Le frodi comunitarie nel settore delle azioni strutturali

Paolo Luigi Rebecchi (*)


1. Nozioni di frode comunitaria

La recente ratifica da parte italiana (Legge 20 settembre 2000 n. 300, in G.U. suppl. ord. n. 176/L del 25 ottobre 2000 n. 250) di alcuni atti internazionali elaborati in base all’art. 31 dell’Unione europea(1), tra cui la “Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee” (stipulata a Bruxelles il 25 luglio 1995) e del suo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996)(2) evidenzia la rilevante importanza mantenuta dalla questione “frodi” nell’ambito della disciplina finanziaria dell’Unione europea.

La definizione giuridica di frode comunitaria si rinviene infatti nell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, secondo cui “... costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

  • in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
  • in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto ...”.

La convenzione impone a ciascuno Stato membro l’adozione delle misure necessarie ad adeguare la legislazione interna per la repressione degli illeciti con la previsione di fattispecie sia penali (cfr.: artt. 316 e 640 bis c.p.) che amministrative e la cooperazione giudiziaria per vicende riguardanti più Stati. Accanto al concetto di “frode” vi è quello di “irregolarità” fissato dall’art. 1, 2° comma del Regolamento (CE - Euratom) n. 2988/95 del Consiglio adottato il 18 dicembre 1995 (“Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità ovvero una spesa indebita ...”) il cui verificarsi comporta (art. 4) “... in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: - mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; -mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo ...”).

Frodi e irregolarità attengono sia al settore delle “entrate” che a quello delle “spese” comunitarie(3).
Per quanto attiene in particolare a queste ultime si può osservare che la maggior parte delle spese comunitarie sono effettuate nei paesi membri e tramite i medesimi nell’attuazione delle politiche di sostegno all’agricoltura (P.A.C.) e di coesione e sviluppo, per mezzo di erogazioni da parte degli appositi “fondi comunitari” (FEOGA - sez. Garanzia per l’agricoltura e fondi strutturali-FEOGA sez. Orientamento; FESR; FSE; SFOP)(4).

La disciplina normativa dei suddetti fondi è stata modificata con l’approvazione di nuovi regolamenti, in relazione al periodo di programmazione 2000-2006 (Reg. n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999, con disposizioni generali sui fondi strutturali e Regolamenti relativi ai vari fondi - n. 1783/1999 -FESR, n. 1784/99- FSE, n. 1257/99 e 1750/99 - FEAOG, n. 1263/1999).

La nuova regolamentazione ha in particolare modificato il numero degli obiettivi, portandoli da sei a tre con un contributo diversificato dei vari fondi. In particolare, all’obiettivo 1 (promozione e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo) partecipano il FESR, il FSE, il FEAOG-O e lo SFOP, all’obiettivo 2 (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) il FESR e il FSE, all’obiettivo 3 (adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione) il solo FSE.

Il funzionamento dei “fondi” risponde a principi già stabiliti dai precedenti regolamenti e confermati per il nuovo periodo con riguardo alla 1- “concentrazione” (individuazione di obiettivi prioritari senza dispersione di risorse - art. 7 reg. 1260/99); 2- “partenariato”(processo di assegnazione del contributo economico attuato attraverso una stretta collaborazione fra Commissione europea, Stato membro comprese autorità ed organismi competenti a livello nazionale e locale - art. 8 reg. 1260/99), 3 - “programmazione” (definizione di obiettivi, azioni, criteri economici, strumenti di monitoraggio e valutazione e di eventuali valutazioni correttive - v. art. 9 reg. 1260/99). In particolare ciascuno Stato, per ogni obiettivo mette a punto una serie di piani che vengono negoziati con la Commissione. I piani entrano a far parte di “documenti unici di programmazione” (DOCUP per gli interventi rientranti negli obiettivi 2 e 3 -v. art. 18 reg. 1260/99 ) o di “quadri comunitari di sostegno” (QCS) che predispongono le linee, forme di intervento e risorse finanziarie necessarie), 4- “addizionalità” (il finanziamento comunitario deve sempre “aggiungersi” e non sostituirsi ai finanziamenti concessi dalle autorità locali e nazionali, assumendo sempre la forma di co-finanziamento - art. 11 reg. 1260/99).
Le politiche strutturali si svolgono pertanto per fasi pluriennali e attualmente sono in corso procedure relative a tre periodi di programmazione.

Risultano infatti pressoché completati i procedimenti di definizione conclusiva dei rapporti contabili con l’Unione relativi al periodo 1989-1993. Dalle rilevazioni effettuate dall’amministrazione (Ministero del tesoro) con riferimento ai Fondi FESR i programmi risultano in gran parte definiti (dati pagamento Commissione alla data del 5.1.2000) con la erogazione dei saldi(5).

Alla data del 31.12.1999 è scaduto il termine entro il quale potevano essere impegnate le somme relative al periodo 1994-1999(6) ed è attualmente in atto il termine, scadente al 31.12.2001 entro il quale dovranno essere effettuati i pagamenti ai destinatari finali(7).

Nell’anno 2000 ha avuto inoltre inizio il nuovo periodo 2000-2006, la cui predisposizione, da parte italiana, è stata caratterizzata da un accentuato processo programmatorio e decisionale che ha coinvolto accanto al Ministero del tesoro, bilancio e P.E. (ed in particolare del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - DPS) le regioni e le autonomie locali (cfr.: pag. 114 DPEF.2000-2003)(8) sfociato nella delibera C.I.P.E. 14 maggio 1999 relativa agli “Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno” con la quale sono stati definiti sei “Assi” relativi alle “aree di intervento” del programma - valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, valorizzazione delle risorse culturali e storiche, valorizzazione delle risorse umane, potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo, miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, delle istituzioni locali e della vita associata, rafforzamento delle reti e nodi di servizio).

