La gestione dell'indagine

Pasquale Angelosanto

“Ma quel che mi soddisfaceva di più in questo metodo era il fatto che, grazie ad esso, ero certo di usare sempre la mia ragione, se non perfettamente, almeno nel miglior modo possibile per me; e adoperandolo sentivo anche che il mio intelletto si abituava a poco a poco a concepire più nettamente e distintamente i suoi oggetti, e che, non avendolo limitato a nessun oggetto in particolare, potevo sperare di applicarlo alle difficoltà delle altre scienze con altrettanto successo, come mi era accaduto con quelle dell’algebra. Non che per questo osassi affrontare subito l’esame di tutti i problemi che si potessero presentare: sarebbe stato contrario proprio all’ordine prescritto dal metodo”.
Dal “Discorso sul metodo” di René Descartes.

1. L'elaborazione di una dottrina e la ricerca di un metodo. Le attività informativa e investigativa: ambiti di operatività e terminologia corrente

Le procedure investigative, che soltanto di recente hanno trovato dignità e collocazione scientifica in alcuni atenei che hanno attivato gli insegnamenti interdisciplinari nell’ambito della “Scienza dell’investigazione”, da sempre hanno sofferto della mancanza di un’autonoma dottrina che ne elaborasse i canoni teorici e, di conseguenza, di un metodo che ne garantisse la pratica uniformità applicativa.

Il vuoto dottrinale e l’indisponibilità di un metodo sono stati causa di quello che potremmo definire il “municipalismo investigativo”: nei vari distretti giudiziari i cc.dd. “investigatori” hanno seguito prassi autarchiche, nell’accezione filosofica di autosufficienza, che sedimentatesi su esperienze maturate localmente, sebbene abbiano prodotto dei risultati (in alcuni casi encomiabili), hanno impedito un’evoluzione della disciplina investigativa che è rimasta relegata in appendice all’onnicomprensiva “tecnica professionale”. Municipalismo investigativo che ha prodotto il più deleterio “personalismo metodologico”: l’immaginario collettivo e quello letterario - e i passi tratti dalla narrativa poliziesca riportati in apertura di alcuni paragrafi ne sono emblematica rappresentazione - hanno da sempre legato il successo investigativo al “fiuto” dell’indagante. La sola intuizione non può oggi governare la complessa procedura di indagine, legata a mezzi, forme e tempi le cui inosservanze producono vizi d’origine e in itinere e l’implosione della costosa macchina investigativa.

L’elaborazione dottrinale finalizzata alla ricerca di un valido modello operativo deve, quindi, muovere dall’esame delle molteplici e disparate esperienze dei reparti investigativi, analizzando la validità dei percorsi che hanno assicurato il buon esito di un’investigazione e, soprattutto, approfondendo le reali cause che ne hanno determinato l’eventuale insuccesso.

I risultati investigativi, positivi o negativi, sono intrinsecamente connessi al definitivo esito dell’intero procedimento penale: il codice di rito - introducendo nuove regole nella formazione della prova - ha definitivamente sanzionato che l’indagine si conclude nel dibattimento.

Il raggiungimento degli obiettivi tattici endoprocedimentali (sui quali erroneamente tuttora si valutano i risultati), della presunta individuazione del responsabile del reato e della probabile ricostruzione del fatto, costituisce un momento dell’intera investigazione, ma non la esaurisce dovendosi, correttamente, fare riferimento all’obiettivo strategico del procedimento, rappresentato dal giudicato finale.

Quindi, lo sforzo di creare una dottrina investigativa prende le mosse dall’esame degli aspetti caratterizzanti i più significativi procedimenti di interesse, dai quali si è cercato di trarre induttivamente regole che abbiano validità generale. Non essendo possibile enumerare, e conoscere, tutte le singole investigazioni, il procedimento induttivo seguito ha riguardato l’esperienza ormai decennale del Raggruppamento Operativo Speciale e il confronto di questa con le più valide esperienze degli organi investigativi dell’Arma territoriale.

Le regole generali empiriche così tratte sono state poste a base della prima bozza di una parte della dottrina di impiego, qui sinteticamente affrontata nella premessa al paragrafo dell’indagine, e della ricerca di un metodo valido per tutte le realtà operative, anche di quelle più fortemente condizionate dall’elemento territoriale.

Con questo lavoro, che riprende alcuni aspetti della materia oggetto di specifico insegnamento alla Scuola Ufficiali Carabinieri - nell’ambito della Cattedra di Tecniche Investigative - aperto ovviamente alle osservazioni e critiche di colleghi e cultori dell’argomento, si vogliono porre le basi per la costruzione di un metodo che consenta alle unità investigative di disporre di uno strumento che, sebbene non garantisca il risultato, assicuri l’esame del poliedrico problema investigativo in tutta la sua complessità.

L’esposizione della ricerca di rituali che razionalizzino l’amministrazione delle informazioni e le attività investigative necessita di preliminari focalizzazioni terminologiche e concettuali.

L’attività informativa e quella investigativa (i cui aspetti gestionali sono oggetto del presente lavoro), concettualmente appartenenti a sfere operative distinte, devono essere poste in costante rapporto biunivoco di interscambio, senza però essere confuse, in quanto prevalentemente:

- la prima nasce e si sviluppa fuori da un procedimento penale;

- la seconda nell’ambito di un procedimento penale, in cui la normativa che tutela il c.d. “segreto investigativo” (rectius d’indagine) costituisce ostacolo all’immediata fruibilità extraprocedimentale delle emergenze nel processo informativo.

Per contro, sotto il profilo organizzativo-funzionale questa distinzione non può considerarsi rigida in quanto l’attività informativa di cui ci si occupa, non rappresentando per l’Arma un semplice “problema di conoscenza” o un’utilità per la soluzione di “problemi operativi”, costituisce - oltre ad un’autonoma attività - anche una fase propedeutica o di indirizzo per l’investigazione e, nella fase di sviluppo di questa, un sussidiario sostegno.

Sulla base delle predette sintetiche considerazioni il complesso dei compiti operativi istituzionali viene assolto attraverso:

- l’attività informativa propria, che nasce e si sviluppa fuori da un procedimento penale. Questa:

. è funzionale all’aggiornamento della “situazione informativa”, che consiste essenzialmente “nell’elaborazione di dati informativi raccolti su problemi o situazioni di interesse, al fine di perfezionare e mantenere aggiornata la conoscenza di quanto accade nel loro ambito e formulare, ove il caso lo richieda, ipotesi di sviluppo di situazione da sottoporre a costante verifica sulla base delle informazioni successive”;
. è essenziale allo svolgimento delle cc.dd. “indagini preventive”, delegabili dal Procuratore Nazionale Antimafia ai servizi centrali e interprovinciali;
. è prodromica all’investigazione, attraverso l’individuazione degli obiettivi di indagine e la formulazione di ipotesi investigative da verificare (vedi infra), anche con l’avvio di una vera e propria “indagine preliminare”;

- l’attività info-investigativa, afferente lo sviluppo integrato e parallelo delle attività informativa e investigativa in funzione operativa (cioè l’attività informativa sussidiaria all’investigazione e che si sviluppa parallelamente e strumentalmente a quest’ultima);

- l’attività investigativa propriamente detta, le cui emergenze storicizzate - superati i vincoli posti dall’art. 329 c.p.p. - potranno costituire informazione fruibile nell’attività informativa propria e in quella info-investigativa.

