Comportamento abusante, violenza sessuale in danno di minori e pedofilia - Aspetti criminologici

Guido Di Donato (*)

1. Premessa

Comportamento abusante e tendenza sessuale espressa in danno di minori costituiscono un’endiadi complessa, i cui risvolti di natura psicopatologica e giuridica confluiscono in una singolare collusione semantica. Una comunicazione di senso che individua i confini del “fenomeno pedofilia” e sembra connotarne platonicamente i profili di devianza(1).

La loro interazione disegna una planimetria di fattori di rischio psico-sociale(2), economici e culturali che esprimono, ma soltanto con valore macrodescrittivo e aspecifico, la dinamica delle motivazioni e delle scelte che generano un delitto pulsionalmente orientato.

In questa “catena aperta” si colloca la plurivocità in cui l’endiadi si esprime, un’accumulazione di significati che si spiega secondo regole che consentono di ritenere, di volta in volta, l’abuso come il portato di una diversità di situazioni psicoemotive vissute dall’abusante (come ad es. l’aver subito a sua volta violenza)(3) e la tendenza sessuale in cui esso si esprime, come una deformazione dell’immagine del partner (investimento libidico su oggetto anomalo), oppure come una deformazione del fine dell’atto sessuale (erotizzazioni sostitutive), o, infine, come un’alterazione quantitativa dell’impulso genesico (ipersessualità)(4).

Partendo da queste osservazioni, anche in relazione alla tematica dell’imputabilità, si è tentato di ricostruire il nucleo contenutistico essenziale del “fenomeno pedofilia”, ripercorrendo il corso dei processi psichici nella sintesi delle componenti pulsionali del pedofilo. In esse il “piacere” e il “dis-piacere” non restano al loro posto giudiziosamente, non vivono nel quadro di una logica opposizionale, ma convivono in una commistione itinerante che non è già follia e pertanto non sempre pregiudica la capacità di intendere e di volere(5).

I distinti concetti di abuso, violenza sessuale in danno di minori e pedofilia, in quest’ottica, vengono esaminati attraverso i recenti interventi legislativi non come una semplice manifestazione di devianza, ma come un regime motore, un sovrappiù che formalizza la saturazione del concetto stesso di devianza in un modello psicologico-comportamentale di interesse criminologico.

2. Abuso e violenza sessuale in danno di minori

La letteratura e la ricerca medica, in relazione alle teorie pedagogiche imperanti agli inizi del ’900, hanno per un lungo periodo attribuito scarso rilievo al maltrattamento infantile, visto tutt’al più quale forma di abuso iatrogeno.

Con la scoperta dei raggi x, invece, i primi esami radiografici mettono in luce casi eclatanti di bambini con fratture degli arti, traumi cranici ed altre forme di lesioni la cui anamnesi riconduce a sistemi educativi spuri e a metodiche correzionali distorte, maturate in contesti ambientali psicotraumatizzanti, tanto che nei primi anni sessanta si accerta l’esistenza della c.d. sindrome del bambino battuto(6).

Questo primo inquadramento nosografico delle conseguenze del maltrattamento, ne considera tuttavia solo gli aspetti più evidenti tralasciando quelli latenti, ad effetto cronologicamente proiettivo, come l’abbandono, la trascuratezza e la violenza psicologica.

L’abuso sessuale sui minori viene visto unicamente come coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora compiutamente, alle quali non sono in grado di acconsentire o che sono tali da violare tabù vigenti nella società, come i ruoli familiari(7).

L’importanza di questa realtà, per lungo tempo sommersa in una visione relativistica(8), fu compresa e descritta più compiutamente da R. e H. Kempe(9), i quali nel muovere i primi passi nello studio di un nuovo percorso psico-pedagogico, ebbero modo di distinguere fra:

  1. abuso fisico, quale forma di aggressione volontaria;

  2. trascuratezza fisica, intesa come abuso causato dalla mancanza di cure materne;

  3. trascuratezza affettiva, che si realizza ogniqualvolta il bambino è vittima di un abbandono emotivo;

  4. abuso psicologico, quale totale negazione del ruolo del bambino sino a raggiungere il suo sfruttamento morale e fisico (ricomprendendo in questa forma di abuso anche quello sessuale).

