• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2001
    >
  • N.3 - Luglio-Settembre
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Giustizia Militare

Disobbedienza - Regolamento generale CC - Limiti al diritto di spostarsi per il militare ammalato - Legittimità - Ordine di non lasciare la caserma - Inerenza al servizio - Sussiste - L’allontanamento costituisce reato.
Pena detentiva sospesa - Conversione nella pecuniaria - Interesse - Sussiste data la revocabilità della sospensione.
Giudizio abbreviato - Sentenza - Impugnazione - Termini - Sono gli stessi che regolano quella dibattimentale.

(C.p.m.p., art. 173; Regolamento Generale Arma, art. 342; C.p.p., artt. 443, 585, 599)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 23 settembre 1999. Pres. Teresi, Rel. Silvestri, P.M. mil. Garino (parz. conf.) in c. R.

L’ordine al carabiniere ammalato di non allontanarsi dalla caserma è legittimo e attinente al servizio stante l’art. 342 del Regolamento Generale dell’Arma dei CC, che è, con la sua disciplina particolare, relativo a caso diverso dalle situazioni proprie della libera uscita, onde la non ottemperanza configura il reato di disobbedienza.
Non manca l’interesse del condannato, se la pena detentiva sia condizionalmente sospesa, alla conversione della stessa in pena pecuniaria dato il prevedibile vantaggio per lui ad espiare la pena pecuniaria nel caso di eventuale revoca della sospensione.
Ai fini dell’impugnazione della sentenza di secondo grado, quanto a decorrenza e durata dei termini la sentenza del giudizio abbreviato è, per ragioni di coerenza sistematica, assimilata a quella del dibattimento (1a).

Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:

««Con sentenza del 26.11.1998, la Corte Militare di Appello confermava la decisione emessa il 20.3.1998 dal GUP del Tribunale Militare di Roma a seguito di giudizio abbreviato, con cui il R. F. era stato condannato alla pena di un mese di reclusione militare per il reato di disobbedienza aggravata (artt. 173, 47 n. 2 e 4 c.p.m.p.) perché in data 1.10.1997, quale effettivo alla Stazione dei Carabinieri di C., rifiutava di obbedire all’ordine intimatogli dal maresciallo C. V. di non allontanarsi dalla caserma ove prestava servizio.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) errata interpretazione dell’art. 342 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri in relazione all’art. 331 dello stesso Regolamento ed agli artt. 3 e 12 della l. 382/78, e violazione dell’art. 8 delle preleggi in riferimento all’art. 606 lett. b) c.p.p.; b) violazione dell’art. 546 lett. e) c.p.p. e dell’art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale nonché difetto di motivazione e mancata risposta a specifica censura contenuta nei motivi di appello; c) violazione dell’art. 173 c.p.m.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’elemento soggettivo del reato; d) violazione dell’art. 53 della l. 689/81 e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Pregiudizialmente deve essere esaminata l’eccezione con cui il Procuratore Generale Militare, nella sua requisitoria, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, essendo stata pronunciata la sentenza impugnata a seguito della trattazione in camera di consiglio dell’appello contro la decisione emessa nel giudizio abbreviato.

L’eccezione è infondata. Invero, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che, ai fini delle impugnazioni, la sentenza del giudizio abbreviato è assimilata a quella dibattimentale, sicché i termini di impugnazione coincidono con quelli stabiliti per le sentenze pronunciate all’esito del dibattimento per quanto riguarda la decorrenza e la durata previste dall’art. 585 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cicero ed altri). Deve trarsene la conseguenza che, benché l’ultimo comma dell’art. 443 c.p.p. disponga che il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599, evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica impongono di ritenere che il termine per impugnare la decisione di secondo grado non corrisponda a quello fissato dalla lett. a) del primo comma dell’art. 585 per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, ma al termine stabilito per le sentenze dibattimentali.

Con i primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata è stata censurata per i vizi logici e giuridici della motivazione che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere la legittimità della disposizione contenuta nell’art. 342 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, che, invece, avrebbe dovuto essere disapplicato perché contrastante con l’art. 331 dello stesso Regolamento e con gli artt. 3 e 12 della l. 382/78.