Con la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999 (approvazione del quadro finanziario programmatico “Programma sviluppo Mezzogiorno” nel periodo 2000-2006) sono state assegnate le risorse comunitarie per un importo complessivo di 46.141,889 milioni di euro (circa 98 mila miliardi di lire in 7 anni)(9) di cui 21.471,943 milioni di Euro a titolo di risorse comunitarie che è stato approvato con decisione della Commissione europea del 14 aprile 2000 (che ha definitivamente fissato l’importo comunitario in 21.638,179 milioni di euro di cui 14.276,534 Euro sul FERS, 4.092,696 Euro sul FSE, 2.982,629 Euro sul FEOGA-O e 286,323 Euro sullo SFOP). Con delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000 (G.U. s.g. n. 191 del 17.8.2000) è stato approvato il relativo co-finanziamento nazionale per un importo complessivo di 14.284,769 Euro ( 35.383.388 miliardi di lire di cui a carico dello Stato lire 27.659,171) e sono state individuate le “amministrazioni centrali capofila” per ciascun fondo strutturale (FESR - Ministero tesoro, bilancio e P.E. - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione - servizio per le politiche dei fondi strutturali; FSE-Ministero del lavoro e della previdenza sociale - DGUCOFPL; FEOGA - Ministero delle politiche agricole - D.G. politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture; SFOP- Ministero delle politiche agricole - D.G. pesca e acquacultura)(10).


2. Gli obblighi degli Stati membri

L’attenzione dell’opinione pubblica al tema delle risorse comunitarie è stata di recente particolarmente incentrata sul tema dei “ritardi” nel loro utilizzo con ricorrenti allarmi circa l’inadeguatezza dell’azione delle amministrazioni pubbliche interessate. Ugualmente la questione è stata ricorrentemente oggetto di trattazione nei documenti di programmazione economico finanziaria ed ha trovato sbocco in provvedimenti normativi diretti alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e dei controlli(11).

Minore risonanza sembra invece essere stata riservata al profilo delle “frodi” incidenti sulle somme erogate dai fondi strutturali a fronte di un’attenzione sempre maggiore che al problema riservano invece le istituzioni comunitarie(12).

Si è già osservato come il coinvolgimento degli Stati membri nella gestione del bilancio comunitario, sia nella fase dell’acquisizione delle “risorse proprie”(13) sia nella fase di erogazione dei fondi strutturali o delle altre forme di aiuto, comporta un obbligo per gli stessi di “... cooperare con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria ...” (art. 274, 1° comma del Trattato ), utilizzando “... per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari ...” (art. 280, 2° comma). Costituisce pertanto obbligo giuridico per lo Stato l’esercizio di un’efficace azione repressiva degli illeciti che, oltre all’applicazione delle sanzioni, deve perseguire il “recupero” delle indebite erogazioni, prevedendosi la responsabilità “sussidiaria” dello Stato nel caso di inadeguatezza nei procedimenti di controllo e sanzionatori e conseguente imputazione degli effetti finanziari allo Stato medesimo nel caso di loro inadeguatezza (art. 8 Regolamento CE n.1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 per il FEOGA - Garanzia; art. 38, 1° comma Regolamento CE 1260/99 per i fondi strutturali).

Il recupero delle somme indebitamente erogate è positivamente previsto a carico delle amministrazioni competenti (art. 6, comma 3, legge 16 aprile 1987, n. 183 e art. 1, comma 4, d.l. 20 dicembre 1996, n. 644 conv. nella legge 18 febbraio 1997, n. 24)(14) e costituisce pertanto un obbligo giuridico per gli Stati membri che potranno essere “discaricati” dal relativo addebito al bilancio nazionale solo dimostrando la non imputabilità di specifiche responsabilità, nemmeno a titolo di negligenza (art. 17(15), paragrafo 2 del Regolamento CEE-Euratom n. 1552/89 del Consiglio e regolamento n. 1681/94 che ha introdotto un sistema di comunicazione fra Stati e Commissione obbligando i primi a comunicare trimestralmente alla Commissione i casi di irregolarità accertati e i procedimenti giudiziari o amministrativi conseguentemente instaurati contro i loro autori. Per importi inferiori ai 4000 ECU la comunicazione è facoltativa).

Particolarmente regolamentato, con la previsione di sanzioni, amministrative, penali e procedure di recupero è il settore della politica agricola comune nell’ambito del quale le erogazioni del FEOGA - Garanzia (artt. 2 e 3 legge 23.12.1986(16), n. 898, art. 4, legge 424, del 13.8.1989 in materia di aiuti al consumo di olio d’oliva, art. 5, D.L. 7.9.1992, n. 370, conv. legge n. 460, del 4.11.1987, in materia di aiuti alla produzione di olio d’oliva e di divieti previsti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti vitivinicoli, art. 11, legge 26.11.1992, n. 468, sull’applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino).

È stato osservato(17) che con la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3,° della legge 898/86, secondo cui “con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione...” il legislatore italiano ha introdotto uno strumento di tutela degli interessi finanziari dell’Unione estremamente efficace che non trova riscontro con riferimento alle frodi commesse in danno dello Stato e che non è previsto per la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p.


3. Il fenomeno delle frodi a livello europeo

A differenza del settore della politica agricola le indebite erogazioni nel settore dei fondi strutturali non prevedevano l’applicazione di sanzioni amministrative ma soltanto obblighi di recupero accanto alla repressione penale(18).

