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Giustizia Amministrativa

a cura di Fulvio Salvatori

1. - Concorsi Ministero giustizia - Agente di custodia - Esclusione - Per difetto di condotta incensurabile - Motivazione esauriente -Criterio di sufficienza.
2. - Concorso - Concorsi Ministero giustizia - Agente di custodia - Esclusione - Per detenzione e modico uso di stupefacenti - Illegittimità.
3. - Misure di prevenzione e di sicurezza - Avviso orale - Art. 5 L. n. 327 del 1988 - Nozione - Equiparazione a misura di prevenzione - Esclusione..

Consiglio di Stato - IV Sez. - 23 maggio 2001 - Pres. (ff.) Camera, Est. Rulli - Ministero Giustizia (Avv.ra gen. Stato) c. I.A. (avv. Tenaglia) - (Conferma T.A.R. L’Aquila 7 novembre 1998 n. 776).

1.- Il provvedimento di esclusione dal concorso per l’arruolamento degli agenti di custodia per difetto del requisito della condotta incensurabile deve contenere una motivazione esauriente dalla quale si possano evidenziare sia tutte le circostanze idonee a qualificare il fatto, sia gli elementi utili per una completa valutazione della personalità del soggetto.

2. - Atteso che la detenzione e il modico uso personale di sostanze stupefacenti non integra un’ipotesi di condotta illecita nell’ordinamento vigente, illegittimamente l’amministrazione esclude dal concorso per l’arruolamento degli agenti di custodia il soggetto segnalato per assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio delle stesse.

3. - L’avviso orale previsto dall’art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificato dall’art. 5 L. 3 agosto 1988 n. 327, consiste nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della legge stessa, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all’autorità giudiziaria, entro i tre anni, di applicazione della misura di prevenzione; pertanto, deve escludersi che l’avviso orale possa equipararsi ad una misura di prevenzione.

La sentenza così motiva:

Diritto - 1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità/irricevibilità dell’appello sollevata in limine dall’appellato atteso che il gravame così come proposto è infondato nel merito.

2. - Ed infatti, le argomentazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione a sostegno del richiesto annullamento non appaiono sufficienti per giungere a conclusioni diverse ed opposte da quelle alle quali è pervenuto il giudice di primo grado, conclusioni che il Collegio ritiene immuni dai vizi denunciati.

Va precisato, in proposito, che se non può essere posta in dubbio l’ampia discrezionalità che l’art. 124 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (come richiamato dall’art. 26 L. I febbraio 1989 n. 53) riconosce alla Amministrazione nella valutazione dell’incensurabilità della moralità e della condotta dell’aspirante all’arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, ciò tuttavia non fa venir meno la necessità che un eventuale provvedimento di esclusione sia congruamente motivato e con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che l’aspirante allievo è chiamato a svolgere.

E, nella specie correttamente il giudice di primo grado ha dato atto della carenza, sotto tale profilo, del provvedimento di esclusione che si limita a precisare alcuni aspetti che caratterizzano gli istituti di pena che necessitano della presenza di personale dalla condotta irreprensibile senza giustificare, in conclusione, i motivi per i quali l’uso di sostanze stupefacenti da parte dell’interessato, emerso in sede di verifica dei requisiti (ed in assenza di altri elementi negativi) integrasse un comportamento non idoneo alle funzioni per le quali avrebbe dovuto essere assunto.

Viene in rilievo, in particolare, la disposizione di cui all’art. 26 della L. I febbraio 1989 n. 53 il quale prevede per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’art. 16 della L. I aprile 1981 n. 121 il possesso delle qualità morali e di condotta stabilita per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

Come è noto, con decisione del 23/31 marzo 1994 n. 108 la Corte costituzionale ha dichiaralo, tra l’altro, l’illegittimità dell’art. 26 nella parte in cui rinviando per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia al possesso delle qualità morali di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l’apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Il detto requisito della «moralità e condotta incensurabile», sancito dall’art. 26 è, quindi, rimasto in vigore dopo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale, ma non può ritenersi insussistente nel caso che ci occupa.

Nulla emerge infatti nei confronti dell’interessato presso il Casellario giudiziario e presso le locali Procura e Pretura sicché lo stesso risulta incensurato e senza carichi pendenti.

Il Collegio rileva infatti, confermando così le tesi argomentative del giudice di primo grado, che la situazione che aveva determinato il provvedimento di idoneità all’arruolamento del ricorrente (della conseguente esclusione) non è stata adeguatamente valutata in relazione alla esigenza della condotta morale incensurabile richiesta dalla disposizione.

