• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2002
    >
  • N.2 - Aprile-Giugno
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Garante della Privacy

Decisioni e pareri tratti dal sito www.garanteprivacy.it

Dati giudiziari - Dati personali connessi a un procedimento disciplinare a carico di un magistrato - 25 ottobre 2001.

Il garante per la protezione dei dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
vista la documentazione in atti;
visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;
Relatore il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, sostiene che il Dipartimento della pubblica sicurezza avrebbe acquisito e trattato dati sensibili che lo riguardano, nell’ambito di un procedimento disciplinare, in asserita violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996.
L’interessato ritiene in particolare che l’iniziale raccolta dei dati sarebbe stata effettuata da parte di colleghi del ricorrente che avrebbero agito al di fuori del servizio ed in veste “privata”.
Il ricorrente ha presentato ricorso al Garante chiedendo che l’Autorità accerti l’illegittimità della condotta dell’amministrazione e dei singoli che avrebbero agito “al di fuori dell’attività di servizio”, disponendo il blocco e la distruzione dei dati trattati.
A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha evidenziato che i propri dipendenti devono osservare i doveri inerenti alla loro funzione anche al di fuori del servizio (art. 68 legge n. 121/1981). In relazione al merito delle contestazioni disciplinari, nella memoria prodotta dal titolare del trattamento viene posto anche in rilievo che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ha il dovere di attenersi al segreto d’ufficio (art. 34 d.P.R. n. 782/1985) e che tale obbligo è ovviamente previsto anche per i componenti del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura (art. 16, ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981).
Nella propria replica il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni nei confronti sia del Ministero dell’interno, sia dei colleghi che avrebbero comunicato e diffuso i dati personali in questione.

Nell’audizione tenutasi il 24 settembre 2001 le parti hanno infine ribadito le proprie posizioni.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso non è fondato.

Il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato nel caso di specie dal Dipartimento della pubblica sicurezza nell’ambito di un procedimento disciplinare non risulta svolgersi in violazione di legge. Non trova pertanto giustificazione la richiesta dell’interessato di procedere al blocco ed alla successiva distruzione dei dati.
Il trattamento in questione è stato svolto all’interno della struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle competenze di alcuni organi interni che hanno avuto, in successione, cognizione della vicenda.
Secondo la legge n. 675 (v. art. 1, comma 2, lett. g) e h)), nella vicenda in esame non si sono verificate ipotesi di “comunicazione” a terzi o di “diffusione” dei dati, avendo il trattamento “interno” coinvolto solo una serie di organi ed uffici della medesima amministrazione. Il trattamento svolto risulta inoltre conforme al dettato normativo applicabile in simili circostanze (artt. 27, comma 1 e 22, commi 3 e 3 bis, come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 1999).
Il procedimento disciplinare in questione è stato inoltre attivato per una legittima verifica del rispetto di una previsione normativa secondo la quale “Gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione” (art. 68 legge n. 121/1981).

L’attività inizialmente posta in essere da un collega dell’interessato e, successivamente, dai suoi superiori rappresenta una possibile modalità di accertamento e di verifica di comportamenti ritenuti contrastanti con i doveri d’ufficio derivanti dall’appartenenza dell’interessato alla Polizia di Stato. Ciò con particolare riguardo alla denunciata riconoscibilità del ricorrente nell’ambito di situazioni ritenute dall’amministrazione non consone alla delicatezza delle funzioni rivestite.
Per quanto attiene infine il trattamento dei dati sensibili, si rileva che il predetto decreto legislativo n. 135/1999 ha individuato espressamente le operazioni di trattamento volte all’accertamento delle responsabilità, anche disciplinari, fra le finalità ritenute di rilevante interesse pubblico, per le quali detto trattamento è consentito.

I trattamenti in questione non appaiono in conclusione contrastanti con i riferiti parametri normativi, né sono emersi dalla documentazione in atti profili che possano rivelare l’esistenza di altri trattamenti eccedenti o non pertinenti da parte degli organi preposti al citato procedimento disciplinare.

Per questi motivi il garante:

dichiara infondato il ricorso.


Diritto di accesso - Dati personali trattati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza - 3 ottobre 2001.

Il garante per la protezione dei dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal Sig. Franco Del Rio nei confronti della Questura di La Spezia;
vista la documentazione in atti;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto positivo riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti nella “banca dati cartacea e/o telematica” della locale Questura, ivi comprese informazioni e relazioni redatte e comunicate anche ad altre autorità, anche in riferimento ad eventuali proposte di revoca o sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività di investigatore privato che sarebbero state trasmesse alla locale Prefettura.
A tale istanza la Questura ha risposto in data 9 agosto 2001 negando l’accesso, ritenendo applicabile l’art. 4 della legge n. 675.

Ciò premesso il garante osserva:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.
Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).
Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell’Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.

La richiesta formulata dal ricorrente ai sensi del citato art. 13, per la sua ampiezza (“… notizie … che mi riguardano contenute nella banca dati cartacea/telematica di codesta Questura”) era tale da riguardare anche eventuali dati destinati a confluire nel C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali l’interessato può esercitare l’accesso ai sensi non del citato art. 13, ma dell’art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121), nonché eventuali dati personali trattati per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675).
A quest’ultima categoria di trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l’art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l’art. 29 (in materia di ricorsi al Garante). Pertanto, nei confronti di questa medesima categoria di trattamenti non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l’invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Il diniego di accesso da parte della Questura era pertanto giustificato, considerato il tenore della richiesta.
Resta peraltro impregiudicato il diritto dell’interessato di accedere a dati che lo riguardano in applicazione del citato art. 10 della legge n. 121/1981, ove ne ricorrano i presupposti, nonché, in base al citato art. 13, di presentare una più specifica richiesta di accesso a dati personali che lo riguardano, relativi ad attività amministrative connesse al mero rilascio di autorizzazioni o alla loro revoca, sempreché tali dati non siano trattati per finalità di prevenzione, repressione ed accertamento di reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675).

Per questi motivi:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.