Con la legge 300/2000 tuttavia è stata prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 316 ter c.p. (v. nota n. 2) che deve ritenersi applicabile a tutte le erogazioni ottenute, anche relativamente ai fondi strutturali. Anche in tale settore, infatti, il fenomeno “frodi” presenta aspetti di rilievo che vengono costantemente evidenziati nelle relazioni annuali della Commissione europea come risulta anche dalla decima relazione annuale presentata il 17.12.1999 (COM- 1999- 590) ove, riassunti i dati complessivi del bilancio comunitario esercizio 1988 (82,8 miliardi di ECU finanziato da risorse proprie tradizionali per 14 miliardi di ECU, dall’IVA per 33 miliardi di ECU e dalla “quarta risorsa - P.I.L.” per 35 miliardi di ECU con spese per 39,1 miliardi di ECU finalizzate all’agricoltura - 47% del totale, 28,8 miliardi di ECU per azioni strutturali, 35% del totale, spese gestite direttamente dalla commissione pari a 10,7 miliardi di ECU (13% del totale escluse le spese di amministrazione e per il personale), si evidenzia come gli Stati membri “... hanno una responsabilità fondamentale in materia dal momento che percepiscono le risorse proprie tradizionali per conto della Comunità e amministrano circa l’80% delle spese del bilancio comunitario ...”.

Viene riferito (pagg. 12 e ss.) che relativamente all’anno 1998, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione 5091 casi di irregolarità per un totale di 577 milioni di ECU di cui il 20% circa integra casi di sospetta frode. In particolare 2.272 casi si riferiscono al settore delle risorse proprie, 2412 casi al FEOGA -Garanzia e 407 casi ai Fondi strutturali per un importo di 43 milioni di ECU (pari allo 0,15% del bilancio).

Soffermando l’attenzione sull’Italia (tabella 1 pag. 60 della relazione) risultano segnalati, nel 1998, 173 casi di irregolarità o frode nel settore delle risorse proprie tradizionali (a fronte ad es. di 297 casi della Germania, 211 della Francia, 345 del Belgio 345, 499 del Regno Unito e 210 dell’Olanda).

Nel settore dell’agricoltura (FEOGA - Garanzia) l’Italia segnala invece 443 casi, inferiori numericamente solo alla Germania (501) ma con un importo complessivo maggiore (150.391.572 ECU rispetto a 39.623.402) e superiore alla metà dell’intero importo delle irregolarità nel settore (284.841.160 ECU). Più contenute e nella media europea risultano invece le segnalazioni nel settore dei fondi strutturali (1 per il FESR per 159.661 ECU, 14 per il FEOGA - Orientamento per 137.363 ECU e 8 per il FSE pari a 449.796 ECU). Si evidenzia in tale settore il dato relativo alla Spagna che presenta 119 casi di frode al FSE per un importo di 4.056.460, 18 casi riguardanti il FESR (3.824.078 ECU) nel cui ambito il numero maggiore di casi risulta segnalato dall’Irlanda (19 per 95.632 casi).

La Commissione (pag. 15) riferisce come il “...numero dei casi rilevati e comunicati dagli Stati membri continua ad aumentare. Questo significa che i sistemi di controllo utilizzati sono sempre più efficaci. Si osservano tuttavia alcune divergenze tra i diversi Stati membri: l’individuazione, da parte dei servizi della Commissione, di un caso di frode su larga scala nel settore dei Fondo sociale nei Paesi Bassi, ha messo in luce le difficoltà incontrate da questo Stato membro nel soddisfare gli obblighi in materia di comunicazione. Nel complesso, nel corso dell’esercizio 1988, questo Stato membro ha comunicato solamente tre casi di irregolarità, tutti nell’ambito del FESR.

Nel 1988 circa la metà dei casi - e degli importi - comunicati riguarda il Fondo sociale: nel 1997, questo fondo rappresentava meno del 40% dei casi e degli importi. Rapportata alla dotazione di bilancio, l’incidenza di frodi e irregolarità è più elevata nel settore del Fondo sociale (0,28%) e del FEOGA - Orientamento (0,23%) rispetto ai settori del Fondo regionale (0,11%) o dello SFOP (0,12%)...”.


4. Attività e strumenti di contrasto

L’importanza del fenomeno frodi e le nuove esigenze di protezione degli interessi finanziari dell’Unione (minaccia relativa alle possibili contraffazioni dell’Euro) hanno determinato il rafforzamento della preesistente struttura di indagine costituita presso la Commissione (UCLAF) divenuta un ufficio indipendente denominato O.L.A.F. (Ufficio per la lotta antifrode(19)) con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione e secondo le previsioni del Regolamento (CE) n. 1073/99 del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 (il funzionamento dell’UCLAF (20) era stato giudicato inadeguato nella “Relazione speciale n. 8/98 della Corte dei conti europea sui servizi della commissione incaricati specificamente della lotta alle frodi”).

Nella relazione della Commissione sono richiamate anche le indagini specifiche effettuate dall’UCLAF (ora OLAF) nei vari settori di intervento.

In particolare, per quanto attiene ai fondi strutturali viene osservato (pag. 16) che “... le inchieste aperte dall’UCLAF in cooperazione con gli Stati membri non seguono lo stesso andamento delle comunicazioni di questi ultimi. Il loro numero è ridotto e, in particolare, sono diminuiti i relativi importi. Un inchiesta su due di quelle avviate nel 1998 riguarda il Fondo sociale, che nel 1997 rappresentava meno del 40% delle inchieste (ma più del 50% nel 1996). Il numero di nuove inchieste avviate nei settori del FESR e del FEOGA - Orientamento è in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti. Gli importi che riguardano i casi indagati dall’UCLAF sono in media il doppio o il triplo rispetto agli importi relativi ai casi denunciati dagli Stati membri ...”

