La giustizia penale minorile - Cenni storici e riflessioni propositive

Sandro Montanari (*) - Maria Assunta Occulto (**) - Domenico De Biase (***)

1. L'evoluzione normativa della giustizia minorile

Il settore della giustizia minorile merita una trattazione autonoma, rispetto al settore della giustizia per gli adulti, in quanto la materia è stata da sempre considerata in modo differenziato non soltanto dalla letteratura sociologica e psicologica, ma anche dal legislatore.

In questo excursus, ci sembra più opportuno prendere in considerazione, quale periodo storico di riferimento, quello a partire dalla creazione dello Stato unitario italiano.

È da notare come già il Codice Zanardelli del 1889 ponesse attenzione alla peculiare personalità del minore. Per avere un’idea di come il legislatore italiano intendesse l’intervento nei confronti di tale soggetto, basti riflettere sul fatto che nella definizione della capacità di intendere e di volere giocava un ruolo significativo la variabile età. Il Codice Zanardelli infatti prevedeva:

  1. una fascia d’età inferiore ai 9 anni, per la quale il minore veniva considerato non imputabile per difetto della capacità d’intendere e di volere;

  2. una fascia d’età tra i 9 ed i 14 anni, per la quale il minore veniva ritenuto non imputabile per incapacità d’intendere e di volere, salvo prova contraria;

  3. una fascia d’età tra i 14 ed i 18 anni, per la quale il minore veniva invece considerato imputabile in quanto capace d’intendere e di volere, salvo prova contraria (da acquisire nel corso degli accertamenti sulla personalità);

  4. una fascia d’età che comprendeva soggetti di età superiore ai 18 anni, ritenuti pienamente capaci di intendere e di volere.

Di particolare rilevanza risultava, nel quadro normativo citato, l’attività di governo finalizzata all’adeguamento degli strumenti giuridici e giudiziari alle particolari esigenze dei minori.

La circolare di Vittorio Emanuele Orlando, guardasigilli dell’epoca (1908), introduceva peraltro la necessità sia di una competenza specializzata dei giudici che si occupavano di minori, sia dell’individuazione delle cause della devianza, sia di una valutazione adeguata delle misure penali.

Con il Codice penale Rocco del 1930 sembra perfezionarsi il dispositivo relativo alle indagini sulla personalità dei minori autori di reato ai fini della dichiarazione di imputabilità (al di sotto dei 14 anni il minore viene comunque ritenuto non imputabile). Vengono a tal riguardo introdotte le figure di tecnici, delle quali i giudici potevano avvalersi nel corso di tali indagini.

Nel 1934 il cammino legislativo verso una più marcata e specifica specializzazione del sistema giudiziario minorile registra una svolta decisiva. Il R.D.L. n.1404 del 20 luglio 1934 istituisce il Tribunale per i minorenni. Si tratta di una legge cardine la quale - pur a fronte dell’evoluzione legislativa intervenuta, nel tempo, anche in relazione alle trasformazioni sia dei modelli epistemologici di lettura del fenomeno della devianza minorile, sia delle strutture politico-sociali del Paese - appare a tutt’oggi conservare la sua tipicità, riferita alla specializzazione dell’organo giudiziario minorile.

La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni attribuisce allo stesso tre competenze: penale, amministrativa o rieducativa e civile.
La prima (penale) attiene ai procedimenti penali relativi ai minori autori di reato.

La seconda (amministrativa o rieducativa) si riferisce ad una pluralità di situazioni caratterizzate perlopiù da problematiche di carattere psico-sociale e familiare irrisolte, tali da richiedere, a seconda delle circostanze, interventi ora di correzione morale, ora rieducativi, ora di inserimento sociale.