La pregevole impostazione è per forza di cose pioneristica e come tale va apprezzata per il suo contenuto di novità e non per l’esaustività. L’abuso sessuale, infatti, non trova una sua immediata specificità, una sua autonoma connotazione, ma rientra nel più ampio ambito dell’abuso psicologico. Inoltre non si fa menzione dei fattori ambientali e situazionali (famiglia, gruppo, condizioni economiche e sociali dell’agente) che agiscono in senso criminogeno ed assumono una rilevanza favorente o inibente nella dinamica dell’abuso. In sostanza, stigmatizzando il fenomeno sotto il profilo psicopedagogico, si offrono al criminologo gli strumenti utili per analizzare l’atteggiarsi di una tendenza comportamentale, ma non quelli che permettono di sviluppare una esatta correlazione fra reato e fattori predisponenti.

Questi limiti vengono superati dall’approccio psicoanalitico che, nell’esaminare la realtà di queste forme di abuso, sposta l’attenzione sull’età evolutiva, come periodo in cui si pongono le basi per lo strutturarsi di una personalità sana o patologica, riconoscendo la valenza reale del disvalore insito nell’abuso all’infanzia, in qualunque forma esso si manifesti, in quanto danno che (11)coinvolge più livelli.

Contesti di riferimento privilegiati, per lo studio dell’abuso e della violenza sessuale a danno di minori, cominciano ad essere gli ambienti familiari, le relazioni primarie madre-bambino, le funzioni dell’ambiente umano, che sostengono il bambino soprattutto in età prescolare, e l’analisi del trauma, non più inteso esclusivamente nella veste di maltrattamento fisico, ma distinto nelle sue componenti fisiche, psicologiche ed infine sessuali.

Il processo di differenziazione di queste tre componenti si prospetta con evidenza nel IV Colloquio Criminologico del consiglio d’Europa del 1979, ove la connotazione dell’abuso assume caratteristiche radicali. L’humus comportamentale in cui esso si stratifica viene individuato in quell’insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri(12).

Individuata una reale differenziazione concettuale fra situazioni di maltrattamento fisico e psicologico e ipotesi di abuso sessuale, si allarga il ventaglio delle possibili configurazioni di comportamenti abusanti.

Nello specifico, nel maltrattamento fisico il minore diviene oggetto di mere aggressioni e riporta soprattutto lesioni visibili al soma; nel maltrattamento psicologico, il minore viene a trovarsi o in una situazione di grave trascuratezza a causa di carenze familiari relative a bisogni fisici e/o psichici (trascuratezza alimentare, igienica, sanitaria, inadempienze degli obblighi scolastici ecc.), oppure diviene soggetto passivo di reiterata pressione e/o violenza psicologica.

L’abuso sessuale, di contro, coinvolge adulti e minori in diverse sfere di interazione e in atti sessuali la cui violenza è in re ipsa.
Questo significativo passo in avanti, rispetto alle prime ricerche fatte dai Kempe, trova conferma e approfondimento anche nel contributo delle teorie psicocriminogenetiche che esaminano, più in generale, il problema della condotta criminosa, considerata come un nesso relazionale o mediazionale fra la persona e la situazione in cui essa si trova(14). A tale considerazione si giustappongono le modalità in cui la condotta si manifesta, che sono date dall’insieme delle azioni, materiali o simboliche, con le quali la persona “in situazione” tende a realizzare le proprie possibilità e a ridurre (o eliminare) le tensioni che minacciano la sua unità mettendola in movimento (attraverso stimoli conflittuali(15)). Nell’acclamare il significato dell’azione posta in essere dalla persona in situazione, in una visione pragmatica, correlata a componenti ambientali e individuali, nel loro variabile significato, secondo una prospettiva multifattoriale, la violenza sui minori può essere distinta in:

