La nuova normativa in tema di terrorismo internazionale

Ten. Col. CC. Luigi Cortellessa

1. Premessa

La drammatica attualità dell’aggressione terroristica al sistema dei valori della società occidentale, perpetrata anche attraverso l’attuazione di sanguinosi attentati, senza precedenti per modalità, tipologia degli obbiettivi e numero delle vittime, ha indotto gli organismi legislativi a rivisitare gli strumenti giuridici specificamente apprestati.
Difatti, talune norme, precedentemente ideate a fronte di una minaccia di dimensioni nazionali, si sono rilevate inadatte, o comunque minimamente incisive, per affrontare dei fenomeni di natura eversiva contrassegnati da dinamiche terroristiche dagli effetti transnazionali.
A fronte di mutate ragioni ideologiche e di nuove forme organizzative da parte del fronte terroristico, la Comunità internazionale ha dovuto, di necessità, prendere atto che la minaccia, attuale e risoluta, non riguarda più il singolo Stato, bensì la comunità degli Stati. Considerata, quindi, l’urgenza di fronteggiare una virulenza terroristica impostasi all’attenzione per particolare aggressività e accertate o presunte ramificazioni e cointeressenze internazionali, il Governo ha emanato il Decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

2. Le nuove norme penali

Fortemente richiesta da una pressante esigenza politica internazionale, tale decretazione trova “giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini(1)”.
Si tratta di una iniziativa che, pur dovendo la sua urgenza ad una evidente situazione di crisi internazionale, che ha interessato il nostro paese per gli aspetti connessi alla organizzazione logistica e all’autofinanziamento di gruppi riconducibili al radicalismo religioso, è mirata ad una efficace, quanto innovativa e non stravolgente, rivisitazione del sistema normativo, tale da consentire, anzitempo, la disponibilità di istituti ad hoc a fronte di fattispecie tipiche, che potrebbero defilarsi all’orizzonte investigativo.

Il testo legislativo ha introdotto significative norme sostanziali, che, accanto a strumenti investigativi dotati di maggiore snellezza, si aggiungono, senza incertezze interpretative, alla previgente normativa contenuta nel Capo I, Titolo I del C.P. (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato). I successivi lavori parlamentari, che peraltro hanno fatto registrare una generalizzata convergenza di intenti e di comunanza di visioni, hanno poi consentito di meglio incastonare nel sistema le nuove norme, con adattamenti che nulla sottraggono alla sostanza ed alla ratio del decreto stesso.
La norma di maggiore rilievo e novità, introdotta dall’art. 1 del decreto, prevedeva il reato di “Associazione con finalità di terrorismo internazionale “(art. 270 ter C.P.), logicamente ed ermeneuticamente connessa agli articoli 270 C.P. (Associazione sovversiva) e 270 bis C.P. (Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico).

Giova ricordare, per meglio inquadrare la natura e la genesi della norma in esame, che anche l’art. 270 bis C.P. data il suo ingresso nell’ordinamento in un particolare periodo di sanguinosa virulenza della minaccia terroristica nostrana. La norma, difatti, fu introdotta dall’art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15 “Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”: la collocazione che il decreto legge ha voluto conferire all’art. 270 ter si pone, pertanto, nel solco tracciato in precedenza, in aderenza con la precedente normativa antiterrorismo.
La norma, poi riadattata in fase di conversione del decreto e superata nella sua autonomia, rivolgeva la sua punibilità, con la reclusione da sette a quindici anni, contro chiunque “ promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente” delle associazioni che si prefiggono lo scopo di commettere all’estero, o comunque ai danni di uno stato estero, di una istituzione o di un organismo internazionale atti di violenza su persone o cose, con la finalità di terrorismo. La sola partecipazione alle predette associazioni veniva sanzionata con la reclusione da cinque a dieci anni. La norma, come per le precedenti, non recava una definizione, peraltro tanto attesa, del fenomeno del terrorismo: essa è ancora da ricercarsi attraverso la elaborazione di concetti metagiuridici, mediante la esplorazione dei svariati significati che del fenomeno vengono proposti nelle diverse sedi.