I risultati delle predette attività, nel rispetto dei limiti legali circa la loro fruibilità, intelligentemente e analiticamente processati costituiranno la base per l’Analisi Strategica che “riguarda sbocchi e obiettivi a più lungo termine, come la natura di un tipo di crimine o di criminale, gli ambienti e le proiezioni di crescita in tipologia di attività criminose e la determinazione delle priorità di politica criminale” ovvero per quella Operativa, “diretta verso un obiettivo di polizia a medio termine come l’arresto, la confisca e il sequestro”.

La terminologia in uso in ambito INTERPOL può indurre l’operatore ad attribuire accezioni non aderenti ai concetti di “analisi strategica” e di “analisi operativa”, in quanto a un più attento esame le predette aggettivazioni sono da considerare esclusivamente come finalità e non come livelli dell’analisi stessa. Da ciò deriva che sia la strategica sia l’operativa sono analisi esperibili da tutte le strutture organizzative di polizia, qualunque sia il loro livello ordinativo, che perseguono il contrasto alla criminalità. Anche la più piccola unità operativa (ad es. la Stazione CC), nel proprio ambito e in relazione ai propri obiettivi, può proficuamente svolgere analisi strategica se questa è finalizzata non al raggiungimento di un immediato risultato, come l’arresto, ma alla connotazione di un ambiente criminale o all’individuazione della natura di un tipo di crimine o di criminale.

Per completezza è d’uopo fare riferimento anche a una diversa terminologia, recentemente diffusasi in ambiente EUROPOL, riferentesi a procedure che non hanno riscontro in corrispondenti attività operative esperite dall’Arma per le eccessive differenziazioni e frammentazioni concettuali - non tutte condivisibili - che sottendono i significati degli stessi termini in uso. Infatti, accanto all’abusato concetto di “intelligence” e a quelli precedentemente riportati afferenti l’analisi criminale sono stati introdotti quelli di “intelligence strategica” e di “intelligence operativa” oltre alla indefinita “analisi di intelligence”, mentre riguardo al c.d. “processo di intelligence” sono evidenti le forti analogie di una parte di questo con il “processo informativo” elaborato dalla dottrina militare, riportata nella pubblicazione richiamata.

Invero, in ogni settore operativo è da tempo emersa l’ineludibilità di processi di analisi che mirino a cogliere i parametri caratterizzanti gli ambiti della devianza criminale di interesse e ad assicurare una razionale e permanente raccolta, utilizzazione e diffusione del patrimonio informativo, spesso depauperato da dispersioni causate dall’assenza di contenitori e di discipline di conservazione e di utilizzazione. Infatti, già con un’apposita direttiva, avente ad oggetto “Attività di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata”, il Comando Generale dell’Arma, rilevando “la crescente incidenza della criminalità organizzata sulla situazione generale dell’ordine e della sicurezza pubblica”, riteneva necessario “ricorrere a rigorosi procedimenti di analisi dei fenomeni ed a ricercare nuovi strumenti di gestione delle informazioni che consentano di avere una visione globale e realistica dell’evoluzione delle manifestazioni delittuose e di individuare le linee di azione più convenienti per l’attività di contrasto”.

2. L'indagine

a) Premessa

Partiamo dai termini. Indagare e investigare, due verbi che stanno a significare, per etimo diverso, rispettivamente “il ricercare con attenzione e diligenza” o “fare accurate e sistematiche ricerche per acquisire conoscenza o stabilire la verità di qualche cosa” e “il cercare, l’esaminare o l’indagare con cura ed attenzione per scoprire o venire a sapere qualcosa” ovvero “ricercare con cura, seguendo ogni traccia, ogni indizio che possa condurre a scoprire, a conoscere, a trovare ciò che si cerca”, ma che nel linguaggio corrente, spesso per sinonimia, indicano quel complesso di attività finalizzate alla conoscenza di verità storiche o strumentali al conseguimento di un obiettivo cognitivo.

Nel lessico giuridico il termine si rinviene nel Libro V del Codice di Procedura Penale, titolato “Indagine Preliminare e Udienza Preliminare”, ma questo non fornisce però la sua definizione, indicando soltanto la sua “finalità”. Il significato va ricavato dal complesso normativo riferito ai soggetti che quell’attività devono compiere.

L’indagine preliminare si caratterizza, quindi, per la sua “finalità investigativa”, in quanto serve a compiere gli accertamenti necessari a consentire al pubblico ministero di dare il connotato della “fondatezza” a una notizia di reato per poi esercitare - obbligatoriamente - l’azione penale. Pertanto, non discostandosi dal significato proprio delle parole, affermare che “l’indagine ha una finalità investigativa” non significa fornire una definizione tautologica, ma attribuire all’espressione un preciso valore sintattico.

Indagini preparatorie dell’eventuale processo (perciò “preliminari”) che mirano alla ricostruzione storica del fatto reato e alla individuazione del suo autore. Attività che si esplica fuori dal processo, nella fase c.d. procedimentale che quello precede: fase pre-processuale, che può assumere i caratteri pre-istruttori o para-istruttori a seconda della valenza in giudizio degli elementi raccolti (sui quali il giudice non può fondare la sua decisione, salvo alcune deroghe), che hanno utilizzabilità e valori pieni soltanto all’interno di essa. Quegli stessi elementi che verranno, all’esito dell’indagine preliminare, valutati prognosticamente per stabilirne il grado di resistenza in dibattimento.

Sintetizzando, le indagini si aprono con l’iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro e si chiudono (salvo particolari ipotesi di attività integrative) con la determinazione del pubblico ministero di richiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio, esercitando l’azione penale.

All’attività investigativa caratterizzante la fase delle indagini preliminari provvedono la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, che “svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art. 326 c.p.p.). E sulle attribuzioni funzionali della polizia giudiziaria, dalla dottrina ritenute complementari a quelle del pubblico ministero, che si incentra il tema del presente lavoro, che - lungi dal riproporre l’esame delle funzioni della p.g. o della sua struttura - ha per oggetto lo studio degli aspetti gestionali dell’investigazione, esclusivamente come momento dell’indagine preliminare la cui direzione in funzione processuale spetta al pubblico ministero, auspicando il definitivo riconoscimento dell’esercizio delle funzioni propositive e propulsive della polizia giudiziaria, volute dal legislatore del 1988, disattese dalla prassi ma chiarite, con l’estensione delle possibilità operative, da quello del 1992 e, per ultimo, ribadite nel 2001 con la legge n. 128.