  1. Maltrattamento, nella duplice accezione fisica e psichica, di cui si è già detto;

  2. Abuso sessuale, che investe il minore in situazioni, quali:

  1. il coinvolgimento in pratiche sessuali intrafamiliari(16) e lo sfruttamento da parte di individui legati al minore da vincoli di parentela o di conoscenza;

  2. la violenza sessuale da parte di estranei che può concretizzarsi sia in qualunque forma di abuso extrafamiliare(17) che in abusi “rituali” e di gruppo, prostituzione e sfruttamento di minori finalizzato alla produzione di materiale pedopornografico;

  1. Patologie delle cure, quali discuria, incuria e sindrome di Münchausen per procura(18);

  2. Abbandono. Espressione con cui ora si indica una autonoma fattispecie di reato, espressamente richiamata dall’art. 591 c.p.

Vi sono, poi, ipotesi di contact abuse e non contact abuse(19), perpetuato o meno nel tempo. Infine, da un punto di vista anagrafico si distingue fra abusi commessi da coetanei e da adulti. Proprio quest’ultima ipotesi rappresenta l’anello di congiunzione fra violenza in danno di minori e fenomeno pedofilia, richiamando alla nostra attenzione la sua connotazione nosografica.

In generale, mentre l’abuso sessuale è rinvenibile in ogni relazione fra adulto e bambino, affinché il comportamento abusante in danno di minore faccia assumere all’aggressore la veste del pedofilo è necessario considerare altri parametri.

Come rilevato nell’ultimo rapporto CENSIS(20) sulle nuove linee di tutela per i minori vittime di violenza sessuale, occorre: che l’attività sessuale venga consumata con minori di 13 anni, sostanzialmente in età prepubere (anche se i c.d. picchi di interesse riguardano vittime la cui età e ricompresa fra i 7 e gli 11 anni); che il soggetto attivo abbia almeno 16 anni e che, comunque, sia minimo 5 anni più grande rispetto al soggetto passivo.

Inoltre, secondo alcuni criteri diagnostici, il comportamento pedofilo, per essere qualificato come tale, dovrebbe avere una durata di almeno 6 mesi e produrre apprezzabili conseguenze nell’area lavorativa e sociale dell’agente, la cui età media, secondo dati di altre ricerche, si colloca nella fascia che va dai 35 ai 45 anni.

In tutti gli altri casi, potrà parlarsi ugualmente di ipotesi delittuose (perpetrate, in particolare, a danno di infraquattordicenni ), di violenze, di abusi, ma non di pedofilia(21).

Le componenti esaminate non possono comunque essere assunte in modo definitivo e dogmatico, né fornire dati assoluti. Prima di tutto perché, fra il momento dell’insorgenza ed il riconoscimento dell’abuso, si interpone un tempo variabile; secondo, perché l’abuso può manifestarsi in forme di violenza manifesta o mascherata. Nel primo caso, trattandosi di veri e propri rapporti sessuali, il riconoscimento avviene solitamente in tarda età, quando il bambino inizia a comprendere il significato dell’atto e a parlarne. Nel secondo caso, essendo l’abuso manifestato da contatti non violenti ma caratterizzati da una particolare cura e attenzione alle parti intime, il riconoscimento avviene con maggiore tempestività e il bambino è in grado di esprimere l’abuso senza la reticenza tipica di chi ha subito un abuso manifesto e, pertanto, subisce gli effetti del timore reverenziale e dello stato di soggezione psichica di chi sta per svelare un “segreto familiare”(22).

