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  • N.3 - Luglio-Settembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

a cura di Giovanni Pioletti

Armi - “Parti di arma” assimilabili, ai fini sanzionatori, all’arma intera - Nozione - Caricatore di arma da fuoco - Inclusione.

( L. 2 ottobre 1967, n. 895; L. 14 ottobre 1974, n. 497)

Sez. 1, 7 dicembre 2000, n. 5857. Pres. La Gioia, Rel. De Nardo, P.M. Monetti (conf.), ric. Chiuppi

Ai fini della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n.497, debbono intendersi per “parti di arma”, non solo quelle strettamente necessarie a rendere l’arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n.477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce “parti essenziali dell’arma” (indicandole, per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).


Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione - Identificazione del querelante da parte dell’autorità ricevente - Forme - Richiamo delle generalità contenute nell’atto - Ammissibilità - Fondamento - Forme - Richiamo delle generalità contenute nell’atto - Ammissibilità - Fondamento.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 337 co. 4; Disp. att. nuovo c.p.p. art. 107 co. 1)

Sez. 5, 6 novembre 2000, n. 8617. Pres. Foscarini, Rel. Di Popolo, P.M. (conf.), ric. Frezza

In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l’identificazione della persona che presenta l’atto, prevista a carico dell’autorità ricevente dall’art. 337 cod. proc. pen., può essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che, anche in mancanza di formule espresse, l’avvenuta identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che confluiscono nell’unico contesto documentale; è peraltro da escludersi che l’autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell’atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall’art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell’avente diritto.


Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso di investimento - Previsioni contenute nell’art. 189 nuovo cod. strad., commi 6 e 7 - Obblighi diversi - Violazione - Reati autonomi - Fondamento.

(Nuovo cod. strada artt. 189 co. 6 e 7)

Sez. 4, 22 gennaio 2001, n. 10006 cc. Pres. Sciuto, Rel. Bianchi, P.M. (conf.), ric. Pennacchio.

In tema di circolazione stradale, le condotte descritte dai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strad., che disciplinano gli obblighi dell’utente in caso di incidente, integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma non l’assorbimento (Fattispecie in cui un soggetto è stato condannato per essersi dato alla fuga subito dopo il sinistro e non avere, nell’immediatezza dello stesso, prestato assistenza alle persone coinvolte).


Edilizia - Pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto stabilmente fissato al fondo marino - Realizzazione - Autorizzazione comunale - Sufficienza - Esclusione - Concessione - Necessità.

(L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1; D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4; L. 4 dicembre 1993, n. 493; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14)

Sez. 1, 20 novembre 2000, n. 8920 cc. Pres. Losana, Rel. Chieffi, P.M. Abbate (conf.), ric. Fusaro e altri.

Per la realizzazione di un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato e collegato mediante passerelle fissate da opere murarie in cemento, non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria concessione edilizia, trattandosi di opera non precaria, ma stabile, che incide in modo rilevante sull’assetto paesistico del territorio.


Finanze e tributi - Condotte di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982 - Abrogazione della norma ad opera dell’art. 25 d.lgs. n. 74 del 2000 - Persistente rilievo penale - Esclusione.

(D. L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 1, co. 6; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5; Cod .pen. art. 2)

Sez. Un, 13 dicembre 2000, n. 35. Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. Galgano (conf.), ric. Sagone

In tema di violazioni tributarie, le condotte di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili, già previste come reato dall’art. 1, comma 6, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con l. 7 agosto 1982, n. 516, a seguito dell’abrogazione di tale disposizione ad opera dell’art. 25 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non assumono più, di per sé, alcun rilievo penale, non trovando esse corrispondenza in nessuna delle nuove ipotesi criminose introdotte con il medesimo d. lgs. n. 74/2000.


Finanze e tributi - Contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982 - Abrogazione - Continuità di illecito con l’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Persistente rilevanza penale delle relative condotte - Esclusione.

(D. L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 1, co. 1; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5; Cod. pen. art. 2)

Sez. Un, 13 dicembre 2000, n. 35. Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. Galgano (conf.), ric. Sagone

In tema di reati tributari, tra la contravvenzione di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già prevista dall’art. 1, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con l. 7 agosto 1982, n. 516, ed il delitto di omessa dichiarazione, introdotto dall’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sussiste, stante la disomogeneità strutturale fra le due fattispecie, alcuna continuità di illecito, con la conseguenza che, a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 25 del medesimo d.lgs n. 74/2000, le condotte sanzionate dalla contravvenzione predetta non assumono più, in applicazione del principio di cui all’art. 2, secondo comma, cod. pen. in tema di successione nel tempo delle norme incriminatrici, alcun rilievo penale.


Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Reato di impossessamento di oggetti di valore archeologico rinvenuti a seguito di ricerche (art. 67 legge 1.6.1939 n. 1089) - Assoluzione - Provvedimento con il quale si ordina la restituzione delle cose alla Soprintendenza - Illegittimità - Fondamento.

