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Gazzetta Ufficiale

DIRETTIVA 7 FEBBRAIO 2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 74 del 28 marzo 2002)

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


La direttiva, dopo una premessa e la definizione delle finalità e dell’ambito di applicazione, si articola in 10 punti, riguardanti: gli obiettivi; la tipologia della comunicazione; le modalità operative, concernenti il coordinamento degli strumenti della comunicazione e la struttura di missione per l’informazione e la comunicazione con i cittadini; le funzioni degli organi dell’informazione e della comunicazione; la formazione; i nuovi profili professionali; il monitoraggio delle attività; il linguaggio; le risorse; l’osservanza della direttiva.


LEGGE 11 MARZO 2002, N. 46
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 77 del 2 aprile 2002)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW YORK IL 6 SETTEMBRE 2000

I protocolli opzionali in argomento dettano regole minime di salvaguardia cui devono attenersi gli Stati parte per quel che concerne la protezione dei fanciulli. Particolarmente interessanti gli aspetti relativi agli obblighi connessi con l’adozione di misure tese ad evitare che i minori di anni diciotto, membri delle forze armate, possano partecipare direttamente ai conflitti armati o siano oggetto di arruolamento obbligatorio. Inoltre gli Stati parte devono obbligarsi a garantire misure speciali di protezione e garanzie minime riguardanti l’arruolamento volontario dei minori.


DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2002, N. 61
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 88 del 15 aprile 2002)

DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ COMMERCIALI A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366

Il provvedimento di legge ha determinato la completa sostituzione del Titolo XI del libro V del codice civile, contenente le disposizioni penali in materia di società e consorzi. L’importante branca del diritto penale commerciale ha subito radicali trasformazioni, attraverso la diversa strutturazione delle fattispecie criminose ivi contenute, la loro differente collocazione sistematica e la loro parziale depenalizzazione. In particolare: il Titolo XI è stato suddiviso in quattro capi concernenti rispettivamente le falsità, gli illeciti commessi dagli amministratori, gli illeciti commessi mediante omissione, gli altri illeciti, le circostanze attenuanti e le misure di sicurezza patrimoniali; sono state riconfigurate le seguenti fattispecie: art. 2621 - false comunicazioni sociali, art. 2622 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, art. 2623 - falso prospetto, art. 2624 - falsità nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2625 - impedito controllo, art. 2626 - indebita restituzione dei conferimenti, art. 2627 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2628 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2629 - operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2630 - omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, art. 2631 - omessa convocazione dell’assemblea, art. 2632 - formazione fittizia del capitale, art. 2633 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2634 - infedeltà patrimoniale, art. 2635 - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, art. 2636 - indebita influenza dell’assemblea, art. 2637 - aggiotaggio, art. 2638 - ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Vengono, inoltre, previste un’estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639), una particolare circostanza attenuante (art. 2640) e la confisca (art. 2641). Il decreto legislativo in argomento, infine, prevede anche la responsabilità amministrativa delle società, la riformulazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta, l’attribuzione della competenza giurisdizionale al tribunale in composizione collegiale.


DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 99 del 29 aprile 2002)

DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64

Il provvedimento di legge in argomento disciplina: i requisiti di ammissione e la durata del servizio (art. 3), il Fondo nazionale per il servizio civile (art. 4), gli albi degli enti di servizio civile (art. 5), i progetti (art. 6), la definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale (art. 7), il rapporto di servizio civile (art. 8), il trattamento economico e giuridico (art. 9), i doveri e le incompatibilità (art. 10), la formazione al servizio civile (art. 11), il servizio civile all’estero (art. 12), l’inserimento nel mondo del lavoro e i crediti formativi.


DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 18 APRILE 2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 113 del 16 MAGGIO 2002)

TRANSITO DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELL’ARMA DEI CARABINIERI GIUDICATO NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO PER LESIONI DIPENDENTI O NON DA CAUSA DI SERVIZIO NELLE AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 5, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266

Il decreto disciplina il suo ambito di applicazione (art. 1), le modalità di transito (art. 2) ed introduce norme transitorie e finali (art. 3). In apposita tabella, ai fini del transito, viene definita la corrispondenza dei ruoli e dei gradi del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, con le aree funzionali e le posizioni nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MARZO 2002, N. 98
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 118 del 22 maggio 2002)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Il regolamento determina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’interno e ne disciplina la strutturazione interna ed i compiti. L’art. 2 elenca gli Uffici in questione che sono: l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, il Servizio di controllo interno, l’Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. I successivi articoli si occupano del Capo di Gabinetto (art. 3), del Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari (art. 4), del Servizio di controllo interno (art. 5), dell’Ufficio Stampa e Comunicazione (art. 6), della Segreteria del Ministro (art. 7), della Segreteria particolare del Ministro (art. 8), della Segreteria tecnica del Ministro (art. 9), delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato (art. 10). L’art. 11 disciplina gli aspetti relativi al personale degli Uffici di diretta collaborazione, mentre l’art. 12 consente al Ministro di avvalersi di alcuni consiglieri, che la stessa norma specifica nel Consigliere diplomatico, nel Consigliere per la programmazione strategica e nel Consigliere per le politiche della formazione. Infine, l’art. 13 concerne il trattamento economico.


CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA 16 OTTOBRE 2001, N. LEV/97/UDG
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 maggio 2002)

3^ EDIZIONE AGGIORNATA DELLA CIRCOLARE LEV.C.64/UDG DEL 24 DICEMBRE 1998 IN MATERIA DI ESPATRIO, RESIDENZA E SOGGIORNO ALL'ESTERO, RIMPATRIO E IMBARCO SU NAVI MERCANTILI DEI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI LEVA E DEL SERVIZIO MILITARE

La circolare in argomento, in relazione ai soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare, tratta del rilascio e rinnovo del passaporto, dell’espatrio e della residenza all’estero, prima e dopo il compimento del 18° anno di età, dell’espatrio e soggiorno all’estero per lavoro stagionale, per motivi di studio, per motivi vari e per imbarco su navi mercantili, della residenza e soggiorno nella Repubblica di San Marino, delle visite mediche all’estero, del temporaneo rimpatrio, del rimpatrio o residenza all’estero definitivi, del rimpatrio per la prestazione del servizio militare. Disposizioni varie, modelli allegati e l’elencazione delle fonti legislative completano la circolare in questione.