Le fasi attraverso cui si esplica la condotta del pedofilo possono essere distinte in:

  1. adescamento: che consiste nel porre in essere quei comportamenti volti ad attirare a sé la vittima e a conquistarne la fiducia. L’adescamento è tanto più agevolato quando l’abusante opera in un quadro di relazioni sociali e psichiche proprie di un’esistenza equilibrata (c.d. fattore del Welladjusted existence );

  2. interazione sessuale: con cui gradualmente l’abusante passa da una fase discorsiva, al voyeurismo, fino al contatto fisico (c.d. Acting out );

  3. costrizione al segreto: è una delle fasi più traumatiche, a volte più di quella dell’interazione, in quanto l’abusante con i metodi più disparati induce la vittima a tacere(23).

Le conseguenze, a breve e lungo termine, della costrizione e dell’“Acting out” prolungato, producono psicopatologie con effetti devastanti per il minore. Nei quadri clinici più complessi è possibile identificare i disturbi più diversi: sindromi post traumatiche (PTSD) che comportano deformazioni dello sviluppo psicoaffettivo dell’immagine del sé e del senso di autostima; eating disorders, patologie del comportamento sessuale, dell’adattamento e della vita di relazione fino ai più gravi disturbi della personalità(24), tali da comportare danni irreversibili sul futuro adattamento sociale del minore e da farne, nelle ipotesi più critiche, un potenziale omicida seriale(25).

A queste tre fasi che descrivono la dinamica dell’abuso in senso stretto ne segue una quarta eventuale, che interessa la vittima. Tale fase è quella dello svelamento, in cui la vittima comunica l’evento abuso ad un soggetto terzo.

A seguito dello svelamento, la constatazione di queste forme di abuso comporta gravissime incertezze e difficoltà sul piano delle consultazioni diagnostiche, ove spesso si rischia di reiterare lo scenario traumatico(26). L’unica garanzia di neutralità e di prassi non violenta nei confronti del bambino, durante e dopo la diagnosi, sia essa clinica o peritale, sembra essere quella di procedere oltre la “rappresentazione traumatica estrema”, oltre l’episodio stesso di seduzione o maltrattamento. Il precursore per la creazione di un setting non violento non è rappresentato tanto dalla neutralità implicita dell’oggetto quanto dalle sue qualità neutrali. Il tecnico dovrebbe essere una “presenza transizionale” al fine di permettere di trovare, o ritrovare, le parole giuste per “nominare l’accaduto”, ovvero ricomporre l’idioma personale del bambino. Solo offrendo l’opportunità al bambino di riconoscere i suoi bisogni primitivi e di promuovere la sua capacità di rappresentare simbolicamente è possibile sostenere le sue stesse capacità di rispondere creativamente al trauma(27).

3. Pedofilia come "ipotesi criminologica"

Nelle discipline psicologiche la pedofilia viene solitamente ricondotta nel vasto alveo delle perversioni, in particolare fra quei disturbi sessuali denominati parafilie, in cui la libido si colloca su un oggetto sostitutivo di quello normale, determinando una deformazione dell’immagine del partner (non l’adulto ma il bambino).

I disturbi parafiliaci sarebbero, inoltre, caratterizzati da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che implicano, oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa e di altre aree importanti del funzionamento psichico del soggetto (…).
Includono [fra le altre esibizionismo, feticismo, masochismo sessuale] la pedofilia e la parafilia non altrimenti specificata(28), le cui peculiarità evidenziano un ripetuto impulso attrattivo riguardante oggetti non umani, sofferenza, umiliazione propria o del partner, coinvolgimento di bambini o adulti non consenzienti.

In relazione alla maggiore o minore frequenza con cui le parafilie trovano sfogo nel comportamento abusante si distinguono tre livelli di gravità: lieve, moderata e grave, a seconda del fatto che gli impulsi parafiliaci non vengono mai messi in atto, che vengono messi in atto occasionalmente o ripetutamente(29).

