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Corte Costituzionale

a cura di Giovanni Pioletti

Reati contro la personalità dello Stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello Stato - Associazioni antinazionali - Incidenza nella libertà associativa - Illegittimità costituzionale.

(Cost. artt. 21, 18 e 2; cod. pen. art. 271)

(Corte Costituzionale, sentenza n. 243 del 5-12 luglio 2001 - Pres. Ruperto - Red. Santosuosso)

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 21, 18 e 2 Cost., il reato di cui all’art. 271 cod. pen. che vieta le associazioni antinazionali perché, se non è illecito per il singolo svolgere opera di propaganda antinazionale (sent. n. 87 del 1966 C. Cost.) che non trasmodi in violenza o che violi altri beni costituzionalmente garantiti, non può costituire illecito neppure l’attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all’individuo.

(Omissis)

Considerato in diritto
1. - Viene all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, perché se ne assume il contrasto con: a) l’art. 21 della Costituzione, in quanto l’unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il «sentimento nazionale», né potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b) l’art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite alla libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza; c) l’art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo.

2. - La questione è fondata.

3. - Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del Guardasigilli, che pone «in rispondenza» le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell’art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia per l’identità delle espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.

Com’è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma dell’art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che “il sentimento nazionale” costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell’intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all’articolo 21 della Costituzione.

4. - Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e dell’unità nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono riferire.

La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’incriminazione della condotta sotto forma associativa, intesa a “distruggere o deprimere il sentimento nazionale”.

Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione - in relazione ai parametri costituzionali ora invocati - anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l’attività, diretta sempre al fine di “distruggere o deprimere il sentimento nazionale”.

Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure criminose - non può costituire illecito neppure l’attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all’individuo; così come è stabilito dall’art. 18 della Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo comma - la libertà di associazione per i fini che non siano «... vietati ai singoli dalla legge penale».

La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta dall’ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all’identico fine perseguito perfino dalla totalità dei cittadini uti singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla libertà di associazione garantita dalla Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale.

(omissis)