Il D.A.D. in Euskadi: Ulster o Quebec?

Introduzione

Se spesso sono note le rivendicazioni del terrorismo, non sempre è chiaro quale sia il loro vero significato. Il più delle volte velati sotto retoriche dichiarazioni, i contenuti effettivi delle richieste terroristiche sono sovente tralasciati e persino ignorati. Il che altro non fa che intralciare il corretto svolgimento dell’attività di contrasto al fenomeno terroristico, questione che assume una connotazione più rilevante in presenza del terrorismo di matrice politica. Gioverebbe a comprendere tale rilevanza l’accettazione di una valenza sociale del termine intelligence quale modo “particolare” di osservare, capire ed imparare.
Ma, pur rifiutando una tale accezione del vocabolo in favore di una interpretazione restrittiva dello stesso, avente come oggetto materiale solo le informazioni collegate alla manifestazione delittuosa, qualunque siano i suoi contesti ideologici e politici, non si può non tener conto dei suddetti aspetti. A confermarlo, le parole scritte da Sun Tsu circa duemila cinquecento anni fa: “anziché vincere cento battaglie, sottometti il tuo nemico senza lottare”.

Il Diritto all'Autodeterminazione

Quello fra politica, territorio e diritto è un rapporto fumoso nel novus ordo saeculorum, viste le profonde trasformazioni degli assetti del mondo contemporaneo. Di conseguenza, anche il concetto di sovranità, intesa quale modalità d’interpretare la statualità - l’essere stato - è soggetto ad una continua reinterpretazione. Infatti, se concepita tradizionalmente, vale a dire, in termini dicotomici (o c’è o non c’è), allora l’istituto della sovranità diventa incompatibile con l’idea di globalizzazione.
La nuova configurazione della sovranità - si pensi ad exemplum alle tante cessioni di sovranità a favore d’istituzioni giuridiche sopranazionali -, determina, d’altronde, un ripensamento del rapporto centro - periferia all’interno dei singoli Stati. È in questo contesto di usura, quasi di evaporazione del rapporto tradizionale dello Stato con il territorio, che appare il così detto diritto all’autodeterminazione.
Intuitivamente concepito quale il diritto dei popoli a decidere per sé, nell’arena giuridico-politica la dottrina è invece divisa su questa nozione. Basta considerare il diverso atteggiamento della Comunità Internazionale nei confronti di movimenti autonomisti o indipendentisti quali il curdo, il ceceno, il corso o il basco. Premesso ciò, in questa sede s’intende, per tanto, focalizzare alcuni punti di riferimento che rendano più chiara l’essenza di questo diritto, cercando, d’altro canto, di abbozzare la sua portata nel così detto “conflitto basco”, dove sempre più l’autodeterminazione viene invocata, parecchie volte spacciata per un’idea piuttosto confusa riguardante l’indipendenza di Euskadi.
In origine non vi è dubbio che il DAD (acronimo del diritto all’autodeterminazione) nasce come uno strumento per snellire il processo di decolonizzazione sviluppatosi negli anni sessanta. Non a caso proprio nel 1960 l’ONU manifesta nella “Dichiarazione sulla concessione dell’Indipendenza ai popoli coloniali” che “tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione, ossia, il diritto di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale”.
Ciò significa che la soggezione di un popolo alla dominazione straniera costituisce una sostanziale negazione dei diritti fondamentali della persona umana, e che il colonialismo è contrario alla Carta delle Nazioni Unite.
Dieci anni dopo, nel 1970, l’ONU proclama l’obbligo d’ogni Stato di favorire la realizzazione di tale diritto, ma aggiunge che “qualunque azione volta alla rottura parziale o totale dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale di uno Stato è incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni Unite”.
In questo precetto alcuni autori intravedono da parte dell’ONU un tentativo, in un qualche modo, di tracciare i confini, i limiti del DAD.
Questi ed altri ulteriori riferimenti normativi, coniugati con una prassi poggiata sulla “teoria dell’acqua salata” (secondo la quale per colonie s’intendono quei territori separati da quelli metropolitani da oceani o grandi mari), hanno dunque favorito il progressivo consolidamento del DAD fino ad acquisire la natura di principio di ius cogens del diritto internazionale.
Stando così le cose pare che l’ONU ribadisca e propenda per un’interpretazione colonialista del DAD, approccio che nel 1998 è stato riproposto anche dalla Corte Suprema del Canada, quando le è stato chiesto di fornire un parere consultivo sull’eventuale secessione del Quebec. Secondo i magistrati canadesi, il DAD può essere esercitato solo in presenza di:
- colonie;
- popoli oppressi da un’occupazione militare;
- gruppi etnici ai quali viene impedito l’autogoverno.
È evidente che nei Paesi Baschi non esiste un’occupazione militare, e inoltre che si gode di un autogoverno lez Encinar sottolinea l\’inconsapevolezza degli spagnoli sul proprio grado di sviluppo federale, dimostrando con questo esempio come all\’estero non vi siano dubbi al riguardo. (González Encinar, Juan José, Federalismo y Estado Federal, El País, 03.07.2001).')">quanto meno ampio.
Resta solo, per tanto, da porsi una domanda: i Paesi Baschi sono una colonia? A prescindere dalla “teoria dell’acqua salata”, ritenuta semplicistica, né la storia dei Paesi Baschi né il suo attuale assetto politico - istituzionale inducono ad una risposta affermativa.
Pur tuttavia dalle osservazioni appena sviluppate può anche non discendere che il diritto all’autodeterminazione non sia applicabile nei Paesi Baschi, giacché in casi “simili” questo diritto è stato “esercitato”: l’Irlanda del Nord o il Quebec sono, infatti, i riferimenti internazionali del nazionalismo basco.
Si dimentica in questi riferimenti nazionalisti, però, che in un’ottica storico-politica è necessario valutare ogni situazione singolarmente, perché, innegabilmente, risulta alquanto difficile prospettare delle ipotesi generali per situazioni congiunturali ed ambiti specifici così diversi quali i due modelli evocati, vieppiù se la maggior parte degli storici rilevano tra i due più differenze che punti di contatto.

