L'antiriciclaggio nella normativa italiana

Marco Poppi

1. Incidenza del riciclaggio nell'economia legale

La necessità di concepire il contrasto al riciclaggio come parte integrante della più ampia strategia di aggressione globale al crimine organizzato è una acquisizione relativamente recente. Gli effetti del reimpiego dei capitali sporchi nei normali circuiti economico-finanziari, sono stati a lungo sottovalutati dal legislatore italiano che ha maturato una certa sensibilità verso il fenomeno solo nel corso degli ultimi anni quando, in conseguenza dell’evoluzione organizzativa delle associazioni criminali e dell’entità dei capitali da queste accumulati e reinvestiti sui mercati, ha raggiunto livelli tali da rappresentare un elemento di turbativa dell’economia legale ed una minaccia per lo stesso libero sviluppo del sistema democratico.

I vantaggi economici conseguibili con una gestione in forma organizzata delle attività criminali hanno infatti stimolato una trasformazione delle associazioni malavitose che si sono dotate di strutture operative polivalenti di dimensione transnazionale, capaci di gestire una diversificata gamma di attività illecite spaziando in tutti i settori che presentano le migliori potenzialità di guadagno.

L’entità dei profitti così realizzabili è di gran lunga superiore a quella strettamente necessaria a soddisfare le esigenze di autofinanziamento della struttura criminale e richiede, per le eccedenze, che accanto ai tradizionali business illegali venga sviluppata una ulteriore serie di attività lecite, commerciali, finanziarie e logistiche capaci di determinare una perfetta integrazione dei network criminali nel sistema economico nazionale ed internazionale.

Contestualmente, le rapide trasformazioni interessanti i sistemi finanziari hanno finito con l’offrire agli operatori un contesto normativo che rende più agevoli, rapide e sicure le operazioni attraverso le quali è possibile dissimulare l’origine di beni, capitali o altre entità economicamente valutabili.

La globalizzazione delle economie, definita da alcuni come la più significativa svolta economica dai tempi della rivoluzione industriale, sta infatti determinando la fusione dei sistemi economici e finanziari nazionali in un unico grande mercato integrato, caratterizzato da una rilevante espansione della liquidità dovuta ad una crescita di straordinarie proporzioni delle attività finanziarie: crescita alimentata, oltre che dall’aumento dei partecipanti al mercato, dall’emissione di nuovi titoli, principalmente di debito, dall’aumento di valore dei titoli già presenti sul mercato e, soprattutto, dalla conversione di attività tradizionalmente non liquide in titoli negoziabili.

A questo si aggiunge un’ulteriore serie di fattori quali il progressivo abbattimento delle barriere commerciali, gli sviluppi della telematica e la liberalizzazione della circolazione dei capitali che, di fatto, consentono alla malavita di ottenere la massimizzazione delle opportunità con la minimizzazione del rischio di essere individuati, arrestati e di avere confiscate le ricchezze.

La disponibilità di risorse finanziarie a costo zero consente inoltre all’imprenditore criminale di operare ignorando le più elementari regole di economicità determinando le proprie condotte con grande autonomia dal mercato, dai concorrenti e dai consumatori.

Le aziende che possono accedere a tali forme di finanziamento, acquisiscono, o consolidano, una posizione dominante che prescinde in tutto o in parte dal possesso di situazioni di vantaggio competitivo di natura imprenditoriale o delle regole di mercato, determinando nella concorrenza condizioni di debolezza che favoriscono l’ulteriore espansione ed il consolidamento dei presidi criminali nel tessuto economico legale.

2. Il concetto di riciclaggio

Le descritte nuove opportunità rendono assai difficile, se non impossibile, formulare una fattispecie che possa descrivere in modo onnicomprensivo tutte le condotte utili a porre in essere azioni di riciclaggio in quanto siamo in presenza di una figura delittuosa realizzabile con un’infinità di atti o comportamenti difficilmente riconducibili ad un rigido stereotipo normativo.

Come fenomeno metagiuridico il riciclaggio consiste nella separazione di un bene di natura illecita dalla propria provenienza.