Infatti, ed è d’uopo riportarne per intero le valutazioni, gli autori dell’opera segnalata sostengono: “Dalla circostanza che, nell’attuale sistema, l’attività di polizia giudiziaria sia stata disegnata come complementare rispetto all’attività del pubblico ministero non discende peraltro la sua sovrapponibilità rispetto a quella dell’altro organo delle indagini. Il fatto che il codice privilegi gestioni unitarie e collaborative non importa infatti la duplicazione dello stesso tipo di attività o di attività non sufficientemente differenziate. Importa invece una gestione congiunta delle indagini stesse con una ripartizione interna di ruoli, responsabilità e scopi. In una sorta di gestione manageriale del procedimento nella quale l’attività di polizia giudiziaria si caratterizza per quella tipicamente propria di una task force: vale a dire per quella di un osservatorio avanzato del pubblico ministero (con prevalenti funzioni propulsive di indagine) e di agile strumento investigativo di nuova professionalità (...) La soluzione privilegiata dal codice in tema di rapporti tra i due organi di indagine ha incontrato numerose difficoltà nella sua concreta applicazione (...) Preoccupata di non incorrere nelle sanzioni disciplinari e penali configurabili in caso di ritardo nella trasmissione immediata dell’informativa di reato (art. 347), la polizia giudiziaria ha preferito, alle faticose investigazioni d’iniziativa, la “trasmissione burocratica” di notizie di reato restando poi in attesa delle “direttive” dal pubblico ministero. Quest’ultimo, soffocato da adempimenti temporalmente cadenzati e dal massiccio flusso di procedimenti, ha finito per trovarsi concretamente impossibilitato ad assumere la direzione delle indagini e, quando lo ha fatto, ha spesso interpretato conflittualmente i propri compiti scambiando la “direzione in funzione dell’azione penale” con una direzione “operativa” cui non era neppure professionalmente preparato. Le difficoltà applicative appena evidenziate ed il pericolosissimo espandersi della criminalità (non solo organizzata) hanno imposto al legislatore urgenti modifiche processuali che hanno rimodellato realisticamente e pragmaticamente l’apprezzabile soluzione privilegiata dal codice e che si sono mosse secondo quelle direttrici di fondo volte a consentire alla polizia giudiziaria il recupero di spazi investigativi non marginali e ad attribuire al pubblico ministero una “direzione” prevalentemente processuale dell’indagine preliminare”.

Il riconoscimento delle funzioni propositive e propulsive alla attività della polizia giudiziaria comporta da parte dei suoi appartenenti assunzioni di responsabilità e un costante aggiornamento tecnico-professionale, non potendosi far ricorso a invalse pratiche che, sedimentatesi sopra ormai superate e vetuste impostazioni investigative o strutturazioni organizzative non aderenti alle riconosciute forme di contrasto, impediscono l’assolvimento dei compiti (da valutare in termini di efficacia/efficienza), relegando le unità investigative a ruoli marginali e meramente esecutivi.

b. Assetto normativo

Prima di approfondire gli aspetti gestionali dell’indagine è necessario perimetrare legalmente l’area di responsabilità della polizia giudiziaria, ove questa può dispiegare - nell’autonomia riconosciuta dall’assetto normativo - manovre investigative funzionali al processo.

La classificazione delle attività proprie della polizia giudiziaria si desume dal contesto normativo emergente, in modo specifico, dal Titolo III del Libro I (il codice del 1989 ha riconosciuto alla Polizia Giudiziaria la dignità di soggetto al pari del pubblico ministero e degli altri protagonisti del processo, affrancandola dalla limitativa ausiliarietà collaborativa che la connotava nel vecchio rito, anche se questo le riconosceva potestà istruttorie preliminari di valenza extraprocedimentale), dal Titolo IV del Libro V (“Attività a iniziativa della polizia giudiziaria” - artt. 347-357), dal Capo III delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. (D. L.vo 28.7.1989 n. 271, artt. 5-20) recante “disposizioni relative alla polizia giudiziaria” e, in via più generale, dal complesso delle regole dettate per l’indagine preliminare e per le attività del pubblico ministero, in quanto delegabili alla stessa polizia giudiziaria.

L’attività investigativa nasce con l’acquisizione o l’apprensione (chiara la differenza tra i ruoli ricoperti dalla polizia giudiziaria, passivo nella ricezione e attivo nell’apprensione) della notizia di reato e si sostanzia, principalmente, nell’individuazione e nell’assicurazione delle fonti di prova, nella ricerca degli autori del reato e nella raccolta di quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

I compiti investigativi normativamente attribuiti alla polizia giudiziaria si estrinsecano nei due grandi ambiti delle attività a iniziativa e delegata, caratterizzanti gli stessi funzionali rapporti tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

Nell’attività ad iniziativa possono individuarsi le caratteristiche:

- della completa autonomia, nell’azione esplicata dopo l’acquisizione della notizia di reato e sino a quando non intervengono le direttive del pubblico ministero (art. 348, comma I, c.p.p. e, ora, articolo 327 c.p.p. novellato dalla legge n. 128 del 26 marzo 2001, prima in nota riportato);

- della parziale autonomia, nell’azione guidata dalla cornice della direttiva impartita dal pubblico ministero (art. 348, comma III, c.p.p.);

- della autonomia sopravvenuta, nell’ipotesi di acquisizione di nuovi elementi anche dopo la direttiva ricevuta (art. 348, comma III, c.p.p.);

- del parallelismo, quando la polizia giudiziaria compie attività autonoma, anche dopo la direttiva ricevuta, attuando (assumendosene la piena responsabilità) proprie idee investigative (l’importante innovazione introdotta dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, a parere di chi scrive nella sostanza non modificata dalla richiamata legge del 2001, consente tuttora alla p.g. di operare - a ragione - fuori dai margini della direttiva, ma senza stravolgere l’impostazione strategica dell’indagine stessa).

Restano, pertanto, chiaramente individuati l’area di responsabilità e gli spazi di manovra della polizia giudiziaria.

3. La Pianificazione dell'indagine: premessa, sviluppo della fase concettuale dell'attività di pianificazione e la fase organizzativa

Le funzionali attività della polizia giudiziaria, siano esse svolte d’iniziativa o nell’ambito delle direttive impartite dall’organo requirente titolare dell’indagine, devono essere correttamente “pianificate” (concepite e organizzate) e coerentemente condotte (nel rispetto consequenziale delle premesse).

La “fase della pianificazione” (concezione e organizzazione) è finalizzata alla definizione di una “scelta investigativa” (in questo termine si ricomprendono l’obiettivo investigativo e le ipotesi investigative connesse) che indirizzi le indagini e delle modalità operative attraverso le quali pervenire al risultato (uno o più “obiettivi investigativi”) che ci si è proposti di conseguire (per esempio la cattura di un latitante o l’individuazione delle componenti organiche di un’associazione di tipo mafioso) o per il quale si è ricevuta esplicita direttiva dall’autorità giudiziaria (per esempio scoprire gli autori di un fatto-reato).

All’individuazione della “scelta investigativa” (obiettivo e ipotesi) si perviene attraverso un procedimento inferenziale che ha le sue premesse nel “quadro di situazione info-investigativa”, aggiornato seguendo un definito processo informativo. La completezza delle informazioni disponibili e l’elaborazione di una coerente ed esatta analisi informativa garantiscono la corretta impostazione e l’agevole sviluppo del conseguente “processo investigativo”, inteso quale razionale individuazione, aderente ed efficace organizzazione e precisa e puntuale esecuzione delle attività di polizia giudiziaria più idonee al conseguimento degli obiettivi investigativi.

Fissato l’“obiettivo investigativo” e sviluppando il processo informativo si perviene all’individuazione di una serie di “ipotesi investigative”, alternative o concorrenti, tra le quali occorrerà scegliere quella da attuare, qualora non sia possibile svilupparne contemporaneamente più d’una. La scelta è operata tenendo conto dell’astratta idoneità di ogni ipotesi a conseguire l’“obiettivo investigativo” e a prevenire o contrastare le “possibili scelte criminali” dell’indagato, che presumibilmente cercherà di sottrarsi alle indagini o potrà consumare altri reati. Una corretta valutazione delle “scelte criminali” consente di procedere, con maggiore aderenza, all’individuazione della “ipotesi investigativa”, che è comunque suscettibile di modifiche o aggiornamenti in ragione degli scostamenti rilevati durante il processo investigativo. Il “quadro di situazione info-investigativa” costituisce riferimento imprescindibile del processo investigativo e consente di valutare costantemente la correttezza delle conclusioni alle quali si era pervenuti in termini di obiettivi investigativi, ipotesi investigative e presunte scelte criminali.