Il caso irlandese

Per comprendere le radici del problema dell’Irlanda del Nord si dovrebbe procedere ad una lettura complessiva della storia, analizzando quanto accaduto dalla conquista inglese di Dublino del 1170 fino ad oggi. Ragioni di brevità espositiva sconsigliano una tale analisi, ma, volendo comunque sintetizzare, potrebbe dirsi che nella realtà nord - irlandese si contrappongono frontalmente due comunità: da un lato la maggioranza protestante, che parteggia per l’unione con la corona britannica, e dall’altra la minoranza cattolica indipendentista, anzi, fautrice dell’annessione alla Repubblica d’Irlanda.
La frattura venne formalizzata nel 1920 con la divisione dell’isola secondo quanto disposto dal The Governement of Ireland Act, ma questa decisione politica non pose fine al secolare stato di soggezione della comunità cattolica nei confronti della maggioranza protestante. Sarebbe antistorico non ammettere che i cattolici sono stati quanto meno discriminati dai protestanti, se non vogliamo usare verbi come oppressi o perfino trucidati. Ad esempio, per rendere l’idea di cosa possa intendersi per segregazione sociale, nella bloody sunday (domenica di sangue) del 1972, dove furono uccisi dall’esercito inglese 14 cattolici che partecipavano ad una manifestazione pacifica, è utile osservare che il coro di proteste era, né più né meno, “un uomo, un voto”, “un uomo, un lavoro” e “una famiglia, una casa”.
Nell’attuale impostazione del conflitto irlandese non va dimenticato il ruolo svolto dall’IRA, espressione terroristica del movimento nazionalista cattolico, gruppo al quale il governo inglese ha risposto con una sempre più massiva presenza militare nel territorio dell’Ulster. Ne è conseguita una spirale di violenza che raggiunse la sua acme nei primi anni settanta. Infatti, nel 1972, dopo l’invio delle proprie truppe nell’Ulster, il governo britannico decise di sospendere il Parlamento autonomo di Sormont e di assumere la diretta amministrazione diretta dell’area. Verso la fine degli anni novanta, dopo infinite mediazioni ed un notevole spargimento di sangue, la tensione è sembrata calare con la firma, il 10 aprile del 1998, dell’Accordo di Stormont, anche se successivamente sono stati compiuti nuovi attentati dalle frange estremistiche di entrambe le parti.
Nella sostanza, l’Accordo di Stormont stabilisce che l’Irlanda del Nord resterà unita alla Gran Bretagna fintantoché la maggioranza della sua popolazione lo vorrà. Le opzioni offerte all’Ulster erano, quindi, di continuare con la Gran Bretagna oppure di unirsi all’Irlanda, il che non è, strictu senso, diritto all’autodeterminazione. È opportuno sottolineare queste limitazioni imposte, poiché, non lasciando spazio ad altre scelte, quali l’indipendenza dell’Ulster ovvero la creazione di una federazione, il DAD risulta materialmente amputato. All’ultimo punto dell’accordo è prevista la formazione di un governo autonomo nell’Ulster.
