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Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 282 del 4 dicembre 2001)

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA "ENDURING FREEDOM"

(Il presente decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 2002, n. 6 - Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2002)

Il decreto contiene una serie di disposizioni riguardanti l’autorizzazione e lo svolgimento dell’operazione multinazionale in questione. In particolare vengono dettate prescrizioni inerenti il personale in stato di prigionia o disperso (art. 2), l’orario di lavoro, l’utilizzo di utenze telefoniche di servizio ed altre disposizioni varie (art. 3), il personale civile (art. 4), la salvaguardia del personale (art. 5), il prolungamento delle ferme (art. 6), la materia contabile (art. 7).

Di particolare interesse le norme in materia penale militare, concernenti l’applicazione del codice penale militare di guerra (art. 8) e varie disposizioni processuali, tra le quali si segnalano l’estensione dell’arresto obbligatorio in flagranza per alcuni reati militari (disobbedienza aggravata, di cui all’art. 173, secondo comma, c.p.m.p., ammutinamento, di cui all’art. 175 c.p.m.p., insubordinazione con violenza, di cui all’art. 186 c.p.m.p., violenza contro un inferiore aggravata, di cui all’art. 195, secondo comma, c.p.m.p., abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di vedetta, sentinella o scolta, di cui all’art. 124 c.p.m.g., forzata consegna aggravata, di cui all’art. 138, commi secondo e terzo, c.p.m.g.) la particolare procedura per la convalida di arresto o fermo e l’interrogatorio della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere (art. 9).


LEGGE 14 DICEMBRE 2001, N. 431
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 211 dell'11 Settembre 2001)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

La legge di conversione ha rivisto la composizione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge n. 369 del 2001, prevedendo tra gli undici membri un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Inoltre, per rendere effettiva l’attività del Comitato, sono stati previsti alcuni obblighi di comunicazione da parte degli enti rappresentati nello stesso Comitato e dell’autorità giudiziaria. Sono, altresì, apportate modificazioni all’impianto sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2), e viene introdotta un’apposita disciplina sull’obliterazione delle banconote denominate in lire (art. 2-bis ).


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE 2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 244 del 19 ottobre 2001)

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il presente decreto provvede a stabilire l’articolazione del Dipartimento della protezione civile in uffici (otto), di livello dirigenziale generale, e servizi (quarantatré) di livello dirigenziale. In particolare gli uffici sono:
- Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;
- Ufficio gestione delle emergenze;
- Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica;
- Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza;
- Ufficio servizio sismico nazionale;
- Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;
- Ufficio amministrazione e finanza;
- Ufficio organizzazione e attuazione.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 NOVEMBRE 2001, N. 453
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 29 dicembre 2001)

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA RELATIVA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, LETTERA I, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1998, N.230

Il Regolamento si compone di quattro capi: il primo contiene alcune definizioni e illustra le finalità del regolamento, il secondo elenca i doveri degli obiettori, il terzo riguarda le sanzioni e i procedimenti disciplinari, il quarto le licenze e i permessi. In particolare:
- l’art. 4 prescrive gli obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio civile;
- l’art. 5 elenca le sanzioni disciplinari e stabilisce i criteri generali di applicazione delle stesse;
- l’art. 6 contiene le infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida, della multa e della sospensione di permessi e licenze;
- l’art. 7 riporta le infrazioni punibili con il trasferimento ad incarico diverso;
- l’art. 8 contempla le infrazioni punibili con la sospensione dal servizio;
- l’art. 9 riguarda l’articolazione del procedimento disciplinare.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 OTTOBRE 2001, N. 461
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 5 del 7 Gennaio 2002)

REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO, PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E DELL'EQUO INDENNIZZO, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Il Regolamento disciplina l’iniziativa a domanda (art. 2) e quella relativa all’avvio d’ufficio (art. 3), la tutela della riservatezza nel procedimento (art. 4) e l’istruttoria dello stesso (art. 5). Le successive norme disciplinano competenze, attività e composizione delle commissioni (art. 6), le ulteriori incombenze dell’Amministrazione (art. 7), la presentazione diretta di certificazione medica (art. 8) e il ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico (art. 9). Inoltre, viene istituito un Comitato di verifica per la cause di servizio (art. 10), di cui viene regolamentata l’attività e l’elaborazione dei prescritti pareri (art. 11). Il Regolamento stabilisce anche il principio dell’unicità dell’accertamento (art. 12) e consente la trattazione degli atti per via telematica (art. 13), oltre a fissare i termini e la competenza in ordine al procedimento amministrativo de quo (art. 14) e l’accelerazione di procedure (art. 15). Il provvedimento in argomento estende la normativa introdotta agli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità (art. 15) e, parzialmente, anche ai trattamenti pensionistici privilegiati (art. 17).


DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2001, N. 467
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 13 del 16 Gennaio 2002)

DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 127

Il provvedimento di legge reca modificazioni e correzione in materia di protezione dei dati personali, relativamente a: la semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione del trattamento (art. 3), informativa all’interessato (art. 4), le misure precontrattuali e il bilanciamento di interessi (art. 5), i limiti al diritto di accesso (art. 6), i presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati (art. 7), i dati sensibili (art. 8), le verifiche preliminari (art. 9), la semplificazione e le garanzie per i trasferimenti di dati personali all’estero (art. 10). Inoltre, in tema di sistema sanzionatorio, sono state apportate modifiche a: le misure per il trattamento illecito o non corretto, le sanzioni in tema di notificazioni, con sostituzione dell’articolo concernente l’ipotesi di omessa o incompleta notificazione (art. 12), il trattamento illecito di dati personali (art. 13), l’omessa adozione di misure minime di sicurezza, con la sostituzione dell’articolo che contempla questa fattispecie di reato (art. 14), l’inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco (art. 15), le false comunicazioni e dichiarazioni (art. 16), l’adeguamento delle sanzioni amministrative (art. 17).
Ulteriori norme riguardano le investigazioni difensive (art. 19), i codici di deontologia e di buona condotta (art. 20), le modalità di pagamento alternative alla fatturazione (art. 21), l’informazione al pubblico sull’identificazione della linea chiamante e collegata (art. 22) e le chiamate di emergenza (art. 23).