E difatti, i termini eversione e terrorismo vengono ampiamente usati nel corpo delle norme, senza che le stesse ne pongano i limiti di significato, talvolta rappresentando dei fenomeni distinti, talaltre addirittura indicandosi il medesimo concetto.
Nella generalità, dobbiamo propendere per la soluzione che assegna alle parole due diverse concettualità. Terrorismo, difatti, è un termine che, utilizzato in diverse latitudini culturali, non necessariamente trova speculare assimilazione al concetto di criminalità politica o può inquadrarsi in quello che il nostro codice definisce “delitto politico” (art. 8 C.P.).
Molte sono state le definizioni attribuite al fenomeno ma, a differenza di quanto avviene per la criminalità di tipo mafioso, non è possibile rinvenirne, nei testi legislativi, una indicazione esaustiva.
Anche a livello del dibattito politico è stata avvertita la primaria ed indefettibile esigenza di convenire su una definizione univoca del pur complesso fenomeno. Il Parlamento, difatti, ha impegnato il Governo a “promuovere in sede europea, nel più breve tempo possibile, la definizione del concetto di attività terroristica, al fine di chiarire attraverso tale disposizione la portata del disposto anche della parte sanzionatoria del presente provvedimento(2)”.

In tal senso, di particolare interesse, nell’ambito dell’Unione Europea, è la proposta di Decisione Quadro del Consiglio, presentata alla Commissione, sulla lotta contro il terrorismo, nella cui introduzione si afferma che “il terrorismo costituisce una gravissima minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo economico e sociale. Il terrorismo non può essere giustificato in alcun caso, qualunque sia il suo obiettivo e qualunque sia il luogo in cui il suo attacco venga preparato o realizzato(3)”.
L’art. 3, nell’elencare una serie di reati, prevalentemente contro la persona, li definisce come reati terroristici qualora siano commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese.
Quello di terrorismo è comunque un concetto diversamente interpretabile, da contestualizzarsi, di volta in volta, nello scenario esaminato, e comunque quando si evidenzino espressioni di violenza, con forme di “guerra non convenzionale”, come negli ultimi tragici eventi.

Da qui la necessità indifferibile di reagire con appropriati strumenti di natura giuridica ad un tipo di offesa che, in circostanze assai simili, per esempio quella di “guerra dichiarata”, avrebbe comportato una reazione modulata su termini di guerra convenzionale.
In tal senso, la sola espressione del programma di un sodalizio eversivo, che muove ed opera sul piano internazionale, costituisce, di per sé, una minaccia alla sovranità interna di uno stato ed esige, pertanto, oggi più che in passato, l’apprestamento di un adeguato apparato normativo di contrasto.
Tutto ciò è avvalorato ove si consideri l’interiorizzazione, nella coscienza collettiva, della indispensabilità di strutture sovranazionali, quali la Comunità Europea e l’Alleanza Atlantica. Una norma penale che tuteli uno Stato estero, nella sua integrità e nella tranquillità dei suoi cittadini, contribuisce senza dubbio al rafforzamento del vincolo di solidarietà tra gli Stati.
Tuttavia, l’esame parlamentare del decreto legge, in sede di conversione, ha indotto il legislatore ad una riformulazione della norma di cui all’art. 1, rilevando che la fattispecie era stata formulata sulla falsariga del corrispondente reato associativo relativo al terrorismo interno.

In più, veniva rilevato che le organizzazioni criminali di matrice politica ed economica non si limitano più a svolgere la loro efferata azione all’interno dei confini di questo o quell’altro stato, ma disseminano il terrore su obiettivi umani e materiali non più selezionati e scelti su parametri di appartenenza nazionale.
Difatti, è stato evidenziato che “ le condotte dei due reati sono pressoché identiche, salvo che per il soggetto destinatario dell’atto violento, che in un caso è lo stato estero o un’istituzione internazionale, nell’altro è, invece, l’ordine democratico interno(4)”.
La riformulazione dell’art. 1 del decreto ha trovato origine anche nella necessità di coordinamento con altri paesi della Comunità Europea, che stanno procedendo alla definizione del concetto generale di terrorismo.
Ecco, quindi, che si è giunti alla unificazione delle due fattispecie, quella dell’art. 270 bis e dell’art. 270 ter, come riportato dal decreto, procedendosi ad una modifica organica ed attenta del preesistente art. 270 bis.