La terza competenza (civile) è quella maggiormente attinente all’area della prevenzione del disagio minorile in generale. In tal senso, il Tribunale può indagare sulle condizioni di vita del minore all’interno del nucleo familiare di appartenenza e sulle capacità educative dei genitori anche al fine di inciderne sulla patria potestà, aspetto, quest’ultimo, preso in considerazione e regolamentato pure dalla legge di “Riforma sul diritto di famiglia” n.151 del 19 maggio 1975.

È opportuno sottolineare come, sia dal punto di vista scientifico sia da quello legislativo, il modo stesso di concepire il minore deviante sia cambiato nel tempo.
Se il citato Codice Rocco risente dei principi del positivismo criminologico, e gli stessi strumenti di intervento riflettono ipotesi di studio e di trattamento basate su una impostazione ad orientamento biologico e comportamentista, la legge n.888 del 25 luglio del 1956 “Modificazioni al R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 convertito in legge n. 835 del 27 maggio 1935, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”, definisce in termini meno moralistici e più descrittivi i comportamenti perseguibili penalmente.

Si passa così dal concetto di traviamento come motivazione principale dell’azione giuridica del Tribunale (in campo rieducativo), al concetto di irregolare per condotta o per carattere introdotto dalla citata legge n. 888. Questa legge, inoltre, prevedeva l’introduzione della possibilità, per il Tribunale per i minorenni, di avvalersi di una gamma di istituti, servizi e strutture in funzione dell’area di intervento: istituti di osservazione, prigioni scuola, riformatori giudiziari (area penale), gabinetti medico-psico-pedagogici, case di rieducazione, istituti medico-psico-pedagogici, scuole-laboratori e ricreatori speciali (area amministrativa o rieducativa), affidamento al servizio sociale (area civile).

L’ideologia dominante è quella della prevenzione e della rieducazione che, spesso, si traduce in una impostazione che potremmo definire paternalistica.
In questo periodo, negli istituti di osservazione gli esperti indagano sulla personalità del minore, orientandosi verso l’approfondimento delle cause ambientali e familiari del suo disagio, manifestatosi con la condotta allarmante e con il reato.

A volte però, a livello operativo, traspare una diffusa confusione attribuibile a una non chiara differenziazione tra gli interventi rivolti ai minori autori di reato e quelli rivolti ai minori irregolari per condotta e carattere.

Negli anni ’60 iniziano a presentarsi dei cambiamenti epistemologici e di approccio alla materia della giustizia minorile tesi a valorizzare il ruolo che le risorse del territorio possono ricoprire nell’ambito di un’ottica di prevenzione e di reinserimento sociale del minore deviante. Ci si avvia al graduale superamento della filosofia educativa così come era stata concepita fino a quel momento e che sembrava generare una situazione paradossale. Il minore rischiava di essere istituzionalizzato - anche a lungo - negli istituti di osservazione o nelle case di rieducazione, ove venivano svolte le indagini sulla sua personalità allo scopo di acquisire elementi sufficienti per consentire la costruzione di un progetto rieducativo; però tale istituzionalizzazione induceva sul minore degli effetti negativi che, paradossalmente, entravano in drammatico contrasto con gli intenti rieducativi perseguiti.

Al contempo vengono messe in discussione le ipotesi che, basate esclusivamente su una logica epistemologica causale-lineare, riconducevano le cause della devianza a problemi di carattere familiare e personale.
Sempre in questo periodo è peraltro sollevato il problema della difficoltà dell’integrazione delle dimensioni del controllo e dell’aiuto che permeavano gli interventi in materia di giustizia minorile, suscitando confusione sul fatto se si dovesse sanzionare o curare un individuo che violava una norma.

2. La vigente legislazione in tema di diritto penale minorile

Il settore della giustizia minorile merita una trattazione autonoma, rispetto al settore della giustizia per gli adulti, in quanto la materia è stata da sempre considerata in modo differenziato non soltanto dalla letteratura sociologica e psicologica, ma anche dal legislatore.
In questo excursus, ci sembra più opportuno prendere in considerazione, quale periodo storico di riferimento, quello a partire dalla creazione dello Stato unitario italiano.