Il recupero complessivamente attuato risultava nel 1997 attestato su una media del 23%. La Commissione ritiene che “... questa percentuale è in linea con il tasso di recupero del 27% calcolato sulla base delle comunicazioni formali degli Stati membri per l’anno 1998 relative a casi di importo superiore a 10.000 ECU ...” (pag. 18(21)). Per ciò che attiene ai fondi strutturali viene rilevato che (pag. 20) “... come per le altre spese, il monitoraggio finanziario viene effettuato sulla base delle comunicazioni degli Stati membri in virtù dei regolamenti CE n. 1681/94 e n. 1831/94. Tuttavia, a differenza degli altri settori di bilancio, i progetti individuali cofinanziati dai fondi comunitari si inseriscono, di norma, nel quadro di un programma pluriennale. Questo consente spesso di regolarizzare la situazione finanziaria, al più tardi nell’ambito del pagamento finale del programma in questione. ne consegue che la situazione del recupero può essere valutata solo al termine del relativo programma. Se si considera esclusivamente la situazione del recupero relativa ai programmi operativi già conclusi o, in particolare, la situazione dei progetti finanziati a titolo del primo programma quadro 1988-1993, si nota che sono stati recuperati 44 milioni di ECU su un importo dichiarato di 123 milioni di ECU (pari a circa il 36%). Tuttavia va rilevato che gli Stati membri comunicano solo molto di rado le misure di monitoraggio adottate affinché le conseguenze finanziarie delle frodi e altre irregolarità contestate possano essere valutate. Gli Stati corrono quindi il rischio di una sopravvalutazione sistematica da parte della Commissione degli importi ancora da regolarizzare ...”

Quanto alla tipologia di frodi rilevabili dalle indagini UCLAF (pag. 30 e ss.) si segnalano vicende in materia di utilizzazione di fondi FSE da parte di college britannici (per i quali è stato constatato che “... gli stanziamenti dell’FSE non erano stati utilizzati in modo corretto, in quanto né i contenuti dei corsi dell’FSE, né gli studenti interessati si differenziavano dall’attività principale dei college. Gli studenti venivano scelti a caso dalla banca dati del college e i loro dipendenti non erano neanche informati in merito alla loro posizione. Risultava praticamente impossibile individuare i corsi dell’FSE...”), irregolarità “...su vasta scala...”, nell’utilizzo di fondi FSE per la formazione professionale nei Paesi Bassi (Regioni “Rijnmond e Gerlderland”) relative all’“aumento fittizio di spese”, al “finanziamento pubblico”, al “numero di ore di formazione” con evidenziazione di “problemi relativi alla gestione del sistema di controllo a livello nazionale”.

Con riguardo al settore FEOGA - Orientamento le inchieste in corso hanno confermato “... i risultati delle inchieste precedenti, ossia l’esistenza di reti di imprese controllate da medesimi proprietari o amministratori. in molti casi si tratta di società off -shore, costituite contemporaneamente all’approvazione dei progetti e al solo scopo di ottenere fondi comunitari per servizi praticamente inesistenti. I finanziamenti in questione circolano tra le varie imprese finché una parte di essi esce dal circuito. Questi flussi finanziari sono stati possibili grazie all’emissione di numerose fatture interne fittizie, in assenza di accordo o contratto preliminare, talvolta persino senza le capacità operative e/o tecniche necessarie.

Il co-finanziamento privato, previsto dalla Commissione, non esiste. Soltanto una piccola parte delle spese ha potuto essere realmente giustificata. Gli accertamenti hanno rilevato una falsificazione sistematica di fatture, una sovraffatturazione e una fatturazione fittizia tra imprese delle stesse reti per servizi inesistenti. In questo sistema di frode è stata individuata anche una responsabilità a carico di alcune società schermo, in siti off-shore, che svolgono il ruolo di interfaccia tra i beneficiari e la commissione(22).

Le inchieste giudiziarie condotte in Spagna, Italia e Portogallo, paesi nei quali nel 1997 la Commissione ha deferito le questioni alle autorità competenti, sono ancora in corso. Nel 1998 la Commissione si è rivolta alle autorità giudiziarie francesi per altri progetti finanziati in base all’art. 8 del regolamento 4256/88.

Ai sensi dell’art. 209 A trattato CE (ora 280), i magistrati competenti delle 5 procure in questione si sono riuniti su iniziativa dell’UCLAF per ricevere informazioni sulle attività giudiziarie e per garantire il collegamento. È stato inoltre constatato che talune reti di imprese erano beneficiarie non solo di questi progetti, ma anche di programmi nel settore della Ricerca, in merito ai quali erano state adite le autorità giudiziarie italiane ... La Commissione ha inoltre fatto ricorso all’art. 24 del regolamento CE n. 4253/88 del Consiglio ai fini dell’annullamento delle decisioni e del recupero degli importi indebitamente corrisposti, non appena i risultati delle inchieste relative a ciascun progetto lo hanno giustificato.

Per quanto riguarda 20 progetti oggetto delle suddette inchieste giudiziarie, la Commissione ha adottato 19 decisioni di soppressione del contributo e di restituzione per un totale di 10.683.525 ECU...”. Anche nel settore SFOP (Grecia) un’inchiesta UCLAF (pag. 33) ha “... evidenziato ingenti sovraffatturazioni relative a un’attrezzatura per l’acquacultura di provenienza da un secondo Stato membro (Irlanda ... Ancora una volta è stato constatato che anche nel settore dei Fondi strutturali una frode che ha origine in uno Stato membro può condurre gli inquirenti ad effettuare ricerche in diversi Stati membri. Tale inchiesta rivela che, in un settore che consente a imprese che operano a livello locale di beneficiare di investimenti cofinanziati dalla Comunità, vi possono essere ramificazioni in numerosi Stati membri per questioni che di primo acchito, sembravano essere affrontabili a livello locale ...”.
Le rilevazioni comunitarie hanno evidenziato una particolare incidenza della frodi riguardanti il FSE. Ciò si è evidenziato anche con riguardo all’Italia, per le quali i casi di frode o irregolarità comunicati nel 1998 sono risultati in numero di otto, rispetto ad un solo caso riguardante il FESR (il numero maggiore di casi riguarda comunque il FEOGA - Orientamento).