Sulla falsariga del modello irlandese gli indipendentisti baschi puntano particolarmente - non a caso - sul referendum di autodeterminazione, obiettivo primario da raggiungere in aderenza alle loro aspirazioni. E invece, l’elemento principe dell’Accordo di Stormont, messo a tacere dal secessionismo basco, non è quello del referendum, bensì il Principio del Consenso di tutte le parti, neologismo politico introdotto nella Dichiarazione di Downing Street del 1993. Secondo lo stesso, infatti, pur accettandosi la libera determinazione dell’Ulster, è anche necessario però il consenso di tutte le forze in conflitto. Quindi, qualunque accordo voglia essere raggiunto nell’Irlanda del Nord, esso deve essere ineluttabilmente conseguito attraverso tre livelli di consenso: quello dei partiti politici, quello dell’Ulster e dell’Irlanda mediante un referendum e, da ultimo, la sanzione dei Parlamenti di Londra e Dublino. Procedura questa di decision making ben diversa dalla semplice accettazione di una votazione a maggioranza, così come preteso dal nazionalismo basco.
D’altronde, è impossibile fare a meno di rilevare la diversità delle due realtà che qui si cerca di collegare. Far riferimento all’Ulster implica parlare di occupazione militare, di segregazione sociale, di differenze religiose, di scontro fra due comunità, ognuna con le sue manifestazioni terroristiche in una continua spirale di violenza, senza trascurare una situazione economica pressoché disastrosa ed assolutamente dipendente dell’economical power di Londra. Situazione che non trova rispondenza nei Paesi Baschi, anzi, tanti dei fattori riscontrati costituiscono, invece, il rovescio della medaglia dello status quo basco. E perfino laddove sembra che ci siano delle analogie queste non si rivelano tali. È vero che in entrambi i casi c’è un gruppo politico e un gruppo terroristico trainanti del movimento antagonista dello Stato; la differenza consiste, però, nel rapporto di dipendenza: l’IRA è subordinato allo Sinn Fein, invece l’ETA dirige e comanda il suo braccio politico, denominato Batasuna. Pare, dunque, condivisibile, l’opinione secondo la quale l’unico punto in comune tra questi due casi sia il ricorso alla violenza indiscriminata quale strumento per raggiungere un fine.
Nonostante le citate profonde differenze, il nazionalismo basco - sia quello moderato, sia quello radicale - ha sempre seguito con interesse l’andamento della situazione dell’Irlanda del Nord. L’ETA, per esempio, proprio sulla sua scia, decise di creare nel 1978 l’ Herri Batasuna, ossia, il suo braccio politico quale già era il Sinn Fein per l’IRA. Ed è stato con analogo processo imitativo che decise di portare avanti una campagna d’attentati contro interessi economici a Madrid ed in altre grandi città spagnole, nello stesso identico modo in cui operò l’IRA nella city londinese con i suoi tristemente conosciuti “week-end”.
Se dubbi ne restassero, si riportano, come conclusione, le parole del saggista basco Jon Guaristi: “L’Irlanda è un cattivo specchio per i baschi [...]. Probabilmente non vi è mai stato un paese con una storia così diversa da quella basca. L’Irlanda fu colonizzata, le sue popolazioni cattoliche furono perseguitate, l’Impero Britannico fece con loro carne da macello. I baschi colonizzarono nella stessa misura, se non di più, dei castigliani della vecchia Castiglia; furono cattolici quanto i loro re, e qualora servirono gli eserciti imperiali, di raro lo fecero come militari di truppa”.

