratificato i principali testi convenzionali del diritto umanitario, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 ai Protocolli Aggiuntivi del 1977, il nostro Paese risulta ancora non avere ottemperato alle previsioni delle stesse convenzioni che obbligano gli Stati ad introdurre nel proprio ordinamento espresse norme penali che reprimano le condotte qualificate come violazioni gravi(11). In sostanza si tratta di porre una riflessione sui «rilevanti interessi, coinvolgenti, talvolta, l’immagine e la credibilità complessiva del nostro paese, che possono essere lesi da comportamenti posti in essere durante le missioni all’estero(12)», “comportamenti” che il nostro ordinamento finora non è stato in grado di perseguire efficacemente.

5. Il nuovo diritto penale militare nelle operazioni multinazionali

Di fronte a tutta questa serie di considerazioni incentrate sulle incongruenze e sul vuoto di disciplina del sistema penale vigente nelle missioni all’estero, per lungo tempo alcune componenti della stessa magistratura militare hanno sostenuto la necessità di un intervento legislativo per ridefinire un corpo normativo ad hoc, volto essenzialmente alla stesura di un nuovo codice penale militare opportunamente aderente alle problematiche più attuali. E vari sono stati i tentativi di iniziative legislative e anche di gruppi di studio coordinati dall’esecutivo, ma tutti si sono arenati per le oggettive difficoltà di pervenire ad un testo definitivo e concretamente condivisibile(13). Nondimeno va ricordato che negli anni addietro tali attività sono state a lungo condizionate da dibattiti di più ampio respiro, che vedevano proposte divergenti all’estremo, quali, ad esempio, da un lato la radicale soppressione della giurisdizione militare e dall’altro la costituzione di sezioni specializzate all’interno della magistratura ordinaria, secondo i modelli della giustizia minorile e del lavoro, cui attribuire però un sistema di diritto sostanziale con qualificazioni del reato militare molto più estese.

Ma anche in questo campo le vicende dell’11 settembre 2001 dovevano portare ad un approccio più realistico e soprattutto ad una risposta pronta e direttamente efficace. Quando dunque si è trattato di definire il quadro giuridico in cui le nostre forze armate sarebbero state chiamate a fornire il loro contributo a sostegno dell’intervento multinazionale in Afghanistan, l’esecutivo ha ritenuto opportuno rinunciare stavolta al regime di deroga alla previsione dell’art. 9 c.p.m.p. richiamando invece espressamente l’applicabilità del codice penale militare di guerra, pur intervenendo con alcuni correttivi.

La scelta per l’applicazione della legge penale di guerra è stata evidentemente facilitata anche nella sede parlamentare e più in generale nel confronto con l’opinione pubblica, perché oggettivamente il momento emotivo è stato tale da poterla giustificare come extrema ratio. Ma, come si è cercato di dimostrare con la precedente analisi, all’opzione si è pervenuti per motivi squisitamente tecnico-giuridici: l’esecutivo ha finalmente recepito le indicazioni, già emerse in alcune sedi istituzionali e nella stessa magistratura militare(14), in base alle quali il vigente, anche se finora disapplicato, codice penale militare di guerra rispetto a quello di pace rappresenta uno strumento più appropriato e soprattutto già tecnicamente “confezionato” per superare i vuoti normativi e le incongruenze procedurali che abbiamo trattato.

Il Decreto Legge 1 dicembre 2001 n. 421 «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”» al Capo II - Disposizioni in materia penale ha così potuto esplicitare all’art. 8 che: «Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata “Enduring Freedom”, di cui all’art. 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 salvo quanto previsto dal’art. 9(15)».
Nella relazione introduttiva alla presentazione del disegno di legge A.S. 914 il Governo ha innanzi tutto posto in luce «l’eccezionale rilevanza della situazione …l’inderogabile esigenza di identificare con la massima rapidità uno strumento di giustizia militare congruo e attuale prima dell’effettiva, imminente entrata in azione del nostro contingente nel teatro di operazioni»; ha inoltre sottolineato che «secondo l’opinione comune, il codice penale militare di guerra …è un testo tecnicamente ben fatto e, per quei tempi, avanzato in quanto comprende diverse disposizioni in materia umanitaria…». Peraltro ha inteso precisare che «l’applicazione della legge penale militare di guerra ai partecipanti alla spedizione è rispondente alla condizione propria della presente missione - che ha le caratteristiche di un conflitto armato -, alla circostanza che nel diritto e nella pratica internazionale al concetto di guerra si vada ormai da tempo sostituendo quello di conflitto armato e alla indicazione della Costituzione, secondo cui - in base alla terminologia in uso all’epoca della sua stesura - un’apposita legge regola la giurisdizione militare in tempo di guerra (articolo 103 ultimo comma)».