La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, ha così formulato, all’art. 1, la nuova previsione dell’art. 270 bis, novellamente rubricando come “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.
Pur nella valutazione della esistenza di taluni vuoti nella nostra legislazione penale sostanziale, nella quale non erano previsti reati che permettessero alle nostre strutture di reagire adeguatamente nei casi di terrorismo internazionale, si è ritenuto opportuno evitare qualsiasi stravolgimento del sistema, utilizzandosi, pertanto, istituti già previsti nel nostro ordinamento.
Ad una prima lettura della stessa rubrica della norma, emerge come ancora il legislatore abbia tenuto, con l’uso della congiunzione “o”, una distinzione, seppur sfumata, dei concetti di terrorismo e di eversione. I lavori parlamentari hanno evidenziato una profonda riflessione proprio sul primo punto, avvertendosi, peraltro da tutte le parti politiche, la esigenza di una severa attenzione nella formulazione esaustiva del concetto di terrorismo. Giova ricordare, altresì, che il nostro paese è tuttora impegnato in sede comunitaria, nella Giunta Affari Interni di Giustizia Europea, nella ricerca di una definizione comune di terrorismo.
Il primo comma dell’articolo sanziona con la reclusione da sette a quindici anni la condotta di chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

La sola partecipazione a tali associazioni prevede la reclusione da cinque a dieci anni. Al comma 3 si rinviene una aggiunta alla enunciata finalità di terrorismo, senza che, come prima accennato, di quest’ultima si pongano origini e limiti; e difatti la previsione ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Proprio su quest’ultimo punto si sono focalizzate molte riflessioni nel corso del dibattito parlamentare, rilevandosi, da alcune parti, talune difficoltà circa la individuazione degli “organismi internazionali”, potendosi ricomprendere tra questi ultimi anche delle organizzazioni private che operano a livello transnazionale. Si obiettava, altresì, la estensione di un ambito di tutela così rilevante a organismi internazionali apparentemente imprecisati ed indeterminati.
Per di più, veniva argomentato che la genericità della disposizione avrebbe potuto prestare spazio a manovre di carattere politico di prevenzione e repressione di forme legittime di critica e di contestazione politica ed ideologica, rinvenibili in situazioni nazionali interne. Altra perplessità muoveva dalla considerazione che ritenere soggetto passivo uno stato estero o una organizzazione internazionale poteva rivelarsi una contraddizione con la collocazione della norma, cioè tra i delitti contro lo Stato italiano.

Tuttavia, lo scopo stesso della norma, quello cioè di punire atti di terrorismo, ha facilitato il superamento di tali perplessità, nella considerazione della importanza oramai assunta da taluni organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’OCSE, l’OSCE, etc., ormai meritevoli di eguale tutela al pari degli stati nazionali.
Infine, viene prevista la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego ”.
Il comma 1 bis introduce la nuova formulazione dell’art. 270 ter rispetto al testo del decreto, mutuandosi analoga disposizione in tema di mafia; viene, cioè, introdotto il reato di “Assistenza agli associati”, che spiega i suoi effetti al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. La norma prende in esame la condotta di chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis. Sono previsti la reclusione fino a quattro anni e un aumento di pena in caso di assistenza continuativa, con la esclusione della punibilità per chi commette il fatto in favore del prossimo congiunto.

3. Gli strumenti preventivi ed investigativi

a. Il legislatore ha inteso recepire taluni strumenti introdotti dalla legislazione emanata per la lotta alla criminalità organizzata, convertendoli alla esigenza di fronteggiare il terrorismo con modalità efficaci e rapide, che consentissero di esprimere, altresì, una incisiva forma di controllo del territorio. Per questo, l’art. 3 ha apportato delle modifiche all’art. 25 bis, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, che prevede la perquisizione di edifici. La norma consente la possibilità, per gli ufficiali di P.G., di procedere alle perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici quando vi sia il sospetto che vi si trovino armi, munizioni o esplosivi, ovvero che si abbia motivo di ritenere che “sia rifugiato un latitante o un evaso” per reati di criminalità organizzata o, secondo la nuova previsione, anche per delitti con finalità di terrorismo.