Il modello canadese

Dall’altra parte dell’Atlantico, le spinte secessioniste del Blocco Quebeçois sono sfociate in un accordo secondo il quale i governi quebequese e di Ottawa s’impegnano a rispettare la volontà popolare sulla permanenza del Quebec nello Stato canadese. Anzitutto va premesso che si è di fronte a un caso alquanto inusuale, poiché il DAD, pur non essendo riconosciuto, ma neanche proibito dalla Costituzione canadese, è stato, comunque, de facto esercitato. Sicché attraverso i referendum tenutisi nel 1980 e nel 1995 il Quebec si è “autodeterminato”, sebbene la proposta indipendentista fosse poi stata respinta.
Proprio per chiarire questo quadro di situazione così “atipico”, fu chiesto - come si è già detto - il parere della Corte Suprema del Canada. Secondo quest’organo giudiziario non esiste nel Diritto Internazionale (neanche in quello canadese) una norma che permetta la secessione unilaterale di un territorio. Tuttavia - sostiene la Corte - la secessione può essere negoziata fra lo Stato di appartenenza e la comunità o il popolo legittimato per esercitarla, qualora richiesta da una “maggioranza molto qualificata” e purché “si rispettino i diritti” degli altri cittadini. Inoltre, la Corte Suprema ha aggiunto che in ogni modo “va riconosciuto il diritto dei territori che rifiutino la secessione”. Diritto, si badi bene, che, nell’ipotizzare una consultazione popolare sull’autodeterminazione dei Paesi Baschi, comporterebbe probabilmente il rifiuto della secessione da parte di una delle tre province basche, l’Alava.
La Corte Suprema, in chiusura, profila l’elemento cardine del processo: ci vorrà un previo fallimento d’ogni tentativo di conciliazione dei diritti ed obblighi di “tutte le comunità statali”.
In altre parole, l’ambito di decisione non è più esclusivo del territorio secessionista, ma anche dell’intero Stato, cioè del Canada.

La strada spagnola

Non è questa la sede per approfondire siffatti discorsi dottrinali, ma solo per offrire alcuni spunti di riflessione al riguardo. Sorvolando dunque su ulteriori analisi, chi volesse, in ogni modo, un punto di partenza condiviso all’unanimità dalla dottrina, lo individuerebbe nell’idea della scelta democratica, ossia, nell’idea che la sorte, il futuro di qualunque popolo, può essere scelto solo democraticamente. Questo è l’assioma ab ovo di tutte le teorie sull’autodeterminazione. Che poi sia accettato o meno è questione ben diversa.
Infatti, nella logica dei capi dell’ETA che, coperti in volto, appaiono clandestinamente sulla televisione esigendo il diritto all’autodeterminazione, vi è una sistematica e voluta ignoranza. Ignoranza delle elezioni tenutesi nel 1984, 1986, 1990, 1994, 1998 e 2001, per decidere la composizione del Parlamento Basco; ignoranza, comunque, di tutti i referendum celebratisi nei Paesi Baschi a partire dall’approvazione dello Statuto di Autonomia nel 1979.
Ignoranza, in definitiva, del fatto che ogni qualvolta i baschi si sono recati nei seggi elettorali hanno potuto scegliere liberamente e democraticamente il loro futuro. O forse ci si sbaglia e in realtà non c’è democrazia nei Paesi Baschi?
Ignoranza, in conclusione, dell’esistenza di strade non sanguinose. Vi è, infatti, nell’attuale Costituzione spagnola una possibilità che permetterebbe di raggiungere in modo pacifico l’indipendenza, ed è quella dell’articolo 168. È vero che la procedura è complessa e richiede un consenso difficilmente raggiungibile, ma è altrettanto vero che non può che essere così: si tratta, infatti, della riforma costituzionale dei principi basilari e fondamentali dello Stato spagnolo. Che tale procedura preveda un ambito decisionale di livello nazionale, ossia, che spetti a tutto il popolo spagnolo la decisione finale, può rendere un’ulteriore idea del perché i nazionalisti baschi non ne vogliano nemmeno sentir parlare.


