• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2001
    >
  • N.2 - Aprile-Giugno
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Gazzetta Ufficiale

DECRETO 13 FEBBRAIO 2001, N. 45
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 58 del 10 marzo 2001)

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE E DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA NONCHE' DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CHE PRESTANO TESTIMONIANZA

La legge apporta modificazioni alla normativa concernente le speciali misure di protezione, con particolare riguardo alle condizioni di applicabilità, alla proposta di ammissione, all’assunzione degli impegni, ai contenuti, ai provvedimenti provvisori, alla revoca e alla modifica. Anche la disciplina inerente alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ed al Servizio centrale di protezione viene rivisitata.
Nel testo del d.l. n. 8/1991, convertito, con modificazioni, nella l. n. 82/1991, vengono inseriti due nuovi capi relativi, rispettivamente, alle norme per la protezione dei testimoni di giustizia ed alle nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia. Il provvedimento legislativo reca, inoltre, alcune disposizioni di modifica del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del difensore.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 2001, N. 55
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 63 del 16 marzo 2001)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi del Ministero della giustizia in attuazione della riforma complessiva dell’organizzazione ministeriale dello Stato.
In particolare vengono disciplinati i quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero: Dipartimento per gli affari di giustizia; Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Dipartimento della giustizia minorile.
Ogni dipartimento si articola, a sua volta, in un Ufficio del Capo del dipartimento ed in un numero variabile di direzioni generali (da tre a cinque).
Specifica regolamentazione viene dettata per la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (art. 6).


LEGGE 1 MARZO 2001, N. 63
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 68 del 22 marzo 2001)

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE

La legge apporta modifiche alla disciplina relativa ai casi di connessione, alla riunione di processi, alle regole generali per l’interrogatorio, ai requisiti della prova in casi particolari, alla testimonianza indiretta, alle incompatibilità con l’ufficio di testimone, agli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, all’esame di persona imputata in un procedimento connesso, ai verbali di prove di altri procedimenti, ai presupposti e forme del provvedimento di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, alle altre sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, alle assunzioni di informazioni da parte del pubblico ministero, al decreto di giudizio immediato, alla richiesta di giudizio abbreviato, alle regole per l’esame testimoniale, alle contestazioni nell’esame testimoniale, all’esame delle parti private, alla lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, alle prove utilizzabili ai fini della deliberazione.
La legge inserisce nel codice di procedura penale l’art. 197- riguardante le persone imputate o giudicate in un processo connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone. Inoltre, nel codice penale viene inserito un nuovo reato previsto dall’art. 377-bis che punisce l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.


LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 68 del 22 marzo 2001)

ISTITUZIONI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L’istituzione del servizio civile nazionale viene finalizzata dalla legge ai seguenti principi: concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.


DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 68
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 71 del 26 marzo 2001)

ADEGUAMENTO DEI COMPITI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78

Il decreto in argomento definisce i compiti del Corpo della Guardia di finanza relativi alla polizia economica e finanziaria, alle funzioni di polizia giudiziaria, di ordine e sicurezza pubblica, alla difesa militare ed alle funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria militare.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di polizia militare il provvedimento legislativo stabilisce che le stesse sono esercitate in via esclusiva nell’ambito del Corpo, fermo restando le funzioni di polizia militare svolte, in via esclusiva, dall’Arma dei carabinieri per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 297/2000.


DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2001, N. 83
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 75 del 30 marzo 2001)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 198, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Per il testo integrale del decreto si rinvia al “Nuovo ordinamento dell’Arma dei carabinieri”, supplemento al n. 3/2000 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, Appendice, pp. 335 ss.


LEGGE 27 MARZO 2001, N. 97
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 80 del 5 aprile 2001)

NORME SUL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

La legge apporta significative modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
L’art. 653 c.p.p., riguardante gli effetti della sentenza penale nel giudizio disciplinare, viene strutturato su due commi: il primo, relativo alla sentenza penale di assoluzione (di cui non è più necessaria la pronuncia a seguito di dibattimento) che ha efficacia di giudicato, oltre che per l’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso, anche perché il fatto non costituisce illecito penale; il secondo, relativo alla sentenza penale irrevocabile di condanna che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

L’attuale disposto dell’art. 653 c.p.p. rimane fermo anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
La legge prevede, inoltre, il trasferimento del dipendente a seguito di rinvio a giudizio (art. 3) e la sospensione dal servizio a seguito di condanna non definitiva (art. 4).
Nel codice penale viene inserita un’ulteriore pena accessoria: l’estinzione del rapporto d’impiego o di lavoro (art. 32-quinquies c.p.). In caso di condanna per determinati delitti (i più gravi tra quelli compresi nel capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) con pena non inferiore a tre anni si applica la pena accessoria in questione. In caso di condanna a pena inferiore l’estinzione del rapporto di lavoro o d’impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare che deve essere iniziato o proseguito entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione competente (il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni).
Una particolare disciplina viene dettata anche per alcuni aspetti patrimoniali e per la responsabilità per danno erariale.


LEGGE 26 MARZO 2001, N. 128
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2001)

INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Il provvedimento di legge apporta una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione penale speciale ed alla legislazione antimafia e relativa alle persone pericolose: viene rivisitato l’istituto della sospensione condizionale della pena, viene modificata la disciplina delle misure cautelari personali, vengono aumentati gli spazi per l’attività di iniziativa svolta dalla polizia giudiziaria. In particolari sono modificati gli articoli del codice di procedura penale relativi alla direzione delle indagini preliminari, all’assicurazione delle fonti di prova da parte della polizia giudiziaria e agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sono oggetto di revisione da parte della legge anche gli istituti dell’arresto in flagranza di reato e di fermo di indiziato di delitto.

Sul piano penale sostanziale dobbiamo registrare l’inserimento di due nuovi articoli nel codice penale: il 624-bis, riguardante il furto in abitazione e il furto con strappo e il 625-bis che introduce speciali circostanze attenuanti.
Importanti novità riguardano anche l’istituto dell’avviso orale del questore, con il quale possono essere imposti, a persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, particolari divieti (penalmente tutelati): di possedere o utilizzare apparati di comunicazione, radiotrasmittenti, radar, visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazioni o messaggi. Particolari norme sono introdotte anche in materia di piani coordinati di controllo del territorio, partecipazione al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, vittime di reati, centro elaborazione dati ed altro. Infine viene codificato l’utilizzo di contingenti di personale delle Forze armate per il concorso nelle attività di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi secondo appositi programmi concordati.


LEGGE 4 APRILE 2001, N. 154
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 98 del 28 aprile 2001)

MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI

La legge introduce nel codice di procedura penale la nuova misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e nel codice civile e nel codice di procedura civile l’istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
L’elusione degli ordini di protezione adottati dal giudice civile sono penalmente sanzionati ai sensi dell’art. 388 c.p.