Detto rilievo ha comportato l’elaborazione, da parte della Sezione affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, della relazione speciale n. 2/2000 del 12 aprile 2000 su “Frodi e irregolarità nell’utilizzazione dei finanziamenti del FSE” che ha osservato come “... la scelta è ricaduta sul FSE perché l’estrema parcellizzazione degli interventi cofinanziati e la peculiarità delle attività incluse nei vari programmi operativi - che non generano un’opera materiale ma solo intellettuale attraverso l’espletamento dei vari corsi di formazione professionale - ha reso statisticamente più agevole la realizzazione di azioni fraudolente ...”. Nella relazione vi è un’ampia disamina delle fonti normative in tema di frode nonché un’illustrazione del sistema sanzionatorio e dei controlli. Sono anche riportati i dati statistici relativi alle frodi nei vari settori per il periodo 1994-1998, comprendendo sia i casi comunicati dagli Stati membri sia quelli oggetto di indagine da parte dell’OLAF. Vengono anche evidenziate le tipologie e relativi codici di classificazione elaborati dalla commissione (pag. 26) nonché le tipologie comunicate dall’Italia nel periodo 1996-1999 (“Documenti mancanti o incompleti 3,9%; “Spese non eleggibili” 6,7%; “Contabilità falsificata” 9,4%; “Contabilità non presentata o irregolare” 6,7%; “Inosservanza condizioni di contratto” 3,6%; “Attività inesistente o falsa descrizione attività 3,6%; “Rifiuto del pagamento” 1,2%; “Realizzazione dell’azione mancante o incompleta” 1,2%; “Realizzazione non conforme dell’azione” 5,3%; “Altre irregolarità dell’operatore” 5,3%; “Altri casi di documenti irregolari” 10,8%; “Documenti giustificativi falsi o falsificati” 42,3%) osservando come (pag. 29) appare evidente che “... la maggior parte dei casi di frode (42,3%) si sia realizzata attraverso la falsificazione di documenti, falsificazione consistente sia nella non veridicità della provenienza dell’atto sia nella materiale modificazione del suo contenuto ... Ai casi di falso si aggiunge una serie di fattispecie di irregolarità in cui l’intento fraudolento si concretizza in uno sviamento dell’azione rispetto alle finalità del progetto ... o infine nella contabilizzazione di spese non eleggibili, cioè non ammesse a usufruire del contributo comunitario ...”.

Nel raffronto effettuato fra le regioni italiane (pag. 33) risulta che i casi di frode o irregolarità si sono verificati maggiormente in Campania (21,7%), nel Lazio (18,9%) nel Piemonte (12,1%) e nella Sicilia (8%) mentre “... per quanto concerne la natura dell’irregolarità commessa, si è constatato che l’attività criminosa consistente nella falsificazione di documenti e/o di contabilità è presente in tutte le regioni, ma con maggiore concentrazione nelle regioni (Campania, Lazio, Sicilia) per le quali è emerso un più alto tasso di irregolarità.

Il reato più ricorrente nei rapporti della Guardia di Finanza è quello previsto e punito dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) al quale si è spesso affiancato quello di falsità in atti, prevalentemente materiale (artt. 476 e 479 c.p.).
Diffusa è anche l’azione criminosa legata a fatti di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.) e di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)...”.


5. Riflessioni conclusive

Il pregiudizio finanziario provocato dalla “frode comunitaria” non ha esclusivo rilievo europeo ma anche interno. Infatti, come prima riferito, vi è una diretta responsabilità nazionale nel perseguimento delle frodi, che potranno non risultare a carico dello Stato solo a condizione che lo stesso abbia adottato misure repressive e di recupero adeguate. Inoltre l’erogazione indebita di risorse, in particolare nel settore dei fondi strutturali, determina la mancata utilizzazione di finanziamenti destinati allo sviluppo con vanificazione dei sacrifici imposti alla popolazione nazionale in termini di prelievo tributario, dovendosi richiamare l’osservazione secondo cui “... i fondi strutturali comunitari non sono comunitari. Sono, com’è ovviamente noto, danari che i contribuenti italiani hanno versato a Bruxelles ...”(23).

Ne consegue che la frode integra, oltre ai profili di rilievo penalistico ed amministrativo, anche un danno erariale direttamente perseguibile con il giudizio di responsabilità amministrativo contabile innanzi alla Corte dei conti(24), nei confronti, sia dei soggetti, agenti pubblici, incaricati della gestione delle risorse indebitamente erogate, sia a carico di percettori privati che, per effetto dell’attribuzione di compiti strumentali della P.A., risultino “incardinati” nella pubblica amministrazione. È in particolare il caso degli enti, associazioni o organismi anche di natura privata incaricati dello svolgimento di “corsi di formazione professionale” (Cass. Sez. un. 17 ottobre 1991, n.10963; 28 ottobre 1995, n. 11309; 23 settembre 1999, n. 926).


