Il Regolamento Generale di disciplina riguardante gli obiettori di coscienza: profili di comparazione con il Regolamento di Disciplina Militare

Magg. CC Fausto Bassetta

1. Generalità

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001, è stato pubblicato il d.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453, con il quale viene adottato il Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza. Il provvedimento è stato emanato a norma dell’art. 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, che demanda specificamente al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione del provvedimento in questione.

Il regolamento va a colmare un vuoto normativo, creatosi all’indomani della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma dell’abrogata legge 15 dicembre 1972, n. 772 (la prima legge sull’obiezione di coscienza), che stabiliva la sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali militari dell’obiettore di coscienza. Da allora in poi, si è sempre più riconosciuta una differenziazione di inquadramento giuridico (con riflessi nel campo penale, in quello amministrativo e in quello disciplinare) dell’obiettore rispetto a colui che svolge il servizio militare, sino all’emanazione della nuova legge sull’obiezione di coscienza che ha definitivamente sancito l’autonomia del servizio sostitutivo civile. Il provvedimento normativo vede la luce in prossimità di una radicale riforma del servizio militare in Italia che condurrà, nel breve termine di qualche anno, all’adozione di uno strumento militare completamente professionale, con conseguente sospensione dello stesso servizio di leva. Ciò comporterà anche la cessazione dell’alimentazione del servizio civile sostitutivo, compensata - parzialmente - dalla costituzione del servizio civile volontario, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Il breve esame del provvedimento de quo sarà, quindi, interessante per le soluzioni tecnico - giuridiche adottate nel settore del diritto disciplinare, mentre l’impatto nel contesto sociale e culturale e nello specifico settore del servizio civile sarà necessariamente condizionato dalla temporaneità dell’efficacia delle disposizioni ivi contenute.

2. I doveri del servizio civile

Il Regolamento all’art. 3 stabilisce i contenuti deontologici del servizio civile, utilizzando espressioni direttamente tratte dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale, n. 164 del 1985, dove è stato enunciato il principio dell’equivalenza del servizio militare obbligatorio e del servizio sostitutivo civile, nella comune prospettiva del sacro dovere di difesa della Patria, “ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato”. La legge n. 230 del 1998, all’art. 1, ha voluto rimarcare la diversità e l’autonomia, soprattutto organizzativa (operata attraverso l’istituzione dell’Ufficio nazionale), del servizio civile. Il regolamento, da parte sua, ha ampliato la prospettiva collegando il dovere di svolgere il servizio civile ad ulteriori finalità, intese a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, “quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione”. Il Regolamento, in sostanza, fa sua una vera e propria deontologia della solidarietà, che si esplica in tutti i campi delineati dall’art. 2 Cost. e che viene positivamente confermata dalla norma generale che prescrive all’obiettore, nello svolgimento del servizio, un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio. Non siamo certamente in presenza della densità etica del Regolamento di disciplina militare, ma è indubbio che l’aver voluto codificare alcuni principi etici in materia di solidarietà e tolleranza costituisce un valore aggiuntivo anche per il servizio civile.

Il successivo art. 4 elenca gli obblighi che l’obiettore deve osservare nello svolgimento del servizio e che possiamo raggruppare a seconda che riguardino i rapporti tra l’obiettore e l’“amministrazione”, in ordine all’assunzione del servizio ed alle vicende (modificative, sospensive, interruttive ed altro) ad esso connesse, oppure lo svolgimento delle attività funzionali con il servizio stesso (il servizio nel servizio, mutuando una categoria concettuale elaborata nel diritto penale militare), o, infine, la tutela delle ragioni e degli interessi dei terzi (l’utenza, ma anche tutte le persone coinvolte nel progetto di impiego degli obiettori) che per qualsiasi ragione vengono in contatto con l’obiettore . In base al primo gruppo di obblighi l’obiettore deve:

- presentarsi in servizio nel giorno stabilito;

- produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile;
- comunicare all’Ufficio nazionale ed alla sede dell’ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data di prevista presentazione, le eventuali circostanze di impedimento, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista;

- richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo, prima della cessazione dell’orario di svolgimento delle attività (permessi per il giorno in corso possono essere richiesti solo in casi di particolare gravità e urgenza;

- riprendere il servizio al termine del permesso o della licenza;

- recuperare le ore di attività non prestata;

- comunicare tempestivamente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell’ente di assegnazione, entro due giorni dall’evento, il relativo certificato medico;

- ottemperare ai provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall’Ufficio nazionale nei casi previsti;
- non esercitare altre attività, al di fuori di quanto previsto dalla legge (per le incompatibilità si veda l’art. 16 l. n. 230/1998).