Esemplificando, in sede di pianificazione di attività investigativa mirata al contrasto di un’articolazione di tipo mafioso che ha tra le finalità anche la gestione dei traffici di stupefacenti, le indagini potranno essere finalizzate al conseguimento di distinti ma connessi obiettivi (funzionali al definito tipo di contrasto), dei quali:

- i principali potrebbero essere costituiti:

. dall’individuazione delle componenti organiche, degli aspetti strutturali dell’organizzazione e del metodo mafioso seguito;
. dalla scoperta dei canali sui quali si sviluppa il traffico degli stupefacenti, gestito dagli stessi componenti l’organizzazione;


- i secondari potrebbero essere rappresentati:

. dall’eventuale cattura (se il pianificato contrasto la prevede come tale) degli associati latitanti, che di quelle strutture organiche si servono;
. dall’evidenziazione delle probabili altre finalità illecite del sodalizio.


Una volta fissato l’obiettivo investigativo, per giungere alla individuazione e alla definizione delle ipotesi investigative, alternative o concorrenti, da sottoporre al Pubblico Ministero che dopo il confronto e le valutazioni - di cui si dirà in seguito - dovrà scegliere quella processualmente più remunerativa, nella fase della “pianificazione” la polizia giudiziaria segue inizialmente le fasi di un processo decisionale, valido per tutte le attività umane che richiedono una fase di studio preliminare all’attività esecutiva.

Pertanto lo sviluppo logico delle fasi del processo decisionale sarà il seguente:

- “individuazione e definizione dell’obiettivo investigativo” (es.: ricerca del latitante, individuazione delle componenti organiche di una struttura mafiosa, identificazione degli autori di un omicidio, ecc.);

- “analisi del problema investigativo”, cioè esame dei dati funzionali all’“obiettivo investigativo”, attraverso la raccolta dei dati investigativi e delle informazioni disponibili e dello sviluppo della ricerca di questi, compatibilmente con il tempo a disposizione (l’aspetto temporale, come si dirà meglio in seguito, incide notevolmente sulle attività);

- “ricerca ed esame delle ipotesi investigative alternative”, al fine di individuare quelle razionalmente praticabili che garantiscano la massima probabilità di raggiungimento del risultato. Nell’indagine d’iniziativa, la “ricerca” e l’“esame” preliminare spettano alla polizia giudiziaria proponente, che solo nella fase successiva vedrà il coinvolgimento del pubblico ministero;

- “scelta dell’ipotesi investigativa praticabile”, attraverso la verifica del quadro investigativo con l’A.G.;

- “attuazione dell’ipotesi investigativa prescelta”, con la definizione del percorso investigativo da praticare attraverso l’individuazione delle cc.dd. linee di azione.

Sin qui la fase di studio preliminare all’attività organizzativa ed esecutiva, il cui sviluppo comporta il necessario “controllo dei risultati investigativi”, esperibile soltanto nell’avviata fase dell’esecuzione dell’indagine (vedi infra, la condotta dell’indagine).

In definitiva, l’individuazione della scelta investigativa (obiettivo + ipotesi praticabile) che conclude la precedente fase della “concezione” esprime, sinteticamente, la direzione in cui si ritiene opportuno orientare le indagini.

L’aspetto “organizzativo” della fase di pianificazione riguarda, invece, lo sviluppo della decisione assunta (attuazione dell’ipotesi investigativa prescelta) attraverso:

- il confronto tra le esigenze investigative e processuali (potrebbero coincidere, nel perseguimento dell’obiettivo, o potrebbero non essere sincroniche se la progressione investigativa non consente un eguale sviluppo di attività in funzione dibattimentale) e le possibilità tecniche e operative (verifica della congruità dei mezzi e risorse strumentali al perseguimento dell’obiettivo investigativo);

- l’individuazione delle risorse investigative necessarie in termini di uomini e mezzi;

- l’attribuzione di specifici compiti individuali o di gruppo;

- la previsione delle modalità di coordinamento tra le attività condotte dai componenti l’unità incaricata dell’investigazione;

- l’adozione delle misure per garantire la riservatezza all’indagine (propalazioni di notizie afferenti l’indagine in via accidentale o per l’esperimento di atti a sorpresa ovvero per necessità di spendere in altri dibattimenti fonti processuali, come nel caso di escussioni di indagati di reato connesso, ecc.);

- la prudente valutazione, nel caso si proceda a indagini d’iniziativa, dei tempi d’effettuazione di atti dai quali potrebbe dipendere l’innesco delle parallele attività di indagine del difensore dell’indagato (non tralasciando di considerare l’eventuale “pendenza” di indagini preventive del medesimo difensore - possibili anche per indagini avviate a iniziativa della p.g. per reati non manifesti - e la non meno stimolante costanza di indagini del difensore della parte lesa, nell’ipotesi si proceda per reato manifesto);

- la predisposizione delle “modalità esecutive” dell’attività d’indagine.

La “fase della condotta” è quella più critica, in cui la struttura investigativa deve assolvere i propri compiti con flessibilità e determinazione. Il conseguimento dell’obiettivo investigativo (cioè del risultato) dipende dalla capacità di adeguare costantemente il dispositivo investigativo e - se necessario - di intervenire in tempo reale per riformulare (investigazione durante) le ipotesi investigative (ripetendo ciclicamente le stesse operazioni logiche surriportate), affinché siano aderenti alle emergenze che hanno aggiornato (o modificato) il quadro info-investigativo e che costituiscono il risultato parziale dell’attività investigativa in corso.


b. Sviluppo della fase concettuale dell’attività di pianificazione

(1) Individuazione e definizione dell’obiettivo investigativo

L’attività propositiva della polizia giudiziaria, che si estrinseca soprattutto nell’investigazione d’iniziativa, prevede una preliminare fase concettuale, che prende l’avvio all’esito dell’analisi informativa, allorquando la stessa polizia giudiziaria individua un obiettivo di indagine sottoponendolo alla attenzione del pubblico ministero. In questo caso all’individuazione dell’obiettivo investigativo si perviene seguendo il processo informativo, prima affrontato e che qui si richiama sinteticamente soltanto nella parte di specifico interesse. Una polizia giudiziaria “pensante” ricerca l’obiettivo investigativo che il P.M. può o meno fare proprio instaurando il relativo procedimento penale. Il complesso delle attività conducenti ad una corretta impostazione del tema investigativo, per l’individuazione di un obiettivo, passa attraverso la c.d. “attività informativa propria” che, originandosi e sviluppandosi fuori da un procedimento penale, diviene prodromica all’investigazione, attraverso l’individuazione degli “obiettivi investigativi” e la ricerca di “ipotesi investigative” da verificare, durante lo svolgimento dell’indagine preliminare.

Riguardo, invece, all’attività investigativa delegata, specie dopo la perpetrazione di un fatto reato, l’obiettivo investigativo risulta già individuato coincidendo con l’oggetto stesso dell’indagine preliminare (come la scoperta degli autori di un omicidio o la ricerca dei riscontri alle acquisizioni testimoniali o collaborative), restando alla polizia giudiziaria lo spazio legalmente riconosciuto dell’iniziativa parziale o sopravvenuta esplicantesi nella ricerca ed esame delle ipotesi investigative alternative (o concorrenti) tra cui scegliere e seguire quella (o quelle) che consentirà (o consentiranno) il raggiungimento dell’obiettivo individuato.