Sul piano dell’analisi economica si ha invece un’operazione di riciclaggio ogni qualvolta un dato flusso di potere d’acquisto, allo stato ancora potenziale perché non direttamente utilizzabile in scelte di consumo o di investimento in ragione della sua origine illecita, viene trasformato in potere di acquisto effettivo.

Ciò che tuttavia definisce il concetto senza margini di confusione è il risultato pratico che l’agente si prefigge, che consiste nella possibilità di utilizzare pienamente e legittimamente un bene la cui produzione, acquisizione o disponibilità è, più o meno direttamente, riconducibile alla commissione di un reato.

Ed è in tal senso che si parla di capitale illecito, avendo cura di precisare che non ci si riferisce all’intrinseca illiceità del bene in se stesso, ma si vuole solo rappresentare simbolicamente l’illiceità del rapporto esistente tra questo e il suo possessore.

Stabilita quindi la necessità di una condotta illecita a monte, è importante precisare ulteriormente che non è sempre vero che la conseguenza economica vantaggiosa di ogni reato costituisca in ogni caso oggetto di riciclaggio.

Ciò che rileva, ai fini in esame, non è solo l’illiceità della ricchezza nei termini sopra descritti, e quindi l’esistenza di una relazione fra il bene ed il reato, ma la particolare figura di reato che l’ha prodotta.
La precisazione introduce il concetto di reato presupposto inteso come reato le cui conseguenze economiche vantaggiose possono costituire oggetto delle condotte integranti la fattispecie normativa.

L’individuazione dei reati presupposto, che è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ha quindi evidenti riflessi sull’ampiezza dell’ambito di applicazione delle normative antiriciclaggio.

3. La fattispecie normativa

Sino al 1978, le condotte oggi ascrivibili alla figura delittuosa del riciclaggio erano punibili solo nella misura in cui integrassero le fattispecie della ricettazione o del favoreggiamento reale.

Una prima norma specifica, tendente a sanzionarlo in quanto tale, è stata introdotta solo con il D.L. 21 marzo 1978 n.59 che, sotto la rubrica Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione, ha inserito nel codice penale, l’art. 648 bis che, fuori dai casi di concorso nel reato, prevedeva la punibilità per chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti…con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato.

La fattispecie, nell’intento di colpire efficacemente le condotte strumentali alla consumazione del reato, realizzava un’anticipazione della soglia di tutela attraverso la figura del delitto a consumazione anticipata rispetto alla realizzazione effettiva del danno, orientata a colpire atti meramente preparatori alla sostituzione di denaro o valori. Per la sussistenza della fattispecie non era infatti richiesto il verificarsi di un evento lesivo.

La previsione realizzava indubbiamente un passo in avanti verso il riconoscimento di un’autonoma rilevanza delle attività di riciclaggio anche se, la limitazione dei reati presupposto ad un esiguo numero di delitti, ancorché gravi, confermava la tendenza a considerare il riciclaggio come una figura delittuosa secondaria che, per via diversa, intendeva colpire gli autori dei reati presupposto.

L’art. 648 bis è stato successivamente novellato dall’articolo 23 della L. 19 marzo 1990 n.55 che ne ha cambiato l’epigrafe, recante ora l’intestazione Riciclaggio, ed ha introdotto innovazioni di rilevante portata anche sul piano sostanziale.

Una prima modifica riguarda l’allargamento della gamma delle possibili condotte punibili attraverso l’equiparazione della sostituzione con le attività comunque dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.
È scomparsa inoltre la necessità di agire al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che fa venire meno il requisito del dolo specifico, consentendo così la punibilità del fatto indipendentemente dalla individuazione di un preciso movente che renderebbe più difficoltoso l’accertamento probatorio.

È stato ulteriormente eliminato il riferimento a fatti o atti diretti a… che ha reso individuabili sia il momento del reato consumato che quello degli atti già di per sé idonei a configurare un tentativo distintamente punibile.