Le censure mancano di pregio.
In relazione ai precisi termini fattuali del caso in esame, accertati dai giudici di merito, è dimostrato che l’imputato aveva documentato di essere affetto da infermità, che rendeva necessari cinque giorni di riposo, e che - come confermato anche nel ricorso - egli manifestò l’intenzione di recarsi nel paese di origine, attuando poi tale proposito nonostante l’ordine del superiore di non allontanarsi dalla caserma ove prestava servizio.

Ciò posto, va rilevato che l’art. 342 Reg. dispone che «i militari ai quali l’ufficiale medico, o eventualmente il medico civile convenzionato, abbia prescritto il riposo possono uscire dalla caserma o dall’abitazione solo per recarsi, nei limiti di tempo strettamente necessari, presso ambulatori o luoghi di cura del luogo allo scopo di effettuare cure specialistiche prescritte dal sanitario curante. Fanno però eccezione quelli dimessi da luoghi di cura, i quali, salvo diversa prescrizione del medico, possono uscire nelle ore della libera uscita o in quelle ritenute più opportune dai superiori».

Il divieto di lasciare la caserma o l’abitazione durante il periodo di malattia, se non per ragioni inerenti all’esecuzione delle terapie necessarie, non può considerarsi illegittimo né il limite imposto al carabiniere malato di trasferirsi in località diverse da quella in cui si presta servizio contrasta con fonti normative di rango superiore. Le ampie ed elaborate argomentazioni difensive, svolte per contestare l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, non possono essere condivise per la semplice ragione che esse equiparano situazioni totalmente differenti, essendo evidente che le disposizioni relative alla libera uscita e alla libertà di spostamento - sia pur limitabile per esigenze di servizio - non sono estensibili ai militari malati. A ben vedere, il divieto di lasciare la caserma o l’abitazione e di trasferirsi in luoghi diversi dal comune in cui si presta servizio trova razionale base giustificativa nella necessità dei controlli, previsti, in generale, nell’ipotesi di malattia di ogni prestatore di lavoro subordinato, e, in definitiva, nella stessa tutela della salute del militare infermo, tant’è che il medesimo art. 342 Reg. stabilisce che la limitazione non è operante quando l’uscita dalla caserma o dall’abitazione avvenga allo scopo di effettuare le cure prescritte dal medico curante.

Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che nel caso in esame, essendo indubbio che l'ordine del superiore è stato impartito per ragioni attinenti al servizio o alla disciplina, il rifiuto di obbedienza integra la fattispecie ipotizzata dall’art. 173 c.p.m.p.

Deve essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso con cui è stato dedotto che la Corte Militare ha erroneamente affermato l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato. In proposito, considerato che per la realizzazione del reato di disobbedienza è sufficiente il dolo generico, deve porsi in risalto che nella sentenza impugnata è stato dato conto, con esauriente motivazione, del convincimento riguardante la cosciente volontà dell’imputato di non ottemperare ad un ordine legittimo, osservando che l’obbligo dell’imputato di non allontanarsi dal reparto fu ribadito dal maresciallo F., del Comando della Compagnia dei Carabinieri, e che le parole dell’imputato (“Io me ne vado a casa, non mi interessa nulla. Mi può anche denunciare”) possono ben essere interpretate, anziché come segno della convinzione dell’illegittimità dell’ordine, come manifestazione di indifferenza per le conseguenze penali della propria condotta.

Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso che investe il punto della sentenza impugnata con cui è stato ritenuto che l’imputato non ha interesse alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, giacché la prima non deve essere eseguita a seguito della concessione della sospensione condizionale. È evidente, infatti, che l’applicazione di tale beneficio non fa venire meno l’attualità e la concretezza dell’interesse ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria per l’indubbio vantaggio del condannato ad espiare, in caso di eventuale revoca della sospensione condizionale, la meno afflittiva pena sostitutiva pecuniaria, come, del resto, è espressamente confermato dal terzo comma dell’art. 57 della l. 24.11.1981, n. 689, da cui risulta che la sospensione condizionale è compatibile con la sostituzione di pena.