PAROLE CHIAVE DALL'ISLAM

Se L’Islam (in arabo “sottomissione”, “dedizione”), una delle cinque religioni più seguite nel mondo, si considera come religione originaria monoteistica (Abramo sarebbe il primo Musulmano, Giudaismo e Cristianesimo sono perciò di fondazione successiva).
Mohammed (570-632, detto anche Muhammad) è il Profeta di Allah, ma non viene adorato come Dio (per questo si usa correttamente il termine musulmano e non maomettano). Egli fece fissare per iscritto la dottrina di Dio nel Corano (“recitazione”), che si compone di 114 capitoli (Sure), messe in ordine di lunghezza. L’Hadith (tradizione) contiene fatti e detti del Profeta. Il Corano riconosce Mosè, Davide, Salomone, Gesù ecc. come profeti. Secondo il punto di vista del Corano però, i libri di Mosè (la Torah), il Vangelo di Gesù ecc. furono falsificati, cosicché Dio dovette annunciare nuovamente la sua parola attraverso Maometto.
La Sharia (la via alla fonte) viene praticata da oltre mille anni. Essa è una raccolta di prescrizioni che regolano la vita della comunità islamica (Umma) e non fa distinzione fra aspetti religiosi e giuridico-politici. Se il mussulmano viola delle prescrizioni, la comunità punisce o rimette la colpa dei singoli. La Sharia disciplina, fra l’altro, il diritto penale, il diritto bellico ed in tempo di pace, la condizione della donna, la circoncisione (dei maschi), come anche l’alimentazione. Si trovano in essa anche “cinque pilastri” come doveri centrali dei mussulmani:
- La professione di fede (non c’è alcun dio al di fuori di Allah [e Maometto è il suo profeta - ndt]);
- La preghiera (cinque volte al giorno in direzione della Mecca);
- L’elemosina (2,5 %);
- Il digiuno (quotidiano nel mese del Ramadan dall’alba al tramonto;
- Il pellegrinaggio alla Mecca (Hadsch).
La Sharia (in relazione alla pena di morte in caso di bestemmia, in caso di vilipendio di Maometto o di apostasia dall’Islam) non è consonante con i sistemi giuridici occidentali.
Secondo alcune scuole giuridiche musulmane vi è fra i doveri dei musulmani anche il Jihad (sforzi sulla via di Dio, guerra santa). Questa viene interpretata sia come sforzo per essere un buon mussulmano, sia come guerra difensiva (cioè difesa armata dell’Islam o di un paese islamico - ossia qualsiasi paese dove abbia posto piede un mussulmano, ndt).
La moschea è il luogo nel quale i mussulmani si prostrano per la preghiera. Essa serve per manifestazioni religiose, come la preghiera del venerdì, ma anche come luogo di riunione. Una moschea non deve essere un tipo particolare di edificio e può essere a questo fine utilizzato per esempio un appartamento.
La Mecca (con la Kaaba, la sacra pietra nera che cadde dal cielo) e Medina sono i luoghi principali di azione del profeta Maometto, luoghi santi e mete di pellegrinaggio. Oltre a questi ve ne sono molti altri, come ad esempio la moschea di Al Aqsa sulla collina del Tempio di Gerusalemme, terzo luogo santo per importanza dell’Islam.
L’Islam ha un proprio calendario (calendario lunare, organizzato diversamente da quello gregoriano), ci sono molte osservanze diverse (per esempio sciiti, sunniti ecc.), e non esiste alcuna autorità religiosa comune per l’Islam (non vi è sacerdozio e non può esistere quindi il concetto di ortodossia, ndt). Ogni religioso o meglio esperto di diritto islamico (Mullah, Ayatollah…) può promulgare una Fatwa (una specie di responso o decreto giuridico). Una Fatwa non è comunque un dogma (nel senso cattolico del termine, ndt) e può per esempio contraddire un’altra Fatwa.
Nel mondo ci sono circa un miliardo di mussulmani.