Le diverse ipotesi interpretative, elaborate dalle scienze criminologiche(30) riguardo al comportamento pedofilo, hanno messo gradualmente in luce come le perversioni sessuali possano essere classificate quali sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell’istinto sessuale; come la pulsionalità istintuale del pedofilo sarebbe legata a fissazioni e regressioni verso forme di sessualità infantile (teorie pulsionali) e infine come l’attività sessuale del pedofilo sarebbe da ricondursi ad una fuga dalla relazione con l’altro (teorie relazionali).

Il pedofilo, per l’insufficienza globale della personalità, si sentirebbe inadeguato a conquistare un partner adulto e pertanto rivolgerebbe più facilmente la sua pulsionalità su un ”oggetto facile”, quale il bambino, affermando solo così la propria identità. Il rapporto con il bambino, infatti, evita al pedofilo il rapporto con la propria fragile identità, la quale può aver avuto un arresto dello sviluppo psicosessuale dovuto ad un trauma precoce (sperimentando ad es. una sessualità traumatica compiuta da un adulto della propria famiglia o da un estraneo) o ad un conflitto sessuale (causato ad es. dall’aver vissuto la propria sessualità in un ambiente restrittivo, con costante insuccesso, da una formazione distorta della coscienza causata da una patologia(31)).

Un’altra distinzione riguardante “l’agire” del pedofilo è quella fra pedofilo non conflittuale e pedofilo conflittuale. Infatti mentre nel primo caso difficilmente emergeranno preoccupazioni per “l’altro”, nella seconda ipotesi, la situazione caratterizzata dal conflitto fra le fantasie del pedofilo e il loro concretizzarsi in azioni può comportare uno stato di disagio, di desiderio e repressione, con sintomi di sofferenza psichica che saranno difficilmente ravvisabili nel pedofilo non conflittuale.
Il tratto caratterizzante, di maggiore interesse criminologico, è dato dall’individuazione dei casi non psicopatologici, per poterli distinguere da quelli psicopatologici, precisando che la pedofilia non sembra essere di per sé una malattia, ma un sintomo di un qualunque altro disturbo o un epifenomeno dovuto alla patologia di base, come ad es. accade quando essa diviene una delle manifestazioni perverse tipiche delle oligofrenie o frenastenie(32).

Ciò premesso, va rilevato che le caratteristiche delle ipotesi non psicopatologiche vengono ricondotte a tratti di infantilismo, impotenza e immaturità sessuale, mentre le ipotesi psicopatologiche possono essere di varia natura, ma comunque comportano, ai fini dell’imputabilità nel giudizio penale, infermità o semi-infermità di mente.

In altri termini, è ben possibile trovarsi di fronte a casi in cui il perverso presenta una struttura psicopatica della personalità non dipendente da infermità, ma da semplice anomalia caratteriale (ad es. instabilità, impulsività ecc.) che non compromette la sanità di mente, e pertanto è ben possibile doverlo ritenere penalmente responsabile, alla stessa stregua di colui che commette un delitto sessuale, sotto la spinta di pulsioni erotiche normali. Anzi, statisticamente è proprio questa l’ipotesi più probabile(33) in cui il fenomeno pedofilia coinvolge profili comportamentali di soggetti qualificabili psichiatricamente normali, cioè privi di infermità mentali nosograficamente definibili.

Da ciò si comprende la scelta del nostro ordinamento, dopo gli interventi legislativi attuati con le leggi n. 66 del 15.02.1996, n. 266 del 03.08.1998 e ancor più di recente con la l. n. 154 del 04.04.2001.

La prima ha sostituito i reati di violenza carnale, atti di libidine violenta e la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale con la fattispecie unica di “violenza sessuale”, punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 609 bis c.p.). Ha creato inoltre quattro nuove fattispecie criminose: violenza sessuale aggravata (art. 609 ter, c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 604 quater, c.p.); corruzione di minorenni (art. 609 quinquies, c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies, c.p.).