È da notare come già il Codice Zanardelli del 1889 ponesse attenzione alla peculiare personalità del minore. Per avere un’idea di come il legislatore italiano intendesse l’intervento nei confronti di tale soggetto, basti riflettere sul fatto che nella definizione della capacità di intendere e di volere giocava un ruolo significativo la variabile età. Il Codice Zanardelli infatti prevedeva:

  1. una fascia d’età inferiore ai 9 anni, per la quale il minore veniva considerato non imputabile per difetto della capacità d’intendere e di volere;

  2. una fascia d’età tra i 9 ed i 14 anni, per la quale il minore veniva ritenuto non imputabile per incapacità d’intendere e di volere, salvo prova contraria;

  3. una fascia d’età tra i 14 ed i 18 anni, per la quale il minore veniva invece considerato imputabile in quanto capace d’intendere e di volere, salvo prova contraria (da acquisire nel corso degli accertamenti sulla personalità);

  4. una fascia d’età che comprendeva soggetti di età superiore ai 18 anni, ritenuti pienamente capaci di intendere e di volere.

Di particolare rilevanza risultava, nel quadro normativo citato, l’attività di governo finalizzata all’adeguamento degli strumenti giuridici e giudiziari alle particolari esigenze dei minori.

La circolare di Vittorio Emanuele Orlando, guardasigilli dell’epoca (1908), introduceva peraltro la necessità sia di una competenza specializzata dei giudici che si occupavano di minori, sia dell’individuazione delle cause della devianza, sia di una valutazione adeguata delle misure penali.

Con il Codice penale Rocco del 1930 sembra perfezionarsi il dispositivo relativo alle indagini sulla personalità dei minori autori di reato ai fini della dichiarazione di imputabilità (al di sotto dei 14 anni il minore viene comunque ritenuto non imputabile). Vengono a tal riguardo introdotte le figure di tecnici, delle quali i giudici potevano avvalersi nel corso di tali indagini.

Nel 1934 il cammino legislativo verso una più marcata e specifica specializzazione del sistema giudiziario minorile registra una svolta decisiva. Il R.D.L. n.1404 del 20 luglio 1934 istituisce il Tribunale per i minorenni. Si tratta di una legge cardine la quale - pur a fronte dell’evoluzione legislativa intervenuta, nel tempo, anche in relazione alle trasformazioni sia dei modelli epistemologici di lettura del fenomeno della devianza minorile, sia delle strutture politico-sociali del Paese - appare a tutt’oggi conservare la sua tipicità, riferita alla specializzazione dell’organo giudiziario minorile.

La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni attribuisce allo stesso tre competenze: penale, amministrativa o rieducativa e civile.
La prima (penale) attiene ai procedimenti penali relativi ai minori autori di reato.
La seconda (amministrativa o rieducativa) si riferisce ad una pluralità di situazioni caratterizzate perlopiù da problematiche di carattere psico-sociale e familiare irrisolte, tali da richiedere, a seconda delle circostanze, interventi ora di correzione morale, ora rieducativi, ora di inserimento sociale.

La terza competenza (civile) è quella maggiormente attinente all’area della prevenzione del disagio minorile in generale. In tal senso, il Tribunale può indagare sulle condizioni di vita del minore all’interno del nucleo familiare di appartenenza e sulle capacità educative dei genitori anche al fine di inciderne sulla patria potestà, aspetto, quest’ultimo, preso in considerazione e regolamentato pure dalla legge di “Riforma sul diritto di famiglia” n.151 del 19 maggio 1975.

È opportuno sottolineare come, sia dal punto di vista scientifico sia da quello legislativo, il modo stesso di concepire il minore deviante sia cambiato nel tempo.
Se il citato Codice Rocco risente dei principi del positivismo criminologico, e gli stessi strumenti di intervento riflettono ipotesi di studio e di trattamento basate su una impostazione ad orientamento biologico e comportamentista, la legge n.888 del 25 luglio del 1956 “Modificazioni al R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 convertito in legge n. 835 del 27 maggio 1935, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”, definisce in termini meno moralistici e più descrittivi i comportamenti perseguibili penalmente.

