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Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 210 del 10 settembre 2001)

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

(Il presente decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401 - Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 262 dell’11 novembre 2001)

Il decreto provvede ad attribuire specifiche competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro da lui delegato, in merito alla promozione ed al coordinamento delle attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio. Per quanto sopra il Dipartimento della protezione civile, costituito all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentra in tutti i rapporti giuridici dell’Agenzia della protezione civile e tutti i riferimenti a quest’ultima devono intendersi effettuati al predetto Dipartimento.


DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 8 GIUGNO 2001
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 211 dell’11 settembre 2001)

MODIFICHE AGLI ATTUALI ORDINAMENTI DI ALCUNE DIREZIONI GENERALI

Il provvedimento del Ministro della difesa apporta alcune variazioni all’ordinamento dell’area centrale tecnico-amministrativa. In particolare, per quel che concerne la Direzione generale per il personale militare si segnalano: l’istituzione della 17^ Divisione (documentazione carabinieri), all’interno del 5° Reparto (documentazione), retta da un funzionario civile con qualifica di dirigente, deputata alle attività connesse con la conservazione e l’aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare, nonché dei libretti caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri dell’Arma; inoltre, la divisione si occuperà del contenzioso di competenza; la modifica delle attribuzioni della 21^ Divisione (sovrintendenti, appuntati e carabinieri) che si occuperà delle attività connesse con il trattamento pensionistico normale e privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma e dell’attività istruttoria del contenzioso di competenza; infine, l’istituzione del 7° Reparto (recupero crediti, infortunistica, informatizzazione e ricompense ai partigiani), con relative 4 divisioni (22^, 23^, 24^, 25^).


DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 244 del 19 ottobre 2001)

DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO

(Il presente decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2001, n. 438 - Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 293 del18 dicembre 2001)

Il provvedimento legislativo introduce importanti novità in campo penale e processuale, tese al contrasto del terrorismo internazionale. Si riportano integralmente le nuove figure criminose inserite nel codice penale: art. 270-ter (associazioni con finalità di terrorismo internazionale): “1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all’estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un’istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

1. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”;

  • art. 270-quater (assistenza agli associati): “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

2. La pena è aumentata se l’ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Altre disposizioni integrano il sistema penale di prevenzione e repressione, tra le quali citiamo: la previsione dei fenomeni di terrorismo internazionale tra quelli che comportano l’applicazione dell’aggravante comune delle finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale, contemplata dal decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15; l’estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione per coloro che operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato con la commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale.

Dal punto di vista dell’attività investigativa dobbiamo registrare modifiche tese ad estendere le disposizioni sull’arresto obbligatorio in flagranza di reato, sulle intercettazioni e sulle perquisizioni per i delitti di terrorismo internazionale.

Il decreto in argomento introduce anche la particolare scriminante delle attività sotto copertura, modellata in analogia con quelle già presenti nell’ordinamento. Inoltre, vengono modificate le disposizioni relative alle intercettazioni preventive con la sostituzione dell’art. 226 delle norme di attuazione del c.p.p. Completano il pacchetto di misure antiterrorismo alcune varianti alle disposizioni sulle prove e in tema di notificazioni, alleggerendo i compiti della polizia giudiziaria nello specifico settore.


LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 248 del 24 ottobre 2001)

ISTITUZIONI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione
L’importante “novella costituzionale” modifica profondamente le strutture autonome territoriali del nostro Stato. Vengono sostituiti gli artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 127 Cost., mentre vengono soltanto modificati gli artt. 115, 123, 132 Cost. L’integrazione più evidente consiste nel prevedere tra le componenti strutturali della Repubblica le Città metropolitane, collocate subito dopo le Regioni. In particolare, in materia di potestà legislativa, esercitata dallo Stato e dalle Regioni, vengono demandate in via esclusiva allo Stato una serie tassativa di materie, tra le quali dobbiamo citare: l’immigrazione; la difesa, le Forze armate, la sicurezza dello Stato, le armi, le munizioni e gli esplosivi; l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; l’ordine pubblico e la sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; la giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa; la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Per quanto concerne i limiti dell’autonomia territoriale è opportuno riportare integralmente l’art. 120 Cost.: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione di persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governo locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.


LEGGE 19 OTTOBRE 2001, N. 386
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 250 del 26 ottobre 2001)

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE

Il provvedimento di legge, in analogia a quanto già praticato nelle ultime legislature, istituisce una Commissione parlamentare antimafia, prevedendo analiticamente i compiti della stessa. L’art. 1 definisce l’istituzione ed i compiti, tra i quali dobbiamo citare: quelli relativi alla verifica dell’attuazione e della congruità delle vigenti disposizioni legislative in materia, compresa quella antiriciclaggio e quella relativa alle misure di prevenzione; quelli inerenti alla congruità dell’azione dei pubblici poteri nell’attività di contrasto; quelli concernenti l’accertamento e la valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, nonché dei processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali; quelli relativi alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche. La legge disciplina anche la composizione e la presidenza della Commissione (art. 2), le audizioni e le testimonianze (art. 3), la richiesta di atti e documenti (art. 4), il segreto (art. 5) e l’organizzazione interna (art. 6).