Si è ulteriormente estesa l’area della tutela con pene accessorie ad hoc e con l’adattamento di taluni istituti processuali alle peculiarità della vittima. Dall’art. 609 nonies c.p. è comminata: la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore diventa elemento costitutivo del reato; l’interdizione perpetua dagli uffici di tutore o curatore nonché la perdita del diritto agli alimenti e l’incapacità a succedere nei confronti della persona offesa dal reato.

Altre importanti novità stanno nella modificazione dei termini per la proposizione della querela (sei mesi), nella irrevocabilità di quest’ultima, e nella iniziativa per l’accertamento del reato, vista la procedibilità d’ufficio prevista dall’art. 609 septies, c.p., in alcune ipotesi ritenute particolarmente gravi (fatti commessi nei confronti di infraquattordicenni; fatti commessi da genitori, conviventi, tutori, o più in genere persone cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni).

Il supporto psicologico del minore viene inoltre assicurato anche attraverso la particolare attenzione riservata all’assunzione della testimonianza dell’infrasedicenne, in sede di incidente probatorio, anche in luogo diverso dal tribunale e tramite lo svolgimento del processo “a porte chiuse”.

Sulla materia in questione incidono profondamente anche le recenti misure contro la violenza nelle relazioni familiari introdotte con la legge 154/2001. In essa viene, per la prima volta, prevista una misura cautelare meramente coercitiva, consistente nell’allontanamento dalla casa familiare, anche qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600 bis e ss., 609 bis e ss., del codice penale, disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p.

Con questo provvedimento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare del nucleo in cui si è perpetrato l’abuso e di non accedervi senza la prevista autorizzazione.
L’ambito di tutela garantito è inoltre corroborato dalla possibilità per il giudice di emettere il c.d. ordine di protezione, di cui agli artt. 2 e ss. della stessa legge, che consente di intimare all’autore dell’abuso di non avvicinarsi, per un periodo predeterminato, ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante.

Le “norme contro la pedofilia” introdotte nel 1998 con gli artt. 600 bis e ss., c.p. costituiscono invece una importante innovazione, soprattutto laddove vengono sanzionate le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si colpiscono in tal modo sia gli organizzatori del c.d. “turismo sessuale”, sia chi commette all’estero un reato contro minori, ritenuto tale dalla legge italiana, indipendentemente dal fatto che quel reato sia tale anche nel luogo in cui viene commesso. La deroga al principio internazionalistico della territorialità si spiega per la particolare gravità del delitto che è tale da richiedere all’autore, per una maggiore garanzia di impunità, la tendenza all’espatrio finalizzata a porre in essere fatti non costituenti reato secondo la lex fori dello stato ospitante.

In questi principi viene allora custodita la scelta di politica criminalistica del nostro legislatore che, pur non tipizzando un’autonoma ipotesi di reato riferita alla pedofilia, edifica un impianto normativo che ne delimita i confini e impone l’obbligo, in assenza di patologie, di orientare la propria pulsionalità in senso giuridicamente lecito, esattamente alla stessa stregua di chi abbia pulsioni normalmente polarizzate. Si risponderà, altrimenti, dei delitti commessi, secondo i principi basilari espressi dalla legge penale.