(2) Analisi del problema investigativo

Consiste nell’esame dei dati funzionali all’obiettivo investigativo, attraverso la raccolta dei dati investigativi già disponibili (specie in caso di attività delegata) e delle informazioni, lo sviluppo della ricerca di queste ultime, compatibilmente con il tempo a disposizione.

L’esame dei dati disponibili si effettua seguendo un processo analitico che si sviluppa attraverso le fasi di:

- confronto e cernita di tutti i dati investigativi e informativi disponibili. Ciascun dato va comparato con tutti gli altri, al fine di isolare i più significativi e di individuare tra questi ultimi quelli che rappresentano gli snodi dell’investigazione;

- costruzione di diagrammi di collegamento preliminari. Il diagramma, sino a qualche anno addietro disegnato manualmente, oggi viene formato elettronicamente - come si dirà in seguito - partendo proprio dagli snodi dell’indagine, onde evitare nebulose o macchie di dati di alcuna utilità per l’operatore;

- sviluppo delle deduzioni e delle conclusioni preliminari, utili alla ricerca e all’esame delle ipotesi investigative. Le deduzioni devono necessariamente basarsi su valide e accertate premesse, rappresentate dai predetti snodi, che consentano logiche deduzioni, ancorché preliminari, e valide conclusioni (queste a loro volta rappresenteranno le basi per l’avvio delle investigazioni).

(3) Ricerca ed esame delle ipotesi investigative alternative

“Un minuto dopo eravamo entrambi su una carrozza e correvamo a tutta velocità verso la Brixton Road. Era una mattina nebbiosa e sopra i tetti delle case gravitava un velo brunastro che sembrava rispecchiare la superficie fangosa delle vie. Il mio compagno era d’ottimo umore e non faceva altro che parlare dei violini di Cremona e della differenza tra uno Stradivario e un Amati. Io, invece, me ne stavo zitto, poiché il tempo uggioso e il carattere macabro della nostra spedizione mi deprimeva lo spirito.

- Mi sembra che lei si preoccupi assai poco della faccenda all’ordine del giorno - osservai finalmente, interrompendo la disquisizione musicale di Holmes.

- Non ho ancora nessun dato - rispose lui. - È un gravissimo errore formulare delle ipotesi senza avere tutti gli indizi in mano. Ci si formano dei preconcetti”.

da “Uno studio in rosso” di Arthur Conan Doyle.

Fase che consente di formulare le “ipotesi investigative” (cioè i percorsi possibili) razionalmente praticabili che garantiscano la massima probabilità di raggiungimento del risultato (conquista dell’“obiettivo investigativo”).

Nell’indagine d’iniziativa la “ricerca” e l’“esame” spettano alla polizia giudiziaria proponente, la quale nella fase successiva di verifica ne sottoporrà il risultato al pubblico ministero; mentre nell’attività delegata, anche se la ricerca dell’ipotesi può essere svolta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria (disponendo essa del quadro di situazione info-investigativo), interviene il pubblico ministero che procede all’esame congiuntamente alla polizia giudiziaria (per l’astratta disponibilità che egli ha di dati investigativi immediatamente fruibili, eventualmente tratti dall’indagine preliminare o da altre connesse indagini già avviate).

Partendo dalla conoscenza dei dati investigativi e informativi disponibili si perviene attraverso un procedimento induttivo, ancorché non esaustivo per la inevitabile incompletezza dei dati che sarebbero necessari per un processo completo, alla individuazione delle probabili scelte criminali da contrastare. Applicando il procedimento logico induttivo si dovrebbe pervenire alla formulazione di una legge generale c.d. “empirica” che, fondandosi sugli oggettivi dati particolari, sulle massime di esperienza e sulla conoscenza pregressa, sia valida in termini probabilistici per la previsione delle future modalità di azione del nemico, in base alle quali formulare l’ipotesi investigativa.

In concreto, l’applicazione del predetto metodo induttivo consentirebbe l’individuazione delle più probabili modalità di azione dell’indagato (o degli indagati), partendo proprio dai “particolari” registrati.

L’individuazione e l’esame dei dati investigativi già disponibili, congiuntamente all’analisi dei dati informativi, consentirà di formulare le “ipotesi investigative” alternative (o da perseguire congiuntamente), che indirizzino l’investigazione per il conseguimento dell’obiettivo investigativo.

Oltre a questo (che potremmo definire strategico-processuale) sarà necessario fare riferimento - nella fase della condotta - anche agli obiettivi tattici, da considerare - nell’ambito delle singole ipotesi investigative formulate - traguardi intermedi del percorso investigativo, finalizzati alla acquisizione di elementi che consentano la sovrapposizione del quadro concreto delle emergenze alla fattispecie legale. Qui l’aspetto operativo deve coniugarsi a quello tecnico-giuridico, perché una corretta ricerca degli obiettivi tattici dipende dalla altrettanto corretta formulazione delle fattispecie delittuose che in ipotesi si considerano violate (se si ipotizza il reato di rapina, andranno ricercati gli elementi configuranti questa fattispecie).

(4) Scelta dell’ipotesi investigativa praticabile

La pistola fu tirata su inserendo una matita nell’ansa del grilletto, fu delicatamente deposta su un panno nero, delicatamente avvolta. «Le impronte subito» disse il questore. Quelle del morto erano state già prese. «Inutile lavoro», sentenziò poi «ma si deve fare».

«Perché inutile»? domandò il colonnello.
«Suicidio» disse solennemente il questore, decidendo così che il colonnello cominciasse a coltivare opinione contraria.
«Signor questore...» intervenne il brigadiere.
«Quello che hai da dire, lo dirai poi nel tuo rapporto... Intanto...»: ma non sapeva intanto cosa ci fosse da dire o da fare se non ripetere: «Suicidio, caso evidente di suicidio».
Da “Una storia semplice” di Leonardo Sciascia, ed. Adelphi.

Al pubblico ministero spettano, come detto, poteri di direzione dell’indagine funzionali all’esercizio dell’azione penale e in chiave processuale (finalizzata al dibattimento) ma non la direzione “operativa”, come invece in molti casi si è verificato finanche con l’adozione di direttive stringenti e di dettaglio invadenti la stessa responsabilità organizzativa del dirigente l’ufficio di polizia.

Al pubblico ministero compete, in virtù dei poteri di direzione delle indagini, la scelta delle strategie processuali, e rispetto a tali compiti, la polizia giudiziaria svolge funzioni cooperative, di suggerimento e guida, circa l’opportunità di privilegiare l’una o l’altra strategia.

Naturalmente quanto detto vale essenzialmente nell’esperimento dell’attività d’indagine in cui la polizia giudiziaria può esplicare appieno i suoi poteri, mentre non possono ravvisarsi gli stessi caratteri e procedure nell’attività espressamente delegata dal pubblico ministero al compimento dei singoli atti.

Sia negli ambiti operativi che garantiscono maggiore autonomia alla polizia giudiziaria sia nella attività delegata (sempre in seguito al confronto propositivo), conclusasi la prima fase dell’individuazione dell’obiettivo investigativo (ovvero essendo questo predeterminato se si procede per un fatto reato), l’organo di p.g. sottopone al pubblico ministero il quadro informativo e investigativo completo, con l’indicazione delle ipotesi investigative in proprio individuate e formulate e degli obiettivi tattici, che caratterizzano e concretizzano il percorso investigativo proprio dell’ipotesi formulata. Ed è su tali aspetti che si determina il “confronto costruttivo” con il pubblico ministero titolare del procedimento, che si estrinseca attraverso una verifica dei dati investigativi già noti alla p.g. con quelli eventualmente in possesso del magistrato (tratti da altre indagini pendenti o connesse, esperite anche da altre forze di polizia, o da possibili collegamenti investigativi con altre autorità giudiziarie, di cui la p.g. può non essere a conoscenza) e un pregiudiziale esame della coincidenza degli obiettivi tattici investigativi con quelli processuali, che assumeranno una funzione guida dell’investigazione.