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2001, N.398
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 258 del 6 novembre 2001)

REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Regolamento in questione stabilisce l’articolazione, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:

  • Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

  • Dipartimento della pubblica sicurezza;

  • Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;

  • Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Al Dipartimento degli affari interni e territoriali sono assegnati funzioni e compiti di amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento , di finanza locale, di servizi elettorali, di vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe, di attività di collaborazione con gli enti locali, di gestione delle risorse umane dell’amministrazione civile, nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

Per i predetti funzioni e compiti il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni:

  • Direzione centrale per l’amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo;

  • Direzione centrale per la documentazione e la statistica;

  • Direzione centrale per le autonomie;

  • Direzione centrale dei servizi elettorali;

  • Direzione centrale della finanza locale;

  • Direzione centrale per i servizi demografici;

  • Direzione centrale per le risorse umane;

  • Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende anche la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, si articola nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello:

  • Segreteria del Dipartimento;

  • Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento;

  • Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

  • Ufficio centrale ispettivo;

  • Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;

  • Direzione centrale della polizia criminale;

  • Direzione centrale per la polizia di prevenzione;

  • Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell’immigrazione;

  • Direzione centrale dei servizi antidroga;

  • Direzione centrale per le risorse umane;

  • Direzione centrale per i servizi di istruzione;

  • Direzione centrale di sanità;

  • Direzione centrale dei servizi tecnico - logistici e della gestione patrimoniale;

  • Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento dipendono, inoltre, la Direzione investigativa antimafia, l’Istituto superiore di polizia e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, deputata all’alta formazione e all’aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

Al Dipartimento di pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati un vice direttore generale per l’espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l’attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale.
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione svolge funzioni e compiti concernenti l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza e le confessioni religiose e si articola nelle seguenti direzioni:

  • Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo;

  • Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo;

  • Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;

  • Direzione centrale per gli affari dei culti;

  • Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto;

  • Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge funzioni e compiti riguardanti il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e le altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la difesa civile, le politiche e le ordinanze di protezione civile.

Il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni centrali e uffici:

  • Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico;

  • Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

  • Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;

  • Direzione centrale per la formazione;

  • Direzione centrale per le risorse umane;

  • Direzione centrale per le risorse finanziarie;

  • Direzione centrale per gli affari generali;

  • Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

  • Ufficio centrale ispettivo.


LEGGE 1 OTTOBRE 2001, N. 399
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 259 del 7 novembre 2001)

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE

La Commissione parlamentare è stata istituita con il compito di:

  • svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

  • individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre Nazioni;

  • verificare l’attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

  • verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

  • verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

  • proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

La legge stabilisce e regolamenta anche la composizione della Commissione (art. 2), le testimonianze (art. 3), l’acquisizione di atti e documenti (art. 4), l’obbligo del segreto (art. 5), l’organizzazione interna (art. 6).


DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 8 OTTOBRE 2001, N. 412
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 275 del 26 novembre 2001)

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE AL VALORE ED AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Si riporta integralmente il testo del Regolamento:

““(Omissis)

Art. 1. 1. Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

  • salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;

  • garantire l’applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;

  • tenere alti il nome ed il prestigio dell’Arma dei carabinieri, anche all’estero.

2. Per l’attribuzione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l’atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all’Arma dei carabinieri.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 2. 1. La medaglia al valore dell’Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l’insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite.

2. In mancanza del coniuge l’insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest’ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l’insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Museo storico dell’Arma dei carabinieri, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

3. È data facoltà di fregiarsi dell’insegna della medaglia al valore dell’Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

4. Per ottenere l’assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell’Arma dei carabinieri concessi alla memoria e l’autorizzazione a fregiarsene è necessario aver tenuto un comportamento valutato come consono ai valori morali e civili.

Art. 3. 1. La croce al merito dell’Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell’Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest’ultima spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all’importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell’attività svolta.

3. La croce al merito dell’Arma dei carabinieri può essere concessa “alla memoria”; in tal caso si applicano le norme previste dall’articolo 2.

Art. 4. 1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell’Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell’Arma dei carabinieri.

Art. 5. 1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

  1. dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;

  2. dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico in caso di atti ed attività compiuti dal militare in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;

  3. dai comandanti di corpo o dall’autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall’autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all’estero.
    2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire dalla data dell’evento che ha dato luogo alla proposta.
    3. Per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il termine suindicato è di un anno mentre per i fatti avvenuti all’estero non è prescritto termine alcuno.

Art. 6. 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell’Arma dei carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e composta da:

  1. due ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri;

  2. un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all’Arma dei carabinieri;

  3. un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell’amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.
    2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri.
    3. Qualora la commissione non riscontri nell’azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell’interno per l’eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 7. 1. È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto.

2. L’opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione o, in caso di diniego, della comunicazione fatta all’interessato.

3. L’opposizione è sottoposta all’esame della commissione di cui al successivo articolo 10 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 8. 1. In materia di inidoneità al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330.

Art. 9. 1. Le ricompense al valore ed al merito dell’Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 del regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa dell’Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da Generali di corpo d’armata o da altra autorità designata dal Ministro della difesa.

Art. 10. 1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell’albo pretorio ed anche con l’inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall’amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 11. 1. La medaglia al valore dell’Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:

  1. ha un diametro di 33 millimetri;

  2. riporta, sul recto, la granata tradizionale dell’Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda “Al valore dell’Arma dei carabinieri” e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l’indicazione del luogo e della data dell’evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

  3. è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri;

  4. si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

  5. si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

Art. 12. 1. La croce al merito dell’Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:

  1. ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

  2. riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell’Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda “Al merito dell’Arma dei carabinieri”; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l’indicazione del luogo e della data dell’evento;

  3. è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre millimetri;

  4. si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

  5. si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

Art. 13. 1. Le disposizioni interne relative all’uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed alle croci al merito dell’Arma dei carabinieri.

2. Sul nastrino della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d’oro, d’argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d’oro al valore, la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.

3. Sul nastrino della croce d’oro e d’argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente, d’oro e d’argento.

Art. 14. 1. L’insegna della medaglia al valore dell’Arma dei carabinieri può essere indossata anche sull’abito civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)””.