Il testo novellato rappresenta quindi una importante inversione di tendenza che testimonia la acquisita consapevolezza della pericolosità del riciclaggio, la cui valutazione avviene ora in un’ottica che non è più soltanto retrospettiva e di accertamento del reato a monte.

Altre innovazioni non meno significative, consistono nell’estensione dell’applicabilità della norma ai casi di traffico di sostanze stupefacenti, nell’aumento di pena nei casi in cui il delitto sia commesso nell’esercizio di una professione e nell’estensione dell’elemento oggettivo.

La prima, che non richiede commenti particolari trattandosi di uno dei bussiness criminali più redditizi, armonizza la disciplina italiana con quanto disposto dalla Convenzione di Vienna di due anni addietro.

La seconda innovazione dimostra la volontà di contrastare l’intromissione di ulteriori soggetti rispetto a quelli che hanno commesso i reati da cui provengono i beni, nella catena finalizzata alla loro dispersione.

Il riferimento non è solo al sistema bancario, ma ad ogni ente o figura professionale che, nell’espletare le proprie mansioni ordinarie, possa - più o meno consapevolmente - effettuare operazioni che producano, per altra via, gli effetti proibiti dalla norma.

L’elemento oggettivo, infine, risulta opportunamente ampliato e con la formula denaro, beni e ogni altra utilità, si elimina l’indeterminatezza della precedente espressione, valori, che appariva estremamente generica.

Il successivo impiego dei beni riciclati è sottratto all’operatività della norma in argomento e diviene oggetto di una ulteriore disposizione, l’articolo 648 ter, inserita nel codice dallo stesso provvedimento legislativo.

La norma punisce tutte le condotte finalizzate all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ponendosi rispetto alla figura precedente in rapporto di stretta consequenzialità e complementarità.

La disposizione pone non pochi problemi per quanto attiene all’elemento soggettivo, in quanto è prevista la sussistenza di una consapevolezza che è assai difficile provare stante l’impossibilità materiale, per gli operatori economici, in molti casi, di risalire alla provenienza di ricchezze costituite da denaro contante od altri titoli liquidi.

L’impianto normativo antiriciclaggio è stato ancora una volta riformato in sede di ratifica della Convezione di Strasburgo, intervenuta con L. 9 agosto 1993 n. 328, che ha nuovamente riformato gli articoli 648 bis e 648 ter estendendone l’applicabilità ai proventi derivanti da tutte le ipotesi di delitto non colposo.

L’allargamento dei reati presupposto contribuisce a conferire una maggior visibilità al delitto in questione rafforzandone, anche nella percezione comune, una maggior autonomia rispetto ai reati a monte.

È stata ulteriormente ampliata la tipicità della condotta con la previsione della sanzionabilità di chi compie, in relazione al denaro ai beni od alle altre utilità, altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

4. I trasferimenti fittizi di proprietà

La disciplina codicistica illustrata è integrata da un’ulteriore serie di norme di diritto speciale che fanno del sistema italiano uno dei più evoluti del mondo.

Già prima della ratifica della Convenzione di Strasburgo, con D.L. 8 giugno 1992, n.306, erano state introdotte, dall’articolo 12 quinquies due specifiche figure di reato atte a contrastare, in forma diversa, il godimento di beni provento di attività delittuosa.

Una prima, ancora in vigore, punisce chi effettua trasferimenti fittizi della titolarità di beni per sottrarli a misure di confisca o sequestro o per agevolare operazioni di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti.

Una seconda puniva il possesso di valori, di entità sproporzionata al reddito, da parte di soggetti sospettati di gravi delitti.

Con riferimento a quest’ultima, è stata a suo tempo sollevata eccezione di costituzionalità in virtù dell’illegittimità della realizzata inversione dell’onere della prova e dell’eccessiva anticipazione della soglia di punibilità operata trasformando la mancata giustificazione della provenienza in una condizione della sua applicabilità.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, l’articolo 12 quinquies è stato modificato con il D.L. 22 febbraio 1994, n.123, più volte reiterato, che ne ha determinato il cambiamento di rubrica in Trasferimento fraudolento di valori.