Invero la semplice segnalazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio della stessa non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità ai fini dell’ammissione ad un pubblico impiego.

In altri termini, la detenzione ed anche il modico uso personale di sostanze stupefacenti nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, poiché non integra una ipotesi di condotta illecita (cfr. D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) non può legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale che va rapportato anche alla evoluzione sociale e normativa intervenuta nella materia e non può poi prescindere dalla valutazione dell’avvenuto recupero.

Nei confronti del ricorrente secondo le informative in possesso del Ministero e innanzi evidenziate, oltre la indicata segnalazione di detenzione di stupefacenti «non è emerso alcun altro elemento negativo tale da escludere il possesso del requisito della moralità e condotta incensurabile» di cui all’art. 26 legge n. 53 del 1989.
Anzi è risultato, come già precisato, che lo stesso era incensurato e non aveva carichi pendenti.

Tale situazione confligge con la valutazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato adottato il giudizio di non idoneità all’arruolamento.
3. - Ed infine non può seguirsi l’amministrazione quando afferma, in buona sostanza, che nella specie avrebbe dovuto farsi automatica applicazione dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 30 ottobre 1992 n. 443 il quale precisa che «non sono ammessi al concorso coloro che... sono stati sottoposti a misura di prevenzione». E poiché nei confronti dell’interessato era intervenuta ammonizione formale del Prefetto di Chieti (da equiparare ad una misura di prevenzione) il provvedimento di esclusione si presentava atto in un certo modo vincolato. Ma così non è poiché l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge, al quale fa riferimento la difesa erariale, è solo atto prodromico alla eventuale applicazione di una futura misura di sicurezza, così emerge dall’art. 2 della L. 3 agosto 1988 n. 327.

4. - Per le considerazioni fin qui esposte l’appello va respinto e la decisione impugnata confermata.

La delicatezza del caso costituisce, tuttavia, giusto motivo per la compensazione totale tra le parti delle spese del grado di giudizio.


1. - Corpo della Guardia di finanza - Reclutamento - Requisiti - Idoneità fisica - Giudizio di accertamento - Insindacabilità.
2. - Procedimento giurisdizionale - Prove - Consulenza tecnica - Questionario di merito tecnico - Ammissibilità - Solo in giurisdizione di merito - Fattispecie.

Consiglio di Stato - IV Sez. - 15 maggio 2001 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero finanze ed altro (avv. St. D’Elia) c. P.A. (avv. Vitolo) - (Annulla T.A.R. Lazio, II Sez., n. 277 del 2001).

1. - Il giudizio di accertamento dell’idoneità fisica degli aspiranti all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, demandato in via esclusiva alla competente Commissione medica, è frutto di valutazioni di merito tecnico insindacabili in sede di legittimità.

2. - Nel procedimento giurisdizionale, il ricorso alla consulenza tecnica è inammissibile ove si tratti di valutare il merito tecnico degli accertamenti espletati dai servizi di medicina militare, non ricorrendo nelle relative controversie un’ipotesi di giurisdizione di merito.


1. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento - Esclusione - Per idoneità psico fisica - Comprovata assunzione di stupefacenti - Legittimità - Fattispecie.

Consiglio di Stato - IV Sez.- 15 maggio 2001 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero interno (avv. St. D’Elia) c. M.D. (avv.ti Frascino e Stefanelli) - (Annulla T.A.R. Lecce, I Sez., n. 2750 del 2000).

1. - Legittimamente l’Amministrazione esclude dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato il soggetto che, in base alle analisi di laboratorio, risulti aver fatto uso di sostanze stupefacenti. (Nella specie, è stata ritenuta irrilevante, perché non verificabile, l’affermazione dell’interessato che dichiarava essersi trattato di un episodio isolato di assunzione di stupefacenti).


1. - Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Sentenza patteggiata - Valutazione autonoma dei fatti - Necessità.

Consiglio di Stato - IV Sez. - 23 maggio 2001 - Pres. (ff.) Camera, Est. Rulli - T.D. (avv. Sgueglia) c. Ministero finanze (avv. St. Palmieri) - (Conferma T.A.R. Lazio, II Sez., 4 novembre 1999 n. 2102).

1. - I fatti che hanno dato luogo alla sentenza penale di patteggiamento devono formare oggetto di un’autonoma considerazione in sede di procedimento disciplinare e la relativa sanzione deve essere irrogata sulla base di un separato giudizio di responsabilità disciplinare, senza che la sentenza possa assurgere a presupposto unico per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero a parametro valutativo cui conformare la gravità della sanzione da irrogare.