Si passa così dal concetto di traviamento come motivazione principale dell’azione giuridica del Tribunale (in campo rieducativo), al concetto di irregolare per condotta o per carattere introdotto dalla citata legge n. 888. Questa legge, inoltre, prevedeva l’introduzione della possibilità, per il Tribunale per i minorenni, di avvalersi di una gamma di istituti, servizi e strutture in funzione dell’area di intervento: istituti di osservazione, prigioni scuola, riformatori giudiziari (area penale), gabinetti medico-psico-pedagogici, case di rieducazione, istituti medico-psico-pedagogici, scuole-laboratori e ricreatori speciali (area amministrativa o rieducativa), affidamento al servizio sociale (area civile).

L’ideologia dominante è quella della prevenzione e della rieducazione che, spesso, si traduce in una impostazione che potremmo definire paternalistica.
In questo periodo, negli istituti di osservazione gli esperti indagano sulla personalità del minore, orientandosi verso l’approfondimento delle cause ambientali e familiari del suo disagio, manifestatosi con la condotta allarmante e con il reato.

A volte però, a livello operativo, traspare una diffusa confusione attribuibile a una non chiara differenziazione tra gli interventi rivolti ai minori autori di reato e quelli rivolti ai minori irregolari per condotta e carattere.

Negli anni ’60 iniziano a presentarsi dei cambiamenti epistemologici e di approccio alla materia della giustizia minorile tesi a valorizzare il ruolo che le risorse del territorio possono ricoprire nell’ambito di un’ottica di prevenzione e di reinserimento sociale del minore deviante. Ci si avvia al graduale superamento della filosofia educativa così come era stata concepita fino a quel momento e che sembrava generare una situazione paradossale. Il minore rischiava di essere istituzionalizzato - anche a lungo - negli istituti di osservazione o nelle case di rieducazione, ove venivano svolte le indagini sulla sua personalità allo scopo di acquisire elementi sufficienti per consentire la costruzione di un progetto rieducativo; però tale istituzionalizzazione induceva sul minore degli effetti negativi che, paradossalmente, entravano in drammatico contrasto con gli intenti rieducativi perseguiti.

Al contempo vengono messe in discussione le ipotesi che, basate esclusivamente su una logica epistemologica causale-lineare, riconducevano le cause della devianza a problemi di carattere familiare e personale.

Sempre in questo periodo è peraltro sollevato il problema della difficoltà dell’integrazione delle dimensioni del controllo e dell’aiuto che permeavano gli interventi in materia di giustizia minorile, suscitando confusione sul fatto se si dovesse sanzionare o curare un individuo che violava una norma.

3. Riflessioni e considerazioni propositive

Tralasciando Alla luce del graduale processo di cambiamento che ha permeato la giustizia minorile dal secolo scorso ad oggi e a fronte delle particolari esigenze legate alla personalità del minore, viene naturale chiedersi se siano maturi i tempi per emanare un ordinamento giudiziario specifico per i minori, che tenga perlomeno conto delle peculiari differenze di approccio al problema venutesi a creare tra i settori della giustizia, minorile e degli adulti.

Tale obiettivo appare perseguito dal disegno di legge “Disposizioni relative all’applicazione ai minorenni delle misure penali” approvato il 7 luglio 2000 dal Consiglio dei ministri, il quale, se accolto definitivamente in sede legislativa, apporterà significative modifiche ed integrazioni all’insieme delle norme che si occupano del processo penale minorile, nonché alla disciplina delle modalità di esecuzione della pena detentiva.