Pertanto, conformemente alle conclusioni della requisitoria del Procuratore Generale Militare, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto riguardante la sostituzione della pena detentiva, con rinvio alla Sezione distaccata di Napoli della Corte Militare di Appello, che dovrà stabilire se ricorrano le condizioni per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 58 della l. 689/81.

P.Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al ritenuto difetto di interesse alla sostituzione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Sezione distaccata di Napoli della Corte Militare di Appello»».


Pena - Sospensione condizionale - Fondamento - Presunzione di remora per condotte illecite successive - Pena pecuniaria - Prevenzione speciale - Efficacia redimente - Non ne è priva - Può essere condizionalmente sospesa - Non menzione della condanna - Finalità affini - Pari possibilità di sospensione.
Reato di ingiuria - Natura oggettivamente offensiva delle espressioni - Dolo - È nella volontà della loro pronuncia, se univocamente ingiuriose.

(C.p., artt. 133 e 163; C.p.m.p., art. 196 cpv.)

Corte Costituzionale, Sez. 1^ pen., 8 novembre 1999. Pres. Gemelli, Rel. Vancheri, P.M. mil. Garino (conf.), in c. R.

La sospensione condizionale della pena ha fondamento, per la prevenzione speciale, nel potersi ritenere che la non esecuzione sia remora per il condannato con la prospettiva che, ricadendo nel reato, verrà scontata. Anche la pena pecuniaria, ben potendo avere efficacia redimente, può essere sospesa. E pure la non menzione della condanna, avendo affini finalità, è compatibile con la pena pecuniaria.
Per aversi il reato di ingiuria, non si deve, quanto al dolo relativo, particolarmente provare l’intenzione di ledere l’altrui onore, che è insita nella pronunzia delle espressioni offensive, consapevolmente voluta, se aventi oggettiva e autonoma capacità lesiva di prestigio, onore o dignità del destinatario (nella fattispecie, per grado inferiore, parte lesa di abuso di autorità)(1b).

Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
««Con sentenza del 26.3.1999 il GUP del Tribunale Militare di Torino, dichiarava, a seguito di giudizio abbreviato, il Maresciallo dei carabinieri R. colpevole del reato di ingiuria continuata ad un inferiore, per avere, in più occasioni, rivolto a B. e C. e al L. alcune frasi offensive, condannandolo, con le attenuanti generiche e della provocazione e la diminuente del rito, alla pena di un mese di reclusione militare, convertita nella multa di £. 2.250.000. Il giudice suddetto riteneva provata la penale responsabilità dell’imputato in base alle parziali ammissioni del medesimo e alle dichiarazioni dei testi che erano stati presenti ai fatti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R., deducendo:

  1. omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, asserita con affermazioni del tutto apodittiche oltre che di difficile comprensione;

  2. omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni dei testi e, in particolare, di quelle del teste L., indicate, contrariamente al vero, come confermatorie della tesi accusatoria;

  3. illogicità della motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge, giustificato dalla disposta conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, cosa che aveva impedito al ricorrente di proporre appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna è stato giustificato dal Tribunale Militare di Torino in base alla considerazione che la sanzione pecuniaria, nella quale quella detentiva era stata convertita, non poteva avere alcuna “efficacia redimente”.

Ora, a prescindere dalla considerazione che la conversione della pena non era stata chiesta dall’imputato ma è stata disposta d’ufficio dal tribunale, l’affermazione, secondo cui una pena pecuniaria, a differenza di quella detentiva, non ha, in via di principio, efficacia redimente, è, oltre che criticabile sul piano psico-sociologico, chiaramente smentita sul piano normativo. L’art. 163 c.p. prevede infatti esplicitamente la possibilità di sospendere condizionalmente anche le pene pecuniarie considerandole con ciò tutt’altro che prive, di per se stesse, di efficacia redimente.