(*) - Sostituto procuratore generale della Corte dei conti.
(1) - L’art. 31 del trattato dell’Unione Europea (ex art. K3) dispone che “L’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:
- a) la facilitazione e l’accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all’esecuzione delle decisioni;
- b) la facilitazione dell’estradizione fra Stati membri;
- c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
- d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti”.
(2) - Le altre convenzioni ratificate con la legge n. 300/2000 sono il Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della stessa convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, con annessa dichiarazione (Bruxelles, 29 novembre 1996); la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles 26 maggio 1997); Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997). La legge n. 300/2000 introduce inoltre modifiche al codice penale tra cui i nuovi articoli 322 bis (“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri”) e 316 ter (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato- Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire settemilionisettecentoquarantacinquemila, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale somma non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
(3) - A. Lanzi - D. Balestrieri, Diritto penale comunitario, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 1997, parte spec. tomo I, pag. 664 “... il problema relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità si è concretamente posto a partire dagli anni Settanta, da quando cioè il funzionamento delle attività dispiegate dalle istituzioni comunitarie ha cominciato ad attuarsi non più sulla base di contributi accordati dagli Stati membri, ma in base ad un sistema di autofinanziamento comunitario: il c.d. sistema delle risorse proprie ...”.
(4) - I “Fondi strutturali”, attraverso i quali viene perseguita la politica di “coesione politica e sociale” fra le regioni dell’Unione Europea. Gli investimenti effettuati attraverso i fondi sono pertanto diretti a tradurre in azioni concrete la politica dell’Unione secondo una serie di obiettivi prioritari. In particolare i “fondi strutturali” sono costituiti dal “Fondo europeo per lo sviluppo regionale” (FESR) diretto alla realizzazione di investimenti produttivi, dal “Fondo sociale europeo” (FSE) diretto a facilitare l’accesso al lavoro mediante la formazione professionale continua, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento (FEOGA-O) per il sostegno alle strutture agricole, dallo “Strumento finanziario di orientamento della pesca” (SFOP) finalizzato al sostegno di misure di ristrutturazione nel settore della pesca e dal “Fondo di coesione”, diretto a favorire la coesione Europea degli Stati membri meno prosperi con l’obiettivo di sostenerli nell’ingresso nell’Unione economica e monetaria. Per ulteriori riferimenti si richiama: I fondi strutturali europei: profili organizzativi e funzionali, in questa Rassegna, 1998, n. 4, pp. 21-41.
(5) - Sono comunque emersi dati relativi a risorse non utilizzate significative (anche in relazione all’importo autorizzato) con riguardo a “GP Ferroviario Sibari-Cosenza” (L. 5.986.615.000 pari al 50% del contributo assegnato) e “SG- Tecnoservizi Sicilia “(L. 1.796.705.000 pari al 50,01%).
(6) - Che, dopo un’iniziale fase di gravi ritardi, aveva registrato un recupero negli impegni, giunti al 93,2% per l’obiettivo 1 ed all’89,7% per gli obiettivi “non 1” alla data del 31.12.1998. Alla data del 31.12.1999 (fonte RGS) i dati complessivi per il Quadro comunitario di sostegno Obiettivo-1, aggiornati al 31.12.1999, hanno indicato il raggiungimento dell’obiettivo dell’impegno pressoché totale delle somme disponibili, sia con riguardo ai programmi Multiregionali che regionali. Per quanto attiene ai pagamenti, con termine di scadenza al 31.12.2001 si è registrato il raggiungimento (sempre dati RGS aggiornati al 31.12.1999), per “l’obiettivo-1” del livello del 68,585% (Multiregionali) e del 63,155% (Regionali) che si avvicina all’obiettivo del 70% fissato dal governo in sede di DPEF 2000-2003 (Delib. Consiglio dei ministri del 30 giugno 1999, pag. 105). Peraltro i valori medi complessivi scontano la presenza di situazioni di pressoché integrale completamento dei programmi, con pagamenti al 100% (“GP Gioia Tauro -Regione Calabria”, “Assistenza tecnica U.E.”) e situazioni di ritardo (“Patti territoriali”, “SG progetto B.I.C.I.”, “SG progetto SEPRI”, “SG Confcommenrcio Cartesio”, “SG FICEI”, “Parco progetti” e PO “Infrastrutture aeroportuali”). Detti ritardi sono confermati dalla contabilità FESR del DPS- Servizio fondi strutturali per il quale, pur con il dato complessivo del 74,18%, si evidenziano le situazioni di non sufficiente avanzamento dei programmi Pop Sicilia (34,44%), PO Sicurezza (32,79%), PO Assistenza tecnica (30%) e le Sovvenzioni Globali “Brindisi” (30%), ”Siracusa” (30%), “Parchi letterari” (30%), “ Gioia Tauro” (40%), “Confindustria” (40%), “Sepri” (30%), “Cartesio” (30%), “BIC Sicilia” (40%), “Oasis” (30%), “Centro antico Napoli” (40%), “Ficei” (49,65%), “Patti territoriali” (49,65%- Cfr. al riguardo la deliberazione CIPE n. 31/2000 del 17 marzo 2000 in G.U. del 31.5.2000 avente ad oggetto la “velocizzazione” delle procedure relative ai patti territoriali), “Gela” (40%), “Alimentaria” (40%) e “BIC Basilicata” (40%). Accanto alla situazione di ritardo del “Programma sicurezza” la cui realizzazione costituisce una priorità non rimandabile nel disegno complessivo di realizzazione di condizioni idonee allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (cfr. DPEF 1999-2001 ) che richiede un quadro generale di legalità per realizzarsi, risulta anche un minore indice di avanzamento delle iniziative ricomprese nelle “Sovvenzioni Globali”, che costituiscono una forma di intervento caratterizzata dall’affidamento a soggetti esterni alla P.A. della responsabilità di attuazione e che presentano pertanto difficoltà di attuazione verosimilmente legate alla inadeguatezza del modello o delle procedure seguite.