Contestualmente è stato inserito nel testo normativo l’articolo 12 sexties riguardante particolari ipotesi di confisca a cui è conferita la natura di misura di sicurezza.

Quest’ultimo articolo prevede che in caso di condanna, compresa l’applicazione di pena su richiesta delle parti, per una serie di gravi figure delittuose fra le quali il riciclaggio, sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

5. Altre misure di controllo del riciclaggio

Accanto agli strumenti propriamente repressivi, il sistema è integrato anche da una serie di misure di natura preventiva che tendono ad evitare, o quantomeno a rendere più difficoltosa, la conversione ed il successivo riutilizzo dei capitali sporchi.

Tali misure sono previste da una serie di precetti, indirizzati prevalentemente al sistema finanziario nel suo complesso, miranti a preservarlo da un utilizzo distorto a fini illegali.

Una prima forma di controllo del riciclaggio è stata realizzata con il D.L. 13.12.79 n.625, che ha introdotto l’obbligo di identificazione per tutti coloro che effettuano operazioni di importo superiore a venti milioni di lire.

Il provvedimento nell’originaria stesura presentava due grossi limiti.
Un primo, di natura soggettiva, consistente nella restrizione dell’operatività dell’obbligo di identificazione al solo sistema creditizio.
Il secondo relativo al suo ambito di applicazione oggettivo circoscritto ai soli casi di operazioni effettuate per contanti, con esclusione di ogni altra forma di pagamento.

Oggetto e ambito di applicazione della disposizione sono stati ampliati dalla successiva L. n. 55/90 che ne ha novellato l’art. 13 includendo fra i suoi destinatari ulteriori categorie di soggetti e ne ha esteso l’operatività a tutte le operazioni eccedenti la somma di venti milioni compiute indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato.

Ma la novità più significativa del provvedimento normativo è rappresentata dalla previsione di un dovere di attenzione e di collaborazione posto a carico degli intermediari, chiamati a procedere all’identificazione del soggetto in occasione del compimento di tutte le operazioni, anche di importo inferiore alla soglia, per le quali, in virtù delle modalità anche temporali di compimento o per qualsiasi altra circostanza liberamente valutabile, sia possibile ipotizzare una finalità convergente tanto da poterle ritenere parti di una sola operazione frazionata appositamente per aggirare la prescrizione legislativa.

La disciplina si è arricchita ulteriormente con il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, relativo a Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio che, ponendosi in rapporto di complementarità con la L. n. 55/90, ha dettato un’articolata disciplina diretta a tutti i soggetti operanti nel comparto finanziario.

A differenza però di quest’ultima, che privilegia l’approccio repressivo, il D.L. 143 ha delineato nuovi strumenti di intervento a monte delle condotte penalmente rilevanti, potenziando il sistema informativo relativo ai movimenti di capitali ed ai sistemi di controllo sugli stessi.

Il fatto innovativo consiste in un diverso approccio su cui basare la politica di contrasto che si pone ora l’obiettivo di prevenire il coinvolgimento del sistema finanziario in fenomeni di riciclaggio estendendo le misure di controllo e vigilanza a settori dell’intermediazione finanziaria esclusi dalla precedente legislazione.

Sul piano concreto sono state adottate misure tese alla limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore e sono stati previsti una serie di adempimenti finalizzati a creare un sistema di raccolta e gestione di informazioni relative a flussi finanziari.

La disciplina relativa a questa prima forma di controllo, è contenuta nell’articolo 1, che vieta il trasferimento di denaro contante o altri strumenti al portatore, per somme superiori a venti milioni, anche in valuta straniera, che non sia effettuato tramite gli intermediari abilitati ex articolo 4, e con le modalità espressamente indicate.
Per le operazioni che superano la soglia indicata, sono previste l’identificazione del cliente e la registrazione dei dati, nonché la loro trasmissione, in forma aggregata, quindi anonima, all’Ufficio Italiano Cambi per le analisi di massa finalizzate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio.

