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  • N.2 - Aprile-Giugno
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Beni Immateriali: tutela penale - Diritti di Autore sulle opere dell’ingegno - Radiodiffusione di composizioni musicali incise su supporti fonografici - Consenso dell’autore - Necessità - Mancanza del consenso - Reato di cui all’articolo 171, lett. b), l. 22 aprile 1941, n. 633 - Configurabilità.

(L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, lett. b)

Sez. Un., 5 luglio 2000, n. 22. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Toscani, ric. Salafrica

Qualora l’autore di un’opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l’indipendenza dei vari diritti connessi all’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell’autore, l’opera registrata in un disco o altro supporto fonografico,è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633; né, in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l’agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. (Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che le disposizioni le quali, derogando al predetto principio, contemplano ipotesi di “licenza legale” in favore del concessionario del servizio pubblico per i soli casi di radiodiffusioni da teatri e simili luoghi pubblici, di registrazioni c.d. “effimere” e di trasmissioni di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero, non si estendono alle emittenti radiotelevisive private, trattandosi di eccezioni giustificate dalla natura e dai fini del servizio pubblico; e che su tale assetto normativo, conforme alla Costituzione ed agli impegni internazionali assunti dallo Stato, nessuna incidenza ha avuto la circostanza che sia venuto meno il regime monopolistico vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge sulla protezione del diritto d’autore).


Finanze e tributi - Reati di monopolio - Contrabbando - Etichettatura dei prodotti del tabacco - Privi delle avvertenze a tutela della salute - Art. 46 legge 428 del 1990 - Depenalizzazione ex art. 23 legge 146 del 1994.

(L. 29 dicembre 1990, n. 428 art. 46; L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 23)

Sez. 3, 7 aprile 2000, n. 6484. Pres. Papadia, Rel. Fiale, P.M. (parz. diff.) Izzo, ric. Andolfi

Tutte le fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state depenalizzate dall’art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146.


Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Doveri della polizia giudiziaria - Difensore nominato d’ufficio - Mancato avviso dell’arresto - Nullità - Esclusione - Ragione.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 178, lett. c, 386)

Sez. 6, 14 gennaio 2000, n. 246. Pres. Di noto, Rel. Di Virginio, P.M. (diff.) Fraticelli, ric. Sljivic

L’inosservanza dell’art. 386, comma secondo, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell’arresto in flagranza al difensore d’ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né l’omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l’obbligo di informazione dell’arresto non attiene, in modo diretto, all’assistenza dell’imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida. (Nel caso, il difensore d’ufficio aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso dell’udienza di convalida alla quale aveva partecipato).


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - documentazione dell’attività - Mancata verbalizzazione di dichiarazioni - Nullità o inutilizzabilità delle stesse - Esclusione - Testimonianza “de relato” sul loro contenuto - Possibilità.

(Nuovo cod. proc. pen. artt. 351 e 357)

Sez. 2, 29 novembre 1999, n. 855. Pres. Zingale, Rel. Denza, P.M. (conf.) Galasso, ric. Lanzillotta

La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 357 cod. proc. pen., non integra di per sé ipotesi di nullità o di assoluta inutilizzabilità di dette dichiarazioni attesoché nessuna sanzione in tal senso è prevista dalla succitata norma. Nulla impedisce, quindi, salvi i limiti stabiliti nell’art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen., che del loro contenuto venga fatta relazione all’autorità giudiziaria e che, comunque, l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda testimonianza “de relato”.


Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Sequestro di cellulari - Contenuto delle comunicazioni telefoniche pervenute successivamente trascritto dalla p.g. - Utilizzabilità ex art. 351 c.p.p.

(Nuovo cod. proc. pen. art. 351)

Sez. 4, 29 febbraio 2000, n. 1477. Pres. Sciuto, Rel. Galbiati, P.M. (conf.), ric. Saber

Nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa p.g. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommarie informazioni ex articolo 351 cod. proc. pen.


Indagini preliminari - Fermo di indiziati - Casi - Limiti di pena - Traffico di droga - Ammissibilità - Ragioni - Fatto lieve - Irrilevanza - Ragioni.

D. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; Nuovo cod. proc. pen. art. 384)

Sez. 4, 27 aprile 2000, n. 2585. Pres. Lo Sapio, Rel. Federico, P.M. (conf.), ric. Khatari

In tema di stupefacenti, la condotta incriminata dal primo comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (traffico) non è soltanto quella “grave” che, come tale, si contrappone a quella “lieve”, prevista dal quinto comma dello stesso articolo, ma costituisce la regola generale che viene temperata solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che il fatto risulti “di lieve entità” da una valutazione globale delle modalità e circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, all’esito delle relative indagini e dei conseguenti accertamenti giudiziali. Ne consegue la legittimità dell’applicazione del fermo di indiziato di delitto (art. 384 cod. proc. pen.) sotto il profilo del limite minimo e massimo di pena stabilito per la pena edittale del reato in ordine al quale si procede.


Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Possesso di beni archeologici - Legittima provenienza - Sentenza di condanna - Fondata sulla assenza di prova da parte dell’imputato - Possibilità - Esclusione - Onere della prova - Incombe all’accusa - Condanna fondata su altre autonome considerazioni - Possibilità.

L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; D.P.R. 1 gennaio 1999, n. 490, art. 125)

Sez. 3, 16 marzo 2000, n. 5714. Pres. La Cava, Rel. Di Nubila, P.M. (diff.) Favalli, ric. Dulcimascolo

In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1089 del 1939 configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, non può desumersi che i privati proprietari debbano fornire la prova della legittimità della loro proprietà o del possesso. Infatti anche in materia di possesso di beni archeologici vigono le normali regole processuali secondo le quali l’onere della prova incombe sulla pubblica accusa ed il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti. (Nella specie la Corte ha affermato che la illegittimità del possesso può essere desunta da altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, ritenendo la responsabilità dell’imputato per il numero degli oggetti, risalenti a prima di cristo, e per il loro pregio).


Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale - Reato di cui all’art. 66 e 36 l. n. 1939 del 39 modificata dalla l. n. 88 del 1998 - Condotta sanzionata - Esportazione di bene culturale senza che sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione - Produzione di danno al patrimonio artistico - Necessità - Esclusione.

L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 36 e 66)

Sez. 4, 21 gennaio 2000, n. 2056. Pres. Lisciotto, Rel. Malagnino, P.M. (conf.) Palombarini, ric. Silva

L’art. 66 della legge 1.6.1939, n.1039, anche nella nuova formulazione introdotta dall’art. 23 della l. 30.3.98, n. 88, punisce non la violazione del divieto, ex art. 35 stessa legge, di esportazione dei beni culturali in quanto dannosa per il patrimonio artistico e culturale, ma l’esportazione di cose per le quali non sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione previsto dall’art. 36, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere rilasciato o meno: ne consegue che sussistendo la qualità di bene culturale, da accertarsi esclusivamente in base al giudizio della competente sopraintendenza, e mancando l’attestato richiesto, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale. (Fattispecie in tema di dipinti).


Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - Occupazione di un edificio universitario da parte di soggetti non iscritti all’università - Configurabilità del reato - Sussistenza.

(Cod. pen. art. 633)

Sez. 2, 30 maggio 2000, n. 8107. Pres. Valente, Rel. Oddo, P.M. (parz. diff.) Viglietta, ric. Pompei e altri

L’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen., non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell’agente nell’immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all’occupazione o abbia per scopo altre utilità. L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità. Quanto all’elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l’altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall’agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l’invasione e può consistere anche nell’intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Ha natura di reato istantaneo e di danno - Conseguenze in tema di identificazione dell’oggetto materiale di essa in titoli di credito.

(Cod. pen. art. 640)

Sez. U, 21 giungo 2000, n. 18. Pres. Consoli, Rel. Di Noto, P.M. (conf.) Veneziano, ric. Franzo e altri

Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della “datio” di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.


Reati contro la fede pubblica - Delitti - falsità in atti - in atti pubblici - Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico - Presupposti - Necessità che una norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare quanto attestato dal privato - Sussistenza - Falsa denuncia di smarrimento di un assegno - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

(Cod. pen. art. 483)

Sez. Un, 15 dicembre 1999, n. 28. Pres. Viola, Rel. Gemelli, P.M. (conf.) Toscani, ric. Gabrielli

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato "de quo" la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (Conf. sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, P.M. in proc. Bertin, non massimate).