Per quanto riguarda gli obblighi di servizio in senso stretto, l’obiettore deve:

- seguire le istruzioni e le direttive impartite, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio;

- rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività

- non assentarsi durante il predetto orario, senza l’autorizzazione del responsabile.

Per quanto concerne le relazioni interpersonali l’obiettore deve:

- rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;

- astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’ente.

3. La tipizzazione degli illeciti disciplinari

L’aspetto più interessante del Regolamento in argomento è certamente la completa tipizzazione degli illeciti disciplinari, strada non seguita integralmente dal Regolamento di disciplina militare che definisce l’illecito disciplinare all’art. 57 R. D. M. come generica violazione dei doveri del servizio e della disciplina, elencando le fonti dei doveri disciplinarmente rilevanti. Soltanto per i comportamenti punibili con la consegna di rigore il Regolamento di disciplina militare, nell’allegato C, riporta un elenco di fattispecie tipiche.

La tecnica utilizzata nella redazione delle varie figure di infrazione disciplinare, di cui agli artt. 6 e segg. d.P.C.M. n. 453/2001, prevede una costruzione delle stesse, in parte secondo criteri casistici e in parte secondo una formulazione che lascia spazio ad una certa elasticità di contenuti, soprattutto nella definizione degli illeciti più gravi.

La catalogazione delle infrazioni disciplinari viene articolata per singolo provvedimento sanzionatorio, in un certo qual modo attraverso un’inversione logica tra precetto e sanzione, opportuna per un sistema disciplinare che deve lasciare comunque adeguati margini alla discrezionalità amministrativa.

Le sanzioni disciplinari per l’obiettore di coscienza sono previste dall’art. 9 della legge n. 230/1998 e sono, in ordine crescente di afflittività:

- la diffida per iscritto; la multa in detrazione della paga;

- la sospensione di permessi e licenze; il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;

- la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

L’applicazione della diffida, della multa e della sospensione di permessi e licenze (art. 6 d.P.C.M. n. 453/2001) avviene, generalmente, per inosservanza dei doveri contemplati dall’art. 4 del regolamento. Rileviamo che l’elencazione offre una tutela disciplinare minima alla maggior parte dei doveri previsti dal predetto art. 4, aggiungendo un’infrazione relativa all’inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell’alloggio ed un’altra relativa ai comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti che contribuisce a dare concretezza alle norme deontologiche previste dall’art. 3. Quest’ultima previsione sembra soffrire di sufficiente determinatezza e tassatività (anche se la stessa definizione di un progetto, il quale dovrà necessariamente indicare obiettivi, finalità e modalità attuative, permette di valutare con sufficiente oggettività ritardi o impedimenti), così come quella relativa alla condotta non conforme ai principi di correttezza nelle relazioni interpersonali che l’obiettore instaura nello svolgimento del suo servizio, quella riguardante la condotta incompatibile con la natura e la funzionalità del servizio e quella inerente l’uso illecito dei beni dell’ente (dove, evidentemente, è necessario disciplinarne previamente l’uso, a meno che ci troviamo di fronte anche a fattispecie penali). È evidente che si tratta di comportamenti comunque connessi con lo svolgimento del servizio, circostanza che contribuisce a connotare il contenuto dell’illecito disciplinare, ma il cui apprezzamento concreto lascia ampi margini interpretativi che l’elasticità dei concetti di correttezza, compatibilità, natura e funzionalità del servizio, uso illecito non consentono di definire univocamente.

La predisposizione di normative interne di dettaglio, la prassi applicativa, la giurisprudenza che eventualmente si formerà nello specifico settore, contribuiranno certamente ad orientare l’interprete, ma è pur vero che nel campo disciplinare, per il quale non si tratta soltanto di valutare ex post un comportamento, bensì di incidere in concreto nello svolgimento dell’attività per finalità di imparzialità, efficienza e buon andamento del servizio, la discrezionalità (e per certi aspetti anche il merito) non può essere completamente costretta in ambiti troppo angusti. A parte dobbiamo considerare il comportamento incompatibile con lo status rivestito dall’obiettore di coscienza.