Sempre in tema di misure dirette al controllo della circolazione del contante, merita un cenno la disciplina attualmente vigente in tema di movimentazioni transfrontaliere.

La normativa valutaria italiana, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Trattato di Roma, è passata negli anni da un regime restrittivo ad uno di libera movimentazione. Il recepimento dei precetti comunitari è avvenuto da ultimo con il D.M. 27 aprile 1990 che ha consentito, senza nessuna restrizione, tutti i trasferimenti mobiliari, da e verso l’estero, con possibilità di costituire non solo conti all’estero, ma anche conti e depositi in Italia in valuta estera.

Il legislatore, conscio delle opportunità che una simile apertura poteva offrire alla criminalità economica, sebbene l’atto normativo abbia finalità prettamente fiscali, ha provveduto a predisporre alcuni oneri dichiarativi e operativi in chiave antiriciclaggio imponendo l’obbligo della canalizzazione, attraverso intermediari abilitati, per tutti i trasferimenti di denaro o titoli al portatore.

La disposizione è apparsa immediatamente troppo restrittiva ed in contrasto con lo spirito del Trattato e con il diritto comunitario derivato, in tema di circolazione dei capitali, potendo le stesse finalità essere perseguite con misure meno limitative.

Per ovviare a quanto lamentato, la legge comunitaria per il 1994, ha conferito al Governo la delega per il riesame delle norme relative alla movimentazione di denaro o altri valori mobiliari, al fine di individuare soluzioni capaci di soddisfare le medesime finalità di controllo nel rispetto però degli imperativi comunitari.

Ne è scaturito il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125, che ha definitivamente completato la disciplina relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali.
Pur non entrando nel dettaglio, che esula dal tema che qui ci occupa, basti evidenziare che in base al D. Lgs. n.125/97 è ora possibile esportare denaro o titoli al portatore anche per importi superiori a 20 milioni di lire.

Le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio sono assicurate da un temperamento costituito dall’obbligo di effettuare una dichiarazione, nelle forme previste dallo stesso decreto, all’Ufficio Italiano Cambi che ha così la possibilità di monitorare i movimenti transfrontalieri con obbligo di registrazione e conservazione dei relativi dati per un periodo di 10 anni.

6. La segnalazione delle operazioni sospette

La legge 197/91 ha introdotto nell’ordinamento italiano e, in particolare, nel sistema antiriciclaggio, l’istituto della segnalazione di operazioni sospette, che rappresenta a tutt’oggi una delle più efficaci forme di coinvolgimento del sistema finanziario nelle attività di contrasto al riciclaggio.

L’istituto ha rivoluzionato il ruolo degli operatori finanziari attuando una trasformazione dei già contemplati obblighi di collaborazione di natura passiva e subordinati a specifiche richieste dell’autorità inquirente, in obblighi autonomi consistenti nella raccolta sistematica di informazioni, nella loro analisi e, qualora ne ricorrano i presupposti, nella successiva segnalazione alle autorità competenti per la successiva, ed eventuale, trattazione investigativa.

Il sistema così delineato esalta il ruolo degli intermediari e dei loro funzionari ai quali sono richiesti intuito e capacità investigative da sfruttare in una fase in cui sono ancora precluse iniziative degli organi di polizia.
Il regime previsto dalla L.197/91 si è comunque dimostrato carente sotto altri profili rendendo necessario l’inserimento di una specifica delega all’articolo 15, lettera a della già citata L. 52/96, tendente ad una sua riforma.
Tali carenze sono state peraltro rilevate anche dagli esperti del G.A.F.I. che nel 1993 hanno verificato il grado di rispondenza del nostro ordinamento alle 40 Raccomandazioni adottate in quell’ambito, concludendo che, sebbene sia emersa una sostanziale bontà del nostro sistema antiriciclaggio nel suo complesso, il regime di segnalazione previsto all’articolo 3 appariva inadeguato a soddisfare le finalità a cui era preposto.