(*) - Sottotenente dei Carabinieri, Ufficiale frequentatore del 37° Corso Applicativo.
(1) - Platone considera il crimine e le forme di devianza con cui si manifesta come sintomo di una malattia dell’anima. Così F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 1992, p. 573.
(2) - G. Maffioli, R. Maservey, E. Perozzi, A.Sanchez, P Sarro, P. Vignone, Osservazioni del gruppo sul child abuse, seconda Cattedra di N.P.I. di Roma, in www.mix.it/child abuse/operatori.htlm.
(3) - Si veda la teoria della frustrazione-aggressione elaborata da Dollard, che rappresenta uno dei più significativi esempi di psicologia comportamentale applicata alla criminologia. J. Dollard, N.E. Miller, L.W. Doob, O.H. Mowrer, R.R. Sears, Frustration and aggression,, Yale University, press New Haven, 1961.
(4) - P.L. Ponti, Compendio di criminologia, Cortina, Milano, 1990, p. 575 e ss.
(5) - J. Derrida, Speculare su Freud, Cortina, Milano, 2000, p. 38.
(6) - H. Kempe, F. Silverman, B. Steele, W. Droegenmuller, M. Sillver, The battered child syndrome, in Journal of the American Medical Association, 181, pp.17-24.
(7) - R. Kempe, H. Kempe, Le violenze sul bambino, Armando, Roma, pp. 34 e ss.
(8) - Per una maggiore comprensione di questa posizione dialettica, si veda R. Radzinowicz, Ideologia e criminalità, Milano, 1968.
(9) - R. Kempe, H. Kempe, Op. cit., pp. 34 e ss.
(10) - G. Maffioli e altri, cit.
(11) - Atti del IV Colloquio criminologico del Consiglio d’Europa, in www.minori.it/cndm/minori/copert.htm.
(12) - F. Tagliarini, Colpevolezza pericolosità e trattamento, Cusl, Bologna, 1993, p.148.
(13) - D. Lagache, Psico criminogènesè, in Atti del IV congresso di criminologia, Vol. VI, Parigi 1955, pp. 130 e ss.
(14) - L’abuso è attuato da membri della famiglia nucleare genitori naturali o adottivi, affidatari, patrigni, conviventi, fratelli, o da ascendenti in linea retta o collaterale, quali nonni, zii, cugini.
(15) - L’abuso è posto in essere da persone sconosciute o semplicemente conosciute dal minore, ad es. vicini di casa.
(16) - I. Merzagora, Complesso di Medea e sindrome di Münchausen per procura, in Atti del Convegno, 1995, p. 15.
(17) - Il primo ricomprende rapporti genitali mentre il secondo comporta il verificarsi di atti che non implicano contatti fisici tra vittima e aggressore, come ad es. l’incontro con esibizionisti o l’invito ad assistere ad attività sessuali. In www.mix.it/child abuse/ operatori.html.
(18) - In www.minori.it/cndm/minori/copert.htm.
(19) - Si tratta comunque di una formula compromissoria il cui schema definitorio del DSM IV risulta da CENSIS, Sfruttamento sessuale e minori: nuove linee di tutela, Un progetto contro l’abuso sessuale, Roma 1998, p. 39 e ss.
(20) - J. Nelson, The impact of incest: factors in self evaluation, Nelson 1981.
(21) - In Censis, cit., p. 40.
(22) - In www.mix.it/child abuse/operatori.html., cit.
(23) - P. Eberle, Abuse of innocence, Prometheus Press, 1993.
(24) - C. Caratelli, R. Di Cori, U. Sabatello, “Primum non nocere”: la costruzione di una cornice terapeutica nella valutazione del bambino vittima dell’abuso, relazione presentata al convegno “Le vittime e gli attori della violenza - comprendere e curare per prevenire”, Torino 7-8 novembre 1997.
(25) - La gestione sbagliata di questo momento storico potrebbe portare la vittima dell’abuso alla fase della rimozione, in cui vi è il tentativo di negare la realtà dell’abuso e il suo danno, a seguito delle pressioni psicologiche esercitate dal proprio nucleo di appartenenza, Censis, cit., p. 36.
(26) - P.L. Ponti, Compendio di criminologia, cit., p. 575 e ss.
(27) - G. D’Agostino, in Atti del Convegno, I bambini e la violenza sessuale, Genova 9-10 dicembre 1996.
(28) - F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Milano, 1987.
(29) - In www.medical.org/cpa/public 2/child abuse.
(30) - In www.spl.co.uk:80/journals/ital/abusit.htm.
(31) - In Statistiche giudiziarie e penali, anno 99, ed. 2000.