(7) - L’andamento dei pagamenti non sembra peraltro del tutto soddisfacente come evidenziato da A. Carzaniga, Intervento al Convegno organizzato dalla Regione Molise, Bruxelles, 28 novembre 2000.
(8) - Commissione Europea - Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Il percorso di riforma dei fondi strutturali 2000-2006. Testimonianze “in diretta” su un modello di partenariato istituzionale e testi provvisori dei regolamenti, Aprile, 1999.
(9) - Alla fine di agosto 2000 la Commissione CE ha approvato sette programmi regionali e tre multiregionali (dieci programmi operativi su 14) per un valore di circa 36 mila e 500 miliardi. Risultano in particolare già approvati i POR di Basilicata (1.439 miliardi di lire), Calabria (3.861M/L), Campania (7.406 M/L), Puglia (5.110 M/L), Sardegna (3.768 M/L), Sicilia (7.470 M/L), Molise (350 M/L) nonché i programmi multiregionali “Sviluppo locale” (3.832 M/L), “Ricerca” (2.306 M/L) e “Scuola (974 M/L). Il processo deve completarsi con la realizzazione dei “Complementi di programmazione” che sono documenti operativi che indicano le allocazioni regionali dei fondi tra aree di intervento e territori e che vanno trasmessi alla Commissione a solo titolo informativo (art. 9 lett. m reg. 1260/99).
(10) - Per l’obiettivo 2 è stato approvato il relativo quadro programmatico con una previsione di stanziamento a carico del FERS di lire 4.883 miliardi (deliberazione CIPE 4 agosto 2000 in G.U. s.g. n. 258 del 4.11.2000). Per quanto attiene all’“obiettivo 3” l’Unione Europea ha approvato in data 19 luglio 2000 il relativo QCS con uno stanziamento comunitario di 3.887 (FSE) milioni di euro ( 7.526 miliardi di lire).
(11) - Legge 3 aprile 1997 n.94 - art. 7 (comma 1 lettera g) che riorganizza la “Cabina di regia nazionale” (strumento di coordinamento, promozione di iniziative di supporto alle amministrazioni centrali dello Stato a quelle regionali e agli enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari); decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997; art. 6 d.P.R. 20 febbraio 1998 n. 38. I compiti operativi sono concertati nel “Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione” (art. 3 comma 2 lettera c. d.lgs. n. 430/97; art. 4 d.P.R. 38/1998; art. 3 d.P.R. n. 154) del ministero del Tesoro, bilancio e P.E. e sempre nell’ambito del Tesoro v. le competenze in tema di fondi strutturali dell’“ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea nell’ambito del dipartimento della ragioneria generale dello Stato” (art. 3, comma 1 lettera b) d.lgs. 430/1997, art. 3 d.P.R. 38/1998, art. 2 d.P.R. 154/1998) e (art. 10 d.P.R. 38/1998) dei “dipartimenti provinciali del tesoro, bilancio e programmazione economica” (v.si anche il decreto PCM 19 settembre 2000 sull’organizzazione interna del Dipartimento politiche comunitarie della presidenza del Consiglio dei ministri - G.U. 20.10.2000 n. 246). Nell’ambito dei controlli va menzionata la legge 14 gennaio 1994 n. 20 che all’art. 3, comma 4 prevede che il controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti si effettui anche sui fondi di provenienza comunitaria nonché il regolamento Sez. riun. Corte dei conti n. 1 del 13 giugno 1997 istitutivo della Sezione per il controllo per gli affari comunitari ed internazionali che all’art. 2 prevede che la stessa riferisca al parlamento e ai consigli regionali sui risultati dei controlli esercitati sulle amministrazioni e sugli organismi responsabili della gestione dei fondi comunitari, con o senza apporti nazionali, ai fini della valutazione globale delle politiche e degli interventi comunitari. Della stessa sezione, con specifico riferimento al controllo sulla gestione di un programma operativo si segnala la relazione speciale “P.O. Infrastrutture di Trasporto stradale - Quadro comunitario di sostegno 1994-1999- Obiettivo 1” del 18 luglio 2000.
(12) - Ma il tema è ben presente fra gli operatori della giustizia - cfr.: Scarpinato, Le mani della mafia su Agenda 2000 in La Repubblica, 4.12.2000, pag. 19.
(13) - Art. 269 Trattato e Decisione 94/78 del Consiglio del 31 ottobre 1994, che prevedono (a) prelievi e dazi sugli scambi con paesi non membri nel settore agricolo e, (b) sui prodotti rientranti nel trattato CECA, (c) percentuale sull’I.V.A. riscossa dagli Stati membri, (d) aliquota PNL.
(14) - Cfr. anche la circolare del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato n. 900039 del 9 febbraio 2000, in G.U. 16 febbraio 2000 n. 38 “Legge n. 488/1992. Modalità di recupero di quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate alla Comunità Europea”.
(15) - Cfr.: Corte dei conti- sezione affari comunitari e internazionali- Rel. Spec. N.2/2000 pag. 14.
(16) - In tale settore risulta anche l’attività dell’Arma dei carabinieri, cfr.: Rapporto sull’attività operativa 1999 che in tema di “Tutela delle norme comunitarie e agroalimentari” segnala la contestazione di aiuti per un importo di 18, 064 miliardi di lire e l’accertamento di 231 violazioni.
(17) - U. Poletti, Finanziamenti comunitari: il recupero delle somme indebitamente percepite, Relazione tenuta presso la Procura regionale alla Corte dei conti per il Lazio in data 19.5.2000.
(18) - La legge comunitaria 1999 (legge 21.12.1999 n. 526) ha conferito (art. 5) al Governo la delega ad emanare entro due anni “disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31.7.1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative”.
(19) - Sull’argomento cfr.: G. Mariella, L’istituzione dell’ufficio europeo per la lotta antifrode, in Riv. Guardia di finanza, 1999, pagg. 2119 e ss.
