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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Giustizia Amministrativa

Decadenza dall’impiego - Assenza arbitraria - Presupposti e procedimento - Individuazione.

Consiglio di Stato - Sez. V^ - 31 gennaio 2001 - V Sez. - Pres. Rosa, Est. Meschino - T.F. (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone, Ricci e Tarallo) - (Conferma T.A.R. Napoli, III Sez., 26 ottobre 1994 n. 566).

Il Provvedimento di decadenza dall’impiego per assenza ingiustificata trova il suo presupposto nella volontà del dipendente, manifestata per facta concludentia, di venir meno ai doveri di ufficio; peraltro, tale volontà deve essere valutata dall’Amministrazione in concreto, con riguardo all’insieme delle circostanze in cui essa è avvenuta, per giungere, attraverso una valutazione complessiva del comportamento del dipendente, alla conclusione sulla inesist+enza di un giustificato motivo a non riassumere servizio e all’accertamento della volontà dello stesso dipendente di sottrarsi ai doveri del suo ufficio, ferma restando la necessità di un previo atto formale di diffida nei confronti del dipendente che abbia giustificato un precedente periodo di assenza per malattia.


Militare e militarizzato - Obiezione di coscienza - Servizio civile - Dispensa per minore idoneità fisica - Condizione.

Consiglio di Stato - Sez. I^ - Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Marra - Presidenza Consiglio dei ministri - (Ricorso straordinario).

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) D.L. 16 settembre 1999 n. 324, convertito dalla L. 12 novembre 1999 n. 424, l’obiettore di coscienza può essere dispensato dal prestare servizio civile a causa del minore indice di idoneità fisica riscontrato alla visita di leva solo ove sussista una eccedenza di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità del relativo Fondo nazionale.


1. - Polizia di Stato - Ispettore - Utilizzo in funzioni diverse da quelle di polizia giudiziaria - Legittimità. 2. - Polizia di Stato - Ispettore - Utilizzo in mansioni di carattere amministrativo - Legittimità.

Consiglio di Stato - Sez. I^ - Pareri - 8 novembre 2000 - Pres. Giacchetti, Est. Faberi - Ministero interno - (Ricorso straordinario).

  1. Ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, come sostituito dall’art. 3 D.L.vo 12 maggio 1995 n. 197, l’ispettore della Polizia di Stato può essere legittimamente utilizzato per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle di polizia giudiziaria od investigativa.

  2. Ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 24 aprile 1982 ti. 335, come sostituito dall’art. 3 D.L.vo 12 maggio 1995 n. 197, l’ispettore della Polizia di Stato legittimamente può essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di carattere prevalentemente amministrativo, atteso che all’ispettore spetta di sostituire il funzionario responsabile della direzione di uffici o reparti in caso di assenza o impedimento.


1. - Procedimento giurisdizionale - Collegio giudicante - Composizione - Principio di immodificabilità - Significato - Estensione e limiti - Fattispecie.
2. - Militare e militarizzato - Servizio di leva - Dispensa - Domanda tardiva - Provvedimento favorevole - Possibilità.

Consiglio di Stato - Sez. IV^ - 19 gennaio 2001 - IV Sez. - Pres. Pezzana, Est. Rulli - P.P. (avv. Buffon) c. Ministero difesa (avv. St. Giordano) - (Annulla T.A.R. Reggio Calabria 18 maggio 1994 n. 532).

  1. II principio della immodificabilità del Collegio giudicante, codificato dagli artt. 276 Cod. proc. civ. e 114 e 117 disp. att. Cod. proc. civ., in quanto espressione di un principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, comporta che l’organo deve essere composto dagli stessi giudici che hanno assistito alla discussione della causa, nel senso che il principio de quo deve trovare realizzazione dall’inizio della discussione fino alla decisione (definitiva o interlocutoria) della controversia, con la conseguenza che una eventuale modifica del Collegio che intervenga nel detto lasso temporale è causa di nullità della sentenza; peraltro, la immutabilità del Collegio giudicante deve essere considerata con riferimento alle singole fasi processuali nelle quali l’attività decisoria si sia eventualmente scissa, per cui essa deve essere esclusa qualora a Collegi diversamente composti corrispondano fasi diverse del giudizio, come avviene quando, a seguito di un provvedimento collegiale non definitivo, il giudizio si sia articolato in due fasi. (Nella specie, in sede di merito il ricorso era stato assegnato ad un magistrato diverso da quello che era stato relatore nel giudizio cautelare).

  2. La presentazione della domanda di dispensa dal servizio militare di leva oltre il termine di legge non preclude all’Amministrazione la facoltà di accordare, ricorrendone i presupposti sostanziali, il beneficio invocato, non rilevando, al riguardo, la disposizione dell’art. 8 L. 11 agosto 1991 n. 269.

Si legge in motivazione:
Nel merito l’impugnativa appare meritevole di accoglimento.
Ed invero fondate ed assorbenti degli ulteriori profili di illegittimità denunciati devono ritenersi le doglianze con le quali si censura la dichiarata tardività della domanda di dispensa che non avrebbe consentito all’Amministrazione di valutarne la fondatezza.
È vero, come osservato dal giudice di primo grado, che la fattispecie si presenta «atipica» e la procedura seguita dall’Amministrazione «anomala» ma ciò non impediva e non impedisce ora di risolvere la controversia sulla base dei principi generali e della specifica normativa in materia.