Qualche perplessità suscita l’eventuale autonomia disciplinare di un comportamento incompatibile con lo status dell’obiettore, tenendo conto che la legge n. 230/1998, all’art. 2 stabilisce tassativamente le situazioni soggettive ostative al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, situazioni che divengono cause di incompatibilità, quindi di decadenza (art. 14 l. n. 230/1998), qualora sopravvengano all’ammissione dell’obiettore al servizio civile. Se poi consideriamo che le incompatibilità riguardanti altre attività non consentite sono autonomamente regolamentate e assumono una propria rilevanza disciplinare, non appare chiaro quali siano le ulteriori e sussidiarie situazioni di incompatibilità con lo status dell’obiettore.

Per l’irrogazione del trasferimento (art. 7 d.P.C.M. n. 453/2001) il Regolamento prevede come infrazioni, da una parte fattispecie riconnesse direttamente alla violazione dei particolari doveri di servizio di cui all’art. 4, che non si ritiene sufficiente sanzionare con la misure previste nel precedente art. 6 (si tratta dell’esercizio di altre attività non consentite o lo svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio), dall’altra peculiari forme aggravate di violazioni di doveri, a seconda che siano in relazione alla recidività, alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti dannosi prodotti o all’elemento psicologico, o invece rappresentino un titolo autonomo di illecito (assenza arbitraria per più di cinque giorni), alcune delle quali possono certamente costituire anche reato (manifestazioni ingiuriose od ogni altra condotta lesiva della dignità della persona). Anche i comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità a titolo di colpa (che riteniamo essere necessariamente connessi allo svolgimento del servizio), possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 7.

Per la sospensione dal servizio di cui all’art. 8 vengono in considerazione le infrazioni disciplinari più gravi, distinguibili in tre tipi diversi di manifestazioni fenomeniche: o come ulteriori forme aggravate (recidività aggravata), o come insufficiente (e persistente) rendimento dell’obiettore in relazione alle finalità del progetto e, conseguentemente, al suo impossibile utilizzo, o come ipotesi di reato in cui la responsabilità personale rileva a titolo di dolo (e in questa circostanza riteniamo che non debba essere necessaria una connessione con il servizio).

Se la tipizzazione degli illeciti costituisce un indubbio vantaggio sia in chi debba orientare il suo comportamento (per il quale viene ritenuta più importante l’etica della libertà, rispetto a quella dell’obbedienza), sia in chi deve applicare la sanzione disciplinare (per il quale si ritiene di limitare in ristretti margini il potere discrezionale), come già notato non tutti i nodi possono dirsi sciolti. Inoltre, la mancanza di condizioni di applicabilità del Regolamento in questione, esistenti nella disciplina militare anche in funzione di temperamento dell’atipicità delle sanzioni ivi contemplate, comporta la necessità di qualche interpretazione correttiva o semplicemente restrittiva; si pensi alle ipotesi di reato in cui la responsabilità personale rilevi a titolo di colpa, commesse al di fuori del servizio civile e senza alcuna connessione con lo stesso: sono anch’esse delle infrazioni disciplinari? La deontologia della solidarietà e della tolleranza consente la punizione di atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona di minima rilevanza, che non costituiscono reato e sono commessi al di fuori del servizio? In merito a ciò, si deve considerare che la rilevanza disciplinare dei comportamenti per il non militare si ha quando gli stessi siano connessi (o abbiamo occasione) con lo svolgimento di attività di servizio.

Resta aperta la questione dell’eventuale lesione dell’immagine e del prestigio del servizio civile, per la cui protezione giuridica sembrerebbe consentita (si pensi alla stessa utilizzazione del concetto di status per l’obiettore) la possibilità di una tutela disciplinare.

4. I criteri generali di applicazione delle sanzioni disciplinari

Per quanto concerne i criteri generali di applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui all’art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 453/2001, dobbiamo rilevare la maggiore precisione tecnica nelle definizione degli stessi, rispetto a quanto previsto dall’art. 60 R. D. M. Innanzitutto, il Regolamento in questione codifica principi di diritto giurisprudenziale elaborati per tutti il sistema sanzionatorio amministrativo: quello di gradualità e proporzionalità, la cui violazione, se in precedenza era ascrivibile ad una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, ora è sicuramente da ricomprendere nella violazione di legge.