A ciò si aggiunga che la legge, nel prescrivere che l’istituto in esame si applica quando appaia fondata la presunzione che il colpevole si asterrà in futuro dal delinquere ulteriormente, persegue finalità di prevenzione speciale, nel senso che il beneficio va concesso quando si possa ritenere che la condanna non eseguita costituisca comunque una remora per il condannato nella prospettiva che, in caso di ulteriore commissione di condotte illecite, la pena avrà esecuzione. Sotto tale profilo il giudice ha l’obbligo di verificare se sia formulabile la prognosi di non ricaduta nel delitto sulla scorta delle circostanze di cui all’art. 133 c.p. e non certo, come ha illegittimamente fatto il tribunale, in base alla natura della sanzione imposta.

Peraltro questa Corte ha già avuto modo di affermare, sotto un aspetto diverso ma comunque attinente al caso in esame, il principio che “configura una motivazione illegittima negare la sostituzione della pena detentiva irrogata, e condizionalmente sospesa, con l’argomento che per conferire efficacia preventiva alla sospensione condizionale necessita una remora valida e questa è rappresentata dal timore della pena carceraria”. (v. Cass., Sez. III, sent. n. 2655 del 11-03-1995, Ranieri).

Analogamente è a dirsi per quanto riguarda il beneficio della non menzione della condanna, che persegue finalità affini a quelle perseguite dall’istituto della sospensione condizionale della pena.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al diniego dei benefici di cui sopra, con conseguente rinvio, a norma dell’art. 623, lett. d) c.p.p., al medesimo Tribunale Militare di Torino sia pure in diversa composizione, che si atterrà ai principi come sopra affermati.

Infondate appaiono invece le altre doglianze.
In ordine alla doglianza relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, vero è che alcune espressioni usate dal tribunale peccano, sotto certi aspetti, di incerta formulazione, ma ciò non vuol dire che esse siano da considerare del tutto apodittiche o illogiche.

Ed invero, dopo avere, sulla base degli elementi emersi, dato atto del pacifico profferimento delle frasi incriminate, aventi natura oggettivamente offensiva, i giudici di merito hanno inteso in buona sostanza affermare che la portata delle frasi suddette, il significato delle stesse ed il contesto nel quale sono state pronunciate erano tali da indurre fondatamente a ritenere che l’imputato non poteva non avere contezza piena della valenza offensiva delle sue parole per la dignità, l’onore e il decoro dei suoi sottoposti, cui le frasi erano indirizzate.

Si tratta, così intesa e interpretata, di una motivazione tutt’altro che apodittica e incongrua, essendo innegabile che l’intenzione di ledere l’altrui dignità è normalmente insita nella stessa volontà dell’azione ingiuriosa, per cui non ha bisogno di essere esplicitamente provata, salvo casi particolari in cui la peculiarità del fatto lasci intravedere che il fine dell’agente era diverso, e che, di conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l’espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona. (In tal senso, v. fra le altre, Cass., Sez. V, sent. n. 3371 del 5-10-1998, Gravina).

Manifestamente infondata, infine, è l’affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni dei testi e la deposizione di L. sarebbe stata ritenuta, contrariamente al vero, come confermatoria della tesi accusatoria.
Invero il ricorrente avrebbe dovuto chiarire sotto quale profilo le affermazioni del L. erano tali da smentire la tesi accusatoria, mentre egli, dopo avere sostenuto, sulla base di una certa corrente giurisprudenziale, la possibilità per il giudice di legittimità di esaminare gli atti in presenza di una specifica doglianza riguardante l’errata valutazione di essi, si è astenuto dal fare qualsiasi precisazione in proposito, impedendo in tal modo qualsiasi possibilità di controllo, da parte di questa Corte, delle sue stesse censure.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale Militare di Torino. Rigetta nel resto»».


Previsione di altro reato contenuto nell’art. 586 c.p. - Fattispecie preterintenzionale - Lesione colposa - Valutazioni - Attività del reo - Deve consistere in un delitto doloso diverso da percosse o lesioni.

(C.p., artt. 586, 590)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 8 novembre 1999. Pres. Gemelli, Rel. Delehye, P.M. mil. Garino (conf.), in c. B.