È da sottolineare come la politica della residualità del carcere (ben perseguita dal processo penale minorile se teniamo conto delle 430-450 presenze giornaliere rispetto alle 6.000 presenze calcolate prima dell’entrata in vigore dello stesso), si accompagni ad una non sempre adeguata presa in carico da parte dei servizi sociali (che dovrebbe essere caratterizzata da un articolato lavoro di rete), anche a causa di una diffusa mancanza di strutture ed operatori.

Alcuni recenti studi statistici condotti dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, evidenziano che, in un anno, vi sono mediamente tra le 44.000 e le 46.000 denunce a carico di minori. Sarebbe dunque necessario conoscere cosa ne è (e cosa ne sarà!) di tutti quei minori che non sono stati agganciati e seguiti dagli operatori sociali.

D’altronde il ruolo dei servizi è fondamentale in tutti quegli istituti, previsti dal D.P.R. n.448 del 1988, per i quali il territorio rappresenta l’alternativa al carcere o, comunque, la risorsa che mirerebbe ad offrire al minore l’opportunità di inserirsi, come soggetto attivo e partecipante, nel contesto societario.

A tal proposito, citiamo il già menzionato ex art. 28, la sospensione del processo e la messa alla prova, oppure l’ex art. 27 che introduce la possibilità per il minorenne di uscire dal circuito penale, qualora si accertasse l’irrilevanza sociale del fatto-reato, oppure le misure cautelari delle prescrizioni (ex art. 20), della permanenza in casa (ex art. 21) e del collocamento in comunità (ex art. 22).

È opportuno citare anche le “misure alternative alla detenzione” previste dall’ordinamento penitenziario e dalla recente legge Simeone n.165 del 1998 “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni”, legge - quest’ultima - che amplia la possibilità di concessione di alcuni istituti nei casi in cui il condannato abbia da scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai 3-4 anni.

È inoltre da rilevare come la tendenza attuale della giustizia minorile a valorizzare sempre più la comunità ed il territorio vada a scontrarsi con la constatazione che il carcere sembra ospitare, perlopiù, stranieri e coloro che sono emarginati e soli; come se, in certi casi, si ritornasse alla vecchia concezione di rieducazione all’interno dell’istituzione, tesa a scotomizzare la dimensione della risocializzazione e del reinserimento sociale del detenuto.

Tra l’altro, in prospettiva, il ruolo dei servizi sociali è destinato ad assumere una rilevanza particolarmente significativa considerato che l’art. 13 del disegno di legge del 7 luglio 2000 prevede la sospensione dell’esecuzione della pena, indipendentemente dalla sua entità, e l’immediato intervento dei servizi della giustizia minorile in tutti i casi in cui la pena detentiva debba essere eseguita nei confronti di soggetti minorenni.

Occorre comunque affermare che l’emanazione della legge n.216 del 1991 “Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose” e, successivamente, della legge n. 285 del 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” abbiano incentivato e rafforzato, anche in un’ottica di prevenzione primaria, il lavoro di valorizzazione delle risorse del territorio. Tuttavia, le ancora presenti contraddizioni tra quanto sancito dal legislatore e la effettiva messa in pratica di quanto prescritto, appaiono minare un sistema che stenta a decollare, pur facendo leva su posizioni qualitativamente elevate, quali quelle centrate sulla tutela dei minori, sulla sicurezza sociale e sull’indispensabile chiarezza degli obiettivi e dei progetti, che vedono coinvolte le responsabilità di tutti gli attori in gioco (compreso il minore).

È dunque auspicabile una sempre maggiore integrazione tra competenze e professionalità specifiche, fondata sia sul processo circolare di scambio di informazioni, sia sull’analisi delle risorse realmente disponibili sul territorio, e che contempli l’attuazione di progetti di formazione permanente per gli operatori, al fine di consentire quel cambiamento mirato ad una reale e concreta riduzione dello scarto, purtroppo ancor oggi significativo, tra la teoria e la pratica.