La proporzionalità e la gradualità riguardano la fase di determinazione della singola sanzione disciplinare, il quantum, mentre sappiamo che nel diritto disciplinare militare il tipo di mancanza e la gravità della stessa condizionano la scelta delle sanzioni oltre alla determinazione del quantum. Anche qui è un problema di ampiezza della discrezionalità, conferita al titolare della potestà sanzionatoria.

Gli altri criteri previsti sono:

- la rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;

- l’intenzionalità del comportamento;

- il grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenendo conto anche della prevedibilità dell’evento (una specie di colpa cosciente);

- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti;

- concorso di più obiettori;

- comportamento complessivo dell’obiettore nei rapporti interpersonali intrattenuti nello svolgimento del servizio;

- precedenti violazioni.

Alcuni criteri sono uguali a quelli presenti nel diritto disciplinare militare: intenzionalità, concorso di persone, precedenti violazioni. Altri sono analoghi, anche se sono formulati diversamente, ma non connotazioni tecniche più precise: rilevanza delle violazioni, grado di disservizio o di pericolo.

Qualche perplessità suscita l’indicazione della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti, ulteriori rispetto a quelle che già costituiscono criteri che possono orientare la quantificazione della sanzione verso l’altro o verso il basso. A parte il fatto che il Regolamento non indica quali siano queste circostanze aggravanti o attenuanti, si deve presumere che le stesse costituiscano circostanze indefinite che il titolare della potestà sanzionatoria può utilizzare per correggere un’applicazione della sanzione troppo meccanica e non attenta ai molteplici aspetti del comportamento individuale ed al contesto in cui avvengono le infrazioni disciplinari. Anche per il criterio delle precedenti violazioni si deve ritenere che lo stesso in questo settore debba essere utilizzato per graduare la quantità della sanzione in funzione residuale rispetto alla sua eventuale capacità di consentire scelte del tipo di sanzione: con la sanzione disciplinare del trasferimento si può punire la recidiva nelle mancanze che abbiamo comportato l’applicazione della sanzione massima prevista per le mancanze punite con la diffida, la multa o la sospensione di permessi e licenze; con la sanzione della sospensione dal servizi si può punire la recidiva in una della mancanze punibili con la precedente sanzione.

Per quanto concerne il comportamento complessivo dell’obiettore nei rapporti interpersonali si può rilevare come il Regolamento sottolinei l’importanza della deontologia della solidarietà, definendo un apposito criterio che non troviamo così esattamente formulato nel diritto disciplinare militare, dove rilevano - per i rapporti interpersonali - la presenza di altri militari e la differenza di grado nel concorso di persone.

Ultima notazione in questo contesto deve essere fatta in riferimento al concorso di illeciti disciplinari, per la quale non possiamo non evidenziare la migliore formulazione tecnico - giuridica dell’istituto, rispetto a quanto troviamo del Regolamento di disciplina militare e che non poche perplessità applicative ha suscitato.

L’obiettore può essere punito con la sanzione prevista per l’infrazione più grave quando commetta, con un’unica azione od omissione, più mancanze oppure quando commetta più violazioni, con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento. In questo caso si è superato il riferimento testuale al reato continuato, previsto dall’art. 81, 2° comma, c.p., seguito invece parzialmente nel Regolamento di disciplina militare, dove al militare può essere irrogata un’unica sanzione disciplinare, in relazione a quella più grave e al complessivo comportamento indisciplinato, quando commette più trasgressioni, anche in termini diversi: qui, rispetto al reato continuato, manca - ovviamente - il riferimento al medesimo disegno criminoso che costituisce il collante della pluralità di reati.