In particolare, sono stati giudicati farraginosi i meccanismi di trattazione ed eccessivamente indeterminato il concetto stesso di operazione sospetta tanto che il numero di segnalazioni, nei primi anni di applicazione della procedura, è stato eccessivamente contenuto.
Anche in questo caso si è posto rimedio all’inconveniente in sede di attuazione della Direttiva n. 91/308 avvenuto con la più volte citata legge comunitaria per il ’94.
La normativa prevede ora che venga segnalata senza ritardo all’Ufficio Italiano Cambi ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate…induca a ritenere, in base agli elementi a… disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale.

Rientrano fra le operazioni da segnalare anche quelle frazionate in più tranches, compiute da una stessa persona senza giustificazione o compiute, sempre che se ne abbia conoscenza, da componenti di uno stesso nucleo familiare o da dipendenti e collaboratori di una medesima impresa o comunque da parte di interposta persona.
L’U.I.C., effettuati gli opportuni accertamenti avvalendosi di tutti gli strumenti in suo possesso, inoltra la segnalazione, corredata di una relazione tecnica, alla Direzione Investigativa Antimafia o al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che, qualora ritengano l’operazione attinente a fatti di criminalità organizzata, informano a loro volta il Procuratore Nazionale Antimafia.
L’esito delle indagini svolte deve essere successivamente riferito all’U.I.C. affinché questo informi l’intermediario segnalante.

Quest’ultima prescrizione vale ovviamente solo in caso di esiti negativi. In caso contrario la direzione delle relative indagini verrebbe assunta dall’Autorità Giudiziaria con conseguente vincolo al segreto.
Considerando l’estrema delicatezza dei rapporti con la clientela ed i potenziali rischi a cui vengono esposti i funzionari interessati, il sistema contempla precise disposizioni atte a tutelare la riservatezza dei segnalanti.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni sono coperte da segreto d’ufficio anche nei confronti di altri organi della Pubblica Amministrazione e l’identità di persone o la denominazione degli enti segnalanti, non può essere rivelata nemmeno in pendenza di procedimento penale, salva l’ipotesi di una acquisizione dell’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, che ne attesti l’indispensabilità ai fini dell’accertamento dei reati per i quali questa sta procedendo.

Il descritto regime di segretezza può essere derogato dal solo U.I.C. che ha facoltà di scambiare le notizie ad esso comunicate con altre autorità di vigilanza, anche straniere, a condizione che perseguano istituzionalmente le medesime finalità e sempre che il loro ordinamento le assoggetti ad un regime di riservatezza equivalente.
La modifica al testo originario attuata nel 1997, che ha anche sostituito la precedente segnalazione al Questore, ha inciso sulle procedure relative alla successiva trattazione della notizia, improntate ora al principio di separazione dell’analisi finanziaria da quella investigativa: la prima finalizzata alla selezione delle operazioni sulla base di valutazioni di ordine finanziario e la seconda tesa a favorire l’identificazione degli autori del reato eventualmente individuato a monte.

Da ultimo, per ottemperare alle preoccupazioni riferite all’estensione dei destinatari degli obblighi in argomento, emerse in più sedi, il legislatore, probabilmente anticipando quelli che saranno i contenuti della nuova normativa comunitaria, al momento in corso di approvazione, ha provveduto con il D.L. 25 settembre 1999, n.374, Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n.52, ad estendere gli obblighi di identificazione e segnalazione, di cui alla L. n.197/91, ad una ulteriore serie di attività tutte soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o all’iscrizione in albi o registri.

Le autorità preposte al rilascio delle prime o alla tenuta dei secondi hanno l’obbligo di comunicare all’U.I.C. i dati relativi ai soggetti esercenti tenendolo costantemente aggiornato di ogni successiva variazione.
Il ruolo dell’U.I.C. nella trattazione delle operazioni sospette è stato di recente ulteriormente espanso ad opera della legge finanziaria per il 2001.
L’art. 151, comma 2, lett. a) del citato provvedimento legislativo, modificando il regime di trattazione delle operazioni sospette di cui al D. Lgs. N. 153/97, ha riconosciuto all’U.I.C. un potere di archiviazione relativo delle segnalazioni loro indirizzate dai soggetti obbligati, per tutte quelle che ad un primo esame dovessero risultare non meritevoli di approfondimento investigativo.