(5) Attuazione dell’ipotesi investigativa prescelta (definizione delle linee di azione dell’indagine)

Individuato l’obiettivo investigativo e scelta l’ipotesi praticabile, definite - nella fase precedente - le esigenze processuali, sarà quindi necessario confrontare queste ultime con le possibilità tecniche e operative che, responsabilmente, la polizia giudiziaria dovrà rappresentare al requirente, affinché sia possibile sviluppare l’ipotesi scelta e in definitiva ottenere il risultato programmato, attraverso la definizione delle linee di azione dell’indagine.

La definizione della linea di azione investigativa, per indirizzare l’attività nel suo complesso, deve prevedere:

- i tempi disponibili per l’indagine;

- gli obiettivi tattici, con l’indicazione dei tempi previsti;

- il pratico percorso investigativo sotto il profilo tecnico-giuridico;

- gli aspetti relativi ai tempi della propalazione delle attività investigative, per gli interventi necessari della difesa in alcuni atti di indagine, compatibili con lo sviluppo complessivo;

- la prudente valutazione, nel caso si proceda a indagini d’iniziativa, la cui riservatezza - se salvaguardata - consentirà positive progressioni a mezzo di attività c.d. “a sorpresa”, dei tempi d’effettuazione di atti dai quali potrebbe dipendere l’innesco delle parallele attività di indagine del difensore dell’indagato (non tralasciando di considerare l’eventuale “pendenza” di indagini preventive dello stesso difensore dell’indagato - possibili anche per indagini avviate a iniziativa dalla p.g. per reati non manifesti - e la non meno stimolante costanza di indagini del difensore della parte lesa, nell’ipotesi si proceda per reato manifesto). Questo passo va esaminato con estrema attenzione in quanto le investigazioni difensive sono sempre effettuabili, non essendo vincolate a tempi - stabiliti invece per la polizia giudiziaria - avendo il legislatore previsto “molteplici” indagini difensive: “preventive” cioè prima che si avviino quelle preliminari del p.m., “in ogni stato e grado del procedimento”, “per l’esecuzione della pena” e “per i giudizi di revisione” (fasi estranee al procedimento nel suo complesso nelle quali la polizia giudiziaria ha - oggettivamente - difficoltà a proseguire le indagini o a svilupparne di nuove, in quanto se quelle hanno determinato lo sbocco processuale le ipotesi investigative si sono trasformate nelle tesi processuali dell’accusa difficilmente revisionabili, a meno di evidentissime erronee impostazioni investigative; non è infrequente, infatti, l’apprezzato onesto autoriconoscimento dibattimentale di errori investigativi, che determinano richieste assolutorie o di modifica dei capi di imputazione da parte del pubblico ministero, in quanto il nostro processo - benché ispirato dal modello anglosassone - ha pur sempre come obiettivo la ricostruzione dibattimentale della verità storica e non la semplicistica ordalica vittoria di una parte sull’altra);

- la valutazione degli elementi investigativi acquisibili in proiezione dibattimentale (atti ripetibili o meno, atti a sorpresa per la ricerca della prova, testimonianze, ecc.), non dimenticando che per l’attuale assetto processuale e per le garanzie riconosciute al procedimento di formazione della prova, l’indagine si conclude nel dibattimento con la testimonianza dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

c. La fase organizzativa

L’aspetto “organizzativo” della fase di pianificazione riguarda lo sviluppo della decisione assunta (attuazione dell’ipotesi investigativa prescelta, rispettando la definizione della linea di azione) attraverso:

- il confronto tra le esigenze investigative e processuali (perseguimento dell’obiettivo) e le possibilità tecniche e operative;

- l’individuazione delle risorse investigative necessarie in termini di uomini e mezzi;

- l’attribuzione di specifici compiti individuali o di gruppo;

- la previsione delle modalità di coordinamento tra le attività condotte dai componenti l’unità incaricata dell’investigazione;

- l’adozione delle misure per garantire la riservatezza all’indagine;

- la predisposizione delle modalità esecutive dell’attività d’indagine.

In tale fase vengono definiti gli strumenti investigativi da utilizzare per la ricerca, l’acquisizione e l’assicurazione delle “fonti di prova” e pertanto si decidono le attività di polizia giudiziaria da espletare (intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione in copia di documenti presso uffici o enti pubblici, sequestro di atti o cose, predisposizione di dispositivi per servizi dinamici, predisposizione di sistemi di controllo a distanza, ecc.).

La fase organizzativa prende le mosse da un’analisi approfondita dell’ipotesi investigativa prescelta o delle ipotesi investigative concorrenti e ha lo scopo di delineare in maniera completa lo schema generale dell’attività di indagine ponendone in evidenza gli aspetti più significativi (quali lo sviluppo cronologico dell’operazione e le particolari esigenze operative per assicurare il successo dell’indagine), con la definizione dello sviluppo dell’azione investigativa attraverso:

- la scomposizione dell’azione investigativa nelle singole azioni componenti (intercettazioni telefoniche e di comunicazioni tra presenti; predisposizione delle attività dinamiche sui soggetti da attenzionare; obiettivi dell’attività info-investigativa, ecc.);

- individuazione degli uomini e dei mezzi per l’espletamento di ciascuna azione componente (risorse umane da impiegare per le intercettazioni telefoniche; predisposizione dello strumento operativo tecnico per le attività dinamiche da adeguare al contesto operativo e territoriale; individuazione dei mezzi più idonei per l’espletamento delle attività, ecc.);

- soluzione dei problemi relativi ai supporti tecnici da richiedere al comando superiore o ad altri reparti dell’Arma;

- soluzione dei eventuali problemi logistici, specie per le attività che comportano impiego di personale fuori dalla sede di servizio.

La fase organizzativa si conclude con gli ordini da impartire all’unità investigativa incaricata della condotta delle indagini.