Va richiamato, in proposito, l’art. 3 della legge n. 269 del 1991 il quale prevede la concessione della dispensa a favore dell’arruolato «appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare» e non è contestato il fatto che i due fratelli dell’originario ricorrente avevano compiuto il servizio di leva.
Il successivo art. 8 della legge stessa dispone che «il Ministero adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni dimostrate successivamente o non fatte valere in tempo utile...».

Tale essendo il quadro normativo di riferimento e tenuto conto della «atipicità e della anomalia» della fattispecie in esame, può ragionevolmente ritenersi che la presentazione della domanda di dispensa oltre i previsti termini non precluda all’Amministrazione la facoltà di accordare, ricorrendone i presupposti sostanziali (aver due fratelli dell’interessato prestato servizio militare e rispetto ai quali si pone una mera potestà di accertamento), il beneficio invocato ed in tal senso non appare ostativa la disposizione di cui al ricordato art. 8.

Dalla documentazione in atti risulta, ancora, che la cartolina precetto, pur datata 24 giugno 1992, è stata notificata il successivo 14 agosto e che la domanda di dispensa è stata presentata nello stesso giorno 14 agosto (registrata dal Comune di Reggio Calabria con il n. 2452/L) così che non appare esatto quanto affermato dal giudice di primo grado che la domanda del P. sarebbe «stata inoltrata contestualmente al gravame» notificato il 4 settembre dello stesso anno.

Quanto fin qui detto appare al Collegio sufficiente per ritenere la fondatezza dell’odierno gravame di secondo grado.

In conclusione il ricorso in appello proposto dal sig. P. merita di essere accolto e la decisione impugnata va annullata unitamente ai provvedimenti oggetto di quel giudizio.
Sussistono motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.


Professioni e mestieri - Geometra - Competenza professionale - Opera edilizia di modeste dimensioni con uso di cemento armato - Possibilità - Limite.

Consiglio di Stato - Sez. V^ - 31 gennaio 2001 - V Sez. - Pres. Rosa, Est. Lipari - B.R. ed altri (avv.ti Rosetti e Casellato) c. Comune di Rimini (n.c.) - (Conferma T.A.R. Bologna, II Sez., 17 febbraio 1995 n. 71, in T.A.R. 1995, I, 1725).

Al fine di valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che, pur essendo di modeste dimensioni, comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.


1. - Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Discrezionalità - Diritto del dipendente - Esclusione.
2. - Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diniego - Motivazione - Sanzioni disciplinari pregresse - Legittimità - Fattispecie.

Consiglio di Stato - Sez. I^ - Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Barberio Corsetti - Ministero interno - (Ricorso straordinario).

  1. Nel decidere sull’istanza di riammissione in servizio proposta da un ex dipendente, l’Amministrazione deve valutare l’opportunità del reinserimento dello stesso nella propria struttura organizzativa in relazione ad una serie di elementi (età, salute, qualità del servizio prestato, ragioni della sua risoluzione), dai quali possa desumersi la rispondenza all’interesse pubblico della riassunzione; pertanto, l’interessato non ha alcun diritto soggettivo ad ottenere la riammissione, pur se nell’organico sia disponibile il relativo posto.

  2. È sufficientemente motivato il Provvedimento che nega la riammissione in servizio di un agente della Polizia di Stato richiamando i non favorevoli precedenti di servizio dell’interessato e le numerose sanzioni disciplinari inflittegli.


Requisizione - Presupposti - Grave necessità pubblica - Necessità - Difficoltà a reperire immobili in locazione - Esclusione.

Consiglio di Stato - Sez. I^ - Pareri - 18 ottobre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Cirillo - Ministero interno - (Ricorso straordinario).

La norma di cui all’art. 7 L. 20 marzo 1865 n. 2248, che permette all’Amministrazione di disporre, senza indugio, della proprietà privata, è applicabile, nel rispetto della garanzia costituzionale, solo in presenza di una grave necessità pubblica che imponga di agire senza indugio e non già per far fronte alla mera difficoltà di reperire immobili in locazione. (Nella specie, l’immobile requisito era destinato a sede di uffici della Guardia di finanza).


1. - Ricorso straordinario - Contraddittorio - Omessa notificazione al controinteressato - Inammissibilità.
2. - Ricorso straordinario - Atto impugnabile o no - Accesso ai documenti - Diniego - Inammissibilità del ricorso straordinario.

Consiglio di Stato - Sez. I^ - Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Anastasi - Ministero interno - (Ricorso straordinario).

  1. Il ricorso straordinario, nel caso in cui non sia stato previamente notificato al controinteressato ai sensi dell’art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è inammissibile.

  2. Le doglianze in tema di accesso ai documenti amministrativi non possono essere fatte valere in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto la legge prevede all’uopo un apposito procedimento attivabile dinanzi al giudice amministrativo secondo peculiari regole.