b. Inoltre, la particolare complessità delle indagini finalizzate al fenomeno terroristico, la mutevole articolazione e la diversificazione ideologica dei sodalizi in questione, per loro stessa natura ordinati in agenzie criminali raramente permeabili, hanno richiesto la creazione o la rivisitazione di strumenti investigativi snelli ed efficaci, svincolati da una eccessiva burocratizzazione delle procedure.
L’art. 4 della legge, facendo proprio un istituto originariamente ideato per l’attività di contrasto al traffico degli stupefacenti, ha introdotto l’attività sotto copertura. La norma esclude la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che, fermo quanto disposto dall’art. 51 C.P., “al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego”.
È consentito, nello svolgimento delle predette attività, l’utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, nonché l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili; la facoltà è chiaramente necessaria sia per ragioni di incolumità degli operatori di polizia che per la efficacia delle attività condotte, altrimenti non esperibili. Laddove l’adozione delle suddette coperture avvenisse per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, vi è l’obbligo di informare il pubblico ministero al più presto e non oltre le 48 ore successive all’inizio delle attività.

La condotta di tali attività, in considerazione della loro insita delicatezza e della specifica professionalità richiesta, è demandata esclusivamente agli ufficiali di P.G. degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri specializzati nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e della Guardia di Finanza competenti nello specifico settore del contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. Le operazioni possono essere disposte dal Capo della Polizia e dai Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, o, su loro delega, dai responsabili provinciali delle suddette Forze di Polizia, peraltro titolati ad essere immediatamente informati dell’esito delle operazioni stesse. Il Pubblico Ministero deve essere preventivamente informato dell’esecuzione delle operazioni sotto copertura e, ove lo richieda, del nominativo dell’ufficiale responsabile della operazione stessa. Analogamente, al Pubblico Ministero devono essere riferiti senza ritardo i risultati conseguiti.

La norma introdotta dall’art. 5 amplia il ventaglio delle possibilità in campo investigativo, consentendo, attraverso la nuova formulazione dello strumento delle intercettazioni preventive, di poter operare a più ampio raggio. L’articolo riformula completamente l’art. 226 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, rubricato come Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni.
In sostanza, allorché vi sia la necessità dell’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all’ art. 407 comma 2 lettera a) n. 4(5) e 51 comma 3 bis del C.P.P.(6), si può procedere ad intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’art. 614 C.P. Titolati alla richiesta dello svolgimento dell’attività sono il Ministro dell’Interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all’art. 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203(7), nonché il Questore o i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; competente a fornire l’autorizzazione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.

L’intercettazione è autorizzata per la durata massima di quaranta giorni, allorché il titolare all’autorizzazione lo ritenga necessario sulla base di elementi investigativi a sostegno. In presenza di presupposti di legge, l’intercettazione è prorogabile per periodi successivi di venti giorni: la prosecuzione è autorizzata con decreto, nel quale devono chiaramente essere evidenziati i motivi su cui poggia la decisione. Le operazioni svolte e gli elementi con esse acquisiti sono riassunti in un verbale sintetico, che, insieme ai supporti utilizzati, deve essere depositato presso il procuratore competente entro cinque giorni dal termine delle attività stesse.
Analogamente, con le stesse modalità autorizzative e ricorrendo gli stessi presupposti di esigenza investigativa di cui al comma 1, si può procedere al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché all’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e all’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. È fatto divieto di utilizzo nel procedimento penale degli elementi acquisiti nel corso delle attività preventive, utilizzabili tuttavia ai soli fini investigativi, per il prosieguo delle attività; conseguentemente le stesse attività di intercettazione e le notizie acquisite non possono essere riferite né in atti di indagini o in caso di deposizione, né in ogni altra ipotesi di divulgazione.

Le intercettazione di cui all’art. 226 sono eseguite con l’utilizzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture, individuate dal Procuratore titolare alla concessione dell’autorizzazione.
L’art. 5 si chiude con la previsione di due ipotesi sanzionatorie. Il comma 3 bis prevede la sanzione per la divulgazione o la pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni preventive con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il comma 3 ter, invero stranamente posizionato dal legislatore, poiché evidentemente connesso all’art. 4 della legge, prevede la reclusione da due a sei anni, salvo ipotesi di reato più grave, per chiunque, in fase di operazioni sotto copertura, “…indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse”.
L’art. 6, infine, amplia le ipotesi di applicabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, operando una sostanziale aggiunta all’art. 295 C.P.P., con la previsione secondo cui, per agevolare la ricerca di latitante, si può procedere alla attività de quo anche quando il latitante stesso sia tale in relazione a uno dei delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) n. 4.