DIRETTIVA 13 DICEMBRE 2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 26 del 31 Gennaio 2002)

FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica ha la specifica finalità di “fornire indirizzi sulle politiche di formazione del personale, migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti delle amministrazioni pubbliche sulla necessità di valorizzare le risorse umane e le risorse finanziarie destinate alla formazione”. Formazione permanente, analisi dei fabbisogni formativi, programmazione e progettazione delle attività formative, domanda di nuove competenze, informatizzazione, processo di riforma della dirigenza pubblica sono tutti temi affrontati dalla presente direttiva. Il provvedimento, dopo una premessa, si articola nei seguenti punti: obiettivi, formazione per le pubbliche amministrazioni, responsabilità della gestione, principi guida per la qualità, nuove metodologie, ruolo del Dipartimento della Funzione pubblica e delle strutture di formazione delle amministrazioni, ruolo degli uffici del personale, dell’organizzazione e della formazione, programmazione della formazione, indirizzi, formazione internazionale, dirigenza, università, risorse, strumenti.


LEGGE 31 GENNAIO 2002, N. 6
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 28 del 02 Febbraio 2002)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL’OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA “ENDURING FREEDOM”. MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1941, N. 303

Il provvedimento legislativo apporta esclusivamente modifiche formali al decreto-legge n. 421 del 2001 che, quindi, viene convertito integralmente in legge.
Molto importanti sono le modifiche al codice penale militare di guerra che investono: l’art. 15 (militari di Stati alleati o associati nella guerra), l’art. 47 (applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena), dove è stata reintrodotta la previsione di reati militarizzati, l’art. 165 (applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati), l’art. 184-bis (cattura di ostaggi), l’art. 185 (violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani), l’art. 185-bis (altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali). La legge ha anche determinato l’abrogazione della normativa riguardante l’emanazione dei bandi militari (artt. 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20 c.p.m.g.), riformulando la rubrica dell’art. 17 c.p.m.g. intitolata esclusivamente “comandante supremo”. Inoltre, sono stati abrogati gli artt. 87 (denigrazione della guerra), 155 (diserzione o mancanza alla chiamata dichiarata dal comandante) e 183 (divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra) c.p.m.g.


DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2002, N. 9
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, N. 36 del 12 Febbraio 2002 - Serie Generale)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 MARZO 2001, N. 85

Le modifiche apportate dal provvedimento di legge al codice della strada riguardano: i principi generali, le competizioni sportive su strada, la circolazione dei ciclomotori, le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, i requisiti per la guida dei veicoli, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la velocità, i limiti di velocità, la segnalazione visiva e l’illuminazione dei veicoli, i dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali, la guida sotto l’influenza dell’alcool, la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale. Il decreto legislativo introduce, inoltre, l’istituto della patente a punti: art. 126-bis c.d.s.


DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2001, N. 484
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 40 del 16 Febbraio 2002 )

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 5 OTTOBRE 2000, NUMERI 297 E 298, IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Il provvedimento di legge oltre a recare alcune opportune modifiche di aggiornamento (attribuzione del comando di Stazione anche al maresciallo aiutante sostituto ufficiali di pubblica sicurezza luogotenente:
- art. 15, comma 1, lettere e), d. lgs. n. 297/2000;
- sostituzione della parola “culturale” ad “artistico” all’art. 16, comma 2, lettera h), d. lgs. n. 297/2000), integra il comma secondo dell’art. 27 d. lgs. n. 297/2000, specificando ulteriormente attribuzioni, compiti e responsabilità funzionali degli ufficiali non contemplati al primo comma e all’art. 26 d. lgs. n. 297/2000.
Altre integrazioni riguardano la consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia (art. 6, comma 1-bis, d. lgs. n. 298/2000), i transiti dai ruoli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 26, comma 3, d. lgs. n. 298/2000) e la disciplina del regime transitorio dell’avanzamento, riguardo i periodi di comando già stabiliti dalla previgente normativa (art. 31, comma 12, d. lgs. n. 298/2000).


LEGGE 27 FEBBRAIO 2002, N. 15
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 49 del 27 Febbraio 2002 )

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONE URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Il provvedimento di legge oltre a recare le norme di conversione del decreto-legge n. 451/2001, modifica ulteriormente alcuni articoli del codice penale militare di guerra. All’art. 165 c.p.m.g. (applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati), già riformato dalla legge n. 6/2002, vengono aggiunti due commi, dove si specifica cosa debba intendersi per conflitto armato, cioè “il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un’altra per lo svolgimento di operazioni belliche”, e dove si stabilisce che le disposizioni del titolo IV (dei reati contro le leggi e gli usi della guerra), libro II, c.p.m.g., si applicano alle operazioni militari armate svolte all’estero dalle forze armate italiane, sino all’emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia in questione. Inoltre, il minimo edittale della pena, stabilito dall’art. 185-bis c.p.m.g. (altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali), viene elevato da uno a due anni.