Tale potere, in relazione al quale l’ente gode di grande discrezionalità, conferisce all’ente una grande rilevanza anche sotto il profilo delle valutazioni investigative in quanto implica valutazioni inerenti la consistenza del sospetto che precedentemente erano di competenza di organi investigativi quali la D.I.A. ed il Nucleo Centrale della G. di F.
Questo rilievo risulterebbe confermato anche dall’attribuzione, conferita dai primi tre commi dell’art. 150, di importanti funzioni consultive nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità organizzata.
All’U.I.C. è inoltre conferita la qualificazione di Unità di Intelligence Finanziaria (F.I.U.) che, nella materia, lo rende interlocutore dei massimi organismi antiriciclaggio in ambito internazionale.

7. Conclusioni

La molteplicità di iniziative intraprese per fronteggiare il fenomeno del riciclaggio testimonia l’avvenuta presa di coscienza dell’attualità e del pericolo che il riciclaggio rappresenta per l’economia legale e la società civile.
Deve in ogni caso rilevarsi che nonostante gli sforzi prodotti, i risultati conseguiti non possono ancora considerarsi pienamente soddisfacenti.
L’incapacità di realizzare incisive forme di coordinamento fra i vari organi interessati e la tendenza a considerare il riciclaggio principalmente come un mero problema di politica criminale hanno determinato una copiosa, e spesso non organica, produzione di provvedimenti legislativi di carattere penale di difficile comprensione, frutto di continui e non sempre coordinati interventi.

In più occasioni è risultato altresì violato il principio dell’intervento minimo del diritto penale e si è assistito ad una proliferazione di figure criminose estremamente complesse, non sempre rispettose dei canoni di tassatività e determinatezza, tanto da dar luogo a vere e proprie macro fattispecie di difficile gestione specie sotto il profilo probatorio.
Un secondo limite, di ordine culturale, è conseguente all’approccio adottato dal legislatore nazionale in relazione al problema del coinvolgimento degli intermediari finanziari.

Con riferimento a questo aspetto l’esperienza degli ultimi anni ha fatto emergere con grande evidenza l’inadeguatezza di modelli cooperativi basati sulla sola previsione di obblighi imposti per legge la cui osservanza sia garantita dalla semplice minaccia di sanzioni.
Si deve osservare, infatti, che il ricorso esagerato alle potenzialità dello strumento penale ha creato non poche anomalie nel funzionamento del sistema creditizio nel suo complesso.

Si assiste alla criminalizzazione di condotte frutto di mera negligenza o scarsa preparazione ove è inesistente qualsiasi finalità di profitto ma, con riferimento alle quali, una parte della dottrina è giunta ad elaborare inquietanti figure, come la c.d. agevolazione colposa che, nel settore finanziario, aprirebbero il campo a forme di responsabilizzazione oggettivamente eccessive.

Esigenze di civiltà giuridica impongono che anche le norme poste a garanzia dell’assolvimento degli obblighi imposti agli operatori bancari non possano prescindere da una prova rigorosa della consapevolezza e volontà.
In conclusione, visti i non decisivi risultati ottenuti sul piano repressivo dovuti alla menzionata impossibilità di garantire uniformità normativa e applicativa alle discipline repressive, è lecito porsi il problema se l’ottimizzazione di un sistema di carattere amministrativo-disciplinare non possa rivelarsi decisiva.

L’assoggettamento a forme di vigilanza regolamentare e prudenziale di tutte le attività utilizzabili a fini di riciclaggio ed il potenziamento delle autorità a ciò preposte, o la loro costituzione per i settori in cui non sono al momento previste, consentirebbe indubbiamente di prevenire buona parte delle condotte oggi strumentali ad operazioni di riciclaggio contribuendo al ridimensionamento del fenomeno ed alla restrizione, in un ambito circoscritto e residuale, dell’intervento penale.