5. Le "autorità disciplinari" competenti e la contestazione delle mancanze disciplinari

Dal punto di vista della competenza sanzionatoria dobbiamo riportarci a quanto stabilito dall’art. 17 della legge n. 230/1998, dove si attribuisce al legale rappresentante dell’ente convenzionato la potestà in merito all’applicazione della diffida, della multa e della sospensione di permessi e licenze (con l’obbligo della comunicazione dei provvedimenti disciplinari adottati all’Ufficio nazionale), mentre per le altre sanzioni la competenza è devoluta all’Ufficio nazionale, oltre ad uno speciale potere di riesame nel merito del provvedimento con possibilità di decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate dal legale rappresentante dell’ente. Per quanto concerne l’attribuzione di potestà sanzionatorie al legale rappresentante dell’ente è chiaro che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio munus legale, cioè un’attribuzione legislativamente prevista a soggetti privati di esercizio di funzioni pubbliche: per questa eventualità, che nel diritto disciplinare è eccezionale, il legislatore ha ritenuto opportuno conferire all’Ufficio nazionale lo speciale potere di riesame con eventuale reformatio in peius del provvedimento disciplinare, potere non riscontrabile nel diritto disciplinare militare dove le competenze sanzionatorie sono tassativamente stabilite.

Interessante è, invece, la dissociazione tra organi deputati all’incolpazione e quelli competenti all’irrogazione della sanzione disciplinare. Il Regolamento all’art. 9 prevede che le sanzioni debbano essere adottate esclusivamente previa contestazione degli addebiti, alla quale procede il responsabile degli obiettori, definito dallo stesso Regolamento come il responsabile e livello territoriale dei rapporti tra l’ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza (art. 1 d.P.C.M. n. 453/2001). La delicatezza della materia (siamo sempre in presenza di un diritto punitivo), l’attribuzione di pubbliche potestà a soggetti privati e la garanzia di un giusto procedimento amministrativo, sono tutti fattori che hanno consigliato la scissione tra potere di contestazione e potere di decisione; circostanza che non si verifica nel diritto disciplinare militare, dove l’autorità militare competente ad infliggere le sanzioni disciplinari procede anche alla contestazione degli addebiti.

Ancor più interessante é la disciplina giuridica dell’atto di contestazione. Lo stesso deve avvenire entro dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi da parte del responsabile degli obiettori.

La precisazione appare quanto mai opportuna in tema di termine iniziale del procedimento amministrativo, considerando che il Regolamento di disciplina militare si esprime con termini non tassativi: il superiore che rilevi un infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad instaurare il procedimento, deve fare rapporto “senza ritardo”; d’altra parte, il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”; inoltre, la decisione deve essere comunicata “senza ritardo”.

L’atto di contestazione, inoltre, deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento, nonché il termine, non inferiore a cinque giorni né superiore a dieci, entro il quale l’obiettore può presentare proprie deduzioni difensive od essere sentito quando lo richieda espressamente. L’oggetto della contestazione costituisce il vero e proprio thema decidendum, che può essere integrato attraverso le allegazioni della controparte, ma non completamente modificato. La contestazione in sostanza implica l’avvio del procedimento disciplinare e ne fissa le coordinate tecnico - amministrative, rappresentando il più importante atto procedimentale.

6. I tempi del procedimento, il provvedimento sanzionatorio e la sua motivazione, l'eventuale archiviazione del procedimento

Per quanto riguarda i tempi del procedimento dobbiamo rilevare l’estrema celerità che il Regolamento ha voluto conferire allo svolgimento del procedimento disciplinare, fissando termini parziali per ogni fase procedimentale, che nel complesso consentono di definire l’iter nel massimo di 30 giorni, a differenza dei 90 giorni previsti nel diritto disciplinare militare (d. m. 8 agosto 1996, n. 690).

La contestazione deve avvenire entro dieci giorni, decorrenti dal verificarsi del fatto o dal momento della sua avvenuta conoscenza; le deduzioni difensive devono essere presentate entro un termine superiore a cinque e inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla contestazione; la sanzione deve essere adottata entro dieci giorni dalla produzione delle memorie difensive o dalla scadenza del termine concesso all’incolpato per difendersi e inutilmente trascorso. Come può osservarsi viene preferita la speditezza del procedimento, a tutto vantaggio dell’efficienza dell’azione amministrativa e a scapito di una più meditata ponderazione degli interessi in conflitto, che una soluzione “a caldo” potrebbe non soddisfare pienamente.

Sul versante del provvedimento sanzionatorio il Regolamento stabilisce che lo stesso deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione (e, riteniamo, alla eventuale graduazione) della specifica sanzione, indicare l’organo e stabilire i termini per la proposizione dell’eventuale impugnazione.