Sulla base di tali indicazioni anche il legislatore con il provvedimento di conversione, la Legge 31 gennaio 2002 n. 6, ha condiviso l’iniziativa governativa e pertanto l’applicabilità della legge penale militare di guerra nella Enduring Freedom è ormai norma essenziale per la configurazione del nuovo diritto penale militare nelle operazioni multinazionali. In tal modo, la funzione di tutela della giurisdizione penale si può finalmente configurare nella sua effettività.
Il furto commesso da un militare ai danni di un cittadino straniero non viene più confusamente perseguito come un reato comune, peraltro con le difficoltà di individuare un organo qualificato di polizia giudiziaria, il giudice competente e di acquisire la preventiva richiesta del Ministro Guardasigilli(16).

E per quanto concerne gli strumenti a tutela delle norme umanitarie, per le sevizie a danno di prigionieri di guerra o di cittadini inermi non si sarà più limitati dalla difficile configurabilità dei reati comuni perseguibili a querela e di competenza del giudice di pace, perché in generale per tutti i possibili abusi e violenze a danno di «popolazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra, vale a dire dei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza in siffatte situazioni» opera stavolta un intero Titolo IV del c.p.m.g. Dei reati contro le leggi e gli usi di guerra. Esso disciplina ben 65 previsioni, dagli articoli 165 all’art. 230, tra cui vanno menzionate: l’art. 17 Comandante che ordina o autorizza l’uso di mezzi di guerra vietati, l’art. 178 Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento, l’art. 190 Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi, l’art. 209 Sevizie o maltrattamenti, e così via.

Infine, il c.p.m.g. offre strumenti giuridici più appropriati anche per realizzare con maggiore incisività gli scopi delle missioni all’estero: esso, ai sensi dell’art. 13, sarà applicabile anche nei confronti dei militari “nemici” che si rendessero responsabili di violazioni alle leggi e agli usi di guerra; inoltre, per effetto dell’art. 15, la giurisdizione riguarderà anche i fatti in cui risultassero lesi militari “alleati”.
Ma questi sono soltanto alcuni esempi di fattispecie rinvenibili nel c.p.m.g. che danno l’idea di come la legge penale militare di guerra risulti oggettivamente più aderente alle situazioni giuridiche che vengono a delinearsi in un’operazione militare all’estero del tipo della Enduring Freedom.

6. Gli aggiustamenti apportati alla legge penale militare di guerra

Nonostante un bilancio dunque sostanzialmente positivo del sistema penale complessivamente tracciato dalle definizioni giuridiche del c.p.m.g., una sua completa reviviscenza non poteva certamente essere accettabile anche per una minima necessità di adattamento cronologico. Talché, sin dalla fase preparatoria del disegno di decreto legge, lo stesso esecutivo all’art. 9 del provvedimento ha ritenuto opportuno inserire alcune previsioni che attualizzassero la nuova entrata in vigore della legge penale militare di guerra.
In primis, per i motivi di dubbia legittimità costituzionale già accennati, si è disposta la non applicabilità del c.p.m.g. nelle parti relative procedura penale militare di guerra e al relativo ordinamento giudiziario d’emergenza.
Ma non meno importanti sono le previsioni dei commi successivi dello stesso art. 9, riguardanti la disciplina dell’arresto obbligatorio e gli immediati adempimenti procedurali di convalida. Oltre ai casi previsti dall’art. 380 comma 1 del c.p.p., l’obbligatorietà dell’arresto viene estesa ai reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli artt. 124 e 138 del c.p.m.g. e ad alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra mediante il rinvio al codice penale militare di pace, quali: la disobbedienza aggravata, la rivolta, l’ammutinamento, l’insubordinazione con violenza, la violenza contro inferiore, l’abbandono di posto o violata consegna di militare di sentinella, vedetta o scolta, la forzata consegna aggravata (artt. 173 c. 2, 174, 175, 186, 195 c. 2, 124, 138 c. 2-3 del c.p.m.p.).