L’innovazione legislativa comprende anche l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione. Infatti l’art. 7 amplia la lista dei soggetti di cui all’art. 18, primo comma n. 1) della legge 22 maggio 1975, n. 152, nei cui confronti si può procedere analogamente a quanto avviene per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, come previsto dall’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e cioè direttamente con l’applicazione della sorveglianza speciale di p.s., senza che vi sia stato in precedenza l’avviso orale. L’applicabilità delle misure di prevenzione indicate dal combinato disposto delle due leggi citate si estende, difatti, con la nuova norma, anche ai soggetti che mirano alla sovversione dello Stato mediante la commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.

4. Aspetti sul coordinamento

Il fenomeno terroristico non è più inquadrabile in dinamiche a carattere locale: la sua stessa fondamentale ed inaccettabile ragione di essere, quella cioè di destabilizzare e sovvertire l’ordine costituito, si insinua e ricerca spazi nella macrodimensione delle dinamiche internazionali.
Parimenti, l’azione di contrasto deve essere informata alla esaltazione del flusso informativo e alla massima spinta nel settore del coordinamento. Ecco perché il legislatore non poteva non operare una scelta della via da percorrere nel coordinamento dei procedimenti penali scaturiti nel particolare settore, non tralasciando le specifiche situazioni di indagini connesse:
“…a tal fine, infatti, la scelta operata è stata di mettere i competenti organi statuali nelle condizioni di operare con agilità ed efficacia, tenendo conto della realtà del fenomeno da contrastare e da reprimere e delle comuniesigenze operative connesse(8)”.

Nel corso del dibattito parlamentare era emersa, attraverso la sollecitazione di talune parti, la eventualità di attribuire ad un ufficio nazionale del Pubblico Ministero la competenza sul coordinamento e sulla gestione unitaria delle indagini relative a fatti di terrorismo, come peraltro già avviene nei casi di criminalità organizzata, sulla cui supervisione investigativa opera, a livello centralizzato, la Direzione Nazionale Antimafia. Proprio a quest’ultimo organismo, attraverso una sua rimodulazione, si era ipotizzato di attribuire analoga competenza per i fatti di terrorismo. Tuttavia, la necessità di operare scelte legislative in tempi ristretti, in ragione dell’incombenza della minaccia, ha fatto propendere per una successiva rivisitazione della problematica in tempi meno affetti da esigenze emergenziali.
Altre norme della legge toccano il settore più prettamente procedurale, fissando dei riferimenti circa le competenze e le attribuzioni.
L’art. 10 bis sancisce, difatti, talune modifiche agli artt. 51 e 328 C.P.P.
Anzitutto viene aggiunto il comma 3 quater dell’art. 51, stabilendosi che, per i delitti con finalità di terrorismo, le funzioni dell’accusa sono esercitate dall’ufficio del “pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”, analogamente a quanto avviene per i reati di criminalità organizzata.
Di conseguenza, anche le funzioni del giudice per le indagini preliminari sono esercitate “…da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”, così come stabilito dal nuovo comma 1 ter dell’art. 328 C.P.P.

Approfondimenti

(1) Relazione del Governo al progetto di legge n. 1797, p. 2.
(2) Atti parlamentari, XIV Legislatura, 21 novembre 2001, n.66.
(3) Relazione alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, n. 501PC0521.
(4) XIV Legislatura, Camera dei Deputati, 2^ Commissione permanente Giustizia, seduta del 23 ottobre 2001, Relazione del Presidente, On. Gaetano Pecorella.
(5) Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale.
(6) Si riferisce ai reati di criminalità organizzata e a quelli in materia di stupefacenti.
(7) La legge ha previsto la costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata.
(8) Senato della Repubblica, XIV legislatura, 87^ seduta, Relazione del Sen. Luigi Bobbio al disegno di legge n. 884.