La disciplina regolamentare indica inequivocabilmente la necessaria corrispondenza tra quanto contestato e il contenuto del provvedimento sanzionatorio, nel momento in cui deve essere esplicitata nella motivazione la fase della contestazione, indicando la procedura seguita. Per il resto non cambia molto da quanto già il Regolamento di disciplina militare ha stabilito in tema di motivazione, fermo restando che le indicazioni fornite dall’art. 9, comma 3, d.P.C.M. n. 453/2001 sono più complete rispetto a quelle fornite dall’art. 59, comma 5, R.D.M. (basti pensare all’indicazione delle modalità dell’eventuale impugnativa che non sono riportate nella norma sulla motivazione contenuta nel Regolamento i disciplina militare.

Molto diversa appare, invece, la disciplina regolamentare in tema di infondatezza della contestazione, verificata a seguito dell’istruttoria procedimentale.

L’art. 9, comma 4, d.P.C.M. n. 453/2001, stabilisce che quando le deduzioni difensive fornite dall’obiettore siano congrue e sufficienti per ritenere sussistenti le ragioni a sua discolpa, il procedimento disciplinare viene archiviato.

Il Regolamento di disciplina militare fa obbligo all’autorità competente disciplinarmente di comunicare all’interessato la decisione presa a termine del procedimento, anche quando si ritenga di non procedere all’applicazione di sanzioni. Si deve comunque ritenere che l’archiviazione, nel caso degli obiettori, dia sempre luogo ad un provvedimento - negativo - espresso, attraverso il quale viene motivato il mancato utilizzo del potere discrezionale disciplinare, per ovvie ragioni di trasparenza e di controllo dell’azione amministrativa, in armonia peraltro con quanto stabilito nella legge n. 241/1990. Così come è evidente che nel campo disciplinare militare il non ritenere applicabile alcuna sanzione non è indice di merito amministrativo (cioè di scelta interamente libera), ma sempre espressione dell’utilizzo del potere discrezionale che, anche in caso di “provvedimento negativo”, va congruamente motivato. La differenza può eventualmente cogliersi nel caso di riapertura del procedimento che, stante in divieto di bis in idem anche in materia disciplinare, nel procedimento riguardante l’obiettore trova sulla strada un’archiviazione nel merito, mentre nel procedimento relativo al militare trova una “decisione” nel merito. Al di là della terminologia usata si può ritenere che una riapertura del procedimento possa avvenire solo quando si tratti di fatti diversi da quelli contestati (ma allora si apre un nuovo procedimento) o di persona diversa da quella incolpata (anche qui il procedimento sarà diverso), mentre dubbi possono sorgere nel caso di errata valutazione dei fatti indotta da deduzioni risultate successivamente incongrue o insufficienti o determinata da un esame superficiale o inadeguato.

7. Rimedi amministrativi avverso i provvedimenti disciplinari

Per L’obiettore, ai sensi dell’art. 10 d.P.C.M. n. 453/2001, ha la possibilità di impugnare il provvedimento disciplinare, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, davanti all’Ufficio nazionale, qualora la sanzione disciplinare sia stata irrogata dal legale rappresentante dell’Ente. Lo stesso articolo stabilisce che l’Ufficio nazionale, entro il termine massimo di trenta giorni dall’atto di impugnazione può sospendere il provvedimento sanzionatorio. Né il Regolamento, né la legge n. 230/1998, specificano chi sia l’autorità gerarchicamente sovraordinata per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari irrogati direttamente dall’Ufficio nazionale. Si deve ritenere pertanto, stante la strutturazione ordinativa dell’Ufficio nazionale (e, soprattutto, per la sua evoluzione in Agenzia), che il provvedimento emanato da questa autorità sia definitivo e, quindi, impugnabile soltanto attraverso un ricorso giurisdizionale davanti agli organi della giustizia amministrativa. L’Ufficio nazionale avrà a disposizione 90 giorni di tempo per decidere sui ricorsi (d.P.R. n. 1199/1971), utilizzando, nelle situazioni di grave pregiudizio per l’obiettore e di - apparentemente - fondate ragioni di doglianza, lo strumento della sospensione della sanzione disciplinare.