Il problema della convalida dell’arresto in flagranza, che deve essere operata entro i termini fissati dall’art. 13 della Costituzione ed è resa difficoltosa dalla dislocazione in Italia del giudice competente, viene superato facendo ricorso, in caso di necessità, per l’interrogatorio da parte del pubblico ministero e l’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari, alla comunicazione telematica o audiovisiva, con il sistema della videoconferenza, con garanzie difensive opportunamente rafforzate: tra queste, la facoltà di ripetere l’interrogatorio una volta che l’imputato è giunto in Italia. Analogamente si prevede in tema di interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ma gli interventi correttivi non si sono fermati qui. In sede di legge di conversione, per iniziativa del Senato, sono state introdotte altre previsioni estremamente importanti che stavolta non hanno una portata limitata alla sola Enduring Freedom: sono state operate delle vere e proprie modifiche al codice penale militare di guerra. In primo luogo, è stata adeguata la disposizione dell’art. 9 c.p.m.g. all’attuale assetto delle Forze Armate che, grazie agli attuali strumenti di comando e controllo, vedono la direzione delle operazioni essenzialmente condotta dal territorio nazionale fin nei dettagli; peraltro, per le stesse considerazioni, nelle responsabilità della missione all’estero è necessariamente coinvolto anche il personale che, pur permanendo nel territorio nazionale, comunque collabora alla stessa per attività di supporto o logistiche.

Con le stesse modifiche viene poi ampliato il concetto di Stato «alleato», richiamato dall’art. 15 del c.p.m.g., equiparando ad esso anche lo Stato «associato» nelle operazioni multinazionali.
La legge 6/2002 è poi intervenuta sull’art. 47 del c.p.m.g., che delimita, dal punto di vista oggettivo, l’ambito della giurisdizione penale militare. Così, per evitare il grave nocumento che deriverebbe per un’operazione militare dal problema già evidenziato dell’incerta individuazione degli organi di giurisdizione nel caso di reati comuni commessi all’estero, il legislatore ha optato per qualificare come reati militari alcune fattispecie di reati comuni, sempre che ovviamente sia soddisfatto l’elemento soggettivo dell’appartenenza alle Forze Armate. Vengono così considerati reati militari alcuni reati comuni «offensivi di interessi militari» in quanto commessi da militari: i delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, nonché i delitti contro la persona e il patrimonio.

Quanto poi alle norme dell’importante Titolo IV dei reati contro le leggi e gli usi di guerra, il legislatore, modificando l’art. 165 c.p.m.g., in primo luogo ha voluto formalmente sancire che, in conformità a quanto già delineato dal I Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977, le norme di tutela umanitaria riferite al periodo di guerra «si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra(17)». Inoltre ha introdotto nuove fattispecie di reato con gli artt. 184-bis Cattura di ostaggi e 185-bis Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali(18). In particolare ha ritenuto opportuno inasprire anche il regime sanzionatorio elevando da due a cinque anni la reclusione militare prevista per tutto il sistema dei reati di violenza a danno della popolazione civile e dei prigionieri di guerra. Ha così espressamente configurato tra i reati militari perseguibili (ove non costituiscano più gravi reati) fatti non ancora disciplinati dal c.p.m.g. ma ormai acquisiti come violazioni gravi delle convenzioni internazionali: la cattura di ostaggi, gli atti di tortura, i trattamenti inumani, i trasferimenti illegali, gli esperimenti biologici e i trattamenti medici ingiustificati.

