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Giustizia Amministrativa

a cura di Fulvio Salvatori

1. - Concorso - Commissione esaminatrice - Verbale - Finalità - Mancanza firma di componente - Irregolarità sanabile.
2. - Concorso - Titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Punteggio numerico - Sufficienza - Sindacabilità - Limite.

Consiglio di Stato - 4 dicembre 2001 - VI Sez. - Pres. Ruoppolo, Est. Minicone - V.R. (avv. Bertolani) c. Camera di commercio di Reggio Emilia (avv.ti Marzullo e Orienti), S.B. (avv. Saporito) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Parma 28 gennaio 1999 n. 60 in TAR 1999,1, 989).

1. - La previsione contenuta negli artt. 8 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione non è preordinata ad integrare né l’esistenza né l’efficacia probatoria del documento, assolvendo la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, sì da consentire a ciascuno di loro di far constare il proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione, rifiuto che, anche in questo caso non incide sulla validità dell’atto ma esprime solo la dissociazione dell’autore dal contenuto di quest’ultimo. Pertanto, la mancanza di firma di uno dei commissari ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, concreta un’irregolarità del verbale, ascrivibile a mero errore materiale suscettibile, in quanto tale, di essere rimossa dalla sottoscrizione successiva.

2. - In sede di concorso a posti di pubblico impiego, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni è sufficientemente espresso col punteggio numerico, senza necessità di un analitico apprezzamento, e tale giudizio, attenendo alla sfera di discrezionalità dei poteri della Commissione, può essere sindacato solo per manifesta illogicità.

Diritto - Omissis.

3. - Con il primo dei due motivi di gravame, l’interessato insiste particolarmente sulla doglianza di mancata sottoscrizione, da parte di uno dei membri della Commissione, del verbale n. 2, che, secondo la tesi da lui sviluppata, renderebbe irrimediabilmente nulle tutte le successive operazioni concorsuali, senza alcuna possibilità di sanatoria del vizio.

3.1. - Al riguardo, il Collegio deve, innanzi tutto, osservare come, in disparte ogni valutazione di merito, del tutto inconferenti appaiano le doglianze mosse contro la decisione cautelare adottata, a suo tempo, dal T.A.R., per il profilo in cui avrebbe indebitamente consentito all’Amministrazione di procedere alla contestata sanatoria.
Detta decisione, infatti, non è stata, all’epoca, impugnata (e ben avrebbe potuto esserlo, anche se favorevole all’interessato, per i profili eventualmente ritenuti abnormi), onde, in questa sede, il Collegio deve ritenersi investito solo della questione se sia stata o no legittima l’attività volta ad integrare la sottoscrizione mancante.

3.2. - Orbene, le disposizioni di cui all’art. 8 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, ed all’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prescrivono che di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, debba redigersi, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

3.3. - Per apprezzare, nella sua esatta valenza, tale prescrizione, occorre muovere dalla considerazione che il verbale è, indubbiamente, l’unico documento probatorio dello svolgimento delle operazioni concorsuali e del contenuto di esse.
Il verbale stesso, peraltro, anche se preordinato a riprodurre l’attività di un organo collegiale, quale è la Commissione giudicatrice, non è, quanto alla natura, un atto collegiale, ma solo il documento materiale, che attesta il contenuto di una volontà collegiale, la cui nullità, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve, tuttavia, nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà.
La non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti collegiali comporta, però, come conseguenza, che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio, della cui attività in esso venga dato atto, non può considerarsi elemento essenziale per l’esistenza di esso, giacché, alla stregua dei principi generali, un siffatto elemento è individuato nell’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto, che, nella specie, si identifica con il pubblico ufficiale che svolge la funzione di redattore del verbale.
E non è senza significato, in proposito, che sia l’art. 126 Cod. proc. civ., sia l’art. 155 Cod. proc. pen.. nel disciplinare il processo verbale, pur prescrivendo la sottoscrizione di tutte le persone che vi hanno preso parte, non fanno discendere dalla mancata sottoscrizione di queste la nullità dell’atto, che può derivare solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato ovvero della indicazione delle persone intervenute (cfr. art. 161 Cod. proc. pen. e, implicitamente, art. 156 Cod. proc. civ.).

3.4. - Può affermarsi, allora, che la specifica previsione della sottoscrizione del processo verbale, da parte di tutti i componenti della Commissione, non essendo preordinata ad integrare né l’esistenza né l’efficacia probatoria del documento, assolve la funzione di tutelare il diritto di ciascuno di detti componenti di verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, si da consentire a ciascuno di loro di far constare il proprio dissenso.
Tale dissenso può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria sottoscrizione, rifiuto che, anche in questo caso, non incide, evidentemente, sulla validità dell’atto, bensì esprime solo la dissociazione dell’autore dal contenuto di quest’ultimo.
Né consegue, in definitiva, che la mancanza della firma di uno dei Commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta (nel qual caso però l’invalidità della procedura si ricollega alla natura di collegio perfetto della Commissione giudicatrice e non al profilo formale) ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, concreta una irregolarità del verbale, ascrivibile a mero errore materiale, suscettibile, in quanto tale, di essere rimossa dalla sottoscrizione successiva.

3.5. - A tali osservazioni di carattere generale, va aggiunto che, nella procedura concorsuale de qua, le operazioni si sono svolte, come di regola, in più sedute, l’attività di ognuna delle quali è stata strettamente avvinta, in nesso consequenziale, con le altre ed ha concorso alla adozione dell’atto finale di formazione della graduatoria dei partecipanti.
Ne deriva, quindi, che la sottoscrizione (che non è, nella specie, contestata) di tutti gli altri processi verbali e, segnatamente di quello finale, da parte del componente che aveva trascurato di apporre la propria firma su quello relativo alla valutazione della dott.sa S., non può non comportare (in assenza, giova ripeterlo, di specifiche puntualizzazioni) l’accettazione e la ratifica anche del contenuto di tale verbale, le cui conclusioni appaiono pedissequamente recepite nella redazione della graduatoria, attraverso la riproduzione del punteggio risultante dal verbale stesso.

3.6. - Può concludersi, allora, che, non essendo il verbale de quo affetto da inesistenza o nullità (in quanto reca gli elementi essenziali della data, della indicazione dei membri che hanno partecipato alla seduta e della firma del segretario che lo ha redatto), non essendo stata proposta querela di falso circa l’attestata presenza del dott. S. ed essendo le operazioni in esso descritte recepite da successivi verbali, ritualmente sottoscritti da quest’ultimo, la circostanza materiale che la firma, a suo tempo omessa, sia stata apposta successivamente non concreta né una ratifica postuma (dovendosi considerare la ratifica già avvenuta nel corso del procedimento per comportamento concludente) né una sanatoria di un vizio altrimenti invalidante, bensì solo la rimozione di una irregolarità formale.
Detta rimozione poteva, dunque, avvenire anche dopo la conclusione dei lavori della Commissione, giacché non comportava integrazione del contenuto del verbale, ma solo la correzione di un errore materiale, chiaramente riconoscibile come tale alla luce della complessiva sequenza procedimentale.

Omissis.