4. La condotta dell'indagine

“Per quella perquisizione, i magistrati si erano avvalsi dei carabinieri: precauzione che fu sempre di quei magistrati che volevano segreti e di esatta esecuzione i loro provvedimenti. E i carabinieri tanto esattamente eseguirono quello, che contarono le finestre del palazzo Sant’Elia prima da dentro e poi da fuori: e si accorsero che contate da dentro ne risultava una in meno, sicché facilmente ne dedussero che una camera era stata occultata. Si diedero, col calcio dei fucili, a percuotere le pareti interne, ad auscultarne - se sordo o vacuo - il suono; a spostare mobili. E finalmente scoprirono, dietro un armadio, un muro di fresca fattura che era stato levato in luogo di una porta”.
Da “I pugnalatori” di Leonardo Sciascia, ed. Classici Bompiani.

a. La fase della condotta

La fase della condotta è quella più critica, in cui la struttura investigativa deve assolvere i propri compiti con flessibilità e determinazione. Il conseguimento dell’obiettivo dipende dalla capacità di adeguare costantemente il dispositivo investigativo e di rivalutare la stessa ipotesi investigativa sulla scorta delle qualificate emergenze, che aggiornano il quadro info-investigativo e che costituiscono il risultato parziale dell’attività investigativa in corso.
La struttura investigativa deve essere in grado di rilevare ogni significativa divergenza tra le ipotesi formulate in termini di possibili scelte criminali e le concrete condotte criminali nonché di verificare l’idoneità della ipotesi investigativa in corso di attuazione alla luce dell’aggiornamento del quadro analitico dei dati investigativi raccolti durante le attività.In questa fase i momenti topici sono individuabili nell’attività di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova e nell’operazione di sintesi delle emergenze all’atto della redazione dell’informativa, mentre assumono un aspetto importante la tenuta della pratica di indagine e l’utilizzazione appropriata dei cc.dd. dati residuali.

b. Ricerca delle fonti di prova e sviluppo dei dati investigativi

“- Non può essere una semplice coincidenza! - proruppe Holmes balzando in piedi e mettendosi a passeggiare su e giù per la stanza. - Non è ammissibile che si tratti di una pura coincidenza (...) Che cosa significa? La mia tesi non può essere errata da cima a fondo. È impossibile! (...) Sherlck Holmes trasse un profondo sospiro e si asciugò il sudore della fronte.
- Dovrei avere più fiducia in me - mormorò. - A quest’ora dovrei sapere che, quando un fatto sembra smentire una lunga catena di deduzioni, si rivela invariabilmente passibile di un’interpretazione diversa.”
Da “Uno studio in rosso” di A. Conan Doyle.

Sia essa d’iniziativa o delegata dal pubblico ministero l’indagine mira a ricercare le fonti di prova (la cui formazione avverrà in dibattimento) e ad assicurarle affinché esse consentano di rappresentare, nell’istruzione dibattimentale, gli elementi essenziali del reato che in astratto la fattispecie legale, che si ipotizza violata, richiede e gli elementi di responsabilità del colpevole.

La disciplina risulta dal combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.p., mentre le attività esperibili per assicurare le fonti di prova rientrano in quelle conosciute come tipiche o generiche e di investigazione diretta o indiretta.
Le fonti di prova riguarderanno ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto, le cose e le tracce pertinenti al reato, la conservazione delle stesse e dello stato dei luoghi, la ricerca delle persone in grado di riferire fatti e circostanze rilevanti per l’indagine, per consentire, in definitiva, di ricostruire i fatti nella loro completezza e di individuare il colpevole.

Dall’ipotesi delittuosa più semplice a quella più articolata e complessa (come possono essere le associazioni criminose) l’attività investigativa deve essere indirizzata all’acquisizione delle fonti di prova che consentano di individuare gli elementi essenziali del reato (cioè del fatto materiale, in tutti i suoi aspetti costitutivi), le relative circostanze e la responsabilità degli indagati.

Esemplificando, se si vuole dimostrare l’esistenza e l’operatività di un sodalizio mafioso (obiettivo investigativo) la ricerca andrà indirizzata per assicurare le fonti di prova conducenti agli elementi integranti la fattispecie, quali i fini perseguiti e i mezzi usati e il metodo mafioso (individuando i parametri della forza di intimidazione del vincolo e la condizione di assoggettamento e di omertà).

Il principale problema per l’operatore di polizia giudiziaria è costituito dallo sviluppo dei dati info-investigativi, cioè dalla necessità di relazionare tra loro tutte le emergenze dell’attività investigativa in corso con i dati “informativi”, risultanti dalle pregresse indagini collegate o connesse e ottenuti dallo sviluppo della attività info-investigativa.

Uno degli aspetti del problema è costituito dalla possibilità di recuperare dalla produzione testuale (informative e annotazioni di polizia giudiziaria) e dai documenti di interesse (sentenze, verbali, atti giudiziari e di polizia giudiziaria, ecc.) i dati investigativi e informativi utili, che a loro volta andranno a costituire la base delle informazioni necessarie per una corretta e compiuta analisi criminale.

I dati investigativi raccolti, estrapolati dalla documentazione prodotta nel corso dell’indagine (o nelle pregresse indagini), devono confluire in una sorgente di dati richiamabili e tra loro relazionabili.

Il richiamo dei dati è possibile utilizzando qualsiasi programma di lavoro che consente una corretta archiviazione, mentre la ricerca di tutte le relazioni possibili tra di essi diventa oltremodo difficoltosa. È necessario adottare sistemi operativi che consentano di memorizzare, ordinare e relazionare tutti i dati investigativi di interesse (l’Arma ha recentemente adottato il sistema multimediale di analisi Analyst’s Notebook).

L’esame dei dati disponibili si effettua seguendo un processo analitico che si sviluppa attraverso le fasi di:

- confronto e cernita di tutti i dati investigativi e informativi disponibili;

- costruzione di diagrammi di collegamento preliminari;

- sviluppo delle deduzioni e delle conclusioni preliminari;

- raccolta di ulteriori dati investigativi, la cui ricerca è indirizzata sia dagli esiti della fase precedente sia dalle indicazioni del responsabile dell’indagine;

- valutazione dei nuovi dati investigativi;

- predisposizione di ulteriori diagrammi di collegamento;

- rivalutazione e revisione delle deduzioni;

- sviluppo delle deduzioni e conclusioni;

- redazione dell’informativa o della annotazione di polizia giudiziaria.

c. Redazione dell’informativa e dell’annotazione di p.g.

“Era stato presente in tante cose, insomma; e aveva avuto tanti amici. E di questa sua inclinazione all’amicizia, attiva, fervida, presumibilmente non infruttuosa, le vere porte aperte della città essendo quelle che soltanto l’amicizia apriva, tra le tante carte dell’istruttoria il giudice ne ricordava una che vi si soffermava: forse un rapporto dei carabinieri. I carabinieri! Quei loro rapporti di dubitante ortografia, senza grammatica, senza sintassi, con frasi curiosamente toscaneggianti o auliche, che parevano venir fuori da ricordi danteschi e del teatro d’opera (e ogni tanto la parola che affiorava dai dialetti meridionali che tentavano di travestire e di conculcare): quei rapporti erano - pensava il giudice - le sole verità che in Italia corressero. Non tutti e non sempre, si capisce: ma quasi sempre e quasi di tutti ci si poteva fidare”.
Da “Porte Aperte” di Leonardo Sciascia, ed. Adelphi.

La redazione dell’informativa rientra nell’attività c.d. di informazione consistente nell’acquisizione e nella comunicazione della notizia di reato, mentre tutte le altre attività possono essere documentate con “annotazione”.

La prima trova espressa disciplina nell’art. 347, la seconda nel combinato disposto degli artt. 357, primo comma, e 115 norme di attuazione, da cui si rileva che la polizia giudiziaria “annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova” osservando le prescrizioni della norma attuativa.

Tralasciando gli argomenti relativi ai tempi della comunicazione e ai suoi elementi essenziali, per i quali si fa rinvio alle disposizioni del codice, l’aspetto da approfondire riguarda i contenuti, che - per una parte della dottrina - dovrebbero essere riferiti esclusivamente alla stringata elencazione dei fatti. Tale impostazione contrasta con tutto ciò che in precedenza si è detto circa i margini di autonomia riconosciuti alla polizia giudiziaria e della sua stessa attività propositiva, in quanto quella si troverebbe ad assolvere compiti meramente certificativi.