L’ipotesi legislativa di cui all’art. 586 c.p., che disciplina la morte e le lesioni come conseguenza di altro reato, si configura quando l’azione del reo costituisca un reato doloso diverso da quello di percosse o lesioni personali, e non se l’evento, dello stesso tipo di quello voluto, sia comunque stato realizzato, e pure se con dolo indiretto (1c).

Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
««La sera del 26.6.1995 il soldato G. G., rientrato ubriaco in caserma, veniva colpito con pugni e calci da tre suoi compagni di camerata, B.G., B.A. e P.C., risentiti del fatto che aveva sporcato il locale docce ed aveva sbattuto violentemente la porta, tanto da danneggiarla; a seguito di tali percosse la parte lesa riportava la lesione del rene destro con ematoma perirenale, per cui era necessario un intervento di nefrectomia, che comportava l’indebolimento permanente della funzione.

Con sentenza del 4.2.1997, il Tribunale Militare di Verona escludeva la sussistenza di un concorso nel reato tra gli imputati, dato che le tre aggressioni erano avvenute in momenti diversi e con determinazioni distinte, e, sulla base della perizia medico legale espletata, attribuiva la responsabilità della suddetta lesione grave al solo B. G., ritenendo che le azioni compiute dagli altri due non fossero idonee a realizzare tale evento; tale statuizione veniva confermata il 16.11.1998 dalla Corte Militare di Appello, che modificava solo la condanna alle spese processuali della parte civile.

Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore del B. G., eccependo la carenza di motivazione in relazione alla responsabilità esclusiva attribuitagli per il danno subito dal G. ed all’esclusione del concorso degli altri imputati; contesta inoltre la qualifica dolosa delle lesioni, sostenendo che dovrebbe essere ravvisata l’ipotesi di cui all’art. 590 c.p., con la conseguente competenza del giudice ordinario, poiché non vi è, nella sua, volontà di realizzare un evento così grave.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato infatti eccepito, sotto la forma della carenza di motivazione, che al B. G. non potrebbe essere attribuita la responsabilità esclusiva del grave danno subito dalla parte lesa, che dovrebbe essere invece ricondotto all’azione concorrente di tutti gli imputati.

Tali rilievi vertono però esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere ritenuti inammissibili.

Entrambi i giudici di merito hanno peraltro ampiamente e correttamente esposto le ragioni in base alle quali sono pervenuti a tali conclusioni, ed hanno rilevato come le determinazioni ed i tempi diversi, con cui si sono manifestate le aggressioni, siano significative per escludere un concorso tra gli imputati, che hanno agito in maniera assolutamente autonoma.

Del pari hanno fatto specifico riferimento ai risultati della perizia medico legale per affermare, in base alla parte del corpo attinta ed ai segni riscontrabili esternamente, che le azioni, ascrivibili al B.A. ed al P.C., non erano idonee a realizzare il tipo di lesione riportate dal G. riconducibili invece al pugno infertogli dal B. G. ed al conseguente violento impatto con la schiena contro un armadietto metallico della camerata.

Per quanto attiene poi la censura sulla qualificazione delle lesioni come dolose e la richiesta di derubricazione nel reato di cui all’art. 590 c.p., di competenza del giudice ordinario, si rileva come si presentino manifestamente infondate poiché non è mai stato contestato che il B.G. abbia voluto colpire il G., ma solamente che non intendeva realizzare un evento così grave.

Va infatti rilevato come non possa essere invocata l’ipotesi prevista dall’art. 586 c.p., che disciplina la morte o le lesioni quale conseguenza di altro reato, perché in essa l’attività del reo deve consistere in un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre le fattispecie preterintenzionali, in cui viene colpito lo stesso genere di interessi giuridici (ossia l’incolumità), sono tassativamente stabilite dalla legge (si veda Cass. Sez. V, 13.2.1999 n. 3262, P.G. in proc. Giorgione, RV. 213.028).

Nel caso in esame l’evento, dello stesso tipo di quello voluto, si è certo rappresentato alla mente dell’autore, ma questi ha egualmente proseguito nella propria condotta criminosa, sicché ne deve rispondere quantomeno a titolo di dolo indiretto, né può parlarsi di responsabilità oggettiva trattandosi di un rischio né imprevedibile né eccezionale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende»».