(20) - Detta struttura con competenza ad indagini “interne” alle istituzioni comunitarie (art. 4 Reg. 1073/99) ed “esterne” (art. 3 “... L’ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (CE-Euratom) n. 2118/96, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, e secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi...”) operando in collaborazione con le autorità competenti dei singoli Stati membri (art. 1, comma 2) “... al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità Europea ...”. Ne deriva un’articolazione organizzativa che vede integrarsi i singoli servizi ed autorità nazionali in vario modo interessati alla materia con gli organismi comunitari nell’ambito dei quali è recentemente emerso l’orientamento volto a rafforzare ulteriormente la cooperazione e l’integrazione investigativa attraverso l’istituzione di un pubblico ministero europeo antifrode (Proposta della Commissione approvata dalla commissione controllo di bilancio del parlamento europeo - Relazione Bosch, C5-0058/2000 ove è stato osservato che nel solo 1998 le frodi e le irregolarità hanno gravato sul bilancio comunitario per un importo complessivo di 1,019 milioni di Euro pari all’1,26% del totale delle spese con un’incidenza nel settore agricolo otto volte superiore rispetto ai Fondi strutturali (420 milioni di Euro rispetto a 50 milioni), nonché la necessità (par. 4) che “... la procedura disciplinare vigente per le Istituzioni dell’UE e l’obbligo di risarcimento, siano altrettanto importanti di un’efficace azione penale per esercitare un effetto di dissuasione nei confronti della frode e della corruzione ...”, ribadendo (par. 5) la opportunità che “... venga creato un organo esterno competente per la procedura disciplinare in materia di irregolarità di bilancio, che assicuri un’efficace applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario e dello statuto riguardanti la responsabilità finanziaria dei funzionari e degli altri agenti per i danni da essi causati ...” e (par. 6) “... invita la commissione a presentare tempestivamente gli atti giuridici necessari per creare questa sezione presso la Corte dei conti Europea a Lussemburgo prevedendo la possibilità che le decisioni di questo organo siano sottoposte al controllo giurisdizionale di primo grado ...”.
(21) - Nel settore delle entrate una particolare attenzione è posta dalla Commissione al problema dell’I.V.A. la cui evasione, se incide sui bilanci nazionali, determina anche una corrispondente lesione degli interessi finanziari della Comunità costituendo la stessa una risorsa propria dell’Unione di importo percentuale (la base imponibile della risorsa I.V.A. è calcolata in base alle entrate nette riscosse a tale titolo dagli Stati membri nel corso di un anno con tasso di prelievo dell’1% (sulla base dell’imponibile non superiore al 50% del P.I.L.) a partire dal 1999; cfr.: Decisione 94/728 cit.; cfr.: “Terza relazione annuale della Commissione su procedure di riscossione e di controllo dell’I.V.A. applicate negli Stati membri” del 3.9.1998 -COM -1998- 490 def; “Terza relazione ex art. 14 applicazione del regolamento CEE n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) e “Quarta relazione ex art. 12 del Regolamento (CEE Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell’IVA” entrambe del 28.1.2000 - COM (2000) 28 definitivo).
(22) - Esiste uno stretto rapporto fra le frodi nelle spese e violazioni fiscali. Cfr.: M. Maugliani, Attività della Guardia di finanza a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, Seminario su Le istituzioni comunitarie: problemi e prospettive e i rapporti con l’ordinamento interno, Venezia, Isola di San Servolo, 24-25 novembre 2000, secondo cui “... l’indebita captazione di fondi comunitari è possibile solo con la rappresentazione di situazioni non veritiere corroborate dalla produzione e l’utilizzazione di documenti, che hanno quasi sempre anche rilevanza fiscale, materialmente e ideologicamente falsi, anche se ritualmente formati con riferimento: - all’effettività, inerenza o ammontare delle spese; alla rappresentazione nelle scritture contabili, in quelle previste dalla normativa comunitaria e nei rendiconti di bilancio di situazioni non corrispondenti alla reale condizione economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle provvidenze comunitarie; alla creazione di soggetti “di comodo”, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per la presentazione di progetti destinati a non essere mai realizzati ma ideati al solo scopo di: - appropriarsi delle provvidenze così ottenute; eludere le azioni di recupero nonché le conseguenti responsabilità amministrative e penali ...”. In proposito si può anche considerare che l’art. 30 della legge comunitaria per il 1999 (legge 21 dicembre 1999 n. 526) ha previsto che “al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli strumenti adottati per gli interessi finanziari nazionali, conformemente all’art. 280 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998 n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l’accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell’Unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri di indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ...” . Peraltro la “concentrazione” presso un unico corpo di polizia della competenza generale in tema di frodi comunitarie non è condivisa in dottrina; cfr.: R. Mastroianni, Osservazioni in merito alla individuazione delle autorità competenti per la repressione delle frodi comunitarie, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1995, 6, pag. 1473 e ss. Nella stessa relazione della Commissione Europea citata nel testo, d’altra parte viene menzionato il contributo che può essere offerto dall’Arma dei carabinieri “… che grazie a una presenza su tutto il territorio della penisola e in tutti gli ambienti della società italiana può ottenere informazioni di primo livello sui fatti di cronaca e, in questo caso, sugli sviluppi relativi a irregolarità, frodi o attività di tipo mafioso …” (pag. 48).
(23) - A. Carzaniga, Intervento cit., Bruxelles, 28 novembre 2000.
(24) - In ordine al giudizio di responsabilità amministrativo contabile ed all’articolazione del pubblico ministero presso la Corte dei conti si richiama “Le funzioni inquirenti del pubblico ministero presso la Corte dei conti e ruolo degli organi di polizia giudiziaria” in questa Rassegna, 1996, 1, pagg. 6-20.