7. Conclusioni

L’intervento normativo apportato prima con il D.L. 1 dicembre 2001 n.421 e successivamente con il relativo provvedimento di conversione, la L. 31 gennaio 2002 n. 6, rappresenta un momento di particolare rilevanza nel processo di evoluzione del quadro giuridico di riferimento delle operazioni militari all’estero. Si è trattato di una scelta sicuramente “coraggiosa” di cui va dato atto al legislatore, perché non è stato un rischio di poco conto esporsi, con il ripristino di un codice di guerra, ad un’opinione pubblica non sempre bene informata sotto il profilo tecnico-giuridico.
Come si è detto, una certa incidenza al favorevole accoglimento dell’iniziativa in sede governativa e legislativa lo ha avuto il particolare momento storico che ha visto l’intera comunità internazionale chiamata a confrontarsi stavolta con qualcosa di ben più grave di una guerra di eserciti o nazioni(19). Ma è importante richiamare un concetto già espresso perché è attorno a questo che si può comprendere l’effettiva portata del provvedimento legislativo. Il richiamo all’applicabilità del codice penale militare di guerra non è stata un’opzione dettata da condizionamenti emotivi legati esclusivamente alla gravità della situazione internazionale del momento. Si è trattata di una scelta motivata da ragioni essenzialmente tecniche, da esperienze giuridiche vissute nel corso delle ormai molteplici partecipazioni italiane alle missioni all’estero, ove il sistema penale delineato precedentemente dal nostro ordinamento si era rilevato farraginoso, incongruente, carente e soprattutto inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali.

In tale quadro, non può certo escludersi che le norme ora definite si prestino ad ulteriori miglioramenti, ma certamente si è pervenuti ad una svolta attesa da tempo nell’ambito della stessa componente militare. Oggi, probabilmente, le Forze Armate si sentono meglio sostenute da un «sistema Paese» che ha compreso la complessità e la delicatezza delle problematiche che sottendono alla gestione delle operazioni multinazionali, e che con sempre maggiore consapevolezza si appresta a definirne, con determinazione e chiarezza di intenti, tutti gli strumenti di supporto necessari, non ultimi quelli giuridici.

L’ordinamento giuridico nazionale si è dunque arricchito di un sistema normativo che finalmente è in grado di inserirsi nel circuito di quello che oggi è definito il sistema emergente del Diritto Internazionale Umanitario e del Diritto Internazionale Penale(20). L’uno e l’altro vedono attualmente un significativo processo di rafforzamento delle funzioni giurisdizionali, sia mediante l’appropriata individuazione dei crimini internazionali, sia con la definizione di puntuali meccanismi di prevenzione e repressione direttamente azionabili per iniziativa dei singoli Stati ovvero, nel caso di una loro carenza, sulla base delle norme dell’ordinamento internazionale.
E, in questa scelta, il legislatore sembra avere recuperato anche il senso della grande cultura e tradizione che nel campo del Diritto Umanitario hanno avuto i regolamenti delle forze armate italiane in ogni tempo: già nel 1859 il codice penale militare «per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna» aveva stabilito per la prima volta nel mondo la responsabilità individuale per i crimini di guerra commessi dai militari. Si tratta di una norma sicuramente avveniristica, se si considera che oltre un secolo dopo è posta ancora alla base dei principi ispiratori dell’intero sistema di tutela del diritto di Ginevra, degli Statuti dei Tribunali Internazionali per la ex Jugoslavia ed il Ruanda, e, da ultimo, dell’importante Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale(21).



(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri, Comandante Provinciale di Siena. L’ufficiale, autore in questa Rassegna di diversi contributi sul diritto internazionale, nell’incarico di Capo Sezione Affari Giuridici Internazionali dello Stato Maggiore della Difesa ha seguito le attività preparatorie dei progetti di riforma dei codici penali militari all’esame del Ministero della Difesa.
(1) - G. De Vergottini, Profili costituzionali della gestione delle emergenze in Diritto Militare, Riv. Trim. n. 2/3 2001.
(2) - V. Maggi, Limiti costituzionali al diritto e al processo penale militare, Jovene, 1981, pagg. 16 e 17. D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto Penale Militare, Giuffrè, 1994, pag. 612.
(3) - D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto Penale Militare, cit. pag. 29; N. Ronzitti, Lo status delle Forze Armate italiane impegnate in operazioni fuori area condotte sotto l’egida di organizzazioni internazionali, CeMiSS, Informazioni Difesa, 1996; A. De Guttry, Le missioni delle Forze Armate italiane fuori area, Franco Angeli, 1997; G. Cevolin, L’impiego di forze armate all’estero: legittimità costituzionale e aspetti procedurali, in Diritto Militare, Riv. Trim. n. 1/2001.
(4) - F. Frattarolo, Il Diritto penale militare e la giustizia militare in Elementi di Diritto Militare. Aspetti costituzionali, suppl. n.1/1999 al n. 4 della Rassegna Arma dei Carabinieri, 1999.
(5) - Sugli aspetti propriamente giuridici della missione v.: P.P. Rivello, La missione italiana nell’area del Golfo Persico ed il ritorno di pesanti interrogativi in tema di codici penali militari in Leg. pen., 1991, pag. 166.
(6) - Sul tema, ampiamente, v.: V. Bonagura (Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Militare di Appello) Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario - Roma 22 gennaio 2001 in Diritto Militare, Riv. Trim. n.1/2001, pag. 51; S. Dini, Operazioni belliche internazionali e militari italiani in Questione Giustizia, n.5 /1999, pag. 857.
(7) - V.: Le conseguenze del riparto di competenza tra le Autorità giudiziarie ordinaria e militare in V. Bonagura, op. cit.
(8) - Per completezza si ricorderà che ai sensi dell’art. 110 c.8 del DPR 9.10.1990 n. 309 ai soli Comandanti di Corpo con grado di ufficiale superiore spettano le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e della repressione dei reati comuni in materia di stupefacenti.
(9) - V. Bonagura, Relazioni per gli anni giudiziari 2000 e 2001, Assemblea Generale della Corte Militare d’Appello-Roma, gennaio 2000 - gennaio 2001. In ordine al più ampio tema del diritto umanitario si rinvia ai riferimenti bibliografici citati in appendice.
(10) - Il Gruppo italiano della Société , che ha avuto come “padre” spirituale il Generale dei Carabinieri Pietro Verri, compianto precursore degli studi di diritto umanitario in Italia, ha sede in Roma, ed è presieduto da A. Intelisano Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
(11) - Sul tema ci sia consentito rinviare al nostro: Il Diritto Internazionale Umanitario nel 50mo Anniversario delle Convenzioni di Ginevra, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 4/1999.
(12) - V. Bonagura, op. cit., p. 54.
(13) - D. Brunelli - G. Mazzi, Progetti di riforma, in op. cit., pag. 595.
(14) - Si fa riferimento in particolare ai citati interventi del Procuratore Generale della Corte Militare d’Appello in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari 2000 e 2001, supra.
(15) - L’art. 9 prevede sostanzialmente la non applicabilità del c.p.m.g nella parte relativa alle disposizioni della originaria procedura penale militare di guerra e il relativo ordinamento giudiziario, v. ultra.
(16) - Nella fattispecie soccorrerebbe l’art. 227 del c.p.m.g.
(17) - N. Ronzitti, Dalla teoria dello “stato di guerra” a quella del conflitto armato, in Diritto Internazionale per ufficiali della marina militare, CEMISS, 1993, pag. 207.
(18) - Sulle incriminazioni più recenti operate dai testi convenzionali del diritto umanitario si rinvia all’interessante studio: R. Gutman - D. Rieff (a cura di), Crimini di guerra, Internazionale, 1999.
(19) - Sul tema ricordiamo l’interessante analisi di L. Incisa di Camerano, Stato di guerra. Conflitti e violenza nella post-modernità, Ideazione, ed. 2001.
(20) - I. Caracciolo, Dal Diritto Penale Internazionale al Diritto Internazionale Penale, Ed. Scientifica, 2000.
(21) - Lo Statuto di Roma, ancora non entrato in vigore per l’insufficiente numero di ratifiche da parte degli Stati, rappresenta comunque il traguardo cui è prevenuta la comunità internazionale per promuovere un sistema di tutela penale internazionale del diritto umanitario che abbia efficacia universale. Sul tema la Rassegna svilupperà prossimamente più specifici contributi di pensiero. V.: Lattanzi - Sciso (a cura di), Dai tribunali penali internazionali ad una Corte permanente, Ed. Scientifica, 1996; Reale (a cura di), Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, CEDAM, 1999.