L’informativa di reato o l’annotazione delle attività svolte deve essere il risultato in forma narrativa dei percorsi logico-procedurali (di cui si è trattato prima) diligentemente osservati. Naturalmente essa non deve contenere valutazioni o congetture che vadano oltre lo schema di analisi applicato all’indagine. L’operazione deduttiva e il ragionamento argomentativo possono essere ammessi solo se logicamente coerenti con i dati acquisiti e con le coordinate operative oggettivamente rilevate dall’analisi investigativa.

Peraltro l’informativa non deve assolutamente contenere qualificazioni o valutazioni giuridiche dei fatti (salvo le ipotesi di interventi in flagranza di reato che, per l’assunzione delle decisioni conseguenti, comportano la necessaria qualificazione del fatto), in quanto si invaderebbe la competenza esclusiva del P.M. il quale, peraltro, nell’operare l’iscrizione della notizia di reato non formula l’imputazione (che avviene all’esito dell’indagine preliminare) ma ipotizza, sulla base di una sua personalissima valutazione giuridica, sotto quale fattispecie di reato possa sussumersi il fatto oggetto del procedimento.

La redazione dell’informativa (o dell’annotazione di p.g.) si ottiene seguendo un ordinato processo secondo definiti criteri logico-espositivi stabiliti a priori e in funzione dello scopo dell’atto (informativa preliminare, informativa riepilogativa, annotazione sulle attività svolte, richiesta di intercettazione telefonica, ecc.).

Le fasi del processo formativo del documento sono:

- l’analisi preliminare: in questa fase si definiscono le caratteristiche fondamentali del testo, per avere una chiara visione di ciò che si intende realizzare;

- l’impostazione, attraverso la definizione della struttura e degli aspetti contenutistici dell’atto. In questa fase si definisce lo schema dettagliato da seguire per lo sviluppo del testo. È una traccia da seguire per la stesura in modo da non tralasciare nulla di quanto acquisito nell’attività che si intende documentare;

- la stesura. È il momento della produzione della prima versione compiuta dell’informativa o dell’annotazione. È una stesura iniziale che dovrà essere migliorata ma che, comunque, già contiene tutti gli elementi essenziali;

- la revisione e la composizione, che consentiranno il perfezionamento del testo e di composizione grafica definita.

I criteri di stesura dell’informativa, rispettando i quali si estrinseca anche la capacità del refertante di rappresentare per iscritto le fasi di sviluppo dell’indagine, saranno:

- la stesura per paragrafi, isolando e sviluppando in questi gli aspetti principali dell’indagine;

- la relazione logica tra gli aspetti principali (o al loro interno tra gli argomenti di supporto) deve essere sempre ben evidenziata, anche facendo ricorso a rimandi o riferimenti interni all’informativa (inseribili anche nelle note di testo);

- l’ordine e la chiarezza del discorso espositivo, rispettando una sequenza logica di espressione e realizzando uno sviluppo progressivo degli argomenti. Prima di dare un’informazione o di parlare di un fatto bisogna assicurarsi di avere fornito tutti i dati necessari perché l’A.G. destinataria possa interpretarli correttamente;

- l’uso di un linguaggio semplice, chiaro, efficace e conciso.

Riguardo invece ai modelli tipici dell’informativa, cioè all’organizzazione specifica degli argomenti, possono essere individuati i seguenti:

- di ordine temporale: gli elementi sono trattati secondo l’ordine cronologico delle acquisizioni investigative;

- di ordine strutturale-normativo, ricalcando la struttura tipica della fattispecie penale violata. Si fa riferimento alla fattispecie delittuosa sviluppando separatamente gli elementi essenziali del reato (per esempio, refertando su un’associazione per delinquere si documenterà in distinti paragrafi il vincolo associativo e l’indiscriminato programma delittuoso);

- di ordine soggettivo, relativizzando le acquisizioni alle persone indagate o comunque attenzionate nel corso dell’indagine. È una modalità complementare che può seguirsi proficuamente nelle indagini complesse su organizzazioni criminose, all’esito delle quali è opportuno refertare con un’informativa riepilogativa tutte le emergenze (seguendo uno dei suddetti modelli) e con tante singole informative quanti sono gli indagati, relativizzando a questi ultimi le stesse emergenze di indagine.

Riguardo alla struttura generale l’informativa, come tutti i testi, avrà un’introduzione, un corpo centrale ed, eventualmente, una conclusione.

Nella refertazione delle attività più complesse l’introduzione serve a:

- esplicitare il percorso investigativo seguito (chiarendo in apertura quali erano gli obiettivi e le ipotesi);

- anticipare come è strutturata l’informativa per renderne più agevole la lettura, mentre la conclusione (solo eventuale) potrà contenere riferimenti agli eventuali ulteriori sviluppi dell’indagine o alla individuazione di nuovi aspetti, emergenti dai dati investigativi residuali (vedi infra), da approfondire in momenti successivi o in instaurandi autonomi procedimenti.

d. Il dato investigativo residuale

Con il termine “dato residuale” si intende il “dato investigativo non rilevante, ai fini della formazione della prova, nelle fasi del procedimento in cui viene acquisito, ma con un intrinseco valore sfruttabile in altre attività info-investigative”.

Preliminarmente va detto che, riguardo alla polizia giudiziaria, le emergenze dell’attività investigativa potranno costituire informazione fruibile nell’attività informativa e nelle attività info-investigative, sussidiarie ad altre investigazioni, soltanto dopo avere superato i vincoli posti dall’art. 329 c.p.p.

La regola generale sul segreto investigativo (in rapporto alla conoscibilità degli atti da parte dell’indagato) subisce un’eccezione, allorquando il pubblico ministero può “segretare” gli atti o parte di essi, ritenendolo necessario per la prosecuzione delle indagini.

La disciplina del segreto è naturalmente più complessa, specie se riferita alle possibilità della circolazione degli atti dell’indagine fra procedimenti connessi o collegati, ma in questa sede rileva la possibilità di ottenere, attraverso la segretazione parziale di atti formati nel procedimento in corso, la fruibilità di dati investigativi in altri autonomi procedimenti penali, già esistenti o instaurati per l’approfondimento di fatti nuovi o per lo sviluppo di aspetti rilevanti che richiedono l’esperimento di autonome attività investigative.

Rispetto alle scelte investigative operate (individuazione dell’obiettivo e delle ipotesi connesse) alcune emergenze potrebbero non essere tutte congruenti per cui, lasciata al pubblico ministero - in costanza di procedimento - la decisione strategica dell’applicabilità delle norme che riguardano il segreto, quelle acquisizioni - che potremmo definire “eccentriche” - potranno costituire o sostenere autonomi obiettivi investigativi, da perseguire separatamente rispettando i processi logici di cui si è trattato.

Infatti, nell’esperienza pratica si è frequentemente riscontrato che i dati investigativi non immediatamente utilizzabili hanno assunto una propria rilevanza nelle successive attività informative o investigative, ovvero nelle procedure per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Per esemplificare, in un procedimento per omicidio, commesso in contesto mafioso, con individuati indagati, gli accertati rapporti relazionali tra questi e altri indagati minori (per es. di favoreggiamento) o con persone informate dei fatti, utilizzabili soltanto per la dimostrazione della responsabilità per il fatto delittuoso per cui si procede, possono acquisire (superato il vincolo del segreto) diversa e maggiore rilevanza nello sviluppo di attività investigativa, esperibile anche contestualmente, finalizzata all’individuazione delle componenti organiche del sodalizio mafioso, nel cui ambito era maturato l’omicidio già oggetto del primo procedimento.