(L. 1 giugno 1939 n. 1089, artt. 2, 4, 35 e 67)

Sez. 5, 19 dicembre 2000, n. 6915. Pres. Ietti, Rel. Marini, P.M. Albano (conf.), ric. Carotti.

La legge 1 giugno 1939 n. 1089 non esclude, ed anzi espressamente prevede e consente che i beni culturali possano essere posseduti sia dai così detti soggetti di collaborazione (regioni, provincie, comuni, enti riconosciuti), sia da privati, nei cui confronti la autorità statale può emettere provvedimento di notifica, ovvero di esproprio, né può porre, a carico dei privati stessi l’onere della dichiarazione di possesso o alcun altra incombenza; ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, assolvendo l’imputato dal reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico rinvenuti a seguito di ricerche, ordini la restituzione degli oggetti stessi alla Soprintendenza dei beni culturali, pur in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del competente organo statale.


Prove - Mezzi di prova - Documenti - Anonimi - Nozione di anonimo - Documento privo di sottoscrizione ma di accertata provenienza - Carattere di anonimo - Esclusione - Fattispecie.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 240)

Sez. 1, 6 novembre 2000, n. 461. Pres. La Gioia, Rel. Campo, P.M. Garino (conf.), ric. Perrucci

Per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell’art.240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell’autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza. Non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello sul quale siano stampati dati che siano stati tratti da un “computer” utilizzato da un soggetto identificato. (Nella specie, trattavasi di dati ricavati dal “computer” in uso al gestore di un albergo e concernenti le presenze di militari cui si addebitava di aver ottenuto, sulla base di essi, rimborsi non dovuti).


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità - Esclusione.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 266 co. 2; Cod. pen. art. 614)

Sez. 1, 18 ottobre 2000, n. 3363 cc. Pres. Teresi, Rel. Fazzioli, P.M. Veneziano (conf.), ric. Galli

Ai fini dell’applicazione dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. (intercettazione di comunicazioni tra presenti), l’abitacolo di una autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall’origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità - Esclusione.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 191 e 266 cost.)

Sez. 6, 20 novembre 2000, n. 3846. Pres. Trojano, Rel. De Roberto, P.M. Passacantando (parz. diff.), Ric. Finini ed altri

L’impiego da parte della polizia di un soggetto che, equipaggiato con un microfono nascosto, registri le conversazioni svoltesi con altro soggetto nei cui confronti l’intercettazione ambientale così effettuata era intesa, rende le registrazioni probatoriamente inutilizzabili poiché realizzate in violazione dei divieti posti dalla legge a tutela della segretezza, costituzionalmente protetta, delle comunicazioni, atteso che l’intervento della polizia procedimentalizza in modo atipico l’intercettazione deprivandola dell’intervento del giudice.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione contrattuale - Nozione - Ingiusto profitto e altrui danno - Configurabilità.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 629)

Sez. 6, 5 febbraio 2001, n. 10463 cc. Pres. Trojano, Rel. Conti, P.M. Palombarini (conf.), ric. Brancaccio

Nella estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Concorrente nel reato dissociatosi dagli altri - Attenuante del contributo di eccezionale rilevanza - Configurabilità - Condizioni.

(Cod. pen. art. 630; D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 6; L. 15 marzo 1991, n. 82)

Sez. 1, 29 settembre 2000, n. 5850. Pres. Fazzioli, Rel. Bardovagni, P.M. Geraci(parz. diff.), ric. Cuccuru ed altri

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall’art. 6 del D.L. 15 gennaio 1991 n.8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n.82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell’ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell’art. 630 cod. pen., abbia fornito un contributo di “eccezionale rilevanza”, richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia “eccezionale” nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l’integrità personale dell’ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l’apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell’attività criminosa).


Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Condotta attuata con modalità vessatorie verso dipendenti al fine del loro sfruttamento - Elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. - Sussistenza - Abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.) - Esclusione.

(Cod. pen. artt. 572 e 571)

Sez. 6, 22 gennaio 2001, n. 10090. Pres. Sansone, Rel. Garribba, P.M. Iacoviello (diff.), ric. Erba e altro

Integra il delitto di maltrattamenti previsto dall’art. 572 cod. pen., e non invece quello di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.), la condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale. (Fattispecie relativa a un datore di lavoro e al suo preposto che, in concorso fra loro, avevano sottoposto i propri subordinati a varie vessazioni, accompagnate da minacce di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, corrisposte su libretti di risparmio intestati ai lavoratori ma tenuti dal datore di lavoro, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.) - Captazione di conversazione o comunicazioni cui non prenda parte l’agente - Necessità.

(Cod. pen. art. 617 bis)

Sez. 5, 23 gennaio 2001, n. 12655. Pres. Foscarini, Rel. Marini, P.M. Di Zenzo (diff.), ric. Bertani

Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 bis cod. pen.) sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l’agente non partecipi. (Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal marito sull’apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la moglie).