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Gazzetta Ufficiale


DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  n. 106 del 9 maggio 2001)

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il provvedimento legislativo rappresenta un importante momento di riorganizzazione della complessa normativa sul lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinata dai decreti legislativi n. 29 del 1993, n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998, e dalla contrattazione collettiva intervenuta nella specifica materia. Il decreto si compone di sette titoli contenenti norme riguardanti: i principi generali, l’organizzazione, la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, il rapporto di lavoro, il controllo della spesa, la giurisdizione, disposizioni diverse e norme transitorie e finali. Il decreto specifica le categorie di personale che permangono in regime di diritto pubblico, tra cui: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia. Inoltre, anche le norme relative all’ordinamento della dirigenza ed all’accesso ad essa e quelle riguardanti la giurisdizione non trovano applicazione per le predette categorie.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MARZO 2001, N. 169
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 109 del 12 maggio 2001)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE

Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l’omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare.
Il regolamento in questione determina la soppressione del differente periodo di durata del mandato degli appartenenti alla categoria C (volontari), previsto dall’articolo 13 del d.P.R. n. 691/1979, stabilendo che lo stesso debba essere di tre anni sia per i volontari dei Corpi armati, sia per i volontari delle Forze armate (per i quali, in precedenza, era di un solo anno).



DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 6 APRILE 2001, N. 204
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 125 del 31 maggio 2001)

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
Il Regolamento contiene, tra l’altro, una serie di prescrizioni per la polizia giudiziaria, relative alla trasmissione della documentazione inerente agli atti compiuti, del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato che non devono essere custodite altrove.
È altresì prevista la trasmissione da parte della polizia giudiziaria degli originali dei verbali degli atti compiuti a seguito dell’autorizzazione del pubblico ministero, nonché copia di quelli svolti personalmente da quest’ultimo alla polizia giudiziaria, quando lo stesso non assume la direzione delle indagini.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MARZO 2000, N. 208
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 128 del 5 giugno 2001)

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il Regolamento prevede che l’articolazione periferica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza si modelli su tre differenti tipi di strutture: uffici con funzioni finali, uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto, uffici con funzioni ispettive e di controllo e di decentramento amministrativo.

Nel primo tipo rientrano le questure, i commissariati di pubblica sicurezza (per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni dell’autorità locale di pubblica sicurezza), i distretti, i commissariati e i posti di polizia (per le esigenze di controllo del territorio e lo svolgimento degli altri compiti istituzionali), gli ispettorati e gli uffici speciali di pubblica sicurezza, gli uffici periferici per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera, i reparti mobili, i reparti, centro o nuclei per particolari attività operative.

Gli uffici del secondo tipo: l’Istituto superiore di polizia, gli istituti di istruzione, le strutture sanitarie, i gabinetti di polizia scientifica, le zone di telecomunicazioni, i centri elettronici ed informatici, i centri logistici, i centri motorizzazione ed altri particolari uffici strumentali e di supporto.

Gli uffici del terzo tipo sono le direzioni interregionali dislocate a: Torino (Piemonte, Val d’Aosta e Liguria), Parma (Lombardia ed Emilia Romagna), Padova (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), Firenze (Toscana, Umbria e Marche), Roma (Lazio, Abruzzo e Sardegna), Napoli (Campania, Molise, Puglia e Basilicata) e Catania (Sicilia e Calabria).

La questure sono ordinate di massima in: ufficio di gabinetto, divisione anticrimine (Squadra Mobile, DIGOS, ufficio criminalità, gabinetto provinciale di polizia scientifica), divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazio-ne, uffici amministrativi e logistici. Le questure di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato.



DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001)

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
Il provvedimento legislativo disciplina gli organici delle Forze armate nel periodo transitorio, detta norme in tema di sospensione del servizio di leva, regolamenta i profili relativi all’arruolamento, alla formazione ed alla condizione giuridica dei volontari di truppa.

Una particolare normativa viene introdotta in materia di “ufficiali ausiliari”, categoria nella quale vengono ricompresi: gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo; gli ufficiali piloti di complemento; gli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; gli ufficiali delle forze di completamento.

Ciascuna Forza armata, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, possono reclutare dal 1° gennaio 2003, ufficiali in ferma prefissata (un anno e sei mesi) che possono essere ammessi, a domanda, ad un’ulteriore ferma annuale o trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati, per particolari esigenze operative.

Possono inoltre essere richiamati in servizio, previo consenso degli interessati e per specifiche esigenze operative, addestrative e logistiche, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che diverranno ufficiali delle forze di completamento con ferma non superiore ad un anno, rinnovabile - a domanda dell’interessato - per non più di una volta. Il decreto in argomento disciplina anche lo stato giuridico, l’avanzamento e gli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MAGGIO 2001, N. 241
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del 26 giugno 2001)

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa sono elencati all’art. 2 del Regolamento.
Essi sono: Segreteria del Ministro, Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Ufficio per la politica militare, Ufficio del Consigliere diplomatico, Servizio di controllo interno, Servizio pubblica informazione, Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il Ministro, inoltre, può essere coadiuvato da un portavoce e può nominare un Consigliere giuridico.
L’art. 3 del regolamento disciplina le funzioni degli uffici di diretta collaborazione, mentre l’art. 4 si occupa specificatamente del Servizio di controllo interno.
L’art. 5 si occupa delle nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, mentre i successivi articoli disciplinano il personale addetto agli uffici ed alle segreterie ed il loro trattamento economico.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 2001, N. 287
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 164 del 17 luglio 2001)

Disposizioni in materia di ordina-mento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislati-vo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto disci-plina i compiti dell’Ufficio territoriale del Governo e del prefetto titolare del-l’Ufficio. In particolare viene stabilito che l’Ufficio territoriale assicura, tra l’altro, il supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell’espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile. Inoltre il decreto regola-menta le convenzioni e le conferenze di ser-vizi, la conferenza permanente e le sezioni in cui si articola, la potestà di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri ed il coordinamento degli indirizzi dei Ministri, l’Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo interno, i dirigenti delle strutture